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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2472/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2472 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F.: , , C.F.: , , Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F.: , C.F.: rappresentati e C.F._4 Parte_5 C.F._5
difesi dall'avv. Parte_1
Parte attrice
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giorgio Cossa
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio esponendo che, in data 6.12.2021, l'attrice Parte_3
avrebbe conferito alla convenuta mandato per acquistare, per conto di tutti gli attori, il pacchetto turistico denominato MSC Lirica, con partenza da Atene e ritorno ad Atene, della pagina 1 di 8 durata di 8 giorni e 7 notti nel periodo ricompreso tra il 23.5.2022 e il 30.5.2022; che l'attore avrebbe pagato il prezzo del pacchetto;
che la convenuta, in risposta alla Parte_2
specifica domanda degli attori, avrebbe affermato che non sarebbero stati necessari i passaporti per la crociera prenotata dagli attori;
che, contrariamente a quanto riferito dalla convenuta, i passaporti sarebbero stati necessari e che gli attori , Parte_1 Pt_5
, , ricevuto il diniego all'imbarco in data 23.5.2022 siccome sprovvisti del
[...] Parte_4
documento, sarebbero stati costretti a rientrare in Italia e non avrebbero potuto, pertanto,
beneficiare della vacanza.
Allegati i diritti alla risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, alla restituzione dei costi, compresivi delle spese sostenute per recarsi ad Atene e pernottare in loco, e al risarcimento del danno da vacanza rovinata, gli attori concludono chiedendo al
Tribunale di accertare l'inadempimento della convenuta e di dichiarare la risoluzione del contratto;
di condannare la convenuta alla restituzione delle somme sborsate per la vacanza,
quantificate in € 6.100,00, o nella diversa somma accertata in giudizio, oltre a interessi e rivalutazione;
di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stimati in € 40.000,00, oltre a interessi, di cui € 10.000,00 per ciascun attore non partecipante alla vacanza ed € 5.000,00 per gli attori partecipanti alla vacanza.
2. La convenuta eccepisce il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda risolutoria, sull'assunto per cui essa sarebbe stata una mera intermediaria tra gli attori e la
Msc e per cui gli attori e avrebbero beneficiato del pacchetto Parte_2 Parte_3
medesimo, fonte di obbligazioni che la convenuta avrebbe adempiuto;
di aver, in particolare,
informato gli attori, i quali, esaminate le condizioni di viaggio, si sarebbero obbligati a verificare presso le competenti autorità che i propri documenti di viaggio fossero in regola;
che, in ogni caso, alla data del rilascio dell'informazione circa i passaporti da parte della convenuta nessun rapporto negoziale era ancora intercorso con gli attori;
che l'informazione fornita non sarebbe riferibile alla convenuta, siccome non rilasciata dal legale rappresentante dell'ente; che le avverse pretese restitutorie-risarcitorie sarebbero infondate nell'an, non essendo configurabile la responsabilità della convenuta, e nel quantum, posto che alcune pagina 2 di 8 delle spese non sarebbero ricollegabili direttamente al contegno della convenuta e che i pregiudizi lamentati sarebbero sprovvisti di prova.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di dichiarare, in via principale,
inammissibili/improcedibili e/o infondate in fatto e diritto le domande attoree per le esposte ragioni;
di accertare, in via subordinata all'accoglimento delle avverse domande, il pregiudizio nei limiti di quanto provato dagli attori;
di rigettare ogni altra domanda e richiesta.
3. La causa viene istruita in via documentale;
viene dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, con riguardo alle domande spiegate dagli attori anche nei confronti di Msc, atteso che tra gli attori e Msc sono intervenute la rinuncia agli atti e la relativa accettazione.
4. Viene disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto alla domanda risolutoria: nella sua pacifica qualità di venditrice del pacchetto turistico in contestazione (doc. n. 1, all. atto di citazione), la convenuta è correttamente destinataria della domanda risolutoria (cfr. art. 46, codice del turismo); la circostanza che il dedotto inadempimento della convenuta non abbia impedito agli attori e Parte_2 Parte_3
di beneficiare del pacchetto turistico esclude soltanto che questi attori siano titolari del diritto alla risoluzione del pacchetto turistico e del diritto alla restituzione del relativo prezzo.
5. Parte attrice allega e dimostra l'inadempimento della convenuta all'obbligo informativo sulla medesima gravante in punto di corretta indicazione dei documenti di riconoscimento necessari per partecipare al viaggio oggetto del pacchetto turistico: nonostante per il viaggio fosse necessario il passaporto -tant'è che è incontestato che gli attori , Parte_1
, , ricevuto il diniego all'imbarco in data 23.5.2022 siccome Parte_5 Parte_4
sprovvisti del documento, siano stati costretti a rientrare in Italia-, la convenuta ha affermato,
in risposta alla specifica domanda attorea, che sarebbe stata sufficiente per il viaggio la carta d'identità (cfr. doc. n. 6, all. atto di citazione).
La convenuta non dimostra di aver assolto al proprio obbligo, avendo omesso la corretta informazione dovuta sia nella fase delle trattative sia nella fase successiva alla stipulazione del negozio, avvenuta in data 6.12.2021 (doc. n. 1 e doc. n. 6, all. atto di citazione).
pagina 3 di 8 Relativamente all'efficacia probatoria della mai inviata dalla dipendente della convenuta
(doc. n. 6, all. atto di citazione), le riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. sono idonee a fornire piena prova dei fatti o delle cose in esse rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti ed alle cose medesime. Tale
disconoscimento non solo deve essere tempestivo ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito,
dovendo avere ad oggetto la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Nella specie la convenuta soltanto formalmente disconosce la mail (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta), di cui evidenzia la mancanza di data certa e di sottoscrizione, ma non contesta la riconducibilità della riproduzione informatica al soggetto che ne appare l'autore -cioè la propria dipendente - né mette in discussione la conformità del contenuto della mail rispetto ai fatti nella medesima rappresentati;
ne consegue che il disconoscimento eseguito dalla convenuta è inidoneo a incidere sull'efficacia probatoria del documento.
5.1. L'obbligo informativo di indicare il documento di riconoscimento necessario per l'ingresso nel paese di destinazione -nella specie nei paesi di destinazione, essendo stato venduto agli attori un pacchetto turistico per una crociera- rientra tra gli obblighi negoziali gravanti sulla convenuta nella sua qualità di venditore del pacchetto turistico: ai sensi dell'art. 34, c. 1, del codice del turismo “Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonche' le seguenti informazioni….f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalita' sanitarie del paese di destinazione”; l'obbligo è riprodotto dall'art. 13.1
del contratto in atti (doc. n. 1 citato), in cui si legge che, prima della conclusione del contratto,
ai cittadini sarebbero state fornite le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti;
non incide sull'obbligo in questione la previsione di cui all'art. 13.4, secondo cui viaggiatori avrebbero dovuto verificare, prima della partenza,
presso le competenti autorità che i propri documenti fossero in regola con le indicazioni pagina 4 di 8 fornite -dal venditore-, atteso che, in base a questa previsione, gli attori avrebbero soltanto dovuto verificare la regolarità della propria carta di identità, indicata dalla convenuta come necessaria per il viaggio.
5.2. Alla convenuta è, inoltre, riconducibile il contegno della propria dipendente in cui si
è concretizzata la negligenza pattizia (cfr. art. 50 codice del turismo e art. 1228 c.c.).
6. L'inadempimento della convenuta è di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.,
atteso che, a causa dell'informazione scorretta fornita, tre degli attori non hanno potuto partecipare alla vacanza.
Meritano, quindi, accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di pacchetto turistico e la domanda di condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato per il pacchetto turistico;
i titolari del diritto alla risoluzione del contratto e alla conseguente restituzione del prezzo del pacchetto sono unicamente gli attori che non hanno preso parte al viaggio, , , (cfr. motivazione, punto 4). Parte_1 Parte_5 Parte_4
Le somme da restituire agli attori in seguito alla risoluzione del contratto sono pari a n. 3
quote del prezzo del pacchetto turistico (€ 3.925,00, oltre a interessi dal giorno della domanda
-art. 2033 c.c.-; doc. n. 2, 4, all. atto di citazione).
7. Venendo alle ulteriori richieste delle parti, ritiene il Tribunale che gli esborsi sostenuti dagli attori in dipendenza dell'inadempimento della convenuta siano da qualificare come danno emergente ex art. 1223 c.c.
Risultano risarcibili unicamente le spese documentate che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta e, quindi, i costi dei biglietti aerei per Atene (€
409,95, doc. n. 7, all. atto di citazione), sostenuti per la vacanza non goduta;
i costi dei biglietti aerei per il rientro anticipato (€ 530,07, doc. n. 14, all. atto di citazione); i costi del parcheggio fiumicino (€ 28, doc. n. 8, all. atto di citazione); i costi dei tamponi covid (€ 180,00, doc. n. 9,
all. atto di citazione).
Non sono, viceversa, risarcibili i costi sostenuti per il pernottamento ad Atene e il pranzo ad Atene, trattandosi di costi riferiti indistintamente anche agli attori e Parte_2 Pt_3
.
[...]
pagina 5 di 8 L'importo risarcibile a titolo di danno emergente è pari ad € 1.148,02, cui accedono rivalutazione e interessi.
8. Spetta, infine, a tutti gli attori il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Secondo l'art. 46 del codice del turismo, "nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta".
Con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ritiene la risarcibilità "in re ipsa"
del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione della vacanza programmata, derivante dall'aver patito stress,
disagio e sofferenza transeunti per il comprensibile stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza (cfr. Cass. n. 7256/2012 "La prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore,
desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero.") Quanto
alla liquidazione (cfr. Cass. n.17724/2018): " Il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata",
secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE,
costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile,
sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti.)".
pagina 6 di 8 Per quanto riguarda i danni non patrimoniali sono intuibili i disagi riconducibili al pregiudizio patito dagli attori, trattandosi di un viaggio pacificamente organizzato per piacere, svago e riposo, che è stato "rovinato" dal disagio subito, quanto agli attori Parte_1
, , , per l'impossibilità di godere della vacanza e,
[...] Parte_4 Parte_5
quanto agli attori e , per l'impossibilità di beneficiare della Parte_2 Parte_3
compagnia degli attori costretti a rientrare in Italia.
La valutazione del danno non può che essere fondata su un giudizio equitativo ex art. 1226 c.c. e detto giudizio può essere parametrato sul prezzo relativo all'acquisto del pacchetto turistico (circa € 1.200,00 per persona).
In applicazione del criterio equitativo, a ciascuno degli attori , Parte_1 [...]
, , che non hanno preso parte alla vacanza, spetta un risarcimento Pt_4 Parte_5
pari ad € 500,00, oltre a rivalutazione e interessi;
a ciascuno degli attori e Parte_2
spetta un risarcimento pari ad € 200,00, oltre a rivalutazione e interessi. Parte_3
9. Tirando le fila delle motivazioni svolte, le domande degli attori sono fondate e meritano accoglimento nei termini esposti.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore effettivo (c.d.
correttivo del decisum, Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n. 8449) e della semplicità della controversia.
Ritenuto, inoltre, che le parti attrici, tutte rappresentate dal medesimo difensore, abbiano assunto la stessa posizione processuale, come si ricava dalla identità delle difese spiegate, il compenso viene aumentato in misura pari al 50% (art. 4, c. 2, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie le domande degli attori e, per l'effetto,
-dichiara la risoluzione del pacchetto turistico del 6.12.2021 limitatamente ai rapporti tra , , Parte_1 Parte_4 Parte_6 CP_1
pagina 7 di 8 in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in Controparte_2
favore di , , , di € 3.925,00, oltre a Parte_1 Parte_4 Parte_5
interessi dal giorno della domanda;
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del Controparte_2
danno patrimoniale in favore di , , , Parte_1 Parte_4 Parte_5
quantificato in € 1.148,02, oltre a rivalutazione e interessi;
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del Controparte_2
danno da vacanza rovinata in favore di , , Parte_1 Parte_4 Pt_5
, e , quantificato in € 500,00, oltre a rivalutazione
[...] Parte_2 Parte_3
e interessi, spettanti a ciascuno degli attori , , Parte_1 Parte_4 Pt_5
, nonché in € 200,00, oltre a rivalutazione e interessi, spettanti a ciascuno
[...]
degli attori e;
Parte_2 Parte_3
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1
favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 3.810,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 20.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2472 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F.: , , C.F.: , , Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F.: , C.F.: rappresentati e C.F._4 Parte_5 C.F._5
difesi dall'avv. Parte_1
Parte attrice
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giorgio Cossa
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio esponendo che, in data 6.12.2021, l'attrice Parte_3
avrebbe conferito alla convenuta mandato per acquistare, per conto di tutti gli attori, il pacchetto turistico denominato MSC Lirica, con partenza da Atene e ritorno ad Atene, della pagina 1 di 8 durata di 8 giorni e 7 notti nel periodo ricompreso tra il 23.5.2022 e il 30.5.2022; che l'attore avrebbe pagato il prezzo del pacchetto;
che la convenuta, in risposta alla Parte_2
specifica domanda degli attori, avrebbe affermato che non sarebbero stati necessari i passaporti per la crociera prenotata dagli attori;
che, contrariamente a quanto riferito dalla convenuta, i passaporti sarebbero stati necessari e che gli attori , Parte_1 Pt_5
, , ricevuto il diniego all'imbarco in data 23.5.2022 siccome sprovvisti del
[...] Parte_4
documento, sarebbero stati costretti a rientrare in Italia e non avrebbero potuto, pertanto,
beneficiare della vacanza.
Allegati i diritti alla risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, alla restituzione dei costi, compresivi delle spese sostenute per recarsi ad Atene e pernottare in loco, e al risarcimento del danno da vacanza rovinata, gli attori concludono chiedendo al
Tribunale di accertare l'inadempimento della convenuta e di dichiarare la risoluzione del contratto;
di condannare la convenuta alla restituzione delle somme sborsate per la vacanza,
quantificate in € 6.100,00, o nella diversa somma accertata in giudizio, oltre a interessi e rivalutazione;
di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stimati in € 40.000,00, oltre a interessi, di cui € 10.000,00 per ciascun attore non partecipante alla vacanza ed € 5.000,00 per gli attori partecipanti alla vacanza.
2. La convenuta eccepisce il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda risolutoria, sull'assunto per cui essa sarebbe stata una mera intermediaria tra gli attori e la
Msc e per cui gli attori e avrebbero beneficiato del pacchetto Parte_2 Parte_3
medesimo, fonte di obbligazioni che la convenuta avrebbe adempiuto;
di aver, in particolare,
informato gli attori, i quali, esaminate le condizioni di viaggio, si sarebbero obbligati a verificare presso le competenti autorità che i propri documenti di viaggio fossero in regola;
che, in ogni caso, alla data del rilascio dell'informazione circa i passaporti da parte della convenuta nessun rapporto negoziale era ancora intercorso con gli attori;
che l'informazione fornita non sarebbe riferibile alla convenuta, siccome non rilasciata dal legale rappresentante dell'ente; che le avverse pretese restitutorie-risarcitorie sarebbero infondate nell'an, non essendo configurabile la responsabilità della convenuta, e nel quantum, posto che alcune pagina 2 di 8 delle spese non sarebbero ricollegabili direttamente al contegno della convenuta e che i pregiudizi lamentati sarebbero sprovvisti di prova.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di dichiarare, in via principale,
inammissibili/improcedibili e/o infondate in fatto e diritto le domande attoree per le esposte ragioni;
di accertare, in via subordinata all'accoglimento delle avverse domande, il pregiudizio nei limiti di quanto provato dagli attori;
di rigettare ogni altra domanda e richiesta.
3. La causa viene istruita in via documentale;
viene dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, con riguardo alle domande spiegate dagli attori anche nei confronti di Msc, atteso che tra gli attori e Msc sono intervenute la rinuncia agli atti e la relativa accettazione.
4. Viene disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto alla domanda risolutoria: nella sua pacifica qualità di venditrice del pacchetto turistico in contestazione (doc. n. 1, all. atto di citazione), la convenuta è correttamente destinataria della domanda risolutoria (cfr. art. 46, codice del turismo); la circostanza che il dedotto inadempimento della convenuta non abbia impedito agli attori e Parte_2 Parte_3
di beneficiare del pacchetto turistico esclude soltanto che questi attori siano titolari del diritto alla risoluzione del pacchetto turistico e del diritto alla restituzione del relativo prezzo.
5. Parte attrice allega e dimostra l'inadempimento della convenuta all'obbligo informativo sulla medesima gravante in punto di corretta indicazione dei documenti di riconoscimento necessari per partecipare al viaggio oggetto del pacchetto turistico: nonostante per il viaggio fosse necessario il passaporto -tant'è che è incontestato che gli attori , Parte_1
, , ricevuto il diniego all'imbarco in data 23.5.2022 siccome Parte_5 Parte_4
sprovvisti del documento, siano stati costretti a rientrare in Italia-, la convenuta ha affermato,
in risposta alla specifica domanda attorea, che sarebbe stata sufficiente per il viaggio la carta d'identità (cfr. doc. n. 6, all. atto di citazione).
La convenuta non dimostra di aver assolto al proprio obbligo, avendo omesso la corretta informazione dovuta sia nella fase delle trattative sia nella fase successiva alla stipulazione del negozio, avvenuta in data 6.12.2021 (doc. n. 1 e doc. n. 6, all. atto di citazione).
pagina 3 di 8 Relativamente all'efficacia probatoria della mai inviata dalla dipendente della convenuta
(doc. n. 6, all. atto di citazione), le riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. sono idonee a fornire piena prova dei fatti o delle cose in esse rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti ed alle cose medesime. Tale
disconoscimento non solo deve essere tempestivo ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito,
dovendo avere ad oggetto la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Nella specie la convenuta soltanto formalmente disconosce la mail (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta), di cui evidenzia la mancanza di data certa e di sottoscrizione, ma non contesta la riconducibilità della riproduzione informatica al soggetto che ne appare l'autore -cioè la propria dipendente - né mette in discussione la conformità del contenuto della mail rispetto ai fatti nella medesima rappresentati;
ne consegue che il disconoscimento eseguito dalla convenuta è inidoneo a incidere sull'efficacia probatoria del documento.
5.1. L'obbligo informativo di indicare il documento di riconoscimento necessario per l'ingresso nel paese di destinazione -nella specie nei paesi di destinazione, essendo stato venduto agli attori un pacchetto turistico per una crociera- rientra tra gli obblighi negoziali gravanti sulla convenuta nella sua qualità di venditore del pacchetto turistico: ai sensi dell'art. 34, c. 1, del codice del turismo “Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonche' le seguenti informazioni….f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalita' sanitarie del paese di destinazione”; l'obbligo è riprodotto dall'art. 13.1
del contratto in atti (doc. n. 1 citato), in cui si legge che, prima della conclusione del contratto,
ai cittadini sarebbero state fornite le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti;
non incide sull'obbligo in questione la previsione di cui all'art. 13.4, secondo cui viaggiatori avrebbero dovuto verificare, prima della partenza,
presso le competenti autorità che i propri documenti fossero in regola con le indicazioni pagina 4 di 8 fornite -dal venditore-, atteso che, in base a questa previsione, gli attori avrebbero soltanto dovuto verificare la regolarità della propria carta di identità, indicata dalla convenuta come necessaria per il viaggio.
5.2. Alla convenuta è, inoltre, riconducibile il contegno della propria dipendente in cui si
è concretizzata la negligenza pattizia (cfr. art. 50 codice del turismo e art. 1228 c.c.).
6. L'inadempimento della convenuta è di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.,
atteso che, a causa dell'informazione scorretta fornita, tre degli attori non hanno potuto partecipare alla vacanza.
Meritano, quindi, accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di pacchetto turistico e la domanda di condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato per il pacchetto turistico;
i titolari del diritto alla risoluzione del contratto e alla conseguente restituzione del prezzo del pacchetto sono unicamente gli attori che non hanno preso parte al viaggio, , , (cfr. motivazione, punto 4). Parte_1 Parte_5 Parte_4
Le somme da restituire agli attori in seguito alla risoluzione del contratto sono pari a n. 3
quote del prezzo del pacchetto turistico (€ 3.925,00, oltre a interessi dal giorno della domanda
-art. 2033 c.c.-; doc. n. 2, 4, all. atto di citazione).
7. Venendo alle ulteriori richieste delle parti, ritiene il Tribunale che gli esborsi sostenuti dagli attori in dipendenza dell'inadempimento della convenuta siano da qualificare come danno emergente ex art. 1223 c.c.
Risultano risarcibili unicamente le spese documentate che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta e, quindi, i costi dei biglietti aerei per Atene (€
409,95, doc. n. 7, all. atto di citazione), sostenuti per la vacanza non goduta;
i costi dei biglietti aerei per il rientro anticipato (€ 530,07, doc. n. 14, all. atto di citazione); i costi del parcheggio fiumicino (€ 28, doc. n. 8, all. atto di citazione); i costi dei tamponi covid (€ 180,00, doc. n. 9,
all. atto di citazione).
Non sono, viceversa, risarcibili i costi sostenuti per il pernottamento ad Atene e il pranzo ad Atene, trattandosi di costi riferiti indistintamente anche agli attori e Parte_2 Pt_3
.
[...]
pagina 5 di 8 L'importo risarcibile a titolo di danno emergente è pari ad € 1.148,02, cui accedono rivalutazione e interessi.
8. Spetta, infine, a tutti gli attori il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Secondo l'art. 46 del codice del turismo, "nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta".
Con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ritiene la risarcibilità "in re ipsa"
del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione della vacanza programmata, derivante dall'aver patito stress,
disagio e sofferenza transeunti per il comprensibile stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza (cfr. Cass. n. 7256/2012 "La prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore,
desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero.") Quanto
alla liquidazione (cfr. Cass. n.17724/2018): " Il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata",
secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE,
costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile,
sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti.)".
pagina 6 di 8 Per quanto riguarda i danni non patrimoniali sono intuibili i disagi riconducibili al pregiudizio patito dagli attori, trattandosi di un viaggio pacificamente organizzato per piacere, svago e riposo, che è stato "rovinato" dal disagio subito, quanto agli attori Parte_1
, , , per l'impossibilità di godere della vacanza e,
[...] Parte_4 Parte_5
quanto agli attori e , per l'impossibilità di beneficiare della Parte_2 Parte_3
compagnia degli attori costretti a rientrare in Italia.
La valutazione del danno non può che essere fondata su un giudizio equitativo ex art. 1226 c.c. e detto giudizio può essere parametrato sul prezzo relativo all'acquisto del pacchetto turistico (circa € 1.200,00 per persona).
In applicazione del criterio equitativo, a ciascuno degli attori , Parte_1 [...]
, , che non hanno preso parte alla vacanza, spetta un risarcimento Pt_4 Parte_5
pari ad € 500,00, oltre a rivalutazione e interessi;
a ciascuno degli attori e Parte_2
spetta un risarcimento pari ad € 200,00, oltre a rivalutazione e interessi. Parte_3
9. Tirando le fila delle motivazioni svolte, le domande degli attori sono fondate e meritano accoglimento nei termini esposti.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore effettivo (c.d.
correttivo del decisum, Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n. 8449) e della semplicità della controversia.
Ritenuto, inoltre, che le parti attrici, tutte rappresentate dal medesimo difensore, abbiano assunto la stessa posizione processuale, come si ricava dalla identità delle difese spiegate, il compenso viene aumentato in misura pari al 50% (art. 4, c. 2, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie le domande degli attori e, per l'effetto,
-dichiara la risoluzione del pacchetto turistico del 6.12.2021 limitatamente ai rapporti tra , , Parte_1 Parte_4 Parte_6 CP_1
pagina 7 di 8 in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in Controparte_2
favore di , , , di € 3.925,00, oltre a Parte_1 Parte_4 Parte_5
interessi dal giorno della domanda;
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del Controparte_2
danno patrimoniale in favore di , , , Parte_1 Parte_4 Parte_5
quantificato in € 1.148,02, oltre a rivalutazione e interessi;
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del Controparte_2
danno da vacanza rovinata in favore di , , Parte_1 Parte_4 Pt_5
, e , quantificato in € 500,00, oltre a rivalutazione
[...] Parte_2 Parte_3
e interessi, spettanti a ciascuno degli attori , , Parte_1 Parte_4 Pt_5
, nonché in € 200,00, oltre a rivalutazione e interessi, spettanti a ciascuno
[...]
degli attori e;
Parte_2 Parte_3
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1
favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 3.810,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 20.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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