Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10337
CASS
Sentenza 18 aprile 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 7 luglio 2022 e pubblicata il 18 aprile 2023. Le parti in causa sono l'INPS, ricorrente, e un lavoratore, controricorrente. L'INPS ha richiesto la ripetizione di somme indebitamente percepite dal lavoratore a titolo di pensione di anzianità, sostenendo che il diritto alla pensione fosse venuto meno a causa dell'annullamento di contributi figurativi, in quanto il lavoratore svolgeva contemporaneamente attività lavorativa autonoma. Il lavoratore, dal canto suo, ha eccepito di non aver mai celato la sua attività lavorativa all'INPS e di aver regolarmente versato i contributi.

La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS, affermando che l'ente previdenziale non poteva pretendere la restituzione delle somme indebitamente percepite, in quanto non era dimostrato il dolo del lavoratore. La Corte ha sottolineato che l'INPS era a conoscenza della situazione lavorativa del ricorrente e che l'assenza di dolo escludeva la ripetibilità dell'indebito. Inoltre, ha evidenziato che la disciplina dell'indebito previdenziale prevede l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, a meno che non vi sia dolo o omissione di comunicazione di fatti rilevanti da parte del percettore. La decisione si fonda su un'interpretazione delle norme che tutelano i diritti dei pensionati, in particolare in situazioni di buona fede.

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Massime1

L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall'INPS a titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso INPS, già prima della liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10337
Data del deposito : 18 aprile 2023

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