Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 dicembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2019 |
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni nei settori dell'economia
- Art. 1. (Mediocredito centrale). 1. L' articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , modificato dall' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , e' sostituito dal seguente:
"A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale".
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 gennaio 1992 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . - Art. 2. (Danni di guerra). 1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta legge.