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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22148/2023 avente oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promosso da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RUSSO DONATELLA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PEZZIARDI Controparte_1
ALBERTO e dell'avv. GIORGIS ALESSIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da come da verbale di udienza del 27/02/2025
Per il PM:
visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato il [...] dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 18/12/2023 chiedeva al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita del minore coi genitori ed alla previsione di un contributo per il mantenimento del figlio.
Con memoria depositata il 17/07/2024 si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1 opponendosi alle domande formulate da controparte in punto collocazione, regime di visita e mantenimento del minore.
Depositate le relazioni psicosociali, all'udienza del 16/09/2024 le parti venivano sentite congiuntamente e il giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con ordinanza del 01/10/2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori e urgenti.
L'istruttoria si svolgeva per acquisizione documentale e prove per interpello e testi.
All'udienza del 27/02/2025 a seguito di discussione le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in udienza con spese di lite compensate e all'esito il Giudice Relatore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
L'accordo fra le parti è rispondente al principio della bigenitorialità e nulla osta al suo integrale accoglimento, per quanto emerso in atti.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il minore con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1 madre.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il minore secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
fino al compimento dei tre anni di età
- durante i fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 21 quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre (con introduzione graduale del pernottamento per giungere al calendario indicato entro e non oltre il 30.11.2024);
- due pomeriggi nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 quando il padre lo riaccompagnerà a casa (indicativamente il martedì ed il giovedì);
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21 quando il padre lo riaccompagnerà a casa (indicativamente il mercoledì); - per tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprensivi di due pernottamenti, oltre il giorno della dalle ore 10,00 alle ore 22,00 quando lo riaccompagnerà a casa della mamma;
Pt_2
- per metà delle vacanze pasquali, incluso il pernottamento, comprendenti il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
- durante le vacanze estive 2025 il minore trascorrerà inoltre una settimana con ciascun genitore, comprensiva di pernottamenti, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre la seconda settimana di agosto);
dal terzo anno di età
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore
21 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì con riaccompagnamento a scuola, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre tre settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi e di cui almeno due consecutive, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto negli anni pari e la seconda settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del CP_1 figlio, con decorrenza dal 1.01.2024, l'assegno periodico di € 225,00, da versare entro il 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
DA' ATTO che le parti concordano che il 100% dell'assegno unico venga percepito direttamente dalla signora Le parti si impegnano a provvedere ai relativi adempimenti entro il Parte_1 mese di marzo 2025.
DISPONE che nell'ipotesi in cui l'importo corrisposto a titolo di mantenimento, sommato a quello dell'assegno unico dovesse scendere sotto ai 325,00 euro mensili come rivalutati di anno in anno, il sig. si impegni ad integrare l'importo mancante per raggiungere la somma di 325,00 come CP_1 rivalutata.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - come da Protocollo del
Tribunale di Torino siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16.4.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22148/2023 avente oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promosso da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RUSSO DONATELLA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PEZZIARDI Controparte_1
ALBERTO e dell'avv. GIORGIS ALESSIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da come da verbale di udienza del 27/02/2025
Per il PM:
visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato il [...] dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 18/12/2023 chiedeva al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita del minore coi genitori ed alla previsione di un contributo per il mantenimento del figlio.
Con memoria depositata il 17/07/2024 si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1 opponendosi alle domande formulate da controparte in punto collocazione, regime di visita e mantenimento del minore.
Depositate le relazioni psicosociali, all'udienza del 16/09/2024 le parti venivano sentite congiuntamente e il giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con ordinanza del 01/10/2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori e urgenti.
L'istruttoria si svolgeva per acquisizione documentale e prove per interpello e testi.
All'udienza del 27/02/2025 a seguito di discussione le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in udienza con spese di lite compensate e all'esito il Giudice Relatore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
L'accordo fra le parti è rispondente al principio della bigenitorialità e nulla osta al suo integrale accoglimento, per quanto emerso in atti.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il minore con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1 madre.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il minore secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
fino al compimento dei tre anni di età
- durante i fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 21 quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre (con introduzione graduale del pernottamento per giungere al calendario indicato entro e non oltre il 30.11.2024);
- due pomeriggi nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 quando il padre lo riaccompagnerà a casa (indicativamente il martedì ed il giovedì);
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21 quando il padre lo riaccompagnerà a casa (indicativamente il mercoledì); - per tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprensivi di due pernottamenti, oltre il giorno della dalle ore 10,00 alle ore 22,00 quando lo riaccompagnerà a casa della mamma;
Pt_2
- per metà delle vacanze pasquali, incluso il pernottamento, comprendenti il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
- durante le vacanze estive 2025 il minore trascorrerà inoltre una settimana con ciascun genitore, comprensiva di pernottamenti, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre la seconda settimana di agosto);
dal terzo anno di età
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore
21 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì con riaccompagnamento a scuola, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre tre settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi e di cui almeno due consecutive, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto negli anni pari e la seconda settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del CP_1 figlio, con decorrenza dal 1.01.2024, l'assegno periodico di € 225,00, da versare entro il 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
DA' ATTO che le parti concordano che il 100% dell'assegno unico venga percepito direttamente dalla signora Le parti si impegnano a provvedere ai relativi adempimenti entro il Parte_1 mese di marzo 2025.
DISPONE che nell'ipotesi in cui l'importo corrisposto a titolo di mantenimento, sommato a quello dell'assegno unico dovesse scendere sotto ai 325,00 euro mensili come rivalutati di anno in anno, il sig. si impegni ad integrare l'importo mancante per raggiungere la somma di 325,00 come CP_1 rivalutata.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - come da Protocollo del
Tribunale di Torino siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16.4.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.