Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 , recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, i commi 2 e 3 sono soppressi.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
All'articolo 1, i commi 2 e 3 sono soppressi.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.