Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 20 febbraio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4278/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Christian
[...]
Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliato come in atti
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gallotto ed elettivamente CP_1
domiciliata come in atti
Resistente
Avente ad oggetto: domanda di condanna al pagamento dei contributi per gli anni 1999/2001
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
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che dal momento dell'iscrizione alla cancellazione non venivano versati dalla resistente i contributi di cui all'estratto contributivo allegato agli atti, per un ammontare complessivo di euro 3.496,65; che nonostante gli atti interruttivi notificati nessun pagamento veniva eseguito. Su tali premesse, ha chiesto condannare la resistente al pagamento della somma complessiva di euro
3.496,65, oltre accessori di legge, spese vinte. Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la parte resistente ha eccepito la prescrizione dei crediti e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è infondata e va respinta.
Al riguardo, in via pregiudiziale e assorbente, indipendentemente dalla verifica delle altre doglianze proposte, va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi sollevata da parte resistente.
Sulla base del costante orientamento della Suprema Corte “In tema di prescrizione estintiva,
l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago S. Estensore: Mercolino
G. Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.)
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
2 l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_2
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. CP_3
122 del 2010)….. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Alla stregua di tali considerazioni, deve dirsi che parte ricorrente ha prodotto in giudizio diversi avvisi di pagamento indirizzati alla resistente. Di questi, tuttavia, solo alcuni sono stati correttamente comunicati all'indirizzo della stessa. In particolare, agli atti di parte ricorrente sono stati prodotti avvisi di pagamento correttamente pervenuti presso l'indirizzo della ricorrente così come risultante dal certificato di residenza storico prodotto dalla parte resistente in data 18.11.2003 e 06.04.2007 e, pertanto, idonei ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale per il pagamento dei contributi in quanto riferiti agli anni 1999, 2000 e 2001; tuttavia, l'avviso di pagamento del
15.12.2011, la cui comunicazione si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza in data 29.12.2011,
è stato indirizzato presso il vecchio indirizzo di residenza, dal quale la resistente si era trasferita a decorrere dal 19.09.2008 ( cfr. certificato di residenza storico agli atti). Ne deriva che tale atto, non essendo pervenuto presso l'indirizzo della ricorrente, è inidoneo, ai sensi dell'art. 1335 c.c., ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, con la conseguenza che il successivo avviso di pagamento del 19.12.2014 e stato notificato quando era abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 06.04.2007. Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, sulla base dei parametri minimi data la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 886,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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