Art. 38.
Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.
La sospensione precauzionale dal servizio e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego in quanto applicabili.
Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.
La sospensione precauzionale dal servizio e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego in quanto applicabili.