Articolo 38 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 37Articolo 39
Versione
27 marzo 1963
Art. 38.
Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.
La sospensione precauzionale dal servizio e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963