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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24312/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24312/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. IANNACE Parte_1 P.IVA_1
CARLO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avvocato suddetto opponente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_1 P.IVA_2
RUSSA ANTONINO GERONIMO GIOVANNI M. e con elezione di domicilio in
CORSO DI PORTA VITTORIA, 18 20122 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, rispettivamente, l'opponente come da atto di citazione e da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., e la parte opposta, come da atto di citazione in opposizione.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso della società cessionaria del credito vantato Controparte_2 da nei confronti della società in forza di contratto di factoring, Parte_2 Parte_3 ha emesso in data 27.4.2022 nei confronti di quest'ultima società decreto ingiuntivo n. 6729/2022 per il pagamento della somma di euro 39.461,24 oltre interessi e spese del monitorio.
Ha proposto opposizione la società chiedendo, in via preliminare, di accertare il Parte_1 difetto di legittimazione attiva della società opposta e, in ogni caso, di accertare l'infondatezza, l'illegittimità, l'incertezza e la illiquidità della pretesa creditoria e di dichiarare che nulla è dovuto con revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese del giudizio.
La società opposta ha resistito ed ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto con vittoria delle spese del giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed omessa l'istruttoria orale, all'udienza del 21.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è affidata ai motivi di seguito esaminati.
1 – Difetto di legittimazione attiva delle società opposta.
Sostiene la società opponente che la società opposta, che agisce in forza di contratto di factoring concluso tra e ( già ) incorporato Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 nella difetterebbe di legittimazione attiva in quanto l'operazione di Controparte_5 cessione, realizzata nell'ambito del contratto di factoring intercorrente tra le parti, avrebbe avuto ad oggetto una cessione unica e globale di crediti presenti e futuri che avrebbe potuto Parte_2 maturare in forza di contratti da stipulare nell'arco di 24 mesi dall'accordo di cessione a decorrere dal 27.6.2014 al 27.6.2016, mentre le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto risultano datate
2019 /2020.
L'eccezione non risulta fondata in quanto la lettera di cessione ( cfr doc. 4 del fascicolo monitorio ) prevede il rinnovo tacito della cessione alla scadenza dei 24 mesi e così per le scadenze successive, salvo recesso da comunicarsi con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza.
Dunque il credito di cui alle fatture azionate in giudizio, che coprono un periodo intercorrente tra il dicembre 2017 ed il 29.11.2019 ( doc. 2 del fascicolo monitorio ), sono state tutte cedute alla società opposta in forza della lettera di cessione del 10.7.2014 ( cfr doc. 4 del fascicolo monitorio ).
2 - Ha contestato la società opponente la fondatezza della pretesa creditoria eccependo che dalle fatture non è dato comprendere come sia composto il credito azionato in via monitoria, contestando genericamente di non avere alcun debito nei confronti di “ avendo esaurito con Parte_2 questa società ogni rapporto anche alla luce dei controcrediti generati all'atto di conclusione dei contratti con i propri clienti “ ( cfr p. 4 atto di citazione in opposizione ), di non esservi prova della consegna dei beni ed erogazione dei servizi indicati nelle fatture, che nella documentazione avversaria sarebbero presenti fatture stornate o annullate per errore di emissione e che alcun valore probatorio può essere attribuito alle fatture – in quanto documenti di provenienza unilaterale – ed pagina 2 di 3 all'estratto autentico delle scritture contabili, documento che svolge una funzione di documentazione a meri fini fiscali.
La società opposta ha prodotto due atti di riconoscimento di debito e relativi piani di rientro, rispettivamente del 30.4.2018 dell'importo di euro 75.571,20 e del 30.5.2018 dell'importo di euro 103.640,40 riferita a crediti derivanti da forniture effettuate da e ceduti alla società Parte_2
Controparte_3
Tali atti di riconoscimento di debito dal punto di vista temporale coprono le fatture azionate in via monitoria ed emesse fino al 30.5.2018.
La contestazione della società opponente, per la quale i piani di rientro non varrebbero a dimostrare il credito in quanto anteriori alla data di scadenza delle fatture azionate in via monitoria – scadenti dal
31.10.2019 al 30.1.2020 – non risulta fondata, dovendosi avere riguardo alla data di emissione della fatture ed al più alla scadenza originaria, anteriore a quella postergata indicata dall'opponente.
Dunque la società opposta, a norma dell'art. 1988 c.c., è esonerata dalla prova del credito, che si presume fino a prova contraria, gravando sulla parte opponente l'onere di dimostrare l'insussistenza del credito.
Tale onere non è stato assolto posto che la società opponente si è limitata a contestare genericamente di non avere alcun debito nei confronti della società opposta, il difetto di prova dei servizi erogati e dei beni forniti e dei relativi costi e che parte della fatture sarebbero state stornate ed ha dedotto capitoli di prova generici che non sono stati ammessi.
Quanto alle 11 fatture emesse in data successiva al 30.5.2018 le generiche contestazione del credito svolte dalla società opponente, che non ha neppure indicato quali siano le fatture contestate, non valgono a paralizzare la pretesa creditoria.
Per le ragioni esposte, va respinta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 6729/2022.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) la società opponente va condannata a pagare alla società opposta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.
147/2022, applicati i valori medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( 26.000/52.000 ) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e compensi minimi per quella di trattazione, essendo stata depositata solo la prima memoria 183 6° comma c.p.c. e non essendo stata svolta attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6729/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 27.4.2022, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro
6.713,00 per compensi , oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24312/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. IANNACE Parte_1 P.IVA_1
CARLO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avvocato suddetto opponente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_1 P.IVA_2
RUSSA ANTONINO GERONIMO GIOVANNI M. e con elezione di domicilio in
CORSO DI PORTA VITTORIA, 18 20122 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, rispettivamente, l'opponente come da atto di citazione e da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., e la parte opposta, come da atto di citazione in opposizione.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso della società cessionaria del credito vantato Controparte_2 da nei confronti della società in forza di contratto di factoring, Parte_2 Parte_3 ha emesso in data 27.4.2022 nei confronti di quest'ultima società decreto ingiuntivo n. 6729/2022 per il pagamento della somma di euro 39.461,24 oltre interessi e spese del monitorio.
Ha proposto opposizione la società chiedendo, in via preliminare, di accertare il Parte_1 difetto di legittimazione attiva della società opposta e, in ogni caso, di accertare l'infondatezza, l'illegittimità, l'incertezza e la illiquidità della pretesa creditoria e di dichiarare che nulla è dovuto con revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese del giudizio.
La società opposta ha resistito ed ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto con vittoria delle spese del giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed omessa l'istruttoria orale, all'udienza del 21.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è affidata ai motivi di seguito esaminati.
1 – Difetto di legittimazione attiva delle società opposta.
Sostiene la società opponente che la società opposta, che agisce in forza di contratto di factoring concluso tra e ( già ) incorporato Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 nella difetterebbe di legittimazione attiva in quanto l'operazione di Controparte_5 cessione, realizzata nell'ambito del contratto di factoring intercorrente tra le parti, avrebbe avuto ad oggetto una cessione unica e globale di crediti presenti e futuri che avrebbe potuto Parte_2 maturare in forza di contratti da stipulare nell'arco di 24 mesi dall'accordo di cessione a decorrere dal 27.6.2014 al 27.6.2016, mentre le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto risultano datate
2019 /2020.
L'eccezione non risulta fondata in quanto la lettera di cessione ( cfr doc. 4 del fascicolo monitorio ) prevede il rinnovo tacito della cessione alla scadenza dei 24 mesi e così per le scadenze successive, salvo recesso da comunicarsi con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza.
Dunque il credito di cui alle fatture azionate in giudizio, che coprono un periodo intercorrente tra il dicembre 2017 ed il 29.11.2019 ( doc. 2 del fascicolo monitorio ), sono state tutte cedute alla società opposta in forza della lettera di cessione del 10.7.2014 ( cfr doc. 4 del fascicolo monitorio ).
2 - Ha contestato la società opponente la fondatezza della pretesa creditoria eccependo che dalle fatture non è dato comprendere come sia composto il credito azionato in via monitoria, contestando genericamente di non avere alcun debito nei confronti di “ avendo esaurito con Parte_2 questa società ogni rapporto anche alla luce dei controcrediti generati all'atto di conclusione dei contratti con i propri clienti “ ( cfr p. 4 atto di citazione in opposizione ), di non esservi prova della consegna dei beni ed erogazione dei servizi indicati nelle fatture, che nella documentazione avversaria sarebbero presenti fatture stornate o annullate per errore di emissione e che alcun valore probatorio può essere attribuito alle fatture – in quanto documenti di provenienza unilaterale – ed pagina 2 di 3 all'estratto autentico delle scritture contabili, documento che svolge una funzione di documentazione a meri fini fiscali.
La società opposta ha prodotto due atti di riconoscimento di debito e relativi piani di rientro, rispettivamente del 30.4.2018 dell'importo di euro 75.571,20 e del 30.5.2018 dell'importo di euro 103.640,40 riferita a crediti derivanti da forniture effettuate da e ceduti alla società Parte_2
Controparte_3
Tali atti di riconoscimento di debito dal punto di vista temporale coprono le fatture azionate in via monitoria ed emesse fino al 30.5.2018.
La contestazione della società opponente, per la quale i piani di rientro non varrebbero a dimostrare il credito in quanto anteriori alla data di scadenza delle fatture azionate in via monitoria – scadenti dal
31.10.2019 al 30.1.2020 – non risulta fondata, dovendosi avere riguardo alla data di emissione della fatture ed al più alla scadenza originaria, anteriore a quella postergata indicata dall'opponente.
Dunque la società opposta, a norma dell'art. 1988 c.c., è esonerata dalla prova del credito, che si presume fino a prova contraria, gravando sulla parte opponente l'onere di dimostrare l'insussistenza del credito.
Tale onere non è stato assolto posto che la società opponente si è limitata a contestare genericamente di non avere alcun debito nei confronti della società opposta, il difetto di prova dei servizi erogati e dei beni forniti e dei relativi costi e che parte della fatture sarebbero state stornate ed ha dedotto capitoli di prova generici che non sono stati ammessi.
Quanto alle 11 fatture emesse in data successiva al 30.5.2018 le generiche contestazione del credito svolte dalla società opponente, che non ha neppure indicato quali siano le fatture contestate, non valgono a paralizzare la pretesa creditoria.
Per le ragioni esposte, va respinta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 6729/2022.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) la società opponente va condannata a pagare alla società opposta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.
147/2022, applicati i valori medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( 26.000/52.000 ) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e compensi minimi per quella di trattazione, essendo stata depositata solo la prima memoria 183 6° comma c.p.c. e non essendo stata svolta attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6729/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 27.4.2022, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro
6.713,00 per compensi , oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 3 di 3