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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22416/2024 promossa da:
Parte_1 nata a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 22/08/1969 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sul figlio minore Controparte_1
nato a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data Persona_1
18/03/2008
Parte_2 nata a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 24/01/1993 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulla figlia minore Parte_3
nata a Buenos Aires in [...] in data [...] Persona_2
Parte_4 nata a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 23/12/2001 rappresentati e difesi dall'Avv. TEDESCO MARIO Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. in via principale e nel merito, accertata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano e verificata l'impossibilità per lo stesso di ottenere il riconoscimento in via amministrativa in termini certi e ragionevoli, dichiarare che sono cittadini italiani i Signori: Parte_1
, nata il [...] a [...] ÉR, provincia di Buenos Aires (Argentina);
[...] [...] , nato il [...] a [...] ÉR, provincia di Buenos Aires (Argentina); CP_3
, nata il [...] a [...] ÉR, provincia di Buenos Aires Parte_2 (Argentina); , nata il [...] a [...]; Persona_2 [...]
, nata il [...] a [...] ÉR, provincia di Buenos Aires (Argentina), 2. per Parte_5 l'effetto ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, mercé trascrizione della sentenza, degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso, così come depositati nel fascicolo telematico, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 12/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_2 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato a Persona_3
RU (CN) il 13/05/1855, il quale, prima di emigrare in territorio argentino, contraeva matrimonio con il 10/11/1878 e dalla loro unione nasceva a Persona_4
Saladillo, provincia di Buenos Aires, il 14/11/1887, il figlio . L'avo Persona_5 decedeva a UE ÉR il 18/01/1933 (cfr. docc. 009-014);
- che in data 27/07/1912, il figlio dell'avo si univa in matrimonio con la Persona_5 sig.ra e dal matrimonio nasceva a UE ÉR, in territorio Controparte_4 argentino, il giorno 02/11/1915, il figlio (cfr. docc. 015 e 016); Persona_6
- che dall'unione tra e del 25/06/1942 Persona_6 Persona_7 nasceva in Argentina, in data 26/06/1948, la figlia che, a sua volta, Persona_8 dopo aver sposato il 30/07/1966, dava poi alla luce, il 22/08/1969, la Persona_9 ricorrente (cfr. docc. 017-020); Parte_1
- che in data 12/01/1990, la ricorrente si sposava con il sig. Parte_1 presso UE ÉR dalla cui unione nascevano nella medesima Controparte_1 località argentina tre figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 24/01/1993, ; in data 23/12/2001, e, infine, in data Parte_2 Parte_4
18/03/2008, (cfr. docc. 021-024); Persona_1
- che dal matrimonio tra la ricorrente e Parte_2 Parte_3 nasceva a Buenos Aires, il giorno 11/03/2024, la figlia , ricorrente per Persona_2 il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. 025);
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla Persona_3 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 012).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_5
e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. L'udienza del 13.11.25 si svolgeva con la modalità della trattazione scritta;
all'esito del deposito delle note, la causa veniva trattenuta a decisione, con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a Persona_3
RU il 13/05/1855 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e Persona_5 Persona_3
), poi tramite il sig. e, infine, tramite la sig.ra Persona_4 Persona_6 [...]
, madre della ricorrente Persona_8 Parte_1
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 027-029) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Parte_6
a Rosario a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli
[...] appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio richiesto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”, visibile negli screenshot depositati da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1855, coniugatosi Persona_3 Pt_6 in territorio italiano e successivamente trasferitosi in Argentina, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , bisnonno della ricorrente Persona_5 Parte_1
In primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di , e Pt_6 non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si Pt_6 Pt_6 determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in Pt_6 cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non avevano acquisito Pt_6 la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia, ma deceduto nel 1933 abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_3 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentini (cfr. doc. 012). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato in data [...] a [...], Persona_5 provincia di Buenos Aires, in Argentina. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_3 quanto nato in [...] cittadini italiani prima dell'unità d' del 1861 (n. 18.03.1862), i suoi Pt_6 discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva, infatti, il 14/11/1887, a Saladillo, in territorio argentino. Persona_5
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché bisnonno della ricorrente Persona_3 Parte_1
poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio
[...] Persona_5 Persona_6
, nonno della ricorrente
[...] Parte_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite stante il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata opposizione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata a Parte_1
UE ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 22/08/1969; Persona_1
, nato a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 18/03/2008;
[...] [...]
, nata a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 24/01/1993; Parte_2
, nata a Buenos Aires in [...] in data [...] e Persona_2 [...]
, nata a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 23/12/2001, il diritto Parte_4 al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 13/11/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22416/2024 promossa da:
Parte_1 nata a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 22/08/1969 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sul figlio minore Controparte_1
nato a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data Persona_1
18/03/2008
Parte_2 nata a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 24/01/1993 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulla figlia minore Parte_3
nata a Buenos Aires in [...] in data [...] Persona_2
Parte_4 nata a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 23/12/2001 rappresentati e difesi dall'Avv. TEDESCO MARIO Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. in via principale e nel merito, accertata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano e verificata l'impossibilità per lo stesso di ottenere il riconoscimento in via amministrativa in termini certi e ragionevoli, dichiarare che sono cittadini italiani i Signori: Parte_1
, nata il [...] a [...] ÉR, provincia di Buenos Aires (Argentina);
[...] [...] , nato il [...] a [...] ÉR, provincia di Buenos Aires (Argentina); CP_3
, nata il [...] a [...] ÉR, provincia di Buenos Aires Parte_2 (Argentina); , nata il [...] a [...]; Persona_2 [...]
, nata il [...] a [...] ÉR, provincia di Buenos Aires (Argentina), 2. per Parte_5 l'effetto ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, mercé trascrizione della sentenza, degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso, così come depositati nel fascicolo telematico, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 12/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_2 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato a Persona_3
RU (CN) il 13/05/1855, il quale, prima di emigrare in territorio argentino, contraeva matrimonio con il 10/11/1878 e dalla loro unione nasceva a Persona_4
Saladillo, provincia di Buenos Aires, il 14/11/1887, il figlio . L'avo Persona_5 decedeva a UE ÉR il 18/01/1933 (cfr. docc. 009-014);
- che in data 27/07/1912, il figlio dell'avo si univa in matrimonio con la Persona_5 sig.ra e dal matrimonio nasceva a UE ÉR, in territorio Controparte_4 argentino, il giorno 02/11/1915, il figlio (cfr. docc. 015 e 016); Persona_6
- che dall'unione tra e del 25/06/1942 Persona_6 Persona_7 nasceva in Argentina, in data 26/06/1948, la figlia che, a sua volta, Persona_8 dopo aver sposato il 30/07/1966, dava poi alla luce, il 22/08/1969, la Persona_9 ricorrente (cfr. docc. 017-020); Parte_1
- che in data 12/01/1990, la ricorrente si sposava con il sig. Parte_1 presso UE ÉR dalla cui unione nascevano nella medesima Controparte_1 località argentina tre figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 24/01/1993, ; in data 23/12/2001, e, infine, in data Parte_2 Parte_4
18/03/2008, (cfr. docc. 021-024); Persona_1
- che dal matrimonio tra la ricorrente e Parte_2 Parte_3 nasceva a Buenos Aires, il giorno 11/03/2024, la figlia , ricorrente per Persona_2 il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale (cfr. docc. 025);
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla Persona_3 cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 012).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_5
e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. L'udienza del 13.11.25 si svolgeva con la modalità della trattazione scritta;
all'esito del deposito delle note, la causa veniva trattenuta a decisione, con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a Persona_3
RU il 13/05/1855 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e Persona_5 Persona_3
), poi tramite il sig. e, infine, tramite la sig.ra Persona_4 Persona_6 [...]
, madre della ricorrente Persona_8 Parte_1
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 027-029) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Parte_6
a Rosario a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli
[...] appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio richiesto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”, visibile negli screenshot depositati da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1855, coniugatosi Persona_3 Pt_6 in territorio italiano e successivamente trasferitosi in Argentina, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , bisnonno della ricorrente Persona_5 Parte_1
In primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di , e Pt_6 non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si Pt_6 Pt_6 determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in Pt_6 cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non avevano acquisito Pt_6 la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia, ma deceduto nel 1933 abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_3 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentini (cfr. doc. 012). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato in data [...] a [...], Persona_5 provincia di Buenos Aires, in Argentina. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_3 quanto nato in [...] cittadini italiani prima dell'unità d' del 1861 (n. 18.03.1862), i suoi Pt_6 discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva, infatti, il 14/11/1887, a Saladillo, in territorio argentino. Persona_5
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché bisnonno della ricorrente Persona_3 Parte_1
poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio
[...] Persona_5 Persona_6
, nonno della ricorrente
[...] Parte_1
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite stante il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata opposizione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata a Parte_1
UE ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 22/08/1969; Persona_1
, nato a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 18/03/2008;
[...] [...]
, nata a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 24/01/1993; Parte_2
, nata a Buenos Aires in [...] in data [...] e Persona_2 [...]
, nata a [...] ÉR (Buenos Aires) in ARGENTINA in data 23/12/2001, il diritto Parte_4 al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 13/11/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno