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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2134/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2134/2017 R.G., passata in decisione all'udienza del 24.10.2024.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentate e difese dall'Avv. M. Dell'Anna
OPPONENTE
E
p.i.: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. L. Musa
OPPOSTA
All'udienza del 24.10.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
___________________
Con atto di citazione del 21.4.2017 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 305/2017 emesso da questo Tribunale in favore di
La controversia ha avuto origine con il ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 proposto per il pagamento della somma di €. 64.700,00 vantata, in forza della fattura n. 4/2017, a titolo di “conguaglio delle opere ex-tra-capitolato” realizzate presso l'immobile sito in agro di ST, C.da Ro-sara s.n., nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale/tecnologico di cui al contratto di appalto con allegato disciplinare dei lavori sottoscritti tra le parti il 2.4.2014. Il Tribunale di Brindisi ha emesso l'ingiunzione n. 305/2017, avverso la quale Parte_1
ha proposto opposizione deducendo che le opere previste in capitolato di appalto
[...] in parte sarebbero state eseguite senza rispettare le regole dell'arte, in parte in difformità rispetto agli accordi scritti ed in parte non sarebbero state eseguite affatto. In rito, l'opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale adito (sull'assunto che al caso di specie sarebbe applicabile l'art. 32 del codice del consumo) e la nullità dell'ingiunzione per asserita “mancanza del litisconsorzio necessario” (perché richiesto ed emesso solo nei con-fronti del e non anche di Pt_1 CP_2
, comproprietario dello stesso immobile e pure committente dei lavori di che
[...] trattasi). Nel dettaglio, ha eccepito quanto segue: 1) nullità del decreto ingiuntivo per “difetto dei presupposti per l'emanazione” e
“difetto di prova del credito” (sul rilievo di insufficienza della fattura a valere come prova anche nel giudizio di opposizione a decreto in-giuntivo), 2) inesistenza del credito azionato, sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., per asserita illegittima sospensione dei lavori e per la altrettanto asserita esistenza di “difformità tra computo e prezzo”, 3) inadempimento della che avrebbe realizzato opere “non a regola Controparte_1
d'arte” oltre che in difformità rispetto a quelle concordata e che non avrebbe realizzato alcuni dei lavori pure preisti in contratto. Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento delle preliminari eccezioni di rito (incompetenza e difetto di integrità del contraddittorio) e la declaratoria di nullità del decreto opposto per inidoneità della prova offerta e per inesistenza del credito poiché
“mai autorizzati da parte committente e/o dal direttore dei lavori”. Inoltre, in via riconvenzionale e previo accertamento dei vizi lamentati (per lavori non eseguiti, realizzati in maniera difforme e in violazione delle regole dell'arte) ha chiesto la condanna dell'opposta alla “restituzione della somma di euro 41.579,50, quale differenza tra quanto versato e quanto realmente dovuto, a cui sono state detratte le spese necessarie per il ripristino dell'immobile affetto da vizi” (sul presupposto della ritenuta congruità della decurtazione di “una percentuale pari al 15% dal costo dei lavori appaltati ed eseguiti”). Costituitasi in giudizio l'appaltatrice (impugnando e Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato, eccepito e richiesto) ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e di nullità del decreto ingiuntivo, sottolineando la fondatezza del credito azionato in via monitoria per conguaglio lavori extra capitolato (con la precisazione che l'effettiva esecuzione non sarebbe mai stata contestata da controparte) e la insussistenza di vizi e carenze esecutive delle opere, realizzate non solo nel rispetto delle previsioni contrattuali ma anche secondo le scelte della committenza e le dettagliate indicazioni del direttore dei lavori, che quotidianamente erano presenti sul cantiere e davano indicazioni e direttive alle maestranze in ordine ai lavori da eseguire e alle relative modalità di realizzazione degli stessi. In particolare, ha evidenziato quanto segue: CP_1
- di avere per prima contestato l'inadempimento del committente, comunicando con la nota p.e.c. del 14.9.2015 la sospensione dei lavori (la cui ultimazione, peraltro, riguardava poche finiture) e subordinandone la ripresa all'accertamento e pagamento di quanto fino a quel momento rea-lizzato.
- di avere eseguito i lavori sulla base delle direttive ricevute dal committente e dal direttore dei lavori, operando in assoluta buona fede e con comportamenti improntati alla massima correttezza, fino a quando il costo delle opere è divenuto talmente gravoso da non poter più essere sostenuto e tale da imporre la sospensione dei lavori per evitare il collasso finanziario;
- che le opere extra di cui chiedeva (e chiede) il pagamento erano state realizzate sulla base delle varianti al progetto, previamente autorizzate dagli opportuni provvedimenti comunali di assenso, consapevolmente richiesti da committente e direttore lavori, i quali quindi ne avevano commissionato l'esecuzione all'appaltatrice, che – a sua volta
- aveva il dovere di realizzarle rispettando le prescrizioni imposte nei progetti e titoli in variante, per evitare responsabilità (anche penali) per l'esecuzione di opere abusive e/o difformi.
Prodotta varia documentazione ed esperita CTU a mezzo dell'Ing. Per_1
, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione
[...] dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO E' infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, in quanto l'art. 66 bis del codice del consumo (D.lgs.
6.9.2005 n. 206), che disciplina la competenza con norma di favore per il consumatore, è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 e non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in questione, in quanto la modifica si applica a partire dal 13.6.2014 ed espressa-mente “ai contratti conclusi dopo tale data” (art. 2 del richiamo D. Lgs. n. 21/2014). Nel caso in esame il contratto è stato concluso in data 2.4.2014, prima quindi dell'entrata in vigore della nuova disciplina del foro del consumatore. Inoltre, l'art. 22 del contratto individua nel foro di Brindisi la sede competente per la risoluzione delle controversie.
Nel merito, è fondata l'eccezione di grave inadempimento proposta dall'opponente.
Prima di analizzare i singoli profili di inadempimento o di inesatto adempimento, appare opportuno, preliminarmente, iniziare la trattazione dalle ultime puntualizzazioni rese dal CTU nella relazione integrativa del 16.3.2, con la quale ha dettagliatamente risposto alle seguenti osservazioni dell'Avv. Musa, al fine di individuare con precisione l'esatto campo di indagine, precisamente sui seguenti temi: a) su tutto ciò che riguarda l'iter progettuale ante e post acquisto da parte dei sigg.
e iter che è palesemente riportato dettagliatamente negli Pt_1 CP_2 elaborati grafici allegati alle singole relazioni tecniche essendo le stesse parti integranti dei titoli abilitativi richiesti;
b) su quali opere esistevano al momento della stipula del contratto di appalto di che trattasi;
c) a quali progetti depositati presso il abbiano ad oggetto i lavori oggetto CP_3 del dedotto contratto di appalto;
d) quali siano le tavole progettuali firmate dai committenti e se corrispondano a quelle esaminate ed acquisite dal CTU;
e) esatta individuazione delle murature portanti quali opere preesistenti;
f) possibilità o impossibilità tecnica di realizzare volte a botte in cartongesso e cappotto interno in sughero;
g) esatta identificazione delle opere extra contratto. Si passa pertanto ad esaminare, punto per punto le predette questioni preliminari di merito, muovendo proprio dai singoli rilievi critici formulati dalla difesa della società opposta:
1) Primo rilevo critico dell'Avv. Musa:“il C.T.U. continua ad omettere di riferire, in maniera chiara, precisa e dettagliata quali opere esistevano al momento della stipula del contratto di appalto di che trattasi (da desumere ovviamente dai titoli edilizi rilasciati) e, di conseguenza, non procede alla valutazione quali- quantitativa dei lavori commissionati a , che non potevano che CP_1 riferirsi alle opere progettate alla data di sottoscrizione del contratto (aprile 2014), cioè quelle di cui al progetto depositato al Comune di ST nel febbraio 2014 e costituente l'allegato C) del primo elaborato di perizia datato 7.7.2021”;
Su tale rilievo il CTU ha puntualizzato quanto segue: il CTU ritiene evidenziare che nell'elaborato grafico (Tav. 2 Var assentita con Permesso di costruire n° 2011-P-244 Var II Prot. n° 5755/2014) a firma del Progettista e D.L. Architettonico EO. , si evince in maniera molto chiara, precisa e dettagliata, quali opere CP_4 esistevano al momento del contratto di appalto, in quanto nella Tavola di seguito riportata è stato rappresentato dallo stesso EOetra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Nella Figura n. 1 viene riportato uno stralcio della Tav. 2Var della seconda variante al P.d.C. originale, presentata dal EO. per i sigg. e a seguito dell'acquisto, nella quale viene CP_4 Pt_1 CP_2 chiaramente riportato graficamente da parte del EO. , lo stato di fatto ante acquisto e le CP_4 modifiche ad apportare allo stesso. Il EOetra infatti, nella relazione tecnica allegata all'elaborato grafico, al paragrafo 2 descrive lo stato di fatto a seguito dell'acquisto da parte dei sigg. e del 31.10.2013, ossia un'abitazione Pt_1 CP_2 edificata in parte antecedentemente al 1967 e in parte sulla scorta del P.d.C. 2011-P-244 e 244Var. Lo stesso geometra descrive lo stato di fatto, dicendo che: “l'alloggio si sviluppa su due livelli (piano terra e interrato) ed è composto da un vano soggiorno/cucina, un vano letto, un bagno, una veranda, una centrale termica posti al piano terra e un locale garage e cisterna al piano interrato”. Nella relazione al paragrafo 3 e 3/a, vengono descritti i lavori da realizzarsi nello stato di progetto (Figura n. 2), consistenti nell'ampliamento, nel completamento dell'esistente, nel cambio di destinazione d'uso del piano interrato da garage a cantina. Si deve precisare che il contratto di appalto firmato da tutte le parti – data di firma ignota, prevedeva l'inizio dei lavori il 02.04.2014, anche se le piante allegate allo stesso, sono quelle della DIA presentata il 17/02/2016 e protocollata il 18/02/2016 al N° 06996. Pertanto il CTU ritiene di far rilevare all'Avv. Musa che il contratto non è stato sottoscritto dalle parti nel mese di aprile 2014, in quanto nello stesso come già detto è stata riportata a penna la data di inizio lavori del 02.04.2014. Non solo ma i lavori elencati nel contratto di appalto, fanno riferimento NON alla II° Variante in corso d'opera al P.d.C. n° 2011- P –244 Var, richiesta nel 13/02/2014 e rilasciata il 07/07/2014, NON alla SCIA in variante al P.d.C. n° 2011- P –244 presentata il 10/07/2014, ll'ultimo titolo abilitativo richiesto Pt_2 dal EO. , ossia la DIA presentata il 17/02/2016 e protocollata il 18/02/2016 al N° 06996. CP_4 Viene da chiedersi come ha fatto il EO. a realizzare un contratto di appalto che CP_4 non solo faceva riferimento ad un titolo Edilizio del 2016, ma riporta un inizio lavori del 02.04.2014!!! Si precisa inoltre quanto già più volte sostenuto, cioè il contratto di appalto è stato realizzato dal progettista EO. , pur avendo un progetto con delle dimensioni ben precise, non solo Controparte_5
a nome dei sigg. e , ma anche a nome del vecchio proprietario, essendo lo stesso Pt_1 CP_2 geometra il progettista. Viene da se che il sottoscritto CTU, non può effettuare una valutazione A MISURA, in quanto non avrebbe un “valore” per effettuare un confronto!!! Naturalmente tutto quanto sin ora descritto è riportato nelle tavole e nelle relazioni tecniche allegate che sono state approvate dagli uffici competenti del Comune di ST e che il sottoscritto allega come parte integrante della presente.
2) Secondo rilievo critico dell'Avv. Musa: “A pag. 2 e 3 della trattazione scritta, l'Avv. Musa riporta quanto di seguito: “- a pag. 3 dello stesso, qualifica come
“NO casa ex L.R. 14/09 - DIA ai sensi degli artt 22 e 23 del CP_6
DPR 380/01 aggiornato con D.Lgs. 301/02, per ampliamento pari al 20% della superficie esistente dell'immobile”;
- a pag. 56 qualifica, invece, come “Allegato C) Seconda Va- riante in corso d'opera al P.d.C. n° 2011- P – 244 Var, ai sensi dell'Art. 10 – Capo II° - Titolo II° - parte I^ del T.U.E. di cui al DPR n° 380/01 aggiornato con D.Lgs. 301/02”. In proposito, va sottolineato che il progetto di piano casa, richiamato a pag. 3/4 del primo elaborato, diventa nell'ultimo datato 10.8.2022 l'allegato 5 (come il c.t.u. afferma a pag. 3 di quest'ultimo) e si riferisce però (come emerge dal medesimo allegato) ad un progetto depositato presso il Comune di ST in data 17.2.2016 (due anni dopo la stipula del contratto di appalto!!) e che, quindi, non può aver riguardato il rapporto contrattuale oggetto di lite, come invece ritiene il c.t.u., quando a pag. 8 del suo ultimo lavoro riconosce che “il confronto è stato effettuato tra quanto appaltato e quanto realizzato dalla che aveva come linea guida quello Parte_3 dell'ultimo titolo abilitativo – piano casa”.
Su tale rilievo il CTU ha risposto come segue:
“Si riporta di seguito l'excursus dei progetti presentati ed approvati in cronologia, precisando che il predetto elenco comprende non solo i titoli sotto firma della committenza ma anche Persona_2 i titoli antecedenti all'acquisto del bene, così come riportato nell'atto di compravendita del 31 ottobre 2013 (Repertorio n° 314 ) nel quale all'Art. 2 si riportano i titoli abilitativi rilasciati per le unità immobiliari antecedenti alla data di acquisto dei beni. Titoli abilitativi ante 31 ottobre 2013
1) P.d.C. n° 2011- P –244 rilasciato il 27/10/2011 (Prot. N° 18716/2011) ;
2) Relazione tecnica illustrativa in merito alla variante del PRG – 25/05/2013 Prot. N. 16942/13; 3) P.d.C. in Variante n° 2011- P-244 Var rilasciato il 05/06/2013 (Prot. N° 35738/2012);
4) Voltura C. n. 2011-P-244 Var Rilasciato il 05/06/2013 a nome dei sigg. e – Pt_4 Pt_1 CP_2
16/12/2013 Prot. N. 33492;
5) SCIA per variante in corso d'opera al P.d.C. in Variante n° 2011- P–244-Var presentata il 18/10/2013. Alla data del 31/10/2013 il comune di ST non aveva trasmesso nessuna comunicazione relativamente alla predetta pratica.
Titoli abilitativi Post 31 ottobre 2013 4) II° Variante in corso d'opera al P.d.C. n° 2011- P –244 Var, richiesto ill 13/02/ 2014 e rilasciato il 07/07/2014;
5) SCIA in variante al P.d.C. n° 2011- P –244 Var presentata il 10/07/2014;
6) DIA presentata il 17/02/2016 e protocollata il 18/02/2016 al N° 06996.
3) Terzo rilievo critico dell'Avv. Musa: “”Va, poi, constatato che le tavole progettuali allegate a pag. 83 (TAV. 2 VAR), a pag. 93 (TAVOLA UNICA dell'allegato 4) e a pag. 104 (TAVOLA 2 del “progetto di NO Casa allegato 5) della consulenza 10.8.2022 non sembrano acquisite in occasione dell'accesso agli atti del Comune di ST che il c.t.u. riferisce di avere effettuato, atteso che quelle allegate dal c.t.u. non sono firmate da committenti, progettista e direttore lavori e non riportano neppure i timbri di deposi- to e protocollo del Comune di ST, oltre che di conformità a quanto esaminato e approvato.”
Su tale rilievo il CTU ha risposto come segue:
“Sulla scorta delle richieste da parte dell'Avv. Musa, il Sottoscritto Ing. nell'incontro del Persona_1
14/06/2023, per maggiore verifica dell'accesso agli atti precedentemente eseguito dal sottoscritto con regolare richiesta, chiede di effettuare un accesso agli atti congiunto con i tecnici di parte, presso il
Comune di ST al fine di visionare tutta la documentazione Urbanistica e poter prendere atto di tutto quanto sin ora esplicitato. In data 01/02/2024, a seguito di accordi con il responsabile dell'Ufficio Tecnico di ST, il CTU, coadiuvato dai CTP, ha effettuato il sopralluogo congiunto, come riportato nel verbale sottoscritto dalle parti. In tale occasione, dal confronto tra quanto agli atti e quanto precedentemente acquisito, si è preso atto che la documentazione precedentemente acquisita dallo stesso CTU, con regolare richiesta di accesso agli atti, non differenziava da quanto mostrato dal responsabile dell'ufficio. Si è proceduto ad effettuare le copie solo dei p.ti 2e 4 riportati al punto precedente”.
4) Quarto rilievo critico dell'Avv. Musa: “Inoltre, ai fini che qui interessano, va rilevato che nella relazione del 7.7.2021 a pag. 51 nel fornire controdeduzioni alle osservazioni del C.T.P. relative all'Art.
1.05 riferisce che: “la parte in muratura portante (costruzione esistente) risulta essere solo ed esclusivamente quella destinata a cucina pranzo e letto. Tutto il resto è di nuova costruzione. La parte attigua, più precisamente quella che nel progetto del NO casa è stata indicata con la dicitura soggiorno – cucina è di nuova costruzione e doveva essere realizzata con una volta a botte e non con un solaio piano. Viene da se che quanto sostenuto dal C.T.P., risulta essere non corretto”. Nella consulenza del 10.8.2022 riferisce, invece, che il solaio piano della veranda da trasformare in “vano soggiorno-cucina” non doveva essere demolito e che, quindi, la volta a botte sarebbe stata prevista in cartongesso, “avente funzioni solo ed esclusivamente architettonico e non strutturali” (pag. 6 ctu 10.8.2022) e avrebbe dovuto essere realizzata all'interno di tale vano (pag. 12 ctu).”
Su tale rilievo il CTU ha risposto come segue:
“il CTU ritiene doveroso, per comprendere al meglio l'excursus progettuale, riportare delle precisazioni:
1- Nella tavola unica presentata al Comune di ST relativa al P.d.C. n° 2011- P –244 rilasciato il
27/10/2011 (Prot. N° 18716/2011), ossia al primo permesso di costruire richiesto dal sig. Parte_5
firmato dal progettista e Direttore dei Lavori EO. , viene rappresentata la pianta dello
[...] CP_4 stato di fatto originale e la pianta dello stato modificato.
Lo stato di fatto originale era rappresentato da due vani attigui, cucina-pranzo e letto in muratura portante con il soffitto voltato. Lo stato modificato, presentava gli stessi vani con l'aggiunta sul lato destro di due vani più piccoli, rispettivamente un servizio igienico accessibile dalla camera da letto e una centrale termica con accesso dalla parte esterna. Anche questi due vani sono stati pensati in muratura portante e soffitto voltato, almeno da quanto rappresentato dal progettista. Inoltre sempre nello stato modificato era prevista una veranda con solaio piano in posizione frontale al vano cucina pranzo. Era stato previsto inoltre un piano interrato, con destinazione a deposito e accesso a mezzo di una scala posta lateralmente alla terrazza scoperta, infatti nella relazione tecnica, il geometra al paragrafo 2, descrive lo stato di fatto dell'immobile iniziale edificato antecedentemente al 1967costituito da una cucina/pranzo di 16.80 mq e un letto di 14.40 mq. Nel paragrafo 3 e 3/a per i lavori da realizzare nello stato di progetto, il geometra scrive che la parte in ampliamento sarà realizzata mediante struttura in muratura portante in blocchi di cls, il tutto per uno spessore di 30cm. Viene da se che il manufatto in muratura portante originale era costituito solo ed esclusivamente da due vani, il resto è stato realizzato in seguito in “muratura portante in blocchi di cls il tutto per uno spessore di 30cm”. Quanto sostenuto dal CTU è tutto documentato in quanto riportato nella relazione allegata al permesso di costruire originale.
2- Nella tavola unica presentata al Comune di ST relativa al P.d.C. in Variante n° 2011- P –244 rilasciato il 05/06/2013 (Prot. N° 35738/2012), al sig. e firmato dal progettista EO. Parte_5
e dal Direttore dei lavori Ing. , viene CP_4 Parte_6 rappresentato nuovamente la pianta dello stato di fatto, ossia la pianta relativa al P.di C. originale assentito, nonché la pianta oggetto di variante, nella quale la parte modificata era la posizione nonché la dimensione della veranda, che invece di essere frontale, era stata disegnata lateralmente al vano cucina pranzo, con l'apertura di una porta di accesso e solaio piano. La modifica interessava anche il piano interrato, con la relativa scala di accesso. Lo stesso infatti era stato modificato in dimensione la cui destinazione non era più deposito, ma da un lato vi doveva essere la cisterna per l'accumulo delle acque e dall'altra un garage con intercapedine accessibile non solo dalla scala ma anche da una rampa, nonché la realizzazione di una piscina scoperta. Tutto quanto sin ora descritto, ossia l'iter urbanistico ante 31/10/2013, è riportato nelle relazioni tecniche di entrambi i permessi, con annessa documentazione fotografica a firma del progettista geom. . CP_4 A quest'ultima pratica a nome del sig. è susseguita una SCIA per variante in corso Parte_5
d'opera, presentata il 18/10/2013, in relazione alla quale il Comune di ST (BR) non ha trasmesso ad oggi alcuna comunicazione!!
Relativamente alle firme sugli elaborati, si deve precisare che lo stesso progettista, in data 28/05/2013, ha protocollato al Comune di ST, Prot. N. 16942/13, una integrazione alla relazione tecnica illustrativa in merito alla variante del PRG, a sua sola firma, senza aver fatto firmare l'elaborato alla committenza, in questo caso ancora il sig. !! Parte_5
In data 31/10/2013, i sigg. e per atto di compravendita del Notaio di Pt_1 CP_2 Persona_3
Cisternino, (Atto del 31/10/2013 numero di repertorio 314) acquistano: 1. “casa adibita ad uso civile abitazione, sita nel Comune di ST (BR), alla Contrada Rosara, posta al piano terra, composta di numero uno (1) vano, accessori e veranda, con circostante area scoperta di pertinenza esclusiva adibita a piazzale, della estensione complessiva di circa metri quadrati seicentotrentatre (mq. 633), tra coperto e scoperto, confinante nell'insieme con strada e con il terreno in appresso descritto alla successiva lettera c) da tre lati, salvo altri”.
2. “pertinenziale locale adibito ad uso autorimessa, sito nel Comune di ST (BR), alla Contrada Rosara, posto al piano interrato, della consistenza catastale di metri quadrati ventotto (mq. 28), confinante con la rampa di discesa al piano interrato e con terrapieno da tre lati, salvo altri”. Naturalmente come parte integrante dell'atto sono inseriti gli allegati A e B rappresentanti rispettivamente le planimetrie del piano terra, del piano interrato. Inoltre nell'art. 2 dell'atto, si fa riferimento ai due permessi a costruire di cui sopra e si specifica che:
3. “in data 18 ottobre 2013 è stata presentata al Comune di ST (Br) apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per variante in corso d'opera, asseverata nei modi di legge, in relazione alla quale il Comune di ST (BR) non ha trasmesso ad oggi alcuna comunicazione”.
A seguito dell'acquisto, i sigg. e per il tramite del geom. , progettista e direttore Pt_1 CP_2 CP_4 dei lavori, in data 13/12/2013 presentano al Comune di ST, Volturazione del Permesso di Costruire n.
2011-P-244 Var rilasciati il 05/06/2013 e in data 13/02/2014, presentano la II° Variante in corso d'opera al P.d.C (P.d.C. n° 2011- P –244 Var) prot. N. 5755, rilasciata il 07/07/2014. A seguito dell'acquisto i committenti con la ditta appaltatrice, firmano (con data sconosciuta) un contratto di appalto nel quale a pag. 3 di 8 all'art. 9 viene riportata come data di inizi lavori quella del 02/04/2014. Nella seconda variante presentata dai sigg. e erano state apportate delle modifiche che Pt_1 CP_2 il progettista descrive dettagliatamente nella relazione oltre che riportarle nell'elaborato grafico Tav. 2Var. Nella parte di fabbricato esistente in muratura portante ante 67 viene cambiata la destinazione d'uso:
• la cucina pranzo e letto, diventano salotto e letto;
• il bagno come pensato nella variante precedente, non viene modificato;
• la veranda viene chiusa completamente diventando soggiorno cucina e si annette ad essa anche la centrale termica. La stessa veranda viene ingrandita in lunghezza. Questa parte di nuova costruzione, dallo schema grafico, doveva essere realizzata con una volte a botte. In posizione attigua alla veranda viene pensato un pergolato che funge da unione ad un secondo corpo di fabbrica con destinazione pluriuso, lavanderia e legnaia. Questa parte di doveva essere realizzata in muratura portante in tufo e pannello isolante in polietilene, il tutto per uno spessore di 50 cm. Internamente si sarebbe dovuta realizzare una volta a botte. • Nella parte retrostante esterna, sotto alla scala viene pensato un bagno. Naturalmente tutto quanto sin ora scritto, è riportato sia nell'elaborato grafico che nella relazione tecnica.
Successiva alla II variante, da parte dei sigg. e è stata presentata da parte del EO. Pt_1 CP_2
una SCIA in Variante al P.d.C. n° 2011- P –244Var presentata il 10/07/2014. Con questa , CP_4 CP_7 il geometra, nel paragrafo 3 della relazione allegata alla pratica, riporta i lavori necessari per rendere funzionale al massimo l'abitazione ossia:
- Diversa distribuzione spazi interni
- Lievi modifiche prospettiche
- Diversa sagoma di piscina scoperta.
In realtà la diversa distribuzione degli spazi interni è riferita al nuovo corpo di fabbrica attiguo al pergolato, nel quale la zona pluriuso, resta invariata, mentre vengono variate le destinazioni d'uso della lavanderia e della legnaia che diventano bagni a servizio dei due vani pluriuso. L'ultima pratica urbanistica a firma del geometra per i sigg. e è una DIA CP_4 Pt_1 CP_2 presentata il 17/02/2016 e protocollata il 18/02/2016 al N° 06996. Con questa pratica, il geometra chiede l'ampliamento del 20% della volumetria esistente come riportato nel progetto allegato. Ossia: - La destinazione d'uso della parte ante 67 restano salotto e letto, dal quale si accede al bagno di nuova costruzione.
- Il soggiorno pranzo di nuova costruzione viene ingrandito, incorporando anche la veranda che si era pensata coperta e con volta a botte. Dal soggiorno/pranzo viene estrapolato il cucinino che nella vecchia planimetria era incorporato al soggiorno/pranzo. Naturalmente i solai di queste zone vengono previste a botte.
- Nella parte esterna il vano bagno resta come pensato e viene integrato con una vano per centrale termica in muratura portante dallo spessore di 30 cm con solaio piano e rivestimento in pietra a secco.
La costruzione esterna destinata a pluriuso non viene modificata, come non subisce modifiche neppure l'area destinata a pergolato, che unisce il soggiorno/pranzo con la zona pluriuso. Anche nella zona pluriuso vengono pensati solai a botte.
Tutto quanto sin ora riportato, dimostra l'iter progettuale ante e post acquisto da parte dei sigg.
e iter che è palesemente riportato dettagliatamente negli elaborati grafici Pt_1 CP_2 allegati alle singole relazioni tecniche essendo le stesse parti integranti dei titoli abilitativi richiesti. Relativamente all'annotazione dell'Avvocato Musa inerente la volta a botte, si deve fare una precisazione:
- Nel P.d.C. originale, il geometra, nella tavola allegata al titolo abilitativo, aveva riportato la realizzazione di una veranda in aderenza al fronte principale del fabbricato originale con solaio piano. Infatti il tecnico nella relazione descrive la struttura a farsi, ovvero l'ampliamento (bagno, centrale termica, veranda scala esterna, deposito interrato), mediante struttura in muratura portante in blocchi di cls, spessore di 30 cm, con sovrastante solaio di copertura del tipo misto in latero cemento, ecc., così come riportato nell'elaborato grafico. - Nella I variante al P.d.C., la stessa veranda viene ingrandita e posizionata in aderenza alla parte laterale destro del fabbricato originale, ma sempre con solaio piano. Nella relazione, il geometra, considerando la modifica a farsi nel piano interrato, rispetto al P.d.C. originale, scrive che l'intero corpo di fabbrica verrà realizzato con muratura portante in tufo dello spessore di cm 30+20 (L.R. 28/98), …….e solaio di copertura parte a volte e parte del tipo piano in latero cemento.
- Nella II variante al P.d.C., ovvero quella a nome dei sigg. e il geometra sia nella Pt_1 CP_2 relazione che graficamente (sia nella pianta che nelle sezioni), riporta il solaio del soggiorno/cucina più veranda a progetto, ovvero quello della veranda che viene chiusa e ampliata, a realizzarsi con solaio a volta a botte
- Infatti nel contratto di appalto, al punto 5.13, si prevedeva la fornitura e la posa in opera di controsoffittatura in cartongesso da farsi nel soggiorno /pranzo. Nella variante al contratto d'appalto a pag. 1 di 1 al punto 1, era prevista l'eliminazione della controsoffittatura e la realizzazione di solaio in muratura del tipo a botte e/o a stella. Nella realtà il soggiorno/pranzo presenta un solaio piano, pertanto allo stato attuale questa è una dei lavori realizzati in difformità dal contratto.
- Naturalmente anche negli elaborati grafici relativi alla SCIA e alla DIA, il geometra riporta la realizzazione di una volta a botte.
Il CTU ritiene precisare che tutto quanto riportato è frutto di un attento studio e confronto di tutta la documentazione tecnica con lo stato di fatto dell'immobile.
5) Quinto rilievo critico dell'Avv. Musa: “Meritano inoltre richiamo particolare…………………………………riferiti alla muratura:
- di tompagno della veranda (trasformata in “vano soggiorno-pranzo”) che non poteva essere realizzata da 38cm se non previa demolizione (non prevista in contratto!) di quella esistente in blocchetti cementizi da 30cm; - del parapetto in pietra che non poteva neppure essere realizzato se non previa demolizione (non prevista in contratto) di quello preesistente in tufo”
Su tale rilievo il CTU ha risposto come segue:
“Si crede necessario fare una premessa che a parere del CTU, risulta importantissima per tutte le considerazioni riportate in precendenza e per quelle che lo stesso riporta di seguito. Purtroppo alla base dei lavori che si dovevano realizzare a nome dei sigg. e seppur Pt_1 CP_2 vero che una parte degli stessi erano stati già effettuati, vi era un contratto di appalto legato come parte integrante alla progettazione che il geometra ha presentato agli organi competenti a nome dei nuovi proprietari.
Un contratto di appalto che nonostante alla base avesse un progetto costituito da piante, prospetti, sezioni con dimensioni ben precise, è stato pensato a corpo senza nessun computo metrico delle opere a farsi con relative dimensioni e costi e senza nessun elenco prezzi.
Nel punto 1.05 del contratto di appalto si prevedeva la realizzazione di muratura in blocco termico ad incastro da tamponamento dallo spessore di 38 cm (……), ma il sopralluogo ha dimostrato che la muratura è stata realizzata da 30 cm. Nella II variante al P.d.C, il geometra, a pag. 4 di 9 della relazione tecnica specifica che “si chiede, altresì il permesso di costruire per realizzare una piscina scoperta……. Considerata la giacitura e la consistenza del terreno, l'intero corpo di fabbrica verrà realizzato in muratura portante in cls armato dello spessore di 30 cm …..”. Osservando la tav. 2var, non è molto chiaro a quale muratura il geometra faceva riferimento, visto e considerato che dalle planimetrie di progetto risulta uno spessore di 40 cm per la muratura relativa al soggiorno/cucina + veranda, all'interno della quale venivano inglobati pilastri quadrati di dimensioni (30*30)cm ; uno spessore di 50 cm per la muratura relativa all'ampliamento dei vani pluriuso, e per il piano interrato relativo alla cantina e alla cisterna, muratura da 30 cm e da 50 cm. Le predette misure non restano invariate quando è stata presentata la SCIA (diversa distribuzione degli spazi interni, lievi modifiche prospettiche, e diversa sagoma di piscina). Ossia lo stato di fatto riportato nell'elaborato grafico della , è uguale dallo stato di progetto della II variante al P.d.C., variano gli CP_7 spessori dello stato di progetto della in quanto il geometra nella nota fa riferimento alla L.R. n. 23 CP_7 del 13/08/1998, relativa alle modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali ed orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia termica. L'art. 2 della stessa , relativamente alle modalità di calcolo cita:
“ I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggetti alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri venticinque, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.”
Nello stato di progetto della SCIA si rileva che:
- i 40cm per la muratura relativa al soggiorno/cucina + veranda diventano 30cm e quindi sono a filo pilastri;
- i 50cm per la muratura relativa all'ampliamento dei vani pluriuso diventano 40cm con pilastri quadrati (30*30)cm;
considerato che era prevista la modifica della sagoma della piscina scoperta, la cisterna interrata e la cantina che dovevano essere realizzati in un piano interrato, vengono pensati a realizzarsi in posizione attigua, con l'accorpamento delle due murature da 30 cm l'una. Nella tavola n. 2 dell'ultimo titolo abilitativo, ossia la DIA ai sensi della L.R. n. 14/2009 (NO Casa), lo spessore delle murature dello stato di progetto, non subiscono variazioni rispetto al titolo precedente, anche nel capitolato era previsto lo spessore della muratura di 38cm!!!
In realtà è stato realizzata una semplice muratura senza far seguito a quanto previsto dalla L.R. n. 23 del
13/08/1998, che lo stesso geometra/D.L. cita nella tavola unica allegata alla SCIA.
Al CTU sfugge il perché il geometra, in qualità di progettista e Direttore dei Lavori, nel capitolato redatto necessariamente a seguito del progetto, prevede la realizzazione di muratura in blocco termico ad incastro da tamponamento dallo spessore di 38 cm (……), considerato anche il riferimento alla L.R. n. 23 del
1998; nella fase di realizzazione, viene realizzata una muratura da 30cm.
Viene da se che il maggior spessore atto al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica, non è stato considerato, non solo ma il CTU ritiene anche precisare che il D.L. deve vigilare, in luogo del committente, sulla progressiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica;
deve impartire l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore; deve segnalare all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano incorso d'opera. Tutto quanto riportato sin ora dal CTU, è confermato dalla fattura 04/2017 del 24/01/2017 nella quale la ditta appaltatrice riporta le opere non eseguite a dedurre dalla cifra totale. In particolare :
- muratura di tamponamento realizzata dello spessore di 30 cm più tosto che 38 cm previsti;
- mappetta sul muretto d'attico realizzata in tufo piuttosto che in pietra locale.
6) Sesto rilievo critico dell'Avv. Musa: “Ancora più significative sono le osservazioni del consulente di parte esposte ai punti 3),4) e 5) delle deduzioni oggi prodotte, riferite alla impossibilità, tecnica oltre che per il doveroso rispetto delle normative regionali che avevano consentito benefici e aumenti volumetrici, di realizzare volte a botte in cartongesso e cappotto interno in sughero”.
Su tale rilievo il CTU ha risposto come segue:
“Il p.to 5.01 del contratto di appalto, prevedeva la posa in opera di cappotto interno in sughero dello spessore di cm 2, posato con la colla per la MI esistente (pareti e volte)……… il CTP nelle osservazioni ha fatto rilevare, che “dette opere non erano previste e che fortunatamente non sono state realizzate in quanto sarebbero state rigettate dalla commissione paesaggistica.” Premesso che il cappotto in sughero era da farsi nella parte interna della lamia e non dalla parte esterna, si chiede al CTP come mai il cappotto in sughero è stato realizzato solo su due facciate del vano letto della lamia, e non sulla restante parte???
La commissione paesaggistica non avrebbe mai rigettato il parere, anche perché gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sono riportata nell'Allegato A del DPR 31/2017.
7) Settimo rilievo critico dell'Avv. Musa: ““…… non può ignorarsi che il CTU continua a non dare risposta ai quesiti relativi alla verifica di esecuzione e quantificazione delle opere extra – contratto di cui alla fattura n. 4/2017 ……”.
Su tale rilievo il CTU ha risposto come segue: In merito a quanto richiesto dall'Avv. Musa, il CTU, ci tiene a precisare che non è assolutamente corretto quanto lo stesso avvocato ribadisce relativamente alla mancata risposta ai quesiti relativi alla verifica di esecuzione e quantificazione delle opere extra contratto riportate nella fattura n. 04/2017 del 24/01/2017, anche perché a pag. 24 dell'elaborato peritale originale, il CTU ha riportato tutte le voci elencate nella fattura, con relative considerazioni personali. Non solo ma durante le operazioni peritali si è chiesto alla ditta appaltatrice di produrre documentazione attestate le variazioni apportate al contratto di appalto, anche perché il geometra, allo stesso tempo
Progettista e Direttore dei Lavori, che ha redatto il contratto di appalto, ha riportato tre articoli, 15-16-17 che sono alla base dell'intero contratto. Art. 15 - Variazioni ad iniziativa dell'appaltatore: L'appaltatore non può di iniziativa propria introdurre variazioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali descritte nel disciplinare lavori. Art. 16 – Variazioni in corso d'opera: Nel caso specifico di eventuali lavori ritenuti necessari e/o variazioni richieste in corso d'opera e non previsti nel presente Contratto ed allegato al disciplinare lavori, l'appaltatore dovrà redigere apposito preventivo da sottoporre alla approvazione del D.L. e del Committente. L'approvazione comporterà l'acquisizione del debito da parte del committente che verserà quanto dovuto a lavori eseguiti.
Art. 17 – Variazioni: Nel caso di variazioni di cui al precedente articolo 16, queste devono essere autorizzate, per iscritto, esclusivamente dal D.L. e dal Committente. Secondo quando riportato nei precedenti articoli, quindi, le opere che la ditta appaltatrice ha richiesto come extra contratto nella fattura, sono opere per le quali la stessa avrebbe dovuto redigere un apposito preventivo, che sarebbe dovuto essere approvato sia dal D.L., che dalla committenza. Ad oggi in realtà, non esiste nessun preventivo redatto dalla ditta appaltatrice né tanto meno un documento scritto approvato dal D.L. con le modifiche da apportare al contratto, i materiali da utilizzare e soprattutto le quantità da realizzare. Anche se relativamente alle quantità viene da chiedere alla ditta appaltatrice su che base ha redatto l'elenco riportato nella fattura a conguaglio, se così come specificato sopra non esiste nessun preventivo presentato dalla stessa ditta appaltatrice al D.L. e ad i Sig.ri e e Pt_1 CP_2 soprattutto i prezzi riportati come sono stati determinati? Non solo, ma in alcune delle voci della Fattura a conguaglio, sono presenti le quantità/dimensioni che la ditta sostiene di aver realizzato in più. Viene da sè chiedere alla ditta:
“realizzato in più rispetto a cosa, se nel contratto sono presenti solo ed esclusivamente le voci, e non la metratura a realizzare, in quanto a corpo!”. Si riportano di seguito dei chiarimenti su alcune delle voci riportate nella Fattura 04/2017 del 24/01/2017.
Nella fattura la ditta sostiene di aver realizzato “ampliamento vano/locale deposito (10 mq)” per un totale di € 6.500,00”. A tal proposito il CTU ritiene chiarire un particolare. Il CTP ha sostenuto nelle sue osservazioni che il locale deposito era quello a ridosso della piscina sottostante il piazzale
(spiaggia) pari ad oltre 30mq. Quello che il CTP definisce “locale deposito”, nella realtà, così come dagli elaborati grafici allegati alla SCIA per variante in corso d'opera al P.d.C. in Variante n° 2011- P–244-Var presentata il 18/10/2013 dal EO. , non è altro che una cisterna per accumulo acque piovane con attiguo il vano motori della CP_4 piscina, necessario in quanto nel contratto, negli articoli inerenti la realizzazione della piscina, il EOetra aveva inserito gli artt. n.
7.04 e 7.06 ossia la realizzazione di un impianto di depurazione e un impianto con sistema di pompa di calore per accumulo di acqua calda da immettere nella piscina. Il locale deposito interrato previsto nel cotratto all'art. 9.02, che si sarebbe dovuto realizzare sulla p.lla 56, nella realtà, non è stato realizzato!!! Non solo ma viene da chiedere alla ditta che ha richiesto € 6.500,00 per aver realizzato in più solo 10 mq: sulla somma totale di € 233.000,00 quale era l'importo per la realizzazione dei 20 mq (opera finita) se per realizzarne 10 mq ha richiesto € 6.500,00??? Nella fattura la ditta sostiene di aver realizzato “vano tecnico non previsto, per un totale di € 6.000,00”. Il predetto vano tecnico, è stato riportato nella DIA presentata il 17/02/2016 come
“centrale termica” – Opere Minoritarie previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1309 del 03/06/2010 in particolare “A1” Punto 3 comma 3.2 (locali per impianti tecnologici). Non solo ma il predetto vano, era necessario in quanto all'art.
4.07 del contratto, era prevista la fornitura e la posa in opera di un impianto fotovoltaico…!!! Anche in questo caso, si chiede alla ditta il criterio utilizzato per attribuire € 6.000,00, per la realizzazione di un vano tecnico avente una superficie di 7.00 mq e una altezza di 2.85 m, quando per la realizzazione di 10 mq ha richiesto € 6.500,00? Nella fattura la ditta sostiene di aver realizzato “un movimento terra per colmare scavi piscina, sbancamento area esterna già realizzata e sbancamento roccia fronte interrato per un totale di € 15.000,00”. Nel contratto l'art. 7.01, relativo alla realizzazione della piscina, prevedeva “lo sbancamento a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento dei materiali di risulta in sito di stoccaggio: in roccia tenera e terra, scavabile con mezzi meccanici”.
Si precisa che le predette opere erano state computate a corpo sia per quanto riguarda la realizzazione della piscina che per quanto attiene le opere a farsi al piano interrato. Non solo ma il materiale di risulta degli sbancamenti, è sicuramente stato utilizzato dalla ditta appaltatrice per colmare gli scavi della piscina e non solo, visto e considerato che nella documentazione presentata presso gli uffici competenti e pervenuta al sottoscritto, non è presente nessun Certificato di Smaltimento Rifiuti.
Nella fattura la ditta sostiene di aver realizzato “200 mq di muri a secco non previsti, per un totale di
€ 20.000,00”. Relativamente a questa voce, il CTU ritiene precisare alla ditta appaltatrice che la realizzazione di muratura a secco di pietrame calcareo, viene sempre conteggiata in metri cubi (mc) e non in metri quadri (mq) (vedasi voci elenco Prezzi CP_6
, nel caso in esame anno 2017). Inoltre come fa la ditta a sostenere di aver realizzato 200 mq! in
[...] più? Rispetto a quale dimensione viene calcolata l'aggiunta di muro a secco realizzato? Non solo ma la realizzazione di questi muri a secco come è avvenuta? Con materiale di proprietà del committente, con materiale proveniente da cave……!!! Questo perché a seconda di come il muro a secco viene realizzato, ha un costo a metro cubo differente (vedasi Prezzario del 2017, capitolo Infrastrutture, CP_6 voce muri a secco).
Nella fattura la ditta sostiene di aver impiegato “n. 20 giorni lavorativi per esecuzione opere varie a richiesta del committente: rivestimento sottoscala con piastrelle, vano armadio a muro, realizzazione lampade in tufo, posizionamento piastre per passerella piscina, fioriere in tufo a corpo, per un totale di € 3.000,00”. Premesso che come già scritto precedentemente, la realizzazione di una qualsiasi variazione all'opera doveva essere autorizzata e sottoscritta esclusivamente dalla committenza e dal Direttore dei Lavori, si necessita far notare nuovamente alla ditta appaltatrice che:
- il rivestimento sottoscala con piastrelle a cui si fa riferimento è quello del bagno posto sotto la scala esterna, e che comunque doveva essere rivestito e pavimentato in cemento resina;
- il vano armadio a muro a cui fa riferimento in realtà sono delle semplici spallette, dove sono state agganciate le ante per l'armadio;
- per quanto attiene la realizzazione lampade in tufo, viene da chiedere dove sono state acquistate!!
- per il posizionamento piastre per passerella piscina, nel contratto di appalto al punto 8.02, era prevista la realizzazione di percorsi pedonali a corpo;
- per la realizzazione delle fioriere in tufo la stessa ditta nella fattura considera la voce a corpo anche se la fioriera a cui si fa riferimento ha una dimensione di 1.00 m * 1.00 m ed è costituita da 4 file di tufi.
………… Nella fattura 04/2017, la ditta oltre ad inserire il quid ad avere, dall'importo totale decurta il costo di alcune delle “opere previste in capitolato e concordatamente non eseguite”. In realtà, i costi previsti nella fattura, non sono riportati sul capitolato e non esiste nessun verbale firmato e accettato dalle parti, nel quale viene riportata l'accettazione delle opere e i relativi costi delle opere non realizzate. La ditta sostiene che per la mancata esecuzione della muratura di tamponamento realizzata dello spessore di 30 cm invece che 38 cm, defalca solo € 1.600,00. Si chiede pertanto alla ditta quale era il costo dell'intera realizzazione riportata all'art.
1.05 del contratto di appalto, rispetto alla somma totale dell'opera, ossia rispetto ai € 233.000,00??? Sulla scorta di tutto quanto precedentemente riportato, viene da se evidenziare che non è assolutamente corretto quanto riportato dall'Avv. Musa nel sostenere che il CTU continua a non dare risposta ai quesiti etra –contratto riportati nella Fattura n. 04/2017 del 24/01/2017. A parere del sottoscritto, il quantum richiesto dalla ditta, ritenuto corretto dal CTP, non è in linea con il costo totale dell'opera relativo all'Allegato A del contratto di appalto, CALCOLATO A CORPO per un valore totale dell'opera pari ad € 233.000,00 oltre iva, non solo, ma non è linea con il tipo di lavorazione eseguita, considerato che a monte del contratto di appalto, il EOetra , progettista nonché Direttore dei Lavori, non ha CP_4 redatto un computo metrico, non ha redatto un elenco prezzi, tale da poter confrontare quanto a realizzarsi con quanto realizzato. Non è assolutamente corretto quanto riportato dall'Avv. Musa nel sostenere che il CTU ha omesso di rispondere al quesito n. 6 – “Determini i prezzi delle opere eseguite, avendo riguardo ai prezzi concordati”,
e 7 – “Quantifichi il valore delle opere extra- contratto, ove possibile, in base ai prezzi concordati, diversamente in base all'indagine di mercato” in quanto:
1. NON ESISTONO PREZZI CONCORDATI, ESISTE SOLO IL PREZZO DELL'APPALTO TOTALE CALCOLATO A CORPO!!!
2. NON SONO RIPORTATE DIMENSIONI METRICHE DELLE OPERE A FARSI, OSSIA NON SONO RIPORTATE LE QUANTITA'!! Non è assolutamente corretto quanto sostenuto dal CTP, relativamente al poter rispondere ai quesiti 4 –
“Verifichi l'esistenza di lavori eseguiti extra-contratto” e 5 – “Verifichi quali parti delle opere siano state effettivamente effettuate” solo dopo aver risposto in primis al quesito n. 1 – “Descriva il CTU le opere oggetto di appalto”, in quanto tra le opere elencate, senza un costo specifico, nel contratto, in quanto a corpo, sono presenti:
- lavori realizzati a non perfetta regola d'arte;
- lavori appaltati e non eseguiti
- lavori appaltati ma realizzati in modo difforme da come appaltate. __________________________
Sgombrato il campo da ogni dubbio circa le problematiche di carattere tecnico innanzi individuate, che costituiscono la premessa logica e fattuale per potere procedere all'esatta individuazione della consistenza delle opere eseguite e della conformità o meno delle stesse alle previsioni progettuali, si può passare ad esaminare il dettaglio dei lavori descritti dal CTU e l'individuazione delle inadempienze dedotte dall'opponente (ove esistenti). A tale riguardo il CTU da pag. 4 a pag. 23 della relazione a sua firma ha evidenziato tutte le difformità rispetto alle previsioni contrattuali che egli ha ravvisato nelle opere realizzate dall'impresa opposta. Si riportano qui di seguito in passaggi più significativi della relazione:
A) DIFETTI E DIFFORMITA' NELLE OPERE REALIZZATE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO:
Art. 1.05 (Stato di fatto)
La realizzazione della muratura e stata eseguita con blocchi da 30 cm evidenziando quindi una difformità notevole sia ai fini contrattuali che ai fini Energetici, aumentando così la trasmittanza dell'immobile arrecando quindi un danno negli anni in quanto vi sarà un aumentando dei costi di riscaldamento e di raffrescamento dell'immobile.
Art. 1.09 (Stato di fatto) La mappetta di coronamento è stata realizzata interamente in conci di tufo che hanno un coefficiente di imbibizione elevato, e quindi le murature sono esposte a fenomeni di infiltrazione d'acqua causando la presenza di macchie di umido sia internamente alla struttura che esternamente provocando in entrambi i casi uno scrostamento del colore con conseguente rigonfiamento dell'intonaco come si evince dall'elaborato fotografico.
Art. 1.11 (Stato di fatto) Si prevedeva la realizzazione di una cisterna per accumulo di acqua potabile avente dimensione di mt (m 3 x m3 x m3) invece è stata realizzata con le relative dimensioni (m 2,50 x m 3,00 x m 2,50).
Art. 5.01 (stato di fatto)
Fornitura e posa in opera di cappotto interno in sughero dello spessore di cm 2, posato con colla per la MI esistente (pareti e volte). Compreso la formazione di spigoli, la suggellatura a raccordo con pavimenti e rivestimenti, impalcature, ponteggi ed ogni altro onere e il magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Si prevedeva la posa in opera del cappotto interno in sughero dello spessore di cm 2 posato con colla per la MI esistente (pareti e volte), ma in realtà la posa in opera del cappotto in sughero è stata realizzata solo su due facciate del vano letto della lamia, tralasciando gli altri lati.
Art. 5.05 (Stato di fatto) Si prevedeva la posa in opera di rivestimento esterno al piano terra, in lastre da cm 3 di pietra locale, opportunamente lavorate, ma che in realtà non è stato realizzato in quanto le facciate dell'immobile sono state semplicemente rifinite con materiale plastico silossanico per esterni di colore bianco (solo il blocco centrale doveva essere realizzato con l'intonaco liscio e rifinito con materiale plastico silossanico) come si evince nella foto 1, mentre l'ultimo blocco è stato rivestito in tufo e non in lastre di pietra, con rifinitura in materiale plastico silossanico di colore bianco come si evince nella foto in allegato (foto 2)
Art. 5.13 (Stato di fatto) Si prevedeva la fornitura e la posa in opera di controsoffittature in cartongesso da farsi nel soggiorno / pranzo, ma nella variante al contratto d'appalto come sopra riportato, era prevista l'eliminazione della controsoffittatura e la realizzazione di solaio in muratura del tipo a botte e/o a stella. Nella realtà il soggiorno
/ pranzo presenta un solaio NO , come si evince nella foto in allegato.
Art. 6.03 (Stato di fatto) Si prevedeva la fornitura e la posa in opera di serramenti esterni per finestre, porte - vetrine e portone, realizzati in PVC, marca , con determinate caratteristiche, ma in realtà i serramenti presenti non sono Per_4 di marca ma di qualche officina locale con caratteristiche non note e senza certificazione. Per_4
Art. 7.02 (Stato di fatto) Si prevedeva la realizzazione di struttura portante in calcestruzzo cementizio armato confezionato a norma di legge, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, che a parere dello scrivente in realtà non è avvenuto, il Sig. fa notare che in data 06/05/2016 alla ditta fu inviata una lettera via CP_2 Controparte_1 email, nella quale si elencavano una serie di anomalie già al momento della realizzazione, comedi seguito elencate: Tubi della piscina rotti, Livello acqua piscina notevolmente abbassato (sotto le bocchette spinta acqua) si presume perdite da valutare;
Livellamento automatico piscina non funzionante;
In data 08/06/2016 alla stessa ditta, è stata inviata una ulteriore mail, accompagnata da una richiesta effettuata dal Direttore dei Lavori, EO. , il quale facendosi portavoce dei Sigg. e CP_4 Pt_1
, faceva notare alla ditta la presenza all'interno della piscina di imperfezioni e/ o errate realizzazioni CP_2 sui lavori eseguiti. Premesso quanto sopra, durante il sopralluogo, il Sig. ha mostrato delle fatture della ditta CP_2
"Swimming Pool Tommy di DI MA TO (fu contattata una ditta esterna per l'esecuzione delle opere) emesse al Sig. in data Marzo e Aprile 2017, relative ai lavori di ripristino effettuati sulla piscina Pt_1 per un importo totale di€ 5.000,00 oltre IVA. Durante la fase di sopralluogo il sottoscritto fa notare che nel vano tecnico vi è la presenza di umido nelle pareti in calcestruzzo, dovute forse a problemi strutturali, quali cedimenti diffusi come si evince nelle foto n° 1 – 2.
Art. 8.05 (Stato di fatto)
Si prevedeva la fornitura e la posa in opera di pavimentazione esterna in pietra anticata, ma il realtà è stata posata la pietra bianca di ST non rispettando le stesse caratteristiche elencate nel contratto di appalto.
Art. 8.10 (Stato di fatto)
Si Prevedeva la fornitura e la posa in opera di ringhiera esterna in ferro zincato, ma nella realtà è stata realizzata in ferro verniciato in opera. Come si evince dalle foto in allegato, l'intera ringhiera verniciata in opera, presenta molti difetti di ossidoriduzione dovuti a vari fattori i quali: materiale non idoneo, vernice applicata in assenza del dovuto aggrappante, superficie sporca e vari fattori climatici.
Art. 9.03 (Stato di fatto) Si prevedeva la realizzazione di una recinzione dei confini a mezzo di pali in ferro e rete metallica, ma in realtà non è stata terminata come si evince dalle foto in allegato.
B) OPER PREVISTE NEL CONTRATTO DI APPALTO E NON
REALIZZATE:
Durante le fasi di sopralluogo si sono riscontrate molte delle opere riportate nel contratto di appalto che non sono state realizzate:
1. All'Art. 4.03, si prevedeva la realizzazione di un impianto telefonico eseguito sottotraccia ......, ma che in realtà non è stato realizzato;
2. All'Art. 5.11, si prevedeva la fornitura e la posa in opera di due mani di idrorepellente lungo le pareti rivestite in pietra......, ma che in realtà non è stata eseguito;
3. All'Art.5.12, si prevedeva la fornitura e la posa in opera su tutte le superfici esterne intonacate di uno strato di finitura costituito da rivestimento plastico continuo idrorepellente......, ma che in realtà non è stata eseguita;
4. All'Art.6.02, si prevedeva la fornitura e la posa in opera di porte interne in legno massello di cui una a scrigno. In realtà la ditta ha provveduto a fornire solo quella a scrigno, mentre le altre 5 sono state realizzate a spese della committenza e non come stabilito nel contratto;
5. All'Art.9.02, si prevedeva la realizzazione di un deposito interrato sulla P.lla 56, avente una superficie di 20mq ed una altezza di 2.40 m....ma che non è stata realizzata;
6. Nella variante al contratto d'appalto a pag. 1 di 1 al punto 3, era prevista la realizzazione di piano cottura per cucine, che in realtà non è stato realizzato;
7. Nella variante al contratto d'appalto a pag. 1 di 1 al punto 6, era prevista la realizzazione di sedute in cemento sull'interrato della lamia, ma che in realtà non è stata realizzata.
8. Nella variante al contratto d'appalto a pag. 1 di 1 al punto 7, era prevista la fornitura e la posa in opera di telo di copertura della piscina, ma che in realtà non è stata fornita.
C) EVENTUALI OPERE ESEGUITE EXTRA CONTRATTO. IL CTU HA ESCLUSO CHE SI CONFIGURI L'ESECUZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA DI OPERE IN PIU' RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTRATTUALI, con le seguenti motivazioni: il sottoscritto ritiene doveroso evidenziare che da tutta la documentazione pervenuta, non risulta nessun preventivo redatto dalla ditta per variazioni in corso d'opera e nessun verbale dove si autorizza la ditta a realizzare le opere.
Di seguito sono riportate le voci elencate nella fattura n° 4/2017:
1. Ampliamento vano/locale deposito (mq 10) - € 6.500,00
2. Realizzazione vano tecnico non previsto - € 6.000,00 come scritto in precedenza non vi è nessuna richiesta scritta da parte della committenza con la quale si autorizzano i lavori di ampliamento al vano deposito né tanto meno si autorizza la ditta alla realizzazione di un vano tecnico. Il vano Tecnico a cui si fa riferimento ha una superficie di 7,00 mq ed una altezza pari a 2,85
m, è quello realizzato a servizio dell'impianto fotovoltaico, che seppur vero che dall'elaborato grafico allegato al contratto non si evince la presenza di detto vano tecnico, è anche vero che nel contratto di appalto all'Art.
9.02 si prevedeva la realizzazione di un deposito interrato sulla P.lla 56 avente dimensioni ml 4 x ml 5 ed una altezza pari a ml 2,40 che non è stato realizzato e che era stato conteggiato a corpo nel contratto appaltato ove si prevedeva la posa in opera di un rivestimento in pietra locale.
3. Ampliamento piazzale (>150mq) - € 9.000,00
(Nel contratto di appalto era prevista la realizzazione a corpo del Piazzale e percorsi pedonali meglio descritta all'Art.
8.02 del contratto di appalto.)
4. Movimento terra per colmare scavi piscina, sbancamento area esterna già realizzata e sbancamento roccia fronte interrato - € 15.000,00
Le opere di sbancamento erano previste a corpo nel contratto di appalto, sia per quanto riguarda la realizzazione della piscina che per quanto riguarda le opere a farsi al piano interrato.
Considerato che
agli atti non vi è un Formulario dei rifiuti, il sottoscritto considera che il materiale proveniente dagli scavi sia stato riutilizzato in loco per colmare gli sbancamenti della piscina.
5. Realizzazione/demolizione fioriere su spiaggia piscina e successiva installazione ringhiera metallica - €
2.000,00 Dalle planimetrie allegate al contratto non si evince la realizzazione di nessuna fioriera su spiaggia piscina.
6. Realizzazione di piazzale in ghiaino in sostituzione del prato per mq 500 - € 4.000,00 La realizzazione del ghiaino a parere dello scrivente andava decurtata dalla somma totale per la realizzazione del prato inglese, dalla fornitura e posa in opera del terriccio vegetale e la realizzazione di un impianto di irrigazione con sistema po-pap a scomparsa, in quanto tali opere non sono state come da Art.
8.06 del contratto di appalto.
7. Realizzazione di muri a secco non previsti mq 200 - € 20.000,00
All'Art.
8.03 del contratto era prevista la realizzazione di muratura in blocchi di pietra locale montata a secco da farsi a corpo.
8. Sistemazione stradina di accesso - € 2.000,00
All'Art.
8.11 del contratto era prevista la realizzazione di strada carrabile d'accesso a farsi in calcestruzzo armato, previo livellamento del piano di calpestio.
9. Scavo di n. 03 fosse per raccolta fogliame - € 2.500,00 Il sottoscritto richiama l'articolo 13 (Obblighi ed Oneri dell'Appaltatore) ove si specifica che l'organizzazione del cantiere in relazione alla stato dei luoghi che dichiara di conoscere, l'impiego dei mezzi d'opera l'attuazione delle opere provvisorie ecc. ecc. per tanto la ditta conosceva bene lo stato dei luoghi e le opere provvisorie che doveva realizzare al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere.
10. N. 20 giorni lavorativi per esecuzione opere varie a richiesta del committente: rivestimento sottoscala con piastrelle, vano armadio a muro, realizzazione lampade in tufo, posizionamento piastre per passerella piscina, fioriere in tufo a corpo - € 3.000,00 Come evidenziato in precedenza negli Art. 16 e 17, ove si specifica che prima di realizzare un'opera deve essere autorizzata e sottoscritta dalla committenza, il rivestimento del sottoscala a cui si fa riferimento è quello del bagno posto sotto la scala esterna, che a parere dello scrivente doveva essere già rivestito e pavimentato in cemento. Per il posizionamento delle piastre per passerella della piscina nel contratto di appalto all'Art.
8.02 era prevista la realizzazione di percorsi pedonali a corpo. Per quanto riguarda il vano armadio a muro la realizzazione di lampade in tufo e le fioriere in tufo a parere del sottoscritto sono state realizzate in maniera posticcia tanto da non determinare il prezzo richiesto.
11. Maggiorazione per differente lavorazione cancello metallico di ingresso - € 500,00 Nel contratto d'appalto all'Art.
8.09 era previsto la fornitura e la posa in opera di cancello in ferro zincato scorrevole con disegno a scelta del Direttore dei Lavori, ma in realtà vi è un cancello semplice senza alcun disegno come si evince nella foto in allegato.
12. Scavo, asportazione roccia, rinterro, fondazione in calcestruzzo armato e muro a secco circostante per piantumazione carrubo - € 2.000,00 Nella variante al contratto al punto n. 6 ove era prevista la realizzazione di sedute di cemento al piano interrato, ma che non sono state realizzate. In sostituzione di esse è stata realizzata una aiuola delle dimensioni di 3.00 m x 3.50 m per la piantumazione della pianta del carrubo che è stata effettuata a spese della committenza.
13. Rifacimento integrale marciapiede interrato - € 800,00
Si precisa che il marciapiede e stato rifatto in quanto la posa in opera della pavimentazione non era congrua alla richiesta effettuata della committenza.
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All'esito dell'analisi che precede, il CTU è passato a stimare la percentuale di abbattimento del corrispettivo pattuito in funzione delle seguenti variabili: a) Lavori non eseguiti a regola d'arte. Abbattimento stimato in misura pari al 20% sul prezzo pattuito a corpo nel contratto: euro 233.000,00 x 20% = euro 46.600,00 + IVA. b) Opere appaltate e non eseguite. Abbattimento stimato in misura pari al 13% sul prezzo pattuito a corpo nel contratto: (euro 233.000,00 – euro 46.600,00) x 13%
- 24.232 + IVA). c) Opere appaltate ed eseguite in maniera difforme rispetto come appaltate. Abbattimento del 10% sul prezzo pattuito a corpo nel contratto (euro 233.000,00
– euro 46.600,00 – 24.23,00) x 10% = euro 16.216,80 + IVA. d) Totale: (euro 233.000,00 + IVA) – (euro 46.600,00 – 24.233,00 – 16.216,80) =
- euro 145.952,00 + IVA = euro 176.900,00; importo che corrisponde al valore delle opere eseguite dall'impresa, liquidato in base ai prezzi previsti nel contratto (con le decurtazioni operate dal CTU per le causali di cui innanzi). Detto importo deve essere detratto dalla maggior somma già corrisposta dall'opponente all'impresa, che è pari ad euro 202.000,00 + IVA (complessivi euro 246.440,00 con iva inclusa); così residuando la differenza di euro 87.540,00, importo che corrisponde al corrispettivo in più corrisposto da a Parte_1 CP_1 rispetto a quanto era effettivamente dovuto all'impresa.
[...]
Tuttavia, si deve rilevare che l'opponente ha chiesto, in via Parte_1 riconvenzionale, la condanna di alla restituzione della minor somma di euro CP_1
41.579,50 (quale differenza fra quanto già corrisposto all'impresa appaltatrice e quanto effettivamente dovuto).
Da ciò consegue che la domanda riconvenzionale deve essere accolta nei miti del quantum richiesto nell'atto introduttivo, oltre agli interessi legali di mora con decorrenza dalla liquidazione dell'indebito e cioè dalla pubblicazione della presente sentenza.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e le domande proposte da con il ricorso monitorio devono essere rigettate, per CP_1 infondatezza delle ragioni poste a sostegno del credito dedotto.
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente,
[...] deve essere condannata – per le ragioni di cui innanzi - alla restituzione in CP_1 favore di della somma di euro 41.579,50, oltre agli interessi legali di Parte_1 mora, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue altresì la condanna di al pagamento delle CP_1 spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di , nella Parte_1 misura di complessivi euro 14.530,00 di cui euro 430,00 per spese ed euro 14.100,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale proposte da contro revoca il
Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 305/2017 di questo Tribunale emesso in favore di CP_1 rigetta le domande proposte con il ricorso monitorio;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condanna in persona del
Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello stesso
Parte_1 della somma di euro 41.579,50, oltre agli interessi legali di mora, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di , nella
Parte_1 misura di complessivi euro 14.530,00 di cui euro 430,00 per spese ed euro 14.100,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Brindisi 09.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo