Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di ConSIlio, in composizione collegiale, nelle persone delle SI.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1065/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Marica Pesci (c.f.
) in Cernusco sul Naviglio (MI), alla piazza Matteotti n. 6/A; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
• “dichiarare la separazione personale dei coniugi, NOa e NO Parte_1
; Controparte_1
• ordinare al Comune di RE de' RO (BG) nonché al Comune di LO ON RS (LO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 5
Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in LO ON RS (LO), piazza ONarroti
n. 2, di proprietà esclusiva del NO , verrà assegnata a quest'ultimo, con Controparte_1
quanto la arreda. La figlia continuerà a mantenere la propria residenza presso Persona_1
la casa coniugale. Per_ 3. Quanto all'affido della figlia minorenne : Disporre che la figlia minore venga affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre attualmente in via Milano n. 175 Paullo. La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia e nel suo preminente interesse. I genitori, inoltre, dovranno occuparsi della crescita psico-fisica della minore collaborando fattivamente per il suo sviluppo sereno ed adeguato, garantendo altresì alla stessa di poter conservare un rapporto SInificativo, oltre che con entrambi i genitori, anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Quanto al mantenimento della figlia minore : i coniugi considerati i tempi di permanenza Per_1
Per_ della figlia presso il genitore non collocatario, convengono che entrambi terranno a proprio carico il mantenimento diretto della prole. Quanto invece alle spese extra assegno, così come le
Per_ spese inerenti al servizio mensa di , saranno a carico del 100% del NO , ad CP_1
eccezione di quelle mediche che resteranno a carico di ciascun genitore al 50%. Per
l'individuazione delle spese extra assegno, i coniugi fanno riferimento al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lodi e quindi:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b ) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno: c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
pagina 2 di 5 - spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a ) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
Per_ I genitori si faranno altresì carico del 50% delle spese di abbigliamento e scarpe della figlia , quando necessario, previo accordo con l'altra parte.
L'Assegno Unico Universale per la figlia a carico sarà riconosciuto in favore di ciascun genitore per la quota del 50%. Per_ 5. Quanto alle modalità di visita padre-figlia: le parti concordano affinché la figlia minore sia accompagnata tutte le mattina a scuola dalla madre, ed all'uscita verrà ritirata dal padre in base ai turni di lavoro della NOa . In particolare, quando la madre ha il turno di lavoro Parte_1
della mattina (10:00-15:00) sarà la NOa a ritirare la figlia da scuola – solitamente Parte_1
Per_ due giorni in settimana – mentre gli altri pomeriggi se ne occuperà il padre. Quando verrà prelevata da scuola dal padre, sarà la NOa al termine del turno di lavoro (ore 20:00 Parte_1
o 21:30) a ritirare la figlia da casa del padre dopo l'orario di cena. Quanto invece ai fine settimana, le parti si accorderanno settimanalmente in base ai turni di lavoro della madre. In caso di mancato accordo, i fine settimana saranno alternati tra i due genitori e con decorrenza dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 20,30/21,00. Per_ I NOi e si impegno inoltre affinché nel fine settimana la figlia minore Parte_1 CP_1
sia dagli stessi assistita nello svolgimento dei compiti scolastici.
Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia minore un periodo di vacanze estive di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro e non oltre il 15/03 di ogni anno. Le vacanze Per_ scolastiche natalizie, resterà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale con un genitore, ed il giorno di Natale e Santo Stefano con l'altro genitore, per dare inizio all'alternanza si precisa che gli Per_ anni dispari resterà il giorno della Vigilia di Natale con il papà. Quanto alle festività di fine
Per_ anno resterà con il padre il giorno 31.12 e 01.01 negli anni dispari, con l'alternanza con l'altro genitore. Per gli altri giorni di vacanza sarà applicato il calendario ordinario. Le vacanze pasquali
Per_ Per_ scolastiche saranno trascorse da con ciascun genitore ad anni alterni, quindi alternerà il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta con la madre ed il padre, salvi diversi accordi tra i genitori.
pagina 3 di 5 6. Quanto all'utilizzo delle autovetture di proprietà del NO : il NO si CP_1 CP_1
impegna fin da ora a concedere in utilizzo alla NOa le due autovetture di sua Parte_1
esclusiva proprietà, Citroen C4 Picasso targata DJ073CG e Fiat 600 targata BX998SE, a condizione che la NOa si faccia carico ogni anno, del pagamento delle spese Parte_1 dell'assicurazione e del bollo auto della vettura Fiat 600. Tali veicoli verranno utilizzati dalla Per_ NOa limitatamente alla gestione della figlia . Parte_1
7. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
8. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente a carico della NOa .”. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore (di anni 6).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le spese di lite sono poste interamente a carico della SI.ra , come da accordo tra le Parte_1
parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in RE dè RO (BG) il 31.10.2022, trascritto nei Registri di
Stato Civile del predetto Comune con atto n. 40, parte II, serie C, anno 2022 e del Comune di
LO ON RS (LO) n. 31, parte II, serie C, anno 2022;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) pone le spese di lite integralmente a carico della SI.ra ; Parte_1
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE dè RO (BG) e di LO ON
RS (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 09.06.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5