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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/07/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 629 del Ruolo Generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. nata UZ (Romania) il 5/06/1978, residente Parte_1 C.F._1 in Bastia Umbra, Via Vietnam n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Saschia Soli elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Perugia (PG), Via C. Balbo 9 (pec:
giusta procura a margine del ricorso;
Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. nato a [...] il [...], residente _1 C.F._2 in Bastia Umbra (PG), Via Vietnam n. 4 e con dimora in Bastia Umbra (PG), Via Marconi n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Pula (pec: ed Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Cesare Balbo n. 16, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto di costituzione e risposta;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni congiunte delle parti: nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 1.7.2025, rinviata d'ufficio all'8.7.2025, i difensori delle parti avanzavano istanza di
1 trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, rappresentando il raggiungimento di un accordo, depositato in data 11.6.2025, al quale integralmente si riportavano, e del seguente contenuto:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra alle seguenti CONDIZIONI _1 Parte_1
1) I coniugi vivranno separati e saranno, naturalmente, tenuti al reciproco rispetto.
2) La SI.ra continuerà a vivere nella abitazione familiare sita in Bastia Parte_1
Umbra, Via Vietnam n. 4, unitamente al figlio NN , mentre il Persona_1
SI. sposterà la propria residenza in Bastia Umbra, Via Marconi n. 9, ove già _1 attualmente dimora.
3) Il figlio NN verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le Persona_1 regole dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna sita in
Bastia Umbra, Via Vietnam n. 4.
4) Il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative, sportive e ricreative del figlio e con il suo consenso, senza alcun filtro della madre in ragione dell'età del ragazzo, potrà vedere in figlio senza formalità di sorta ogni volta che vorrà.
5) I genitori si impegneranno a mantenere quanto più possibile unito ed armonioso
l'ambiente familiare in cui è cresciuto il figlio . I criteri di educazione del Persona_1 figlio e tutte le decisioni circa gli indirizzi scolastici e l'istruzione in generale, nonché ogni decisione relativa alla sua crescita materiale e spirituale, ai modelli educativi ed al benessere psico-fisico, dovrà essere concordata preventivamente tra il padre e la madre, di comune accordo ed in posizione paritetica tra loro, fermi rimanendo per entrambi i genitori tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed ordina.
6) Il SI. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio _1
, la somma mensile di € 300,00 (diconsi euro trecento/00), a mezzo di Persona_1 bonifico bancario presso le coordinate che saranno comunicate dalla SI.ra , Parte_1 fino a che il figlio non diventerà maggiorenne ed economicamente indipendente. 7) Le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio NN
[...]
(quali, a titolo esemplificativo, spese mediche e farmaceutiche, cure Persona_1 odontoiatriche, spese scolastiche e di istruzione, spese per attività sportive e ricreative, ecc…da individuarsi con riferimento al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Perugia il
25/05/2016) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salva
2 l'indifferibilità e/o urgenza delle medesime, dovranno essere regolarmente documentate, e dovranno essere sostenute dai medesimi in ragione del 50% ciascuno.
8) Attesa l'indipendenza economica dei coniugi, non sarà corrisposto alcun assegno di mantenimento.
9) I coniugi si daranno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, obbligandosi a sottoscrivere ogni tipo di dichiarazione necessaria avanti le autorità competenti.
10) La SI.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno unico universale Parte_1 per il figlio NN . Con ordine al competente Ufficiale di Stato Persona_1
Civile di procedere alla annotazione e trascrizione della emananda sentenza nei pubblici registri”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati comunicati il 9.7.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel “Ricorso per separazione giudiziale con contestuale richiesta di adozione di ordini di protezione” depositato il 17.2.2025, la sig.ra esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Romania il 25.9.2014 (trascritto poi in Italia) con il sig. e che _1 dall'unione nascevano i figli (12.5.2000), maggiorenne ed economicamente Persona_2 indipendente, e (4.6.2009), NN. La ricorrente riferiva che i Persona_1 comportamenti non consoni del marito avevano reso tormentata la vita sentimentale della coppia almeno fino all'anno 2020; che successivamente tali comportamenti erano cessati per alcuni anni, per poi riprendere dalla metà del 2024, fino a pregiudicare la serenità e l'unità della vita familiare. La ricorrente aveva così deciso, a dicembre 2024, di lasciare l'abitazione familiare insieme al figlio minore , trasferendosi presso l'abitazione della Persona_1 sorella in provincia di Varese, senza dire nulla al marito, che aveva cercato di intimorirla per impedirle di lasciarlo. A seguito di querela sporta dalla ricorrente in data 09.01.2025, veniva attivata la procedura “codice rosso” (procedimento n.411/2025 R.G.N.R.) ed in data
29.01.2025 veniva adottata nei confronti del marito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento. La ricorrente concludeva chiedendo all'intestato Tribunale in via preliminare, inaudita altera parte, di adottare ordini di protezione e in particolare, nei termini massimi stabiliti dalla legge, l'allontanamento dalla casa familiare, già in essere in forza di misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di
Perugia, e il divieto del resistente di avvicinarsi ai luoghi da essa e dal figlio minore frequentati;
3 chiedeva poi dichiarare la separazione dei coniugi con assegnazione alla ricorrente, già esclusiva proprietaria, della casa coniugale, affidamento esclusivo a sé del figlio NN
, e assegno di mantenimento a carico del marito di €300,00, oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie.
Con decreto del 20.02.2025 il giudice designato, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili per essere la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con applicazione di braccialetto elettronico e la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa già adeguati alle esigenze di protezione della ricorrente, fissava l'udienza del 1.7.25 per l'instaurazione del contraddittorio.
Il sig. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata _1 il 28.5.2025, nella quale dichiarava di concordare sulla richiesta di separazione personale dei coniugi, di assegnazione della casa familiare alla moglie e sulle richieste economiche avanzate in ricorso. Quanto al figlio minore, il resistente – pur concordando sulla richiesta di collocazione abitativa presso l'abitazione della madre e sui rapporti da concordare direttamente con lui – contestava la richiesta di affidamento esclusivo alla madre, come anche la richiesta di ordini di protezione ulteriori rispetto a quelli già inflitti dal giudice penale.
In data 11.6.2025, i difensori delle parti depositavano conclusioni congiunte chiedendo che l'udienza di prima comparizione si svolgesse con modalità di trattazione scritta. Il giudice, con provvedimento reso in pari data, rinviava l'udienza all'8.7.2025, autorizzando le parti al deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza dell'8.7.2025 la causa veniva quindi rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, considerando che la previsione di affidamento condiviso del figlio ad Persona_1 entrambi i genitori e la collocazione prevalente presso la madre danno luogo ad un assetto certamente conforme al prevalente interesse del minore, che continuerà a vivere nella casa familiare e dunque nel contesto a lui abituale, mantenendo altresì un rapporto significativo e
4 diretto con il padre, che potrà essere gestito in via autonoma, stante l'età adolescenziale del ragazzo (16 anni). Congrue appaiono infine, tenuto conto delle condizioni economiche sì come riferite, le condizioni economiche concordate tra le parti, compreso l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre e l'assegnazione alla madre dell'assegno unico universale.
Deve infine darsi atto che, in considerazione della perdurante efficacia della misura cautelare adottata dal G.I.P. con ordinanza del 29.1.25, risultano tutt'ora adeguatamente soddisfatte le esigenze protettive invocate in ricorso dalla ricorrente, con la conseguenza che le allegazioni difensive svolte sul punto non ostano alla conclusione del procedimento in conformità alle condizioni concordate tra le parti.
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'esito del procedimento, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...], il Parte_1
5.6.1978, e nato in [...], il [...], autorizzandoli per _1
l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni congiunte delle parti”.
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 1o luglio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
5
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 629 del Ruolo Generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. nata UZ (Romania) il 5/06/1978, residente Parte_1 C.F._1 in Bastia Umbra, Via Vietnam n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Saschia Soli elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Perugia (PG), Via C. Balbo 9 (pec:
giusta procura a margine del ricorso;
Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. nato a [...] il [...], residente _1 C.F._2 in Bastia Umbra (PG), Via Vietnam n. 4 e con dimora in Bastia Umbra (PG), Via Marconi n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Pula (pec: ed Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Cesare Balbo n. 16, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto di costituzione e risposta;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni congiunte delle parti: nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 1.7.2025, rinviata d'ufficio all'8.7.2025, i difensori delle parti avanzavano istanza di
1 trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, rappresentando il raggiungimento di un accordo, depositato in data 11.6.2025, al quale integralmente si riportavano, e del seguente contenuto:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra alle seguenti CONDIZIONI _1 Parte_1
1) I coniugi vivranno separati e saranno, naturalmente, tenuti al reciproco rispetto.
2) La SI.ra continuerà a vivere nella abitazione familiare sita in Bastia Parte_1
Umbra, Via Vietnam n. 4, unitamente al figlio NN , mentre il Persona_1
SI. sposterà la propria residenza in Bastia Umbra, Via Marconi n. 9, ove già _1 attualmente dimora.
3) Il figlio NN verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le Persona_1 regole dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna sita in
Bastia Umbra, Via Vietnam n. 4.
4) Il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative, sportive e ricreative del figlio e con il suo consenso, senza alcun filtro della madre in ragione dell'età del ragazzo, potrà vedere in figlio senza formalità di sorta ogni volta che vorrà.
5) I genitori si impegneranno a mantenere quanto più possibile unito ed armonioso
l'ambiente familiare in cui è cresciuto il figlio . I criteri di educazione del Persona_1 figlio e tutte le decisioni circa gli indirizzi scolastici e l'istruzione in generale, nonché ogni decisione relativa alla sua crescita materiale e spirituale, ai modelli educativi ed al benessere psico-fisico, dovrà essere concordata preventivamente tra il padre e la madre, di comune accordo ed in posizione paritetica tra loro, fermi rimanendo per entrambi i genitori tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed ordina.
6) Il SI. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio _1
, la somma mensile di € 300,00 (diconsi euro trecento/00), a mezzo di Persona_1 bonifico bancario presso le coordinate che saranno comunicate dalla SI.ra , Parte_1 fino a che il figlio non diventerà maggiorenne ed economicamente indipendente. 7) Le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio NN
[...]
(quali, a titolo esemplificativo, spese mediche e farmaceutiche, cure Persona_1 odontoiatriche, spese scolastiche e di istruzione, spese per attività sportive e ricreative, ecc…da individuarsi con riferimento al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Perugia il
25/05/2016) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salva
2 l'indifferibilità e/o urgenza delle medesime, dovranno essere regolarmente documentate, e dovranno essere sostenute dai medesimi in ragione del 50% ciascuno.
8) Attesa l'indipendenza economica dei coniugi, non sarà corrisposto alcun assegno di mantenimento.
9) I coniugi si daranno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, obbligandosi a sottoscrivere ogni tipo di dichiarazione necessaria avanti le autorità competenti.
10) La SI.ra continuerà a percepire integralmente l'assegno unico universale Parte_1 per il figlio NN . Con ordine al competente Ufficiale di Stato Persona_1
Civile di procedere alla annotazione e trascrizione della emananda sentenza nei pubblici registri”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati comunicati il 9.7.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel “Ricorso per separazione giudiziale con contestuale richiesta di adozione di ordini di protezione” depositato il 17.2.2025, la sig.ra esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Romania il 25.9.2014 (trascritto poi in Italia) con il sig. e che _1 dall'unione nascevano i figli (12.5.2000), maggiorenne ed economicamente Persona_2 indipendente, e (4.6.2009), NN. La ricorrente riferiva che i Persona_1 comportamenti non consoni del marito avevano reso tormentata la vita sentimentale della coppia almeno fino all'anno 2020; che successivamente tali comportamenti erano cessati per alcuni anni, per poi riprendere dalla metà del 2024, fino a pregiudicare la serenità e l'unità della vita familiare. La ricorrente aveva così deciso, a dicembre 2024, di lasciare l'abitazione familiare insieme al figlio minore , trasferendosi presso l'abitazione della Persona_1 sorella in provincia di Varese, senza dire nulla al marito, che aveva cercato di intimorirla per impedirle di lasciarlo. A seguito di querela sporta dalla ricorrente in data 09.01.2025, veniva attivata la procedura “codice rosso” (procedimento n.411/2025 R.G.N.R.) ed in data
29.01.2025 veniva adottata nei confronti del marito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento. La ricorrente concludeva chiedendo all'intestato Tribunale in via preliminare, inaudita altera parte, di adottare ordini di protezione e in particolare, nei termini massimi stabiliti dalla legge, l'allontanamento dalla casa familiare, già in essere in forza di misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di
Perugia, e il divieto del resistente di avvicinarsi ai luoghi da essa e dal figlio minore frequentati;
3 chiedeva poi dichiarare la separazione dei coniugi con assegnazione alla ricorrente, già esclusiva proprietaria, della casa coniugale, affidamento esclusivo a sé del figlio NN
, e assegno di mantenimento a carico del marito di €300,00, oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie.
Con decreto del 20.02.2025 il giudice designato, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili per essere la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con applicazione di braccialetto elettronico e la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa già adeguati alle esigenze di protezione della ricorrente, fissava l'udienza del 1.7.25 per l'instaurazione del contraddittorio.
Il sig. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata _1 il 28.5.2025, nella quale dichiarava di concordare sulla richiesta di separazione personale dei coniugi, di assegnazione della casa familiare alla moglie e sulle richieste economiche avanzate in ricorso. Quanto al figlio minore, il resistente – pur concordando sulla richiesta di collocazione abitativa presso l'abitazione della madre e sui rapporti da concordare direttamente con lui – contestava la richiesta di affidamento esclusivo alla madre, come anche la richiesta di ordini di protezione ulteriori rispetto a quelli già inflitti dal giudice penale.
In data 11.6.2025, i difensori delle parti depositavano conclusioni congiunte chiedendo che l'udienza di prima comparizione si svolgesse con modalità di trattazione scritta. Il giudice, con provvedimento reso in pari data, rinviava l'udienza all'8.7.2025, autorizzando le parti al deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza dell'8.7.2025 la causa veniva quindi rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, considerando che la previsione di affidamento condiviso del figlio ad Persona_1 entrambi i genitori e la collocazione prevalente presso la madre danno luogo ad un assetto certamente conforme al prevalente interesse del minore, che continuerà a vivere nella casa familiare e dunque nel contesto a lui abituale, mantenendo altresì un rapporto significativo e
4 diretto con il padre, che potrà essere gestito in via autonoma, stante l'età adolescenziale del ragazzo (16 anni). Congrue appaiono infine, tenuto conto delle condizioni economiche sì come riferite, le condizioni economiche concordate tra le parti, compreso l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre e l'assegnazione alla madre dell'assegno unico universale.
Deve infine darsi atto che, in considerazione della perdurante efficacia della misura cautelare adottata dal G.I.P. con ordinanza del 29.1.25, risultano tutt'ora adeguatamente soddisfatte le esigenze protettive invocate in ricorso dalla ricorrente, con la conseguenza che le allegazioni difensive svolte sul punto non ostano alla conclusione del procedimento in conformità alle condizioni concordate tra le parti.
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'esito del procedimento, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...], il Parte_1
5.6.1978, e nato in [...], il [...], autorizzandoli per _1
l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni congiunte delle parti”.
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 1o luglio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
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