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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/06/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9316/2023 promossa da:
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO
DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 DEL D.L. N. 74/2012, CONV. CON
MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012 (C.F.: ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RICORRENTE
e
AN (c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. COLANGELI SIMONE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
L'Avvocatura dello Stato, per il PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN
QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012, ha precisato le conclusioni come da ricorso:
“Voglia il giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta e condannarla, per l'effetto, al pagamento dell'importo previsto dalle garanzie fideiussorie, pari ad € 156.025,60 oltre ad accessori, interessi e rivalutazione come sopra specificato. In ogni caso con vittoria di spese e onorari”.
pagina 1 di 8 Il Procuratore di ha precisato le conclusioni CP_2 Controparte_1 riportandosi alla memoria depositata telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed allegazione, per i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto inammissibile o, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di compensi professionali, spese generali ed oneri di legge;
il tutto da distrarsi a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 12/07/2023, ritualmente notificato, il
, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post Parte_1 sisma 2012, conveniva in giudizio , per ottenere la condanna di Controparte_3 quest'ultima al pagamento della somma complessiva di € 156.025,60, in forza degli obblighi assunti dalla parte resistente mediante il rilascio di tre polizze fideiussorie, da ricondursi alla fattispecie del contratto di garanzia autonoma.
A tal fine l'attore esponeva che era fruitore del contributo per la ricostruzione post Parte_2 sisma e, in seguito al rilascio della polizza fideiussoria n. 2020-030-06-000009-03-000001578 emessa il 20/03/2020 da , a garanzia degli obblighi assunti Controparte_3 dall'impresa contraente incaricata di eseguire i lavori (doc. 1 ricorso), egli aveva altresì CP_4 beneficiato dell'anticipo del 15% dell'importo ammesso a contributo, pari ad € 100.615,18. Poiché
[...]
CP_ non provvedeva a completare le opere coperte dal contributo, il Comune di Concordia sulla
Secchia (doc. 3), in data 30/11/2022, non avendo potuto recuperare direttamente dalla società la somma percepita in eccesso, sollecitava il Commissario Delegato ai fini dell'escussione della garanzia di cui sopra. Per l'effetto, il Commissario Delegato richiedeva con nota via PEC del 09/01/23 (doc. 4),
l'escussione della polizza fideiussoria per la parte di lavori non eseguiti, corrispondente ad € 74.683,46. risulta altresì assegnatario di ulteriore, analogo contributo e, parimenti, beneficiario Parte_2 dell'anticipo del 15% dell'importo ammesso, pari ad € 44.066,00. All'uopo è stata rilasciata polizza fideiussoria di n. 2020-030-06-000009-04-000002041 emessa Controparte_3 il 15/04/2020 (doc. 5 ricorso). A fronte dell'inadempienza di incaricata di eseguire i lavori, il CP_4
Comune di Concordia sulla Secchia, in data 30/11/2022, ha compulsato il Commissario Delegato ai fini pagina 2 di 8 dell'escussione della polizza fideiussoria per l'intero importo garantito (€ 44.066,00, come da doc. 6 del ricorso). Il Commissario procedeva in tal senso con nota via pec del 09/01/2023 (doc. 7).
Il contributo per il recupero post-sisma è stato assegnato pure a per il condominio Testimone_1
“L'Agreste”. Anche in tale ipotesi, il beneficiario ha ottenuto l'erogazione dell'anticipo del 15% dell'importo ammesso a contributo, pari ad € 54.351,34, in seguito al rilascio della polizza fideiussoria n. 2019-030-06-000009-09-000000151 emessa il 17/09/2019 da Controparte_3
(doc n. 8). Analogamente a quanto riportato sopra, l'impresa si rendeva inadempiente:
[...] CP_4 pertanto, il 17/11/2022 il Comune di Concordia sulla Secchia sollecitava il Commissario Delegato ad escutere la garanzia per l'importo di € 37.276,14, corrispondente alla parte di lavori non eseguiti (doc.
9). Il Commissario si attivava in tal senso, mediante nota via pec datata 29/11/2022 (doc. 10).
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25/09/2024, parte resistente non contestava lo svolgimento dei fatti, ma giustificava il mancato pagamento delle polizze mediante un duplice argomento.
Anzitutto, eccepiva che tra le parti non esisterebbe alcun Controparte_3 vincolo giuridico, in quanto il contratto di garanzia è privo della sottoscrizione di CP_4
Segnatamente, richiamava la previsione secondo cui “La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti”, riportata a pag. 2 del testo contrattuale
(docc. 1, 5, 8, ricorso).
In secondo luogo, eccepiva la decadenza del creditore Controparte_3 garantito per non avere escusso tempestivamente la garanzia. Sul punto, parte resistente ha invocato la clausola riportata a pag. 2 del contratto, secondo cui “L'Ente garantito dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, a pena di decadenza dai propri diritti, ogni inadempienza del
Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia nel rispetto di quanto in proposito pattuito nelle condizioni particolari di polizza”. Il termine sarebbe spirato inutilmente: quanto alle polizze nn.
1578 e 2041, la comunicazione alla Regione è avvenuta il 30/11/2022, mentre l'escussione veniva richiesta il 09/01/2023; quanto alla polizza n. 151, la comunicazione alla Regione è avvenuta il
17/11/2022 e l'escussione in data 29/11/2022.
Pertanto, parte resistente chiedeva l'integrale rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
3. All'udienza dell'08/02/2024, il Giudice ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, avendo rilevato un errore nell'individuazione dell'indirizzo di destinazione,
e ne ha disposto la rinnovazione, rinviando la causa all'udienza del 26/09/2024 ed assegnando al pagina 3 di 8 convenuto il termine di dieci giorni, precedenti all'udienza, per la sua costituzione.
[...]
si è costituita in giudizio solo in data 25/09/2024, cosicché all'udienza del Controparte_3
26/09/2024 l'Avvocatura dello Stato ne ha eccepito la tardività.
Il Giudice ha poi fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa alla data del 14/01/2025, concedendo un termine per il deposito di note conclusionali.
Parte ricorrente ha depositato tardivamente, nel giorno antecedente l'udienza, una memoria comprendente la produzione del D.M. 16/09/2022 e delle tre polizze fideiussorie oggetto di causa, firmate digitalmente;
su eccezione di parte resistente, il Giudice ha poi dichiarato l'inammissibilità del deposito della memoria del ricorrente, in quanto tardivo, nonché delle produzioni documentali non consentite nella fase decisoria della causa, anche ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c..
Quindi, sentite le parti, in considerazione dei provvedimenti assunti, il Giudice ha differito l'udienza per la discussione della causa, assegnando alle parti un nuovo termine per il deposito di brevi note conclusionali.
Si evidenzia fin da ora che non può tenersi in considerazione, ai fini della decisione, della documentazione riportata da parte ricorrente nel corpo della memoria conclusionale del 24/03/2025, in quanto trattasi di mera riproduzione degli stessi documenti tardivamente prodotti in data 13/01/2025 e dichiarati inammissibili all'udienza del 14/01/2025.
Infine, all'udienza di discussione della causa, i Procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi agli atti difensivi.
4. Il presente giudizio veniva promosso dal Presidente della in qualità di Parte_1
Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, per ottenere l'accertamento dell'inadempimento della società agli obblighi assunti nelle tre Controparte_3 polizze fideiussorie oggetto di causa, rilasciate a garanzia delle obbligazioni gravanti sull'impresa contraente, incaricata dell'esecuzione dei lavori, per i quali i richiedenti avevano beneficiato dell'erogazione di pubblici contributi;
conseguentemente chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 156.025,60, asseritamente dovuta in forza delle polizze in questione.
Parte ricorrente riconduceva le polizze fideiussorie alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, in assenza peraltro di alcuna contestazione della parte resistente in ordine a tale qualificazione giuridica.
Ed effettivamente, alla luce della giurisprudenza consolidatasi sin dall'arresto di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 3947/2010, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il pagina 4 di 8 creditore dalle conseguenze dell'inadempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore). Diversamente, il fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, essendovi piena identità tra la prestazione del debitore principale e quella del fideiussore.
Ancora, per costante giurisprudenza, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo detta clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020;
Cass. Sez. 3, Sent. n. 22233/2014). Dunque, anche nel caso di specie, la previsione nelle polizze di una clausola siffatta vale a qualificarle in questi termini.
Nel contratto di garanzia autonoma, il regime delle eccezioni precluse al garante è il riflesso dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione. In particolare, è esclusa la facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213). Invece, è fatta salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, che legittima il rifiuto della prestazione quando vi siano prove evidenti del carattere abusivo o fraudolento della richiesta del beneficiario, nonché delle eccezioni fondate sul contratto stesso di garanzia (ex plurimis, Cass. sez. I n. 35196/2018).
Per le ragioni esposte, anche nel presente giudizio parte resistente è legittimata a sollevare le eccezioni basate sulle clausole concordate nelle polizze oggetto di causa, in quanto inerenti al funzionamento stesso della garanzia autonoma.
5. Si tratta, poi, di verificare se le eccezioni sollevate dal resistente siano fondate.
La prima questione attiene all'asserita mancanza della sottoscrizione di nelle polizze CP_4 fideiussorie qui in esame, e ciò in ragione della previsione contrattuale secondo cui “La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti”.
Non si tratta di un'eccezione in senso stretto, rispetto alla quale sia necessario verificare la tempestività della sua proposizione, bensì di un'allegazione difensiva che riguarda una questione rilevabile anche d'ufficio.
Nel merito, si ritiene, invero, che risultino debitamente sottoscritte le polizze nn. 1578 e 151: ai margini del contratto vi è l'attestazione per cui esso risulta firmato digitalmente da , Persona_1
, , e . Persona_2 Persona_3 Parte_2
Si rileva che parte resistente, limitandosi ad affermare che le polizze non sono firmate, non ha specificamente contestato l'idoneità delle produzioni documentali in parola a provare la sottoscrizione. pagina 5 di 8 Giova precisare, poi, che e sono i legali rappresentanti di;
l'ing. Per_1 Per_2 P_ Per_3
è il professionista incaricato dall'ente pubblico per la pratica (come emerge dai docc. 4, 7 e 10), mentre
è il legale rappresentante di La qualità di socio rappresentante del , in Parte_2 CP_4 Parte_2 particolare, emerge dalla polizza n. 151, ove il beneficiario del contributo post sisma è il condominio
L'Agreste; dunque non aveva motivo di presenziare, se non in qualità di Parte_2 rappresentante della società appaltatrice Peraltro, parte resistente nulla ha eccepito in ordine CP_4 alla legittimazione di a firmare la polizza per conto di Parte_2 CP_4
Invece, ai margini della polizza n. 2041 è attestata la conformità all'originale con la sottoscrizione dei soli e Non vi è invece alcuna attestazione della firma di Per_3 Per_1 Per_2 Parte_2 cosicché, ai sensi della clausola contrattuale sopra riportata, il contratto n. 2041 deve ritenersi nullo per difetto di forma.
6. Parte resistente ha poi eccepito la decadenza del creditore garantito per non avere escusso tempestivamente la garanzia, invocando la clausola riportata a pag. 2 del contratto, secondo cui “L'Ente garantito dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, a pena di decadenza dai propri diritti, ogni inadempienza del Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia nel rispetto di quanto in proposito pattuito nelle condizioni particolari di polizza”.
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta, le comunicazioni dell'ente intervenivano successivamente alla scadenza del termine suindicato.
La clausola è contenuta nelle condizioni generali di polizza e riguarda il funzionamento della garanzia autonoma, cosicché non potrebbe intendersi derogata dallo schema di fideiussione allegato in appendice, solo in quanto non espressamente richiamata, come ha sostenuto parte ricorrente.
Tuttavia, l'eccezione non può essere accolta per un duplice ordine di motivi.
Innanzitutto, parte resistente si è costituita in giudizio tardivamente ex art. 281 undecies comma 3
c.p.c., cosicché è decaduta dal diritto di sollevare l'eccezione in questione, da qualificarsi come eccezione in senso stretto, così come di regola avviene in relazione alle eccezioni di decadenza. Anche con riguardo all'istituto della fideiussione, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che
“L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025).
Analogamente, l'eccezione di estinzione della garanzia autonoma per decorso del termine di decadenza di dieci giorni previsto dal contratto deve parimenti essere considerata un'eccezione in senso stretto, soggetta ai termini di decadenza stabiliti per la costituzione in giudizio. pagina 6 di 8 Si osserva, al riguardo, che parte attrice ha tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza, contestando la tardività della comparsa di costituzione in sede di verbale della prima udienza di comparizione.
Ad ogni modo, la clausola in parola ha natura vessatoria ed è inefficace, se non specificamente approvata per iscritto.
Anzitutto, la tutela del contraente ex art. 1341 c.c. presuppone che si tratti di un contratto predisposto unilateralmente da una delle parti: nel caso di specie, è evidente che tutte e tre le polizze siano state siglate sulla base di un modello redatto da . Infatti, il logo Controparte_3 della società compare su ogni pagina;
le polizze sono tra loro identiche nella forma e nei contenuti, essendo destinati a mutare unicamente gli importi e l'identità delle parti diverse dalla società garante.
Tanto è che, nelle definizioni riportate nel contratto, la ditta obbligata è “L'impresa nel cui interesse la società si costituisce fideiussore”, l'ente garantito è chi “beneficia della garanzia”, mentre la società è sempre la “ ”. Pertanto, risulta evidente che il contratto è stato prediposto da quest'ultima. P_
L'art. 1341 co. 2 c.c. disciplina la situazione specifica in cui le clausole hanno natura vessatoria, prevedendone un'elencazione tassativa. In particolare, è considerata vessatoria la clausola che pone decadenze e carico del contraente che non ha predisposto il contratto. Rientra in questo novero, sicuramente, la clausola che il resistente invoca a fondamento dell'eccezione sollevata. Poiché detta clausola non è specificamente approvata per iscritto, essa resta inefficace. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità esclude la natura vessatoria della clausola contrattuale che sia stata oggetto di specifiche trattative (ex multis, Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 6753/2018; Cass. civ. Sez. I, Ord.
n. 27320/2020). L'onere di dimostrare la trattativa grava su , che ha Controparte_3 unilateralmente predisposto il contratto: tuttavia, sul punto, nulla è stato dimostrato, né sono state formulate al riguardo istanze istruttorie.
Conseguentemente la clausola invocata da parte resistente è inefficace e non può trovare applicazione nel rapporto di garanzia in questione.
Ne consegue la fondatezza della pretesa del all'adempimento, da parte di Parte_1
, delle obbligazioni derivanti dalle polizze nn. 1578 e 151, Controparte_3 ritenute valide per le ragioni esposte sub par 5, nonché della domanda volta conseguentemente ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma dovuta a titolo di garanzia, per complessivi € 129.034,80.
pagina 7 di 8 7. Le spese legali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione in cui è compreso il credito accertato in giudizio (da € 52.001 a € 260.000).
Le spese liquidate in favore del ricorrente sono dunque poste a carico del resistente
[...]
. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta la responsabilità del resistente P_
: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, per
[...] Controparte_3
l'inadempimento delle obbligazioni assunte con i contratti autonomi di garanzia nn. 1578 e 151, per cui
è causa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore del PRESIDENTE DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 1 CO.
2 DEL D.L. N. 74/2012, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012, della somma di €
129.034,80, oltre ad accessori ed interessi legali di mora dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna AN : alla rifusione, in favore P_ Controparte_3
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO
DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 DEL D.L. N. 74/2012, CONV. CON MODIFICAZIONI
DALLA L. N. 122/2012, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed accessori di legge.
Bologna, 29 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9316/2023 promossa da:
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO
DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 DEL D.L. N. 74/2012, CONV. CON
MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012 (C.F.: ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RICORRENTE
e
AN (c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. COLANGELI SIMONE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
L'Avvocatura dello Stato, per il PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN
QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012, ha precisato le conclusioni come da ricorso:
“Voglia il giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta e condannarla, per l'effetto, al pagamento dell'importo previsto dalle garanzie fideiussorie, pari ad € 156.025,60 oltre ad accessori, interessi e rivalutazione come sopra specificato. In ogni caso con vittoria di spese e onorari”.
pagina 1 di 8 Il Procuratore di ha precisato le conclusioni CP_2 Controparte_1 riportandosi alla memoria depositata telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed allegazione, per i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto inammissibile o, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di compensi professionali, spese generali ed oneri di legge;
il tutto da distrarsi a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 12/07/2023, ritualmente notificato, il
, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione post Parte_1 sisma 2012, conveniva in giudizio , per ottenere la condanna di Controparte_3 quest'ultima al pagamento della somma complessiva di € 156.025,60, in forza degli obblighi assunti dalla parte resistente mediante il rilascio di tre polizze fideiussorie, da ricondursi alla fattispecie del contratto di garanzia autonoma.
A tal fine l'attore esponeva che era fruitore del contributo per la ricostruzione post Parte_2 sisma e, in seguito al rilascio della polizza fideiussoria n. 2020-030-06-000009-03-000001578 emessa il 20/03/2020 da , a garanzia degli obblighi assunti Controparte_3 dall'impresa contraente incaricata di eseguire i lavori (doc. 1 ricorso), egli aveva altresì CP_4 beneficiato dell'anticipo del 15% dell'importo ammesso a contributo, pari ad € 100.615,18. Poiché
[...]
CP_ non provvedeva a completare le opere coperte dal contributo, il Comune di Concordia sulla
Secchia (doc. 3), in data 30/11/2022, non avendo potuto recuperare direttamente dalla società la somma percepita in eccesso, sollecitava il Commissario Delegato ai fini dell'escussione della garanzia di cui sopra. Per l'effetto, il Commissario Delegato richiedeva con nota via PEC del 09/01/23 (doc. 4),
l'escussione della polizza fideiussoria per la parte di lavori non eseguiti, corrispondente ad € 74.683,46. risulta altresì assegnatario di ulteriore, analogo contributo e, parimenti, beneficiario Parte_2 dell'anticipo del 15% dell'importo ammesso, pari ad € 44.066,00. All'uopo è stata rilasciata polizza fideiussoria di n. 2020-030-06-000009-04-000002041 emessa Controparte_3 il 15/04/2020 (doc. 5 ricorso). A fronte dell'inadempienza di incaricata di eseguire i lavori, il CP_4
Comune di Concordia sulla Secchia, in data 30/11/2022, ha compulsato il Commissario Delegato ai fini pagina 2 di 8 dell'escussione della polizza fideiussoria per l'intero importo garantito (€ 44.066,00, come da doc. 6 del ricorso). Il Commissario procedeva in tal senso con nota via pec del 09/01/2023 (doc. 7).
Il contributo per il recupero post-sisma è stato assegnato pure a per il condominio Testimone_1
“L'Agreste”. Anche in tale ipotesi, il beneficiario ha ottenuto l'erogazione dell'anticipo del 15% dell'importo ammesso a contributo, pari ad € 54.351,34, in seguito al rilascio della polizza fideiussoria n. 2019-030-06-000009-09-000000151 emessa il 17/09/2019 da Controparte_3
(doc n. 8). Analogamente a quanto riportato sopra, l'impresa si rendeva inadempiente:
[...] CP_4 pertanto, il 17/11/2022 il Comune di Concordia sulla Secchia sollecitava il Commissario Delegato ad escutere la garanzia per l'importo di € 37.276,14, corrispondente alla parte di lavori non eseguiti (doc.
9). Il Commissario si attivava in tal senso, mediante nota via pec datata 29/11/2022 (doc. 10).
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25/09/2024, parte resistente non contestava lo svolgimento dei fatti, ma giustificava il mancato pagamento delle polizze mediante un duplice argomento.
Anzitutto, eccepiva che tra le parti non esisterebbe alcun Controparte_3 vincolo giuridico, in quanto il contratto di garanzia è privo della sottoscrizione di CP_4
Segnatamente, richiamava la previsione secondo cui “La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti”, riportata a pag. 2 del testo contrattuale
(docc. 1, 5, 8, ricorso).
In secondo luogo, eccepiva la decadenza del creditore Controparte_3 garantito per non avere escusso tempestivamente la garanzia. Sul punto, parte resistente ha invocato la clausola riportata a pag. 2 del contratto, secondo cui “L'Ente garantito dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, a pena di decadenza dai propri diritti, ogni inadempienza del
Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia nel rispetto di quanto in proposito pattuito nelle condizioni particolari di polizza”. Il termine sarebbe spirato inutilmente: quanto alle polizze nn.
1578 e 2041, la comunicazione alla Regione è avvenuta il 30/11/2022, mentre l'escussione veniva richiesta il 09/01/2023; quanto alla polizza n. 151, la comunicazione alla Regione è avvenuta il
17/11/2022 e l'escussione in data 29/11/2022.
Pertanto, parte resistente chiedeva l'integrale rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
3. All'udienza dell'08/02/2024, il Giudice ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, avendo rilevato un errore nell'individuazione dell'indirizzo di destinazione,
e ne ha disposto la rinnovazione, rinviando la causa all'udienza del 26/09/2024 ed assegnando al pagina 3 di 8 convenuto il termine di dieci giorni, precedenti all'udienza, per la sua costituzione.
[...]
si è costituita in giudizio solo in data 25/09/2024, cosicché all'udienza del Controparte_3
26/09/2024 l'Avvocatura dello Stato ne ha eccepito la tardività.
Il Giudice ha poi fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa alla data del 14/01/2025, concedendo un termine per il deposito di note conclusionali.
Parte ricorrente ha depositato tardivamente, nel giorno antecedente l'udienza, una memoria comprendente la produzione del D.M. 16/09/2022 e delle tre polizze fideiussorie oggetto di causa, firmate digitalmente;
su eccezione di parte resistente, il Giudice ha poi dichiarato l'inammissibilità del deposito della memoria del ricorrente, in quanto tardivo, nonché delle produzioni documentali non consentite nella fase decisoria della causa, anche ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c..
Quindi, sentite le parti, in considerazione dei provvedimenti assunti, il Giudice ha differito l'udienza per la discussione della causa, assegnando alle parti un nuovo termine per il deposito di brevi note conclusionali.
Si evidenzia fin da ora che non può tenersi in considerazione, ai fini della decisione, della documentazione riportata da parte ricorrente nel corpo della memoria conclusionale del 24/03/2025, in quanto trattasi di mera riproduzione degli stessi documenti tardivamente prodotti in data 13/01/2025 e dichiarati inammissibili all'udienza del 14/01/2025.
Infine, all'udienza di discussione della causa, i Procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi agli atti difensivi.
4. Il presente giudizio veniva promosso dal Presidente della in qualità di Parte_1
Commissario Delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, per ottenere l'accertamento dell'inadempimento della società agli obblighi assunti nelle tre Controparte_3 polizze fideiussorie oggetto di causa, rilasciate a garanzia delle obbligazioni gravanti sull'impresa contraente, incaricata dell'esecuzione dei lavori, per i quali i richiedenti avevano beneficiato dell'erogazione di pubblici contributi;
conseguentemente chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 156.025,60, asseritamente dovuta in forza delle polizze in questione.
Parte ricorrente riconduceva le polizze fideiussorie alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, in assenza peraltro di alcuna contestazione della parte resistente in ordine a tale qualificazione giuridica.
Ed effettivamente, alla luce della giurisprudenza consolidatasi sin dall'arresto di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 3947/2010, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il pagina 4 di 8 creditore dalle conseguenze dell'inadempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore). Diversamente, il fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, essendovi piena identità tra la prestazione del debitore principale e quella del fideiussore.
Ancora, per costante giurisprudenza, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo detta clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020;
Cass. Sez. 3, Sent. n. 22233/2014). Dunque, anche nel caso di specie, la previsione nelle polizze di una clausola siffatta vale a qualificarle in questi termini.
Nel contratto di garanzia autonoma, il regime delle eccezioni precluse al garante è il riflesso dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione. In particolare, è esclusa la facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213). Invece, è fatta salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, che legittima il rifiuto della prestazione quando vi siano prove evidenti del carattere abusivo o fraudolento della richiesta del beneficiario, nonché delle eccezioni fondate sul contratto stesso di garanzia (ex plurimis, Cass. sez. I n. 35196/2018).
Per le ragioni esposte, anche nel presente giudizio parte resistente è legittimata a sollevare le eccezioni basate sulle clausole concordate nelle polizze oggetto di causa, in quanto inerenti al funzionamento stesso della garanzia autonoma.
5. Si tratta, poi, di verificare se le eccezioni sollevate dal resistente siano fondate.
La prima questione attiene all'asserita mancanza della sottoscrizione di nelle polizze CP_4 fideiussorie qui in esame, e ciò in ragione della previsione contrattuale secondo cui “La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti”.
Non si tratta di un'eccezione in senso stretto, rispetto alla quale sia necessario verificare la tempestività della sua proposizione, bensì di un'allegazione difensiva che riguarda una questione rilevabile anche d'ufficio.
Nel merito, si ritiene, invero, che risultino debitamente sottoscritte le polizze nn. 1578 e 151: ai margini del contratto vi è l'attestazione per cui esso risulta firmato digitalmente da , Persona_1
, , e . Persona_2 Persona_3 Parte_2
Si rileva che parte resistente, limitandosi ad affermare che le polizze non sono firmate, non ha specificamente contestato l'idoneità delle produzioni documentali in parola a provare la sottoscrizione. pagina 5 di 8 Giova precisare, poi, che e sono i legali rappresentanti di;
l'ing. Per_1 Per_2 P_ Per_3
è il professionista incaricato dall'ente pubblico per la pratica (come emerge dai docc. 4, 7 e 10), mentre
è il legale rappresentante di La qualità di socio rappresentante del , in Parte_2 CP_4 Parte_2 particolare, emerge dalla polizza n. 151, ove il beneficiario del contributo post sisma è il condominio
L'Agreste; dunque non aveva motivo di presenziare, se non in qualità di Parte_2 rappresentante della società appaltatrice Peraltro, parte resistente nulla ha eccepito in ordine CP_4 alla legittimazione di a firmare la polizza per conto di Parte_2 CP_4
Invece, ai margini della polizza n. 2041 è attestata la conformità all'originale con la sottoscrizione dei soli e Non vi è invece alcuna attestazione della firma di Per_3 Per_1 Per_2 Parte_2 cosicché, ai sensi della clausola contrattuale sopra riportata, il contratto n. 2041 deve ritenersi nullo per difetto di forma.
6. Parte resistente ha poi eccepito la decadenza del creditore garantito per non avere escusso tempestivamente la garanzia, invocando la clausola riportata a pag. 2 del contratto, secondo cui “L'Ente garantito dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, a pena di decadenza dai propri diritti, ogni inadempienza del Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia nel rispetto di quanto in proposito pattuito nelle condizioni particolari di polizza”.
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta, le comunicazioni dell'ente intervenivano successivamente alla scadenza del termine suindicato.
La clausola è contenuta nelle condizioni generali di polizza e riguarda il funzionamento della garanzia autonoma, cosicché non potrebbe intendersi derogata dallo schema di fideiussione allegato in appendice, solo in quanto non espressamente richiamata, come ha sostenuto parte ricorrente.
Tuttavia, l'eccezione non può essere accolta per un duplice ordine di motivi.
Innanzitutto, parte resistente si è costituita in giudizio tardivamente ex art. 281 undecies comma 3
c.p.c., cosicché è decaduta dal diritto di sollevare l'eccezione in questione, da qualificarsi come eccezione in senso stretto, così come di regola avviene in relazione alle eccezioni di decadenza. Anche con riguardo all'istituto della fideiussione, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che
“L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025).
Analogamente, l'eccezione di estinzione della garanzia autonoma per decorso del termine di decadenza di dieci giorni previsto dal contratto deve parimenti essere considerata un'eccezione in senso stretto, soggetta ai termini di decadenza stabiliti per la costituzione in giudizio. pagina 6 di 8 Si osserva, al riguardo, che parte attrice ha tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza, contestando la tardività della comparsa di costituzione in sede di verbale della prima udienza di comparizione.
Ad ogni modo, la clausola in parola ha natura vessatoria ed è inefficace, se non specificamente approvata per iscritto.
Anzitutto, la tutela del contraente ex art. 1341 c.c. presuppone che si tratti di un contratto predisposto unilateralmente da una delle parti: nel caso di specie, è evidente che tutte e tre le polizze siano state siglate sulla base di un modello redatto da . Infatti, il logo Controparte_3 della società compare su ogni pagina;
le polizze sono tra loro identiche nella forma e nei contenuti, essendo destinati a mutare unicamente gli importi e l'identità delle parti diverse dalla società garante.
Tanto è che, nelle definizioni riportate nel contratto, la ditta obbligata è “L'impresa nel cui interesse la società si costituisce fideiussore”, l'ente garantito è chi “beneficia della garanzia”, mentre la società è sempre la “ ”. Pertanto, risulta evidente che il contratto è stato prediposto da quest'ultima. P_
L'art. 1341 co. 2 c.c. disciplina la situazione specifica in cui le clausole hanno natura vessatoria, prevedendone un'elencazione tassativa. In particolare, è considerata vessatoria la clausola che pone decadenze e carico del contraente che non ha predisposto il contratto. Rientra in questo novero, sicuramente, la clausola che il resistente invoca a fondamento dell'eccezione sollevata. Poiché detta clausola non è specificamente approvata per iscritto, essa resta inefficace. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità esclude la natura vessatoria della clausola contrattuale che sia stata oggetto di specifiche trattative (ex multis, Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 6753/2018; Cass. civ. Sez. I, Ord.
n. 27320/2020). L'onere di dimostrare la trattativa grava su , che ha Controparte_3 unilateralmente predisposto il contratto: tuttavia, sul punto, nulla è stato dimostrato, né sono state formulate al riguardo istanze istruttorie.
Conseguentemente la clausola invocata da parte resistente è inefficace e non può trovare applicazione nel rapporto di garanzia in questione.
Ne consegue la fondatezza della pretesa del all'adempimento, da parte di Parte_1
, delle obbligazioni derivanti dalle polizze nn. 1578 e 151, Controparte_3 ritenute valide per le ragioni esposte sub par 5, nonché della domanda volta conseguentemente ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma dovuta a titolo di garanzia, per complessivi € 129.034,80.
pagina 7 di 8 7. Le spese legali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione in cui è compreso il credito accertato in giudizio (da € 52.001 a € 260.000).
Le spese liquidate in favore del ricorrente sono dunque poste a carico del resistente
[...]
. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta la responsabilità del resistente P_
: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, per
[...] Controparte_3
l'inadempimento delle obbligazioni assunte con i contratti autonomi di garanzia nn. 1578 e 151, per cui
è causa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore del PRESIDENTE DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 1 CO.
2 DEL D.L. N. 74/2012, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012, della somma di €
129.034,80, oltre ad accessori ed interessi legali di mora dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna AN : alla rifusione, in favore P_ Controparte_3
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO
DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 DEL D.L. N. 74/2012, CONV. CON MODIFICAZIONI
DALLA L. N. 122/2012, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali ed accessori di legge.
Bologna, 29 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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