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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2139/2024 RG promossa con ricorso ex artt 414 + 441 BIS cpc da
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv.to Federico Doni
- ricorrente -
contro
CP_1
C.F. e P. , rappresentata e difesa dall' avv.to Filomena Galatola PartitaIVA_1
- resistente - in punto: impugnazione licenziamento disciplinare + indennità maneggio denaro + domanda riconvenzionale di risarcimento danni
FATTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 il ricorrente ha agito ex artt 414 e 441 bis cpc nei confronti della sua ex datrice di lavoro , con sede in Roma, via Lima 7 - P.I. , e operante CP_1 P.IVA_2 nel campo della realizzazione e distribuzione di materiali e articoli per giardinaggio, agricoltura e florivivaistici con vari punti vendita in Italia definiti “Grow shop”.
Chiede l' accoglimento delle seguenti domande di merito:
➢ In via principale: accertata e dichiarata la nullità, l'annullabilità e comunque l'inefficacia del licenziamento intimato al signor con lettera del 26.2.2024 per i motivi indicati in Parte_1 parte narrativa ed in particolare per insussistenza del fatto disciplinare assunto a giusta causa condannare la ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, II comma, D.L.gs. 23/2015, CP_1 all'immediata reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, contestualmente condannando il medesimo datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura massima di legge (12 mensilità) o in quella, diversa, ritenuta di giustizia, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione.
➢ Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della tutela reintegratoria richiesta in via principale, accertare l'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa di recesso, per i motivi indicati in parte narrativa, dichiarando il rapporto di lavoro cessato alla data dell'intimato licenziamento e condannando il datore di lavoro ai sensi e CP_1 per gli effetti di cui all'art. 3, I comma D.Lgs. 23/2015, così come modificato dal D.L. 12.7.2018 n. 87, conv. in L.
9.8.2018 n. 96 alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità, non assoggettata
a contribuzione previdenziale, nella misura massima di legge (36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR) o a quella, diversa, ritenuta di giustizia.
➢ In ogni caso: accertato che il signor ha svolto, per conto della a decorrere dal Parte_1 CP_1 settembre 2017, mansioni di operatore di cassa con carattere di continuità, con piena e completa responsabilità della gestione di cassa, e dei successivi versamenti degli incassi presso il c/c intestato al datore di lavoro, con relativo obbligo di accollarsi le eventuali differenze, condannare la stessa CP_1
a corrispondere al signor , secondo l'art. 218 CCNL Commercio – Terziario, una somma,
[...] Parte_1 da determinare in causa ad opera di apposita CTU, corrispondente al 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 CCNL, per il periodo da settembre 2018 a maggio 2023 o alla diversa data a decorrere dalla quale il datore di lavoro riconosceva il relativo corrispettivo in busta paga.
Allega:
- di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 4.12.2015 con la qualifica iniziale di “impiegato commesso” V livello del CCNL Commercio, e successivamente dal 9.10.2021 con ruolo di responsabile del punto vendita di Mestre e inquadramento nel IV livello del medesimo CCNL, dal settembre 2017 incaricato anche del servizio cassa, riconciliazione conti e versamento degli incassi a fine giornata presso la Filiale Di Martellago;
- di essere stato attinto, dopo anni di alacre e irreprensibile servizio :
a) in data 30.1.2024 da una prima contestazione disciplinare ex art. 7 St. lav., con sospensione dal servizio, in riferimento ai fatti oggetto del procedimento penale n. 496/2024 RGNR Tribunale di
Venezia per il reato di cui all'art. 73 L. 309/90 di detenzione e coltivazione di stupefacente in concorso con anch'egli dipendente nel negozio di Mestre, sottoposto, a Persona_1 CP_1 seguito di perquisizione nella propria abitazione e nei locali aziendali, alla misura degli arresti domiciliari;
b) in data 13.2.20245 da ulteriore contestazione disciplinare a seguito di ritrovamento, nel bagno del punto vendita, all'esito della perquisizione, di sostanza stupefacente;
- di avere reso, rispetto ad entrambe le contestazioni, puntuali giustificazioni;
- di essere stato cionondimeno il 26.2.2024 licenziato per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. ;
- di avere impugnato il recesso in data 24.4.2024.
Tanto dedotto, lamenta nullità e illegittimità del provvedimento espulsivo, quanto alla prima contestazione, per insussistenza di grave inadempimento ai doveri di legge, aziendali e di contratto stante la coltivazione della marijuana rinvenuta nell' abitazione per uso personale e trattandosi di fatti attinenti la sua vita privata senza ricadute in ambito lavorativo, come tali privi di disvalore su piano disciplinare ( = inesistenza del fatto disciplinare nella sua giuridica rilevanza), e quanto alla seconda contestazione per mancanza di prova circa l' imputabilità a sé del possesso o compossesso dello stupefacente rinvenuto presso il punto vendita.
Accanto, e comunque indipendentemente, dalla dichiarazione di illegittimità dell'impugnato licenziamento, rivendica inoltre il pagamento dell' indennità di cassa e maneggio denaro dal settembre
2017 con quantificazione da effettuarsi tramite ctu.
La convenuta si è costituita contestando entrambe le pretese attoree, eccepita in via preliminare la carenza del requisito numerico per la tutela reale e svolta in via riconvenzionale, in relazione ai fatti alla base del licenziamento, domanda risarcitoria per danni da mancato guadagno correlati alla chiusura del negozio nelle giornate del 15/16 gennaio 2024, 22/29 gennaio 2024 e 22/24 febbraio 2024 e all' immagine posta la risonanza dei fatti nella stampa locale, e la loro associazione al negozio gestito dalla società in Mestre.
Fallito il tentativo di conciliazione e rigettate le istanze di prova orale, all' esito di odierna discussione in udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso va integralmente rigettato, e così pure la domanda svolta in via riconvenzionale da per CP_1
i seguenti motivi .
A) LICENZIAMENTO
Quanto all' impugnazione del licenziamento, dal confronto tra le recenti pronunce della Cassazione n.
12306 del 7 maggio 2024 e n. 12098 del 6 maggio 2024, emerge che sulla valenza della detenzione di stupefacente quale giusta causa di licenziamento rileva in termini decisivi il contesto del caso.
Con la prima pronuncia la Corte di Cassazione si è, infatti, pronunciata nel senso dell' illegittimità del licenziamento disciplinare a fronte di detenzione di modifico quantitativo (sei grammi) di sostanze stupefacenti di cui il lavoratore è stato trovato in possesso durante un controllo stradale, seguito da denuncia per detenzione a fini di spaccio esitata in decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di
Forlì in data 12.1.2017 per infondatezza della notizia di reato attesa la ritenuta detenzione dello stupefacente sequestrato per uso personale.
Il secondo caso, in cui il comportamento del dipendente è stato invece considerato di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, ed è stata dunque ravvisata la giusta causa di licenziamento, riguarda una condanna penale per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, dunque non la semplice detenzione, bensì atti criminali organizzati. Nel caso di specie sono presenti, ad avviso dello scrivente giudicante, plurimi elementi atti a connotare i fatti di significativa gravità, e da renderli dunque idonei a compromettere il rapporto fiduciario tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Così:
- l'assenza dal lavoro, a seguito di arresto e restrizione agli arresti domiciliari, per oltre 10 giorni senza comunicare alla datrice di lavoro lo stato detentivo, avendo il ricorrente omesso di comunicare e documentare a la causa dell' improvvisa mancata presenza al lavoro e di fornire CP_1 elementi sulla presumibile durata;
- l' imputazione di coltivazione e detenzione dello stupefacente all' esito di indagine su vasta scala, coordinata dalla Procura di Imola con perquisizioni anche in Lombardia e Veneto, in particolare a
Padova e Mestre, attestante il coinvolgimento in una rete ben piu' ampia dell' asserita mera isolata coltivazione domestica per uso personale e terapeutico;
- il rinvenimento infatti nell' abitazione, non già di una/due piantine per il consumo personale, bensì di coltivazione mediante due serre con piu' piantine e di corrispondente quantitativo rilevante di stupefacente (mezzo chilo di marijuana) suddiviso in dosi unitamente a bilancino di precisione, da cui la fondatezza dell' ascritta detenzione a fini di spaccio per la quale il ricorrente, secondo quanto confermato all' odierna udienza dal suo difensore, all' esito di giudizio abbreviato è stato infatti condannato;
- la commissione del reato in concorso con il collega di lavoro anch'egli dipendente Persona_1 nel negozio di Mestre, da cui l' associazione dei fatti criminosi, nelle notizie di stampa, all' CP_1 ambiente di lavoro, corredata dall' identificazione della società mediante riferimento a punto vendita in Mestre esercente attività di coltivazione con le tecniche dell' idroponica - vd. articolo doc 4 resist;
CP_2 CP_3
- la concreta esposizione della datrice di lavoro, atteso il rilievo dato appunto nei giornali, a tale associazione, ad un potenziale danno all' immagine, aggravato dal rinvenimento presso l' esercizio, in esito a perquisizione in data 15.1.2024, di stupefacente custodito nei bagni laddove tra gli oggetti commercializzati da figurano attrezzature correlate alla coltivazione di canapa e marijuana CP_1 legali, per cui spesso i negozi sono oggetto di accertamenti e di ispezioni da parte degli organi di pubblica sicurezza ai fini anche solo della mera verifica dell'esercizio delle attività suddette nei confini legali dettati dalla normativa di legge.
Si tratta di elementi atti nel loro insieme a connotare le condotte ascritte di significativa gravità, per contrarietà alle norme del "minimo etico" e del comune vivere civile e con espressa ricaduta, in particolare quanto all' assenza per 10 giorni senza comunicazione dello stato detentivo, sul rapporto di lavoro, tali da incidere pesantemente sul vincolo fiduciario verso la datrice di lavoro.
B) INDENNITA' MANEGGIO DENARO
Parimenti infondata risulta l' ulteriore domanda attorea, di pagamento dell' indennità di maneggio denaro per l' attività svolta dal 2017 quale incaricato anche del servizio cassa, riconciliazione conti e versamento degli incassi a fine giornata presso la Filiale Di Martellago.
La pretesa va rigettata in quanto - come già osservato in corso di causa in sede di delibazione sulle istanze di istruttoria orale (ordinanza 20.1.2025) - la norma contrattuale di riferimento, art 218 Ccnl
Commercio, condiziona la spettanza dell' indennità in questione a “piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze” e il ricorrente in merito a tale requisito non ha formulato alcuna specifica istanza istruttoria, nè documentale, nè orale, nemmeno a fronte delle seguenti testuali deduzioni difensive di parte convenuta ai punti 16 e 17 pagina 5 della memoria di costituzione:
16. Parimenti, e con specifico riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità di cassa, si specifica che il sig, non possedeva alcuna responsabilità di cassa, tale da giustificare l'invocata corresponsione Parte_1 della relativa indennità.
17. Vero è, infatti, che, nell'ipotesi in cui sono stati verificati eventuali ammanchi di cassa, non è mai stato chiesto al sig. di accollarsi la differenza. E infatti, anche sotto questo profilo, le pretese avversarie Parte_1 risultano completamente sguarnite di ogni prova e/o offerta di prova non avendo controparte prodotto alcun documento (comunicazione, mail, ecc..) che possa dimostrare il contrario di quanto appena affermato”.
Il ricorso va dunque integralmente rigettato.
C) DOMANDA RICONVENZIONALE
Va, infine, rigettata anche la domanda avanzata da in via riconvenzionale per complessivi euro CP_1
45.000,00, avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente sofferti per i fatti alla base del licenziamento, riferiti :
- in parte a spese aggiuntive di personale e mancato guadagno correlato alla chiusura del negozio nelle giornate del 15/16 gennaio 2024, 22/29 gennaio 2024 e 22/24 febbraio 2024 evidenziando che nel mese di gennaio dell'anno precedente, il fatturato del negozio di Mestre e' stato pari ad €
28.170,32, con un fatturato medio giornaliero su 21 giorni di apertura al pubblico pari ad € 1341,44
(€ 28.170,32/21gg = € 1341,44;
- in parte a pregiudizio all' immagine posta la risonanza dei fatti nella stampa locale, e la loro associazione al negozio gestito dalla società in Mestre.
La pretesa va disattesa, quanto ai primi, mancando prova piena e certa in ordine al nesso, anche tenuto conto della situazione di crisi del settore che da metà 2022 ha investito la menzionata al punto CP_1 53 della comparsa di costituzione, che da sé sola può avere causato il lamentato calo di fatturato, indipendentemente dalle ricadute (notizie di stampa, perquisizione dei locali, chiusura per alcuni giorni del negozio) delle vicende penali in cui è stato coinvolto il ricorrente.
Quanto ai secondi (danni all' immagine), è ben vero che nei giorni in cui è trapelata la notizia dell'indagine portata a termine dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Mestre, la vicenda e' stata divulgata sugli articoli di stampa, e, come già detto, fatto risaltare con accezione negativa il negozio
Idroponica di Mestre.
Mancano, tuttavia, agli atti idonei riscontri circa l' asserita perdita di clientela abituale, scoraggiata dalle notizie trapelate, oltre che di altra clientela, recatasi al punto vendita e trovatolo chiuso, e non essendo stati in ogni caso forniti concreti elementi/parametri per la richiesta liquidazione in via equitativa.
D) SPESE DI LITE e DOMANDA EX ART 96 CPC
Atteso l' esito della lite in base a soccombenza, e considerato il mancato buon fine del TC per rifiuto del ricorrente alla proposta (accettata invece da di rinuncia reciproca alle contrapposte domande, CP_1 le spese di lite vanno compensate per ½, con rifusione dell' ulteriore metà, liquidata come in dispositivo,
a carico del ricorrente.
La domanda ex art 96 cpc avanzata da va invece disattesa mancando il presupposto della CP_1 temerarietà della lite.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta sia il ricorso che la domanda riconvenzionale;
2. dichiara le spese di lite compensate per ½ e condanna il ricorrente alla rifusione dell' ulteriore metà, che liquida, per la quota e al netto di accessori di legge, in euro 2.500,00
Così deciso in Venezia il 15.4.2025
Il Giudice