Versione
11 aprile 1958
11 aprile 1958
Art. 11.
L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto.
Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne da' comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.
Alla costituzione della Commissione prevista nel primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto.
Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne da' comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.
Alla costituzione della Commissione prevista nel primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.