Articolo 11 della Legge 6 marzo 1958, n. 199
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 aprile 1958
Art. 11.
L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto.
Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne da' comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.
Alla costituzione della Commissione prevista nel primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 11 aprile 1958