Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 10 giugno
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5118/2024 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Russo, Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Maddaloni (CE), alla Via Roma n. 43, come da procura in atti
Ricorrente
E
(c.f. p.iva ), con sede legale in Napoli, alla Via Vic. Controparte_1 P.IVA_1
Festignano n. 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Gargiulo, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Napoli, alla Via Traetta n. 28.
Resistente
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della dal 27.10.2007 al 30.09.2022, con mansioni Controparte_1 di autista di bilico e inquadramento nel livello B3 del CCNL Autotrasporto Merci-Industria; che per il periodo dal 29.01.2022 al 30.09.2022 aveva lavorato dal lunedì al venerdì, occupandosi di carico/scarico e trasporto su tratta nazionale di calce, cemento, carbonato di calcio, con prestazioni di lavoro straordinario per complessive 13 ore giornaliere;
che, in particolare, aveva lavorato ininterrottamente dalle ore 5.00 alle ore 18.00, senza mai fruire delle soste prescritte dalla normativa di settore;
che non aveva percepito alcun compenso a titolo di lavoro straordinario;
che aveva percepito l'indennità di trasferta di cui all'art. 62 del
CCNL in misura inferiore a quella dovuta, non essendo stata la stessa parametrata sul servizio effettivamente prestato, rientrante nella fascia oraria 12-18 ore;
che, in ragione del
che, per il periodo antecedente a quello dedotto, la controversia era stata definita in via transattiva, come da verbale di conciliazione in sede sindacale allegato al ricorso.
Tanto premesso, dedotta l'insufficienza della retribuzione percepita in rapporto alla quantità
e qualità del lavoro svolto, invocata la corretta applicazione degli artt. 11, 11 bis e 62 del
CCNL di categoria, chiedeva che la venisse condannata al pagamento in Controparte_1 suo favore della somma complessiva di € 17.252,80, ovvero quella diversa somma ritenuta congrua, a titolo di differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva tempestivamente la la quale contestava la fondatezza Controparte_1 dell'avversa pretesa: deduceva che, come da CCNL di settore, il ricorrente aveva lavorato per 47 ore settimanali, senza mai superare le 9 ore giornaliere, osservando un orario di lavoro che andava dalle ore 5.30/6.00 alle ore 17.00; che durante le giornate lavorative aveva sempre fruito delle pause giornaliere minime, pari ad un'ora ogni 4/5 ore di guida e 11 ore continuative tra un turno di lavoro e l'altro; che, tuttavia, era abitudine del lasciare il Pt_1 cronotachigrafo inserito anche durante le predette pause;
che, come emerge dalle buste paga allegate dal ricorrente, la società aveva sempre provveduto a versare in favore dello stesso una retribuzione commisurata alla qualità ed alla quantità del lavoro effettivamente prestato, compresa l'indennità di trasferta di cui all'art. 62 del CCNL;
che, pertanto, nulla era dovuto a titolo di lavoro straordinario, né a titolo di differenze retributive per indennità di trasferta e TFR.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'esito, la causa era rinviata per la discussione, quindi, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e alle note autorizzate, il Giudice pronunciava la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
La domanda è infondata e come tale va rigettata secondo le motivazioni di seguito illustrate.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Ciò premesso in linea generale, nella fattispecie in esame costituiscono circostanze pacifiche tra le parti l'intercorrenza tra di esse di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per tutto il periodo dedotto, per lo svolgimento delle mansioni di autista da parte del e Pt_1
l'inquadramento al livello B3 del CCNL Autotrasporto Merci-Industria.
Ciò posto, parte ricorrente ha dedotto di avere effettuato prestazioni di lavoro straordinario, vale a dire eccedenti rispetto al normale orario contrattuale che il C.C.N.L. di categoria fissa, per il personale viaggiante con mansioni discontinue, in 47 ore settimanali, mai retribuite dalla società.
Preliminarmente, va ricordato che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore. Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. tra le altre, (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389, Sentenza Cassazione civile 09/02/2009, n. 3194).
Nel caso in esame, inoltre, occorre tenere conto della peculiarità della prestazione lavorativa dell'autotrasportatore, caratterizzata, come è noto, dalla discontinuità.
Si riporta il testo dell'art. 11-bis:
"In deroga a quanto previsto dall'art. 11, punto 1, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3°super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 19, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 3820/85 e n.
3821/85 e la cui attività rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili.
Ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D. L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, R.D. 6 dicembre
1923, n. 2657 - fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. a), e secondo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui allo stesso comma, lett. b), si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto:
a) periodi di guida;
b) tempo occorrente per la collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merci, a norma dell'art. 34, comma 1, del presente contratto;
c) tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell'art. 36 del presente contratto;
d) attività amministrative derivanti dalle mansioni di conducente;
e) tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica dell'efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezza del carico;
f) tempi di attesa, funzionalmente necessari per l'esecuzione del servizio.
L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al comma 2.
In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11, comma 9, punto b), sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal presente articolo.
Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario."
Pertanto, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di ore di lavoro straordinario è gravato dall'onere di allegare e dedurre a prova la reale tempistica della prestazione lavorativa, descrivendo in maniera quanto più precisa e analitica possibile tempi e luoghi di partenza e di arrivo, tempi di pausa per la consumazione dei pasti e per riposi, tempi impiegati per le operazioni di carico e scarico del mezzo, ed in genere i tempi non trascorsi alla guida del veicolo.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente senza distinzione tra tempi di viaggio e tempi per operazioni di carico e scarico, si è limitato a dedurre in ricorso l'orario iniziale nonché quello finale di lavoro – a suo dire, dalle ore 5.00 alle ore 18.00 – quantificando la prestazione in complessive ore 13, tutti i giorni dal lunedì al venerdì senza interruzioni, asserendo di non riuscire a godere neppure della pausa prevista ogni 4/5 ore di lavoro per l'avvicendarsi dei compiti.
Ha affermato, in particolare, che egli “partiva alle ore 05.00 dal piazzale di Maddaloni alla volta di Ausonia ove scaricava il cemento e caricava la sabbia. Una volta completate le operazioni di scarico
e carico partiva alla volta di Caivano e/o Marcianise ove procedeva allo scarico della sabbia;
successivamente, si dirigeva presso gli stabilimenti e dove procedeva ad altre CP_2 CP_3 operazioni di carico e scarico per poi terminare la propria attività lavorativa alle ore 18.00 ritornando al piazzale di Maddaloni, per un totale di 13 ore al giorno. Il susseguirsi delle operazioni di carico, scarico e trasporto non consentivano al lavoratore di usufruire delle soste previste per legge ogni 4,5 ore di lavoro”.
Tuttavia, tali deduzioni non risultano suffragate dalle risultanze istruttorie.
In particolare, la prova testimoniale espletata non consente di ritenere provato il maggiore orario di lavoro, non potendosi reputare attendibili le dichiarazioni rese dai testi introdotti dal ricorrente.
Invero, il teste padre del ricorrente, è stato direttamente interessato da Testimone_1 vicende analoghe a quelle oggetto del presente giudizio – poi tacitate in sede sindacale – per essere stato anch'egli dipendente della società convenuta.
Lo stesso dicasi per il teste collega del nel periodo di causa, a sua Testimone_2 Pt_1 volta ricorrente in autonomo giudizio avverso la Inoltre, l' , in Controparte_1 Tes_2 contrasto e, anzi, in eccesso rispetto alle deduzioni di cui al ricorso circa i giorni e l'orario di lavoro osservato, ha riferito che il ricorrente iniziava la propria giornata lavorativa alle ore
4.30 per terminarla finanche alle ore 19.00, lavorando talvolta anche di sabato (“io di solito arrivavo al piazzale verso le 5.00/5.30, il arrivava sempre prima, verso le 4.30, a volte mentre Pt_1 io arrivavo lo vedevo alla guida del camion che era già partito. A volte sulla base delle esigenze del cantiere era necessario arrivare molto presto la mattina… Intorno alle 18,00 si rientrava al piazzale col camion ma il lavoro non finiva, perché si procedeva alla manutenzione dei mezzi, quello proprio o quello degli altri colleghi, il lavoro non terminava ad un orario fisso, a volte poteva andare bene perché finivamo alle 17,00 altre volte si finiva più tardi, alle 19.00. Il lavoro era tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ma ricordo che i titolari chiedevano di lavorare anche il sabato, io non l'ho mai fatto ma mi risulta che il abbia lavorato anche di sabato, però la giornata era più breve, si trattava solo di Pt_1 scaricare, ci volevano circa 2/3 ore di lavoro.
Di contro, appaiono attendibili, circostanziate e coerenti tra loro, oltre che con la difesa della società, le deposizioni rese dai testi di parte resistente.
Il teste ha invero riferito: Testimone_3
“ Sono a conoscenza dei fatti di causa perché lavoro con la ditta dal 2019, circa cinque anni, CP_1 con mansioni di autista. Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme un paio di anni. Gli autisti si incontrano di solito la mattina al parcheggio sito a Marcianise solitamente alle 5.30/5.40. Se il camion è già carico si parte per le consegne altrimenti si procede prima alla effettuazione del carico presso i punti di carico che sono quasi sempre gli stessi e cioè uno a San Clemente, un altro a
Maddaloni in una località vicina che non ricordo, l'altro è a Sesto Campania prov. di Isernia. Fatto il carico si procede per le consegne che avvengono presso vari siti in Campania, maggiormente in prov. di Caserta e Napoli. L'autista provvede al rifornimento del carburante che avviene presso la cisterna di carburante che è nel parcheggio di Marcianise, l'approvvigionamento non avviene presso le pompe esterne. In tal caso compiliamo la scheda giornaliera che indica tutto, cioè i viaggi, il quantitativo di gasolio e l'ora del rifornimento, i chilometri percorsi, questo dato viene preso dal cronotachigrafo. La scheda è settimanale, la consegniamo a fine della settimana indicando quello che abbiamo fatto giorno per giorno. Una volta raggiunto l'orario di guida il cronotachigrafo avverte che bisogna mettersi in pausa, in tali casi si può dividere il tempo della sosta, facendo 15 min di pausa, successivamente ci si deve fermare per altri 30 min. Il cronotachigrafo funziona così: una volta avviato il camion, anche dopo 10 minuti di guida, se si spegne il camion segnala la pausa che inizia a decorrere. Se la pausa non viene completata viene effettuata successivamente, in tali casi il cronotachigrafo segna sempre 15 min per la prima pausa anche se dura di più, la seconda pausa sarà invece sempre di 30 min. Quando il camion è in movimento non si può attivare la pausa manualmente sul cronotachigrafo.
Diversamente, quando il camion è fermo ma acceso, per es. durante le operazioni di carico/scarico, l'autista può manualmente inserire la pausa. La giornata di lavoro finisce in base alle esigenze, per es. in inverno, trattandosi di carichi di edilizia, con il maltempo vi è meno lavoro e la giornata finisce prima, d'estate la giornata di lavoro dura di più e si rientra al parcheggio alle 16.30/17.00. ADR avv.
Russo: Non ci sono altre operazioni da svolgere sul camion una volta rientrati al parcheggio, se ci sono dei problemi prima di rientrare si va in officina. Ogni tanto io mi lavo la cabina, perché mi piace di tenerla pulita ma questo non è un obbligo. Anche io ho sottoscritto un verbale di conciliazione con la ditta. ADR avv. Gargiulo: riconosco nella scheda che mi viene mostrata dal giudice una di quelle schede che compiliamo alla fine della settimana. L'orario e i chilometri sono indicati solo quando si fa il rifornimento “.
Il teste ha dichiarato: Testimone_4
“Conosco i fatti di causa perché lavoro con i fratelli dal 2011 e ancora oggi. Svolgo compiti CP_1 di autista , guido un Renault , è un camion grande. Mi ricordo di era anche lui autista, Parte_1 lo incontravo la mattina quasi sempre al parcheggio dove stanno gli automezzi, si trova nella zona industriale di Marcianise. La giornata di lavoro inizia al parcheggio, ci troviamo lì e poi ognuno di noi prende la sua destinazione. Di solito gli autisti ci ritroviamo al parcheggio intorno alle 5.30/5.40, poi ancora 10 min. e si parte per la destinazione. La destinazione per il carico del cemento è lo stabilimento di a San Clemente , non tutti passano da lì perché chi ha già il carico può dirigersi CP_2 verso la destinazione di scarico. Le destinazioni di scarico sono per lo più in Campania e provincia,
, altri a Castelforte, dopo il , prov. Frosinone, poi GA , di solito anche Per_1 Per_2 Per_3
Caivano, queste sono le destinazioni più frequenti che riguardano tutti gli autisti. Una volta che è stato effettuato lo scarico, ritorniamo allo stabilimento di carico dove riceviamo un'altra destinazione di scarico. Anzi preciso che è la ditta, con la quale ci mettiamo in contatto via telefono che ci dice di recarci a fare un nuovo carico per un'altra destinazione di scarico. Dopo 4 ore e mezza di guida abbiamo l'obbligo di fare una pausa della durata di 45 min., se invece facciamo 2 ore di guida ci fermiamo 15 min. e poi successivamente abbiamo altri 30 min. di pausa. Questa pausa la facciamo per strada, oppure se siamo fermi presso il cantiere a scaricare la facciamo lì, al momento che si spegne il camion il cronotachigrafo va in pausa, mentre noi ad es. aspettiamo che si effettui lo scarico del nostro camion. Una volta concluse le consegne si ritorna al piazzale e spento il camion parte la pausa lunga dalle 9 alle 12 ore. Si ritorna al piazzale di solito alle 16.00/16.30 a volte anche prima, alle 14.30 o alle
15.00. Una volta al piazzale la giornata di lavoro è finita, si ritorna a casa. Il rifornimento del camion si fa al piazzale ma non avviene tutti i giorni, di solito si effettua la sera quando ci ritiriamo, viene annotato su un foglio su cui è scritto quanti litri di gasolio e l'ora del rifornimento, questo foglio è compilato ogni giorno con tutti i viaggi effettuati. A questo punto il GL mostra al teste la scheda carburante depositata in atti in allegato alla memoria difensiva e teste dichiara: riconosco nel documento che mi viene mostrato uno dei fogli di cui ho riferito sopra, a destra sono indicati i viaggi,
a sinistra vi è la data, poi l'orario, al centro i chilometri e il carburante. Il cronotachigrafo è impostato per andare in pausa quando si spegne il motore, però c'è anche la modalità manuale. Quando si spegne il camion non si può evitare che il cronotachigrafo vada in pausa. Preciso che quando viene effettuato lo scarico, il camion deve rimanere acceso, in quel caso il cronotachigrafo può essere avviato manualmente in modo da far risultare la pausa. ADR avv. Mingini: non vi era un obbligo di lavare il proprio mezzo, se non voglio non lo lavo”.
Tanto rilevato in ordine alla prova orale, occorre osservare che, parimenti, i documenti versati in atti non hanno fornito elementi tali da poter ritenere assolto l'onere probatorio gravante su chi agisce nei termini rigorosi richiesti dalla citata giurisprudenza.
Invero, nessuna prova può venire dal rapporto sviluppato in copia del cronotachigrafo in uso agli autotrasportatori, peraltro disconosciuto dalla società, atteso che trattasi di documento di provenienza del lavoratore, in grado di essere manovrato manualmente dall'utilizzatore, come emerso dalle testimonianze rese da tutti i testi escussi.
Tali circostanze conducono ad escludere che tali atti possano rivestire di per sé un effettivo valore probatorio circa lo svolgimento del lavoro straordinario.
In ogni caso, a tutto voler concedere, i dati contenuti nel report prodotto dal ricorrente, non forniscono riscontro alle deduzioni di cui al ricorso ( v. report in atti).
Ne deriva il rigetto della domanda che attiene alla retribuzione per il lavoro straordinario e, per conseguenza, delle domande economiche connesse alle asserite prestazioni di lavoro straordinario, nella specie le differenze a titolo di indennità di trasferta e di trattamento di fine rapporto.
In conclusione, il ricorso pertanto deve essere integralmente rigettato.
In considerazione della particolarità della fattispecie e delle difficoltà della prova relativa agli orari di lavoro, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi