Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 486/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASQUALI
FEDERICA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MAREGATTI
GIUSEPPINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt.
473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…
1) il figlio minore verrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre con cui manterrà la residenza. L'eventuale cambio di residenza di uno dei ricorrenti dovrà essere comunicato tempestivamente all'altro. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via disgiunta relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio;
Nei periodi non scolastici le parti si accorderanno di volta in volta in ordine alla gestione del fine settimana e del giorno infrasettimanale con riferimento agli orari di prelevamento e di riconsegna di . In ogni caso il prelevamento del Per_1 ragazzo avverrà non più tardi delle ore 14, salvo diversi accordi.
Il genitore deputato alla custodia del figlio durante il fine settimana e/o durante il pomeriggio concordato si assumerà l'impegno di accompagnarlo a eventuali feste di compleanno, allenamenti, eventi/manifestazioni sportive e farà fronte ad ogni esigenza del ragazzo.
Nel caso di malattie/indisposizioni di ovvero nelle giornate in cui la Per_1 scuola è chiusa (ad es. per festività o sciopero) sarà il genitore che ha con sé il figlio ad occuparsene personalmente;
3) durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive. I ricorrenti avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie di cui usufruiranno entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
4) durante le festività natalizie il figlio trascorrerà con il padre complessivamente una settimana (ricomprendendovi ad anni alterni la Vigilia e il giorno di Natale e San Silvestro e il primo dell'anno), e durante le vacanze pasquali complessivamente tre giorni (ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo);
5) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
6) le parti si impegnano a collaborare fattivamente nella gestione di al Per_1 fine di garantirgli un rapporto effettivo con entrambe le figure genitoriali, nonché con i nonni e le altre figure parentali ciascuno con riferimento al proprio ramo familiare;
7) a titolo di contributo nel mantenimento del figlio il sig. verserà alla CP_1 sig.ra l'importo di € 450,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio Pt_1
2025. Tale somma, che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dalla mensilità di gennaio 2026. Con la sottoscrizione del presente ricorso la sig.ra dichiara di rinunciare Pt_1
a richiedere al sig. il pagamento degli aggiornamenti ISTAT maturati CP_1
e non versati nell'ultimo quinquennio sulla somma capitale erogata dal medesimo a titolo di contributo nel mantenimento di . Per_1
8) oltre al contributo nel mantenimento del figlio il sig. contribuirà CP_1 nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo del Tribunale di Mantova 28.05.2024 che di seguito si riporta:
“Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal Giudice) le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica
2 specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento), spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di € 500,00; spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e delle scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria. A titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b)per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire
3 motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”; 9) con riferimento alle spese straordinarie sopra riportate le parti precisano quanto segue:
- in ordine alle spese di rilevante ammontare ciascun genitore si impegna a versare direttamente la propria quota del 50%, senza che vi siano anticipazioni di una parte e successive richieste di rimborso per quota;
- il rimborso in favore di chi ha sostenuto interamente la spesa dovrà essere eseguito entro 7 (sette) giorni dall'esibizione/invio del documento attestante la spesa. Nel caso di spese da concordare di cui non si conosce l'esatto ammontare le parti si impegnano sin da ora a dividere comunque la spesa al 50% (dopo averla concordata);
- in ordine all'importo di € 500,00 previsto per l'acquisto di strumenti informatici si precisa che tale somma deve essere intesa per ciascuna delle parti;
- le parti prevedono espressamente che, stante la peculiarità dell'istituto scolastico frequentato dal figlio (liceo artistico), l'esborso per Per_1 l'acquisto di materiale, attrezzature (pennelli, colori di varia tipologia, album da disegno professionali, china, pennini ecc..) e strumentistica varia dei quali lo stesso dovesse avere necessità nel corso degli studi sarà suddiviso nella misura del 50% tra loro;
- i ricorrenti si impegnano in caso di voti gravemente insufficienti e conclamate lacune a contribuire in ugual misura al pagamento delle spese per ripetizioni nella materia insufficiente per la durata che sarà consigliata/stabilita dall'insegnante e/o dal soggetto incaricato per le lezioni private. Entrambe le parti dovranno prontamente attivarsi, nel preminente interesse del minore, nella ricerca di tale insegnante e si confronteranno in merito alla disponibilità dello stesso e al costo orario delle lezioni, optando per la soluzione più vantaggiosa
10) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, che provvederà a richiederlo in via autonoma. Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutta la documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda assumendosi la responsabilità in caso di mancata, erronea o incompleta documentazione e di conseguenza per eventuali sanzioni o richieste di restituzioni per somme indebitamente percepite;
11) i ricorrenti si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità anche valida per l'espatrio e/o del passaporto del figlio minore. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
4 Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 22.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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