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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1961 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) C.F._1
E
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2
entrambi con residenza in Messina, via Nuova Torre Faro, vill. Torre Faro, rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Visalli (c.f.
e dall'Avv. Gianluca Currò (c.f. C.F._3 C.F._4
), in forza di procure rilasciate ai sensi dell'art. 83, III co. c.p.c., i
[...]
quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni tra difensori a mezzo fax al n. 0908967726 e/o agli indirizzi p.e.c.: e Email_1 Email_2
RICORRENTI
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 11.06.2024, i coniugi nato a Parte_1
Messina (ME) 07.10.1948 e nata a [...] Parte_2
il 20.08.1949, premesso che in data 08.01.1969 avevano contratto nel
Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune al n. 36 parte 2 serie A anno 1969; che dall'unione erano nate tre figlie: nata a [...] il 18 Persona_1
marzo 1972, nata a [...] il [...], e Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...]; che la prosecuzione della convivenza
[...]
era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate in ricvorso.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.07.2024. All'udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi e dichiaravano di volersi separare alle condizioni indicate nell'accordo datato 18 novembre 2024, sottoscritto personalmente dalle parti, modificativo dell'accordo contenuto nel ricorso introduttivo. Il
Giudice designato rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
2 Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nell'accordo datato 18 novembre 2024, sottoscritto personalmente dalle parti, modificativo dell'accordo contenuto nel ricorso introduttivo. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nel menzionato accordo, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione
3 delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle
[...]
condizioni contenute nell'accordo datato 18 novembre 2024, depositato in data 02.12.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 08.01.1969 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 36 parte 2 serie A anno 1969.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1961 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) C.F._1
E
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2
entrambi con residenza in Messina, via Nuova Torre Faro, vill. Torre Faro, rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Visalli (c.f.
e dall'Avv. Gianluca Currò (c.f. C.F._3 C.F._4
), in forza di procure rilasciate ai sensi dell'art. 83, III co. c.p.c., i
[...]
quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni tra difensori a mezzo fax al n. 0908967726 e/o agli indirizzi p.e.c.: e Email_1 Email_2
RICORRENTI
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 11.06.2024, i coniugi nato a Parte_1
Messina (ME) 07.10.1948 e nata a [...] Parte_2
il 20.08.1949, premesso che in data 08.01.1969 avevano contratto nel
Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune al n. 36 parte 2 serie A anno 1969; che dall'unione erano nate tre figlie: nata a [...] il 18 Persona_1
marzo 1972, nata a [...] il [...], e Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...]; che la prosecuzione della convivenza
[...]
era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate in ricvorso.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.07.2024. All'udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi e dichiaravano di volersi separare alle condizioni indicate nell'accordo datato 18 novembre 2024, sottoscritto personalmente dalle parti, modificativo dell'accordo contenuto nel ricorso introduttivo. Il
Giudice designato rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
2 Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nell'accordo datato 18 novembre 2024, sottoscritto personalmente dalle parti, modificativo dell'accordo contenuto nel ricorso introduttivo. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nel menzionato accordo, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione
3 delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle
[...]
condizioni contenute nell'accordo datato 18 novembre 2024, depositato in data 02.12.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 08.01.1969 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 36 parte 2 serie A anno 1969.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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