Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 08/07/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società Marino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Guido Acquaviva Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della nota della Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale 50.18.05 Genio Civile di Caserta assunta al prot. n. 2021.0598229 del 30 novembre 2021, notificata a mezzo PEC in pari data, con cui si comunicava alla società Marino S.r.l., in relazione al procedimento amministrativo DS 217/2021 “ la non ricevibilità dell'istanza presentata in data 02.04.2021 ” relativa ai lavori di realizzazione di un capannone per il trattamento di rifiuti non pericolosi;
- del provvedimento negativo di deposito anti-sismico n. GC CE 2021 002213 DEP PRD NEG del 29 novembre 2021, richiamato ed allegato al provvedimento del 30 novembre 2021, con cui si precisavano le motivazioni della non ricevibilità dell'istanza;
per la declaratoria dell'accertamento del formarsi del silenzio assenso sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 2 aprile 2021, assunta al prot. del Genio Civile di Caserta n. 2021.0181390 del 5 aprile 2021, mai annullato dall'Amministrazione;
e per l’annullamento
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque incidente negativamente sugli interessi della parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 aprile 2022 :
degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
nonché, per quanto occorra:
- della relazione difensiva della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile (50.18) U.O.D. n. 5 – Genio Civile di Caserta prot. n. 2022.0082628 del 15 febbraio 2022, mai comunicata né notificata, di cui si è avuto conoscenza solo a seguito del deposito della stessa ad istanza dell'Avvocatura Regionale in data 15 febbraio 2022;
per la declaratoria dell'accertamento del formarsi del silenzio assenso sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 2 aprile 2021, assunta al prot. del Genio Civile di Caserta n. 2021.0181390 del 5 aprile 2021, mai annullato dall'Amministrazione;
e per l’annullamento di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque incidente negativamente sugli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente, che ha costruito un impianto industriale per il trattamento di rifiuti non pericolosi nel Comune di Casaluce, ha impugnato la nota della Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale 50.18.05 Genio Civile di Caserta assunta al prot. n. 2021.0598229 del 30 novembre 2021, notificata a mezzo PEC in pari data, che ha comunicato alla Società “ la non ricevibilità dell’istanza presentata in data 02.04.2021 ”, recante denuncia di lavori.
Con successivi motivi aggiunti, depositati in data 7 aprile 2022, il gravame è stato esteso alla relazione redatta dal Genio Civile di Caserta, assunta al prot. n. 2022.0082628 del 15 febbraio 2022.
In data 30 aprile 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del gravame, perché nelle more del giudizio, in data 28 dicembre 2023, ha ottenuto dal Genio Civile di Caserta l’autorizzazione sismica in sanatoria. Ha chiesto pertanto che il ricorso sia dichiarato improcedibile, a spese compensate.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 10 giugno 2025, ove è stato trattenuto in decisione.
Al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e adottare una pronuncia in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La peculiarità del contenzioso ed il suo esito giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Maria Grazia D'Alterio, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Maria Grazia D'Alterio |
IL SEGRETARIO