Articolo 32 del Codice del consumo
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23 ottobre 2005
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1 marzo 2006
Art. 32. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, cosi' ((come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II)) , dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche' le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicita', alle televendite sono applicabili altresi' le sanzioni di cui all' articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 , e di cui all' articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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