TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2024, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1420 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa SC Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione al Collegio con ordinanza ex. art. 127 ter c.p.c del 9.10.2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza G. Zanardelli n.17 presso lo studio dell'Avv. Anna Barbato che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Frattamaggiore CP_1 C.F._2
(NA) alla via Traversa Montegrappa n. 5, presso lo studio dell'Avv. Silvio Ferro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 24.09.2024 ed in data 30.09.2024 i ricorrenti hanno revocato il consenso alla separazione consensuale.
1 R.g. V.g. n. 1420 /2024
Il Pubblico Ministero in data 04.06.2024 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis-51 c.p.c. depositato il 05.04.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casavatore (NA) in data 31.07.2023 e che dalla loro unione sono nate due figlie, SC (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1
13.02.2024), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
A seguito di rinvio disposto dal Giudice per chiarimenti circa le condizioni di separazione, con le note depositate in data 24.09.2024 ed in data 30.09.2024 i coniugi comparivano in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 03.10.2024 revocando il consenso alla separazione consensuale a causa di dissidi intervenuti tra loro ed oggetto di reciproche denunce.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso attesa la revoca del consenso alla separazione consensuale da parte di entrambi i coniugi.
Rilevato che trattasi di procedimento su istanza congiunta e tenuto conto dell'esito del giudizio, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara l'improcedibilità del giudizio;
b) Nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa SC Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione al Collegio con ordinanza ex. art. 127 ter c.p.c del 9.10.2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza G. Zanardelli n.17 presso lo studio dell'Avv. Anna Barbato che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Frattamaggiore CP_1 C.F._2
(NA) alla via Traversa Montegrappa n. 5, presso lo studio dell'Avv. Silvio Ferro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 24.09.2024 ed in data 30.09.2024 i ricorrenti hanno revocato il consenso alla separazione consensuale.
1 R.g. V.g. n. 1420 /2024
Il Pubblico Ministero in data 04.06.2024 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis-51 c.p.c. depositato il 05.04.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casavatore (NA) in data 31.07.2023 e che dalla loro unione sono nate due figlie, SC (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1
13.02.2024), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
A seguito di rinvio disposto dal Giudice per chiarimenti circa le condizioni di separazione, con le note depositate in data 24.09.2024 ed in data 30.09.2024 i coniugi comparivano in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 03.10.2024 revocando il consenso alla separazione consensuale a causa di dissidi intervenuti tra loro ed oggetto di reciproche denunce.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso attesa la revoca del consenso alla separazione consensuale da parte di entrambi i coniugi.
Rilevato che trattasi di procedimento su istanza congiunta e tenuto conto dell'esito del giudizio, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara l'improcedibilità del giudizio;
b) Nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
2