Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n.1047/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1047 del ruolo generale dell'anno 2024
promosso da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Parte_1 Parte_2
Zeppola;
- attori - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Chiffi;
Controparte_1
- convenuto -
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 premettevano:
a) di essere comproprietari, unitamente al germano , di un compendio Controparte_1 immobiliare, sito in Taurisano, identificato in Catasto Fabbricati al Fgl. 16 P.lla 714 sub
4 cat. C/3, con annessa area di pertinenza (locale artigianale);
b) che il suddetto compendio era pervenuto ai germani con atto pubblico rep. n. Parte_1
16547 racc. n. 5707 del 31.05.2006 per NO , sicché gli stessi Persona_1 risultavano essere pieni proprietari ciascuno di un terzo indiviso di detto immobile;
c) di essersi rivolti, con istanza di mediazione n.19204 dell'1.3.2023, all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecce affinché provvedesse a convocare pagina 1 di 4
e a procedere allo scioglimento del comune patrimonio immobiliare Controparte_1 con attribuzione delle quote a ciascuno di essi spettanti;
d) che il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo a causa della mancata adesione da parte di;
Controparte_1
1.2. Tanto evidenziato, e , considerata l'insussistenza Parte_1 Parte_2 di ragioni impeditive allo scioglimento della comproprietà, e tenuto conto delle due diverse soluzioni divisorie prospettate nella relazione peritale, concludevano chiedendo dichiararsi la divisione giudiziale del suddetto immobile;
in via subordinata, per l'ipotesi di impossibilità della divisione giudiziale, chiedevano l'attribuzione della corrispondente quota in danaro ovvero di ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art.788 c.p.c., provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote.
2. Si costituiva in giudizio , evidenziando, in via preliminare, la nullità Controparte_1 dell'atto introduttivo ex art. 164, co. 1, c.p.c., per violazione dell'art. 163, co. 1, c.p.c., non essendo intercorso, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza indicata per la comparizione, il termine dilatorio minimo di 120 giorni.
Deduceva, poi, il convenuto, l'improcedibilità della domanda di divisione, lamentando di non aver mai ricevuto la convocazione per l'incontro di mediazione del 27.04.2023. Nel merito, rimarcava l'indivisibilità degli immobili di cui è causa, Controparte_1 stante la presenza di opere abusive insistenti sugli stessi.
2.1 Concludeva, quindi, in via preliminare, chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co. 1, c.p.c. e/o l'improcedibilità della domanda attorea in considerazione dell'erroneo esperimento della preventiva procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, chiedeva dichiararsi l'indivisibilità degli immobili in comunione, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Concessi i termini ex art. 189 c.p.c., ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'udienza del 17.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
4. La domanda di divisione formulata nell'interesse di e Parte_1 Parte_2
non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
[...]
4.1. In via preliminare, devono respingersi le eccezioni, formulate da parte convenuta, relative alla nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio e all'improcedibilità della domanda di divisione.
Quanto al primo profilo, pare sufficiente rilevare come la dedotta nullità risulti sanata dalla costituzione in giudizio dell'odierno convenuto.
Con riferimento, invece, alla dedotta improcedibilità della domanda attorea, parte attrice ha provveduto a depositare agli atti del presente giudizio il verbale di esito negativo della mediazione determinato dall'omessa adesione della parte convocata, essendosi accertato, proprio in sede di mediazione, come la convocazione al relativo procedimento fosse stata correttamente notificata a per compiuta giacenza. Controparte_1
pagina 2 di 4 n.1047/2024 R.G.
4.2. Nel merito, ritiene questo Giudicante che, in considerazione della presenza di opere abusive insistenti sul bene oggetto di divisione, non si possa dare corso all'istanza di scioglimento della comunione formulata da e . Parte_1 Parte_2
Tanto alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, a mente del quale “Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L.n.47 del 1985, art.40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L.n.47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” (Cass., Sez. Un., Sent., 7.10.2019, n. 25021). Nella stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno chiarito come “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (Cass., Sez. Un., Sent.,
7.10.2019, n. 25021).
Con riferimento, invece, alla richiesta di divisione parziale del compendio immobiliare di cui è causa, pur nella consapevolezza dell'orientamento espresso dal Supremo Consesso con sentenza n. 25021/2019, il quale ha precisato che “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per
l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” (Cass., Sez. Un., Sent., 7.10.2019,
n. 25021), non può sottacersi di come tale domanda - ben diversa rispetto a quella di cui all'atto introduttivo, avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare, comprensivo dei beni sui quali insistono opere abusive - sia stata formulata solo a mezzo delle note di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che la stessa dovrà essere qualificata come domanda nuova e dichiarata, quindi, tardiva.
Infine, è il caso di rilevare come non si ritenga applicabile alla presente fattispecie la pronuncia della Suprema Corte n. 26558/2020, che opera una distinzione tra “ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione,
e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”.
Nel caso di specie, infatti, tra gli immobili costituenti il compendio immobiliare solo il primo, (fol. 16, ptc. 714 sub 1), di mq. 132,75, risulta autorizzato, sia pure in sanatoria, con pagina 3 di 4 n.1047/2024 R.G.
condono edilizio nr. 524/95; di contro, il secondo fabbricato, di mq. 311,36, è totalmente abusivo ed insanabile, poiché ricadente in zona agricola, ed anche l'ampio piazzale di pertinenza (fol. 16, ptc. 714, sub 3), di mq. 2.053,89, ed il pozzo artesiano ivi esistente, sono totalmente abusivi ed insanabili.
Risulta evidente, allora, come alla luce delle evidenziate difformità non si possa parlare di
“abuso secondario” nell'accezione fornita dal Supremo Consesso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di con atto di citazione del 7.2.2024, così Parte_2 Controparte_1 provvede:
- RIGETTA la domanda di scioglimento della comunione;
- CONDANNA gli attori, in solido, a rifondere le spese di lite in favore di CP_1
con distrazione in favore dell'avv. Irene Chiffi, liquidate in euro 7.500,00 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, se dovuti.
Lecce, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
pagina 4 di 4