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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38/22 R.G.
Tra
(C.F. : ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesca Pira ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Nuoro alla Via Leonardo Da
Vinci n. 50. all'indirizzo digitale – PEC in virtù di procura giusta Email_1
procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato e notificata unitamente allo stesso
Appellante
e
(p.iva a ministero Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocato Salvatore Bazzu, del Foro di Tempio Pausania, in forza di delega in calce alla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 309/16 r.g.1502/2016 estesa ad ogni fase stato e grado del procedimento
Appellata
All'udienza del 12.1.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante:
I. In via preliminare e istruttoria, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa a) DISPONENDO il rinnovo e/o l'integrazione della CTU volta alla quantificazione del compenso dovuto alla con riferimento a tutte le attività dalla medesima svolte per la ditta CP_2 Pt_1 CP_1
e compiutamente elencate e individuate in memoria di costituzione del giudizio di primo grado, nella memoria istruttoria depositata in primo grado e altresì indicate nella tabella 2 della medesima relazione CTU depositata agli atti del giudizio di primo grado e/o comunque di quelle di cui è data prova;
b) in via subordinata, AMMETTENDO tutte le prove così come dedotte in memoria ex art. 183,
comma 6 n. 2 depositata in primo grado;
II. In via principale nel merito:
a. Rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondate in fatto e in diritto b. Confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o in ogni caso c. Accertare e dichiarare che la Signora IE P.IV , in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, corrente in San Teodoro alla Piazza delle Poste, di provvedere al pagamento del complessivo importo di € 32.519,34, detratto quanto eventualmente pagato, e/o di quella diversa che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi da quando dovuti e comunque dal
23.05.2016 fino al saldo;
III. Con vittoria di spese, onorari, rimborso forfettario nella misura del 15%, IV, Cpa e accessori come per legge, per entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata:
-in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per genericità dei motivi e comunque per tutti i motivi ex ante esposti;
-nel merito e subordinatamene rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza impugnata;
-condannare ex art. 96 co. 1 c.p.c. l'appellata secondo determinazione che la Corte riterrà di giustizia e o di equità;
-in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio come per legge.
Con tutte le riserve di legge secondo rito.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 279/21 del 18.6 2021 pubblicata il 18.6.2021, revocava il decreto ingiuntivo n. 309/2016 reso il 4.9.2016 dal Tribunale di Nuoro con il quale era ingiunto alla l pagamento a favore di di CP_1 Controparte_1 Parte_1
euro 32.519,34, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di consulente del lavoro e commercialista svolta a favore della suddetta IE nel periodo 2012-2015; disponeva che le spese del procedimento monitorio, anticipate da restassero a suo carico;
condannava la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare a l'importo di 1.070,67 euro, oltre agli interessi legali di mora con Parte_1
decorrenza dal 23.5.2016 fino al saldo.
aveva chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico della Parte_1 [...]
dell'importo di 32.519,34 euro (di cui 25.630,00 per Controparte_1
compensi, 1025,20 per oneri e contributi, 5.864,14 per IVA) – oltre agli interessi da quando dovuti e comunque dal 23.05.2016 fino al saldo, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio,
IV, Cpa e accessori come per legge – dovutole quale corrispettivo per l'attività professionale di consulente del lavoro e commercialista svolta in favore di detta IE nel periodo 2012-2015,
esponendo di aver emesso regolare parcella (asseverata con nota prot. 348/2016 in data 21.4.206, da parte del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Nuoro) e la fattura n. 1/2016 e che,
nonostante i reiterati solleciti, l'ultimo dei quali con lettera raccomandata di messa in mora del
23.5.2016, la non aveva effettuato alcun pagamento in suo favore. CP_1
Il Tribunale di Nuoro accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 309/2016, reso il 4.9.2016 nel procedimento n. 1133/2016 RAC, dell'importo di 32.519,34, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura monitoria, liquidate in 286,00 euro per esborsi e in 1.305,00
euro per onorari, oltre alle spese generali15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile, nonché alle spese successive occorrende.
ha proposto tempestiva opposizione Controparte_1
deducendo che: (a) la parcella vidimata costituiva una verifica dell'Ordine professionale sulla congruità dei valori espressi dal prestatore d'opera professionale, nulla dicendo in ordine all'effettività dell'attività svolta, onere che nel caso in esame incombeva sulla professionista/opposta;
(b) ha sostenuto che le prestazioni rese dalla erano state caratterizzate da gravi errori, Pt_1
omissioni, mancanze, sui seguenti rilievi: i) la contabilità era incompleta, in quanto le registrazioni erano state effettuate solo fino al mese di settembre 2015, difettando quelle dei mesi di ottobre,
novembre, dicembre 2015 nonché i relativi ammortamenti, e la rilevazione delle eventuali rimanenze;
ii) non era stato riconsegnato, al momento della rassegna-revoca dell'incarico, il registro dei beni ammortizzabili;
iii) i corrispettivi erano stati registrati in unica “voce di importo” senza quella necessaria ripartizione delle attività differenti di “pizzeria” da quella di “ristorazione”, assolutamente indispensabile e necessaria per poter gestire correttamente la compilazione del questionario sugli studi di settore;
iv) gli studi di settore elaborati dall'opposta per il 2012 non erano stati ritenuti congrui da parte dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro, la quale aveva svolto un accertamento non opposto dalla accertamento passato in giudicato, con relativa iscrizione a ruolo da parte di EQ e Pt_1
successivo pignoramento;
v) nel modello unico 2016 (relativo al periodo d'imposta 2015) non erano state rilevate le risultanze per quanto atteneva al personale nelle deduzioni IRAP e i dati relativi alle giornate lavorate quadro A;
vi) erano stati erroneamente portati in compensazione crediti IVA, stante la pendenza del pignoramento di crediti verso terzi subito da essa opponente;
vii) era stato corrisposto il compenso all'amministratore senza versare la gestione separata INPS (ridotta) per tutto il 2015;
viii) non risultavano eseguiti tutti gli adempimenti annuali relative agli emolumenti dei dipendenti di essa IE, con danno alla necessità di incaricare altro professionista per ricostruire la situazione contabile economico e finanziaria per tutto il 2015; pertanto, il complesso delle prestazioni eseguite dalla dr.ssa si presentava gravemente viziato da errori, omissioni, mancanze, che Pt_1
documentavano l'arbitrarietà nel richiesto pagamento della complessiva somma di euro 32.519,34;
(c) sul quantum preteso, esponeva che la aveva omesso di computare tutti gli acconti Pt_1
percepiti, come quello di cui alla ricevuta datata 6.11.2013, (doc. 3 comparsa); (d) non ricorrevano i presupposti per autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concludeva,
pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della somma pretesa in decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la responsabilità della professionista per le omissioni, per le mancanze, per gli errori nello svolgimento della prestazione lavorativa in favore dell'opponente, come segnalate in citazione, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, con compensazione totale e o parziale delle relative somme.
si costituiva in giudizio eccependo: (a) che erano interamente dovute le somme Parte_1
chieste all'opponente con la domanda monitoria, riguardanti le competenze per la tenuta della contabilità e delle pratiche in materia di lavoro dal 2012 fino al terzo trimestre del 2015; (b) che il compenso annuale per l'opera prestata era stato pattuito in una somma che variava tra 6.000,00 e
7.000,00 euro (importi del tutto congrui rispetto agli usi professionali del settore), corrisposta a essa opposta per gli anni precedenti, importo che variava in dipendenza del numero e della qualità degli adempimenti delle pratiche di consulenza del lavoro, a seconda del numero di dipendenti di volta in volta assunti e/o dalla durata e dalle vicissitudini dei singoli rapporti di lavoro (denunce di assunzioni,
licenziamenti, elaborazione buste paga ecc.); (c) di aver effettivamente ricevuto la somma di
2.500,00, riguardante il compenso per l'assistenza in due ricorsi presso l'Agenzia delle Entrate,
importo che tuttavia non aveva nulla a che vedere con il credito azionato in via monitoria;
(d) quanto alle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alle prestazioni professionali rese da essa opposta nel periodo oggetto di causa, che: i) essa opposta aveva gestito la diligentemente la contabilità fino al novembre 2015 e le paghe sino alla tredicesima mensilità, nonché tutti gli adempimenti contabili, fiscali e di lavoro relativi alla IE fino alla revoca del mandato;
ii) il libro dei beni CP_1
ammortizzabili era stato consegnato nel 2005 al legale rappresentante della , poiché CP_1 CP_1
dopo l'espletamento della pratica per la rivalutazione aziendale, necessaria per la cessione stipulata in quel periodo, la sua tenuta non era più prevista dalla normativa fiscale;
iii) la registrazione unica dei corrispettivi della IE per la somministrazione di pasti e pizze era dovuta a quanto CP_1
previsto dalla normativa fiscale, difatti era unica anche la relativa aliquota e, quand'anche la legge avesse previsto l'obbligatoria separazione degli incassi delle diverse attività di ristorazione, il registro dei corrispettivi sarebbe rimasto unico;
iv) l'unico accertamento subito dalla di cui essa CP_1
opposta era a conoscenza era quello del 2012, relativo all'annualità del 2009, conseguente alla mancata registrazione dell'esatto importo degli incassi derivanti dalla cessione dell'azienda, la cui relativa fattura non era mai stata consegnata a essa consulente, accertamento che comunque derivava da una verifica analitica in azienda, conclusa con adesione, non già per questioni relative a studi di settore;
v) con il decreto ingiuntivo non erano state richieste le competenze relative al quarto trimestre
2015 (benché le stesso, a rigore, avrebbero dovuto comunque essere conteggiato come “elaborato”
anche se non definito) né quelle relative alla chiusura d'esercizio; vi) la revoca del mandato era intervenuta il 31.12.2015, comunicata con una telefonata intercorsa fra il rappresentante CP_1
legale della , ed essa opposta, la quale già il 2.1.2016 aveva fornito al tutta la CP_1 CP_1
documentazione e la collaborazione necessaria affinché gli adempimenti contabili potessero essere espletati da altro professionista;
vii) quand'anche vi fossero stati gli errori lamentati dalla , i CP_1
medesimi non erano comunque imputabili a essa opposta, né avrebbero potuto giustificare il mancato pagamento dei corrispettivi relativi a tre annualità; viii) nelle competenze dell'annualità 2015 era ricompreso anche il quantum dovuto a titolo di penale per il recesso anticipato dal contratto.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, di cui domandava l'autorizzazione della provvisoria esecuzione.
Il Tribunale riteneva: (i) preliminarmente, che la vicenda scrutinata aveva ad oggetto il credito vantato dalla a titolo di compensi per le prestazioni d'opera intellettuale rese in favore dell'opponente Pt_1 ricompreso nella tipologia di rapporto contrattuale regolato dagli artt. 2230 ss. c.c.; sicchè nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombeva sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. Civ. n. 28912/2019; n. 24568/2013) valendo tale principio di diritto anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ., ord. n.
21522/2019), nei quali il professionista/opposto era attore sostanziale ed era quindi gravato del relativo onere probatorio, anche di fronte a contestazioni generiche da parte dell'opponente sull'espletamento e sulla consistenza dell'attività che il professionista assumeva di avere svolto in suo favore (Cass. Civ., n. 230/2016); (ii) ciò premesso, nella specie, avendo l'opponente contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni asseritamente rese dall'opposta, la professionista avrebbe dovuto depositare in atti tutti i documenti attestanti le attività svolte ed i singoli atti predisposti nell'espletamento dell'incarico ricoperto nel periodo fra gli anni 2012-2015; di contro si era limitata a depositare i rendiconti relativi a tale periodo;
inoltre, emergeva che il CTU, dott. chiedeva Per_1
alla parte opposta la consegna, previo consenso dell'opponente, della documentazione non ancora versata in atti, relativa alle attività indicate (comunicazioni via PEC del 9.8.2019 e del 3.10.2019) nel dettaglio:
“- copia dei registri IVA relativamente a tutti gli anni oggetto di causa;
- copia delle dichiarazioni e delle relative ricevute di trasmissione agli enti competenti per tutti gli
anni oggetto di causa (Unico, IRAP, IVA, SdS, “Spesometro”, 770, F24 telematici, ecc.);
- copia del lavoro svolto in relazione all'attività di consulenza del lavoro (ricevuta delle
assunzioni/cessazioni/variazioni relative ai lavoratori dipendenti, copia del LUL elaborato, copia dei
modelli CUD/CU elaborati,
- copia delle denunce e comunicazioni effettuate agli enti previdenziali con relative ricevute di
trasmissione, ecc.;
- copia ricorsi con procura a margine (doc. 11 e 10 Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di
parte opposta). - copia integrale PVC del 21/06/2012.
- ogni altro documento relativo a quanto elencato nell'allegato n. 5 alla Memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. di parte opposta”; di contro, la non forniva al CTU quanto richiesto, adducendo Pt_1
il mancato consenso da parte dell'opponente – necessario ai sensi dell'art. 198 c.p.c.- senza fornire alcun riscontro documentale, che la parte avrebbe facilmente potuto precostituirsi, rispondendo alla richiesta del CTU e rappresentando l'opposizione manifestata dall'altra parte;
(iii) pertanto, secondo quanto ricostruito dal CTU, il compenso dovuto all'opposta per l'incarico professionale ricoperto nel periodo per cui è causa, limitatamente alle attività documentate – era pari a euro 1.071,67 euro, come da “tabella 4…Predisposizione di documenti aventi rilevanza tributaria. Predisposizione del ricorso
a favore del sig. . Predisposizione del ricorso a favore della sig.ra CP_1 Parte_3
. Autoliquidazione annuale anno 2012…2013…2014 Trasmissione telematica modello
[...] CP_3
Unico…totale euro 1.701,97”, oltre interessi legali dal 23.5.2026 (data della costituzione in mora) al saldo;
(iii) quanto alla penale per recesso anticipato del cliente, che l'opposta allegava di aver computato nella somma complessiva pretesa con la domanda monitoria, tale penale non spettava alla in quanto: a. nell'art. 2237, comma 1, c.c. si leggeva che “il cliente può recedere dal Pt_1
contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera
svolta”; b. nel caso in esame non vi era alcuna pattuzione scritta che prevedesse un termine finale di durata del contratto;
c. l'opposta non allegava alcunché in ordine alle spese affrontate, mentre la spettanza e il quantum del compenso in capo alla professionista (per gli anni 2012-2013-2014-2015)
costituiva l'oggetto della presente causa;
(iv) la domanda in riconvenzione proposta dall'opponente in via subordinata doveva essere rigettata, in quanto l'opponente si limitava ad ascrivere alla Pt_1
una serie di condotte, senza tuttavia allegare di aver subito qualsivoglia pregiudizio risarcibile;
(v)
stante la differenza fra l'importo preteso dalla con la domanda monitoria (32.519,34 euro) e Pt_1
quanto riconosciuto nel presente giudizio di opposizione (1.071,67 euro), le spese del procedimento monitorio anticipate dall'ingiungente dovevano restare a suo carico. Il tribunale, in considerazione dell'accoglimento solo in minima parte della domanda monitoria azionata da e del rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente – Parte_1
e quindi della soccombenza parziale reciproca – compensava interamente tra le parti le spese di lite,
ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ponendo le spese di CTU, già liquidate per euro 2.060,61 a titolo di onorari, a carico delle parti nella misura di metà ciascuna, nei rapporti interni fra i debitori solidali.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione, deducendo: (i) l'errata valutazione Parte_1
del materiale istruttorio laddove il tribunale non considerava, in riferimento allo svolgimento delle attività di contabilità e di consulenza del lavoro, la prova da lei fornita attraverso il deposito dei relativi rendiconti con la seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c.; comunque, il riscontro documentale non era necessario visto che la indicava le attività prestate nella comparsa di Pt_1
costituzione, che erano in seguito elencate dettagliatamente ai capi da 1 a 6 della memoria ex art. 183
VI c. c.p.c., mentre la EM aveva contestato solo genericamente la circostanza, senza prendere posizione in modo chiaro ed analitico su tutte le suddette allegazioni;
di conseguenza, lo svolgimento delle attività in oggetto doveva ritenersi provata nel giudizio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; (ii) l'erronea valutazione delle attività di consulenza e contabilità svolte dallo studio ad opera del CTU, Pt_1
visto che la sua relazione si basava sull'erroneo presupposto che ogni attività dovesse essere provata documentalmente;
di contro, il CTU sarebbe stato in grado di indicare i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività, specificamente elencate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.,
utilizzando le tariffe degli onorari spettanti ai dottori commercialisti;
di conseguenza, la CTU avrebbe dovuto essere rinnovata e/o integrata;
(iii) l'errata valutazione del materiale istruttorio laddove il tribunale non considerava che sia la misura che la consistenza dell'opera prestata dalla professionista ed il quantum della pretesa poteva essere ricavato dalla circostanza che le prestazioni si erano ripetute similmente nel corso degli anni, nei quali la aveva corrisposto circa euro 7.000,00 all'anno; CP_1
(iv) l'errata mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, nel caso in cui le circostanze dedotte nei capitoli di prova, riguardanti la sussistenza di tale rapporto e l'indicazione dell'attività
svolta, non fossero ritenute provate in base alla mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. da parte della;
(v) l'erronea valutazione ad opera del CTU delle attività per cui era presente la CP_1
prova documentale, come indicata nella tabella 4 della relazione peritale;
in specifico, il ctu: a) non aveva contabilizzato l'intervento personale della professionista in occasione delle visite fiscali;
b)
valutava il compenso, spettante per la redazione dei due ricorsi tributari, secondo la percentuale minima dell'1%, senza tenere di conto di tutto il lavoro profuso dalla professionista;
c) non liquidava,
senza giustificato motivo, il compenso spettante per le attività di consulenza del lavoro-elaborazione delle denunce e riduceva arbitrariamente il compenso;
d) riduceva arbitrariamente a euro CP_3
57.00 il compenso spettante per la presentazione della dichiarazione del modello unico per il 2015
(periodo di imposta 2014).
si è costituita nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello.
La Corte all'udienza del 12 gennaio 2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione devono essere trattati congiuntamente per ragione di logica connessione.
a)Sull'errata valutazione del materiale istruttorio: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava la prova fornita attraverso il deposito dei relativi rendiconti, avvenuto con la seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c., riferiti allo svolgimento delle attività di contabilità e di consulenza del lavoro;
comunque il riscontro documentale non era necessario visto che la indicava le Pt_1
attività prestate nella comparsa di costituzione, che erano in seguito elencate dettagliatamente ai capi da 1 a 6 della suddetta memoria ex art. 183 VI c. c.p.c., mentre la aveva contestato solo CP_1
genericamente la circostanza, senza prendere posizione in modo chiaro ed analitico su tutte le allegazioni dell'opposta; di conseguenza, lo svolgimento delle attività in oggetto doveva ritenersi provata nel giudizio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; inoltre il tribunale non aveva valutato adeguatamente le attività di consulenza e contabilità svolte dallo studio ad opera del CTU, visto che la sua Pt_1 relazione si basava sull'erroneo presupposto che ogni attività dovesse essere provata documentalmente;
di contro, il CTU sarebbe stato in grado di indicare i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività, specificamente elencate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.,
utilizzando le tariffe degli onorari spettanti ai dottori commercialisti;
in ogni caso, la misura della consistenza dell'opera prestata dalla professionista ed il quantum della pretesa poteva essere ricavato dalla circostanza che le prestazioni si erano ripetute similmente nel corso degli anni, nei quali la aveva corrisposto circa euro 7.000,00 all'anno e, nel caso in cui le circostanze dedotte nei CP_1
capitoli di prova, riguardanti la sussistenza di tale rapporto e l'indicazione dell'attività svolta non fossero ritenute provate in base alla mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. da parte della
, avrebbero dovuto essere ammesse le prove testimoniali richieste. CP_1
Il motivo merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Quanto al primo profilo, si rammenta che: “Alla stregua del principio di non contestazione,
richiamato dall'art. 115 c.p.c., perchè un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non
richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente
ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni
incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D'altro canto, la parte che invoca il cosiddetto
principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato
all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in
merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione;
ne discende che l'enunciazione delle
prestazioni professionali dedotte a sostegno della domanda di pagamento del compenso, operata
mediante rinvio alla documentazione allegata, esonera comunque il convenuto dall'onere di
compiere una contestazione circostanziata, perchè ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso
convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. da Cass. Sez. 3,
17/02/2016, n. 3023)” (Cass. civ. n. 13828/2019; cfm. Cass.civ. n. 37788/2021).
Nella specie, dall'esame degli atti del giudizio emerge che nella comparsa di costituzione e risposta del 29.3.17 la si era limitata a dedurre che: “le somme richieste con il decreti ingiuntivo Pt_1 opposto, riguardanti le competenze per la tenuta della contabilità e delle pratiche in materia di
lavoro, sono integralmente dovute dalla IE alla odierna convenuta…il compenso annuale CP_1
per l'opera prestata dalla Dott.ssa era stabilito tra le parti in una somma che variava tra i Pt_1
6.000,00 e i 7.000,00 euro…..come risulta dai compensi corrisposti dalla medesima IE alla
Dott.ssa negli anni precedenti…..i compensi richiesti dalla Dott.ssa con il ricorso Pt_1 Pt_1
per ingiunzione sono quindi quelli pattuiti e comunque in uso tra le parti e sono del tutto congrui ai
compensi richiesti per prestazioni simili secondo gli usi professionali”, richiamando, nel prosieguo della comparsa, il ricorso per ingiunzione del 28.7.16, nel quale era fatto espresso richiamo alla documentazione depositata (fattura n. 1/2026 e la parcella asseverata dal Consiglio dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Nuoro).
A tale proposito, ovvero riguardo alla tenuta della contabilità e alle pratiche in materia di lavoro,
nell'atto di opposizione dell'8.11.16 la eccepiva che: “la contabilità è incompleta, in quanto CP_1
le registrazioni sono state effettuate solo fino al mese di settembre 2015, mentre la professionista ne
assume l'effettività per l'intero….non risultano compiuti tutti gli adempimenti annuali che si
compiono quando si tengono “le paghe” dei dipendenti della ditta”.
Con ciò, la dava atto che la contabilità era stata tenuta negli anni in discussione fino all'ultimo CP_1
trimestre del 2015 (circostanza ammessa dalla la quale specificava di non chiedere il Pt_1
compenso per l'ultimo trimestre dell'anno 2015), come pure che era stata effettuata l'attività di consulenza del lavoro (“quando si tengono le buste paga”), limitandosi a contestare la negligenza nello svolgimento dell'incarico, ma non la circostanza che tali attività fossero state svolte dalla professionista: “si deve contestare..la qualità, diligenza, correttezza, professionalità di quella svolta”.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra indicati, è pur vero che non risulta alcuna enunciazione analitica di tutte le prestazioni professionali di cui la chiedeva la corresponsione del Pt_1
corrispettivo, per cui la contestazione dell'opponente poteva essere generica, tuttavia la IE CP_1
improntava la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto, cioè eccependo che la aveva effettuato alcuni errori nello svolgimento dell'attività Pt_1 ordinaria di consulenza del lavoro e di contabilità a favore della ditta, per gli anni dal 2012 fino al settembre 2015, sul presupposto, quindi, che tali attività fossero state eseguite;
tra l'altro, senza provare l'esistenza di tali errori né che gli stessi avessero provocato alcun pregiudizio risarcibile nei confronti della IE (come ritenuto dal tribunale allorchè rigettava la domanda riconvenzionale della;
tale capo della sentenza non è oggetto di impugnazione da parte della IE, quindi è CP_1
coperto dal giudicato).
Di conseguenza può ritersi raggiunta la prova dell'esecuzione di tali attività per mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Invero, nel prosieguo del giudizio, la chiedeva l'ammissione della prova per testi sui capitoli Pt_1
da 1 a 6 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., aventi ad oggetto la conferma di tutte le specifiche attività poste in essere per l'elaborazione della contabilità e per lo svolgimento delle pratiche attinenti alla consulenza del lavoro della per gli anni 2012, 2013, 2014 e parte del 2015 CP_1
(elencate dettagliatamente nei capitoli indicati, i quali facevano riferimento ai docc. nn. da 1 a 5
fascicolo del primo grado di , ed il tribunale, nell'ordinanza di ammissione dei mezzi Pt_1
istruttori del 20.1.18, non ammetteva i suddetti capitoli ritenendo superflua la prova richiesta perché
le circostanze ivi riportate dovevano ritersi: “non contestate”.
Alla luce di ciò, si ritiene che non fosse necessario il riscontro documentale delle prestazioni eseguite,
come chiesto in modo contraddittorio dal primo giudice, visto che egli stesso riteneva non contestata l'esecuzione delle prestazioni da parte della tanto da non ammettere le relative prove. Pt_1
Al riguardo, dagli atti del giudizio emerge che la produceva in giudizio alcuni rendiconti dai Pt_1
quali risultavano elencate specificamente tutte le attività di consulenza e di contabilità effettuate dal
2012 fino al settembre 2015, con indicato a latere il relativo compenso (docc. da n. 1 a 5 fascicolo del primo grado di vedi ad esempio: “dettaglio competenze anno 2013: tenuta contabilità Pt_1
semplificata di una snc con n. 600 fatture all'anno; dichiarazione modello unico IE e n. 1 socio;
dichiarazione annuale iva periodica;
spesometro totale anno 2.500,00 versamenti telematici forfait
compreso gli F24 settore paghe totale euro 200,00 Gestione paghe elaborazione n. 77 cedolini x euro 27,00 cad 2.100,00 Assunz. e licenz. n. 15 x 55 cad. 525,00 Cont. P-time n. 6 x 30 euro cad. 180,00
Mod.cud. n.8x55 euro cad. 440,00 Autoliq. compresa di rateizzazione 200,00 Mod. 770 per n. CP_3
8 dipendenti 400,00 totale complessivo 6.545,00 sconto euro 245,00 totale netto euro 6.300,00 oltre
cassa, iva e meno ritenute” ).
Pertanto, facendo uso dei valori riportati in tali documenti (docc. da n. 1 a 5 fascicolo del primo grado di , visto che la correttezza degli importi come corrispondenti alle relative prestazioni non Pt_1
era oggetto di specifica contestazione, si ritengono dovute a titolo di compensi professionali da parte della le somme di seguito indicate: per il 2012: “euro 8.000,00”; per il 2013: “euro 6.300,00”; CP_1
per il 2014: “ euro 6.545,00”; per il 2015: “euro 4.825,00”, per un totale complessivo netto di euro
25.670,00, oltre cassa di previdenza ed iva.
Poiché la dava atto che per il 2012 il credito delle sue competenze era pari ad euro 2.210,00 Pt_1
(doc. n. 11 fascicolo del primo grado di “residuo competenze anno 2012 euro 2.210,00”), la Pt_1
somma di euro 5.790,00 deve essere scalata dal totale (8.000,00-5.790,00=2.210,00).
Pertanto la deve corrispondere a la somma di euro 19.880,00 a titolo di CP_1 Parte_1
competenze professionali per la tenuta della contabilità ordinaria e per la consulenza del lavoro, oltre cassa di previdenza e iva, oltre interessi legali dal 23.5.2016, giorno della messa in mora, al saldo.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe il secondo, il terzo ed il quarto motivo.
b)Sull'erronea valutazione ad opera del CTU delle attività per cui era presente la prova documentale,
come indicata nella tabella 4 della relazione peritale: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava l'erronea valutazione ad opera del CTU delle attività per cui era presente la prova documentale, come indicata nella tabella 4 della relazione peritale;
in specifico, il ctu: a) non aveva contabilizzato l'intervento personale della professionista in occasione delle visite fiscali;
b) valutava il compenso, spettante per la redazione dei due ricorsi tributari, secondo la percentuale minima dell'1%, senza tenere di conto di tutto il lavoro profuso dalla professionista;
c) non liquidava, senza giustificato motivo, il compenso spettante per le attività di consulenza del lavoro-elaborazione delle denunce e riduceva arbitrariamente il compenso;
d) riduceva arbitrariamente a euro 57.00 il CP_3
compenso spettante per la presentazione della dichiarazione del modello unico per il 2015 (periodo di imposta 2014).
Il motivo non merita accoglimento.
In riferimento al primo profilo, il ctu Dott. nella relazione del 31.10.19, affermava che dalla Per_1
documentazione prodotta dalla non risultava che la professionista avesse effettuato alcun Pt_1
intervento personale nel corso delle verifiche fiscali: “Per quanto riguarda il Processo Verbale di
Constatazione (allegato n. 9 alla memoria ex art. 183, comma6, n. 2, c.p.c. a firma del procuratore
di parte convenuta Avv. Francesca Pira) l'intervento personale del professionista in occasione di
verifiche fiscali rientra tra le attività di “rappresentanza tributaria” così come definite dal citato
comma 1, lett. g) dell'art. 16 del D.M. n. 140/2012. Così come indicato nella precedente Tabella 2,
l'intervento personale del professionista che assiste il contribuente durante la verifica fiscale, deve
risultare dal verbale giornaliero delle operazioni di verifica che viene redatto da parte dei funzionari
dell'Agenzia delle Entrate al termine di ogni giornata in cui sia svolto il controllo. Dalla
documentazione agli atti di causa e, segnatamente, dalle uniche tre pagine del PVC depositate, non
risulta l'intervento personale della convenuta dott.ssa durante le operazioni della Parte_1
verifica fiscale e, pertanto, il sottoscritto non ha potuto calcolare alcun compenso per l'attività di
“rappresentanza tributaria” eventualmente svolta”.
Riguardo alla redazione dei due ricorsi tributari, il ctu affermava che nella documentazione depositata agli atti di causa, non era presente la copia dell'avviso di accertamento impugnato, e neppure la copia integrale dei ricorsi presentati all'ente impositore così come non si evinceva quale era stato l'esito del contenzioso intrapreso con l'ufficio fiscale, con la conseguenza che erano rimasti sconosciuti sia la difficoltà e la complessità della pratica;
in tale caso, per determinare il compenso spettante alla convenuta, era possibile applicare unicamente l'art. 28 del D.M. n. 140/2012: “nella documentazione
depositata agli atti di causa, in cui oltre a non essere presente copia dell'avviso di accertamento
impugnato, neppure è presente la copia integrale dei ricorsi presentati all'ente impositore così come non si evince quale sia stato l'esito del contenzioso intrapreso con l'ufficio fiscale con la conseguenza
che, al sottoscritto, rimangono sconosciuti la difficoltà e complessità della pratica, l'impegno profuso
nella redazione dei ricorsi ed il vantaggio patrimoniale eventualmente conseguito dal cliente,
circostanze queste, che avrebbero consentito di determinare il compenso spettante alla convenuta
anche in applicazione dei predetti parametri generali. In tali circostanze, avendo a riguardo la sola
documentazione presente agli atti di causa, peraltro mai integrata neppure a seguito di specifica
richiesta, nella determinazione del compenso spettante alla professionista è possibile applicare
unicamente l'art. 28 del D.M. n. 140/2012. Specificatamente, si verte nella fattispecie contemplata al
comma 2 del citato art. 28 il quale, dispone che il compenso per l'attività di rappresentanza tributaria
debba essere determinato applicando i parametri indicati al Riquadro 10.2 della Tabella C ovvero,
una percentuale variabile dall'1 al 5 per cento delle imposte, tasse, contributi, sanzioni e interessi
che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato. La quantificazione del compenso è, pertanto, la
seguente.
Per il ricorso in favore del sig. , in considerazione che dall'unica pagina del ricorso CP_1
presentato si evince che l'ammontare complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni ed
interessi è pari ad euro 52.937,46 e che, non è possibile valutare l'attività svolta dalla convenuta
alla luce dei parametri generali sopra menzionati, il sottoscritto, nel determinare il compenso dovuto
alla
professionista, non può che applicare le percentuali di cui al Riquadro 10.2 citato nella misura ivi
prevista dell'uno per cento. Il compenso dovuto alla convenuta è quello risultante dalla seguente
operazione matematica: Valore della controversia x 1% = compenso ovvero euro 52.937,46 x 1% =
euro 529,37. Per il ricorso in favore della sig.ra , svolte analoghe Parte_3
considerazioni a quelle del caso che precede, si avrà: euro 49.212,20 x 1% = euro 492,12”.
Quanto alla mancata liquidazione del compenso spettante per le attività di consulenza del lavoro-
elaborazione delle denunce , in forza dell'accoglimento del primo motivo di appello, il CP_3
compenso per l'elaborazione delle denunce è stato già liquidato secondo gli importi indicati CP_3 nei rendiconti di cui ai docc. nn. da 1 a 4 per gli anni 2012, 2013 e 2014 (fascicolo del primo grado di , mentre per l'anno 2015, il relativo importo non era stato chiesto dalla professionista nel Pt_1
rendiconto per l'anno 2015 (doc. n. 5 fascicolo del primo grado di . Pertanto, dalle attività Pt_1
conteggiate dal ctu nella tabella 4 della suo elaborato peritale, devono essere sottratti gli importi corrispondenti alle attività per l'”Autoliquidazione annuale per l'anno 2012 (euro 235,48), per CP_3
l'anno 2013 (euro 175,25) e per l'anno 2014 ( euro 165,45).
Per quanto riguarda all'arbitraria riduzione a euro 57.00 del compenso spettante per la presentazione della dichiarazione del modello unico per il 2015 (periodo di imposta 2014), il ctu affermava che nella ricevuta di presentazione del modello dichiarativo depositata agli atti di causa il campo
“soggetto che ha predisposto la dichiarazione” risultava valorizzato con il codice “1” e ciò
significava che l'intermediario alla trasmissione dott.ssa , di cui era indicato il codice Parte_1
fiscale, con riferimento a detto modello dichiarativo, ne aveva curato unicamente l'invio telematico,
pertanto il relativo compenso era determinato in euro 57,00: “Tra i documenti presenti agli atti di
causa vi è una ricevuta di presentazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico Società di
Persone 2015 - Periodo di imposta 2014 (allegato n. 6 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. a firma del procuratore di parte convenuta Avv. Francesca Pira). La predisposizione delle
dichiarazioni fiscali, stante quanto disposto dal D.M. n. 140/2012 rientra nell'attività di “assistenza
tributaria” e, pertanto, il compenso dovuto al professionista deve quantificarsi sulla base di quanto
stabilito dal Riquadro 10.1 (art. 28, comma 1) a mente del quale, per la predisposizione della
dichiarazione dei redditi di una IE di persone, spetta un compenso di oltre cinquecento euro.
Dalla lettura della ricevuta depositata in atti e, segnatamente, dalla sezione della ricevuta
“IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”, è possibile trarre utili informazioni al fine di determinare
il compenso spettante al professionista. Le istruzioni per la compilazione del modello di
dichiarazione Unico 2015 delle Società di Persone (aggiornate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2015) in merito alla compilazione del quadro “IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA” dispongono quanto segue:
“Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in
via telematica. L'intermediario deve:
• indicare il proprio codice fiscale;
• riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la
dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata
predisposta da chi effettua l'invio;…”
Nella ricevuta di presentazione del modello dichiarativo depositata agli atti di causa il campo
“soggetto che ha predisposto la dichiarazione” risulta valorizzato con il codice “1” e ciò significa
che l'intermediario alla trasmissione dott.ssa di cui è indicato il codice fiscale, con Parte_1
riferimento a detto modello dichiarativo, ne ha curato unicamente l'invio telematico: diversamente
la casella in argomento sarebbe stata valorizzata con il codice “2”.
Per l'attività consistente nell'invio telematico della dichiarazione dei redditi, in base a quanto
riportato al Riquadro 10.1 (articolo 28, comma 1), spetta al professionista un compenso di venti
euro, tuttavia, in considerazione delle responsabilità professionali che gravano sul professionista per
l'attività di invio telematico dei modelli dichiarativi, si ritiene maggiormente aderente alle tariffe
comunemente praticate il compenso suggerito dall'Associazione per Parte_4
l'anno 2015 nella cifra di euro 57,00”.
In conclusione, dalla valutazione effettuata dal ctu delle attività indicate nella tabella n.4 della sua relazione e quantificata in “euro 1.701,67”, devono essere tolti gli importi corrispondenti alle attività
per l'”Autoliquidazione annuale per l'anno 2012 (euro 235,48), per l'anno 2013 (euro 175,25) CP_3
e per l'anno 2014 ( euro 165,45)” e, pertanto, il credito riconosciuto a favore della è pari a Pt_1
euro 1.128,49.
Alla luce di ciò, per i compensi individuati dal ctu nella Tabella 4 della relazione del 31.10.19 (ovvero per la predisposizione di documenti aventi rilevanza tributaria euro 50,00; per la predisposizione del ricorso a favore di euro 529,37; per la predisposizione del ricorso a favore di euro CP_1 CP_1
492,12; per la trasmissione telematica modello Unico euro 57,00), la IE deve essere CP_1
condannata alla corresponsione a favore di della somma di euro 1.128,49 oltre cassa Parte_1
di previdenza e iva, oltre interessi legali dal 23.5.2016, giorno della messa in mora, al saldo.
c)Sulle spese di lite: vista la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio devono essere compensate nella misura di un terzo tra le parti, ponendo i rimanenti due terzi a carico della IE e liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione CP_1
di riferimento (26.001-52.000) previsto dal D.M. 147/22.
Ferma la liquidazione delle spese di ctu effettuata dal tribunale nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Nuoro n.279/21, che per il resto si conferma, e condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...] Pt_1
l'importo di euro 21.008,49 (19.880,00+1.128,49) oltre cassa di previdenza e iva,
[...]
oltre interessi legali dal 23.5.2016, giorno della messa in mora, al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese legali del primo e del secondo grado per un terzo, ponendo la rimanente parte a carico della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 11.734,00, di cui euro 5.073,33 per il primo grado ed euro 6.660,67 per il presente grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Sassari, 6.3.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38/22 R.G.
Tra
(C.F. : ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesca Pira ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Nuoro alla Via Leonardo Da
Vinci n. 50. all'indirizzo digitale – PEC in virtù di procura giusta Email_1
procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato e notificata unitamente allo stesso
Appellante
e
(p.iva a ministero Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocato Salvatore Bazzu, del Foro di Tempio Pausania, in forza di delega in calce alla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 309/16 r.g.1502/2016 estesa ad ogni fase stato e grado del procedimento
Appellata
All'udienza del 12.1.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante:
I. In via preliminare e istruttoria, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa a) DISPONENDO il rinnovo e/o l'integrazione della CTU volta alla quantificazione del compenso dovuto alla con riferimento a tutte le attività dalla medesima svolte per la ditta CP_2 Pt_1 CP_1
e compiutamente elencate e individuate in memoria di costituzione del giudizio di primo grado, nella memoria istruttoria depositata in primo grado e altresì indicate nella tabella 2 della medesima relazione CTU depositata agli atti del giudizio di primo grado e/o comunque di quelle di cui è data prova;
b) in via subordinata, AMMETTENDO tutte le prove così come dedotte in memoria ex art. 183,
comma 6 n. 2 depositata in primo grado;
II. In via principale nel merito:
a. Rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondate in fatto e in diritto b. Confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o in ogni caso c. Accertare e dichiarare che la Signora IE P.IV , in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, corrente in San Teodoro alla Piazza delle Poste, di provvedere al pagamento del complessivo importo di € 32.519,34, detratto quanto eventualmente pagato, e/o di quella diversa che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi da quando dovuti e comunque dal
23.05.2016 fino al saldo;
III. Con vittoria di spese, onorari, rimborso forfettario nella misura del 15%, IV, Cpa e accessori come per legge, per entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata:
-in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per genericità dei motivi e comunque per tutti i motivi ex ante esposti;
-nel merito e subordinatamene rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza impugnata;
-condannare ex art. 96 co. 1 c.p.c. l'appellata secondo determinazione che la Corte riterrà di giustizia e o di equità;
-in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio come per legge.
Con tutte le riserve di legge secondo rito.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 279/21 del 18.6 2021 pubblicata il 18.6.2021, revocava il decreto ingiuntivo n. 309/2016 reso il 4.9.2016 dal Tribunale di Nuoro con il quale era ingiunto alla l pagamento a favore di di CP_1 Controparte_1 Parte_1
euro 32.519,34, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di consulente del lavoro e commercialista svolta a favore della suddetta IE nel periodo 2012-2015; disponeva che le spese del procedimento monitorio, anticipate da restassero a suo carico;
condannava la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare a l'importo di 1.070,67 euro, oltre agli interessi legali di mora con Parte_1
decorrenza dal 23.5.2016 fino al saldo.
aveva chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico della Parte_1 [...]
dell'importo di 32.519,34 euro (di cui 25.630,00 per Controparte_1
compensi, 1025,20 per oneri e contributi, 5.864,14 per IVA) – oltre agli interessi da quando dovuti e comunque dal 23.05.2016 fino al saldo, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio,
IV, Cpa e accessori come per legge – dovutole quale corrispettivo per l'attività professionale di consulente del lavoro e commercialista svolta in favore di detta IE nel periodo 2012-2015,
esponendo di aver emesso regolare parcella (asseverata con nota prot. 348/2016 in data 21.4.206, da parte del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Nuoro) e la fattura n. 1/2016 e che,
nonostante i reiterati solleciti, l'ultimo dei quali con lettera raccomandata di messa in mora del
23.5.2016, la non aveva effettuato alcun pagamento in suo favore. CP_1
Il Tribunale di Nuoro accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 309/2016, reso il 4.9.2016 nel procedimento n. 1133/2016 RAC, dell'importo di 32.519,34, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura monitoria, liquidate in 286,00 euro per esborsi e in 1.305,00
euro per onorari, oltre alle spese generali15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile, nonché alle spese successive occorrende.
ha proposto tempestiva opposizione Controparte_1
deducendo che: (a) la parcella vidimata costituiva una verifica dell'Ordine professionale sulla congruità dei valori espressi dal prestatore d'opera professionale, nulla dicendo in ordine all'effettività dell'attività svolta, onere che nel caso in esame incombeva sulla professionista/opposta;
(b) ha sostenuto che le prestazioni rese dalla erano state caratterizzate da gravi errori, Pt_1
omissioni, mancanze, sui seguenti rilievi: i) la contabilità era incompleta, in quanto le registrazioni erano state effettuate solo fino al mese di settembre 2015, difettando quelle dei mesi di ottobre,
novembre, dicembre 2015 nonché i relativi ammortamenti, e la rilevazione delle eventuali rimanenze;
ii) non era stato riconsegnato, al momento della rassegna-revoca dell'incarico, il registro dei beni ammortizzabili;
iii) i corrispettivi erano stati registrati in unica “voce di importo” senza quella necessaria ripartizione delle attività differenti di “pizzeria” da quella di “ristorazione”, assolutamente indispensabile e necessaria per poter gestire correttamente la compilazione del questionario sugli studi di settore;
iv) gli studi di settore elaborati dall'opposta per il 2012 non erano stati ritenuti congrui da parte dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro, la quale aveva svolto un accertamento non opposto dalla accertamento passato in giudicato, con relativa iscrizione a ruolo da parte di EQ e Pt_1
successivo pignoramento;
v) nel modello unico 2016 (relativo al periodo d'imposta 2015) non erano state rilevate le risultanze per quanto atteneva al personale nelle deduzioni IRAP e i dati relativi alle giornate lavorate quadro A;
vi) erano stati erroneamente portati in compensazione crediti IVA, stante la pendenza del pignoramento di crediti verso terzi subito da essa opponente;
vii) era stato corrisposto il compenso all'amministratore senza versare la gestione separata INPS (ridotta) per tutto il 2015;
viii) non risultavano eseguiti tutti gli adempimenti annuali relative agli emolumenti dei dipendenti di essa IE, con danno alla necessità di incaricare altro professionista per ricostruire la situazione contabile economico e finanziaria per tutto il 2015; pertanto, il complesso delle prestazioni eseguite dalla dr.ssa si presentava gravemente viziato da errori, omissioni, mancanze, che Pt_1
documentavano l'arbitrarietà nel richiesto pagamento della complessiva somma di euro 32.519,34;
(c) sul quantum preteso, esponeva che la aveva omesso di computare tutti gli acconti Pt_1
percepiti, come quello di cui alla ricevuta datata 6.11.2013, (doc. 3 comparsa); (d) non ricorrevano i presupposti per autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concludeva,
pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della somma pretesa in decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la responsabilità della professionista per le omissioni, per le mancanze, per gli errori nello svolgimento della prestazione lavorativa in favore dell'opponente, come segnalate in citazione, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, con compensazione totale e o parziale delle relative somme.
si costituiva in giudizio eccependo: (a) che erano interamente dovute le somme Parte_1
chieste all'opponente con la domanda monitoria, riguardanti le competenze per la tenuta della contabilità e delle pratiche in materia di lavoro dal 2012 fino al terzo trimestre del 2015; (b) che il compenso annuale per l'opera prestata era stato pattuito in una somma che variava tra 6.000,00 e
7.000,00 euro (importi del tutto congrui rispetto agli usi professionali del settore), corrisposta a essa opposta per gli anni precedenti, importo che variava in dipendenza del numero e della qualità degli adempimenti delle pratiche di consulenza del lavoro, a seconda del numero di dipendenti di volta in volta assunti e/o dalla durata e dalle vicissitudini dei singoli rapporti di lavoro (denunce di assunzioni,
licenziamenti, elaborazione buste paga ecc.); (c) di aver effettivamente ricevuto la somma di
2.500,00, riguardante il compenso per l'assistenza in due ricorsi presso l'Agenzia delle Entrate,
importo che tuttavia non aveva nulla a che vedere con il credito azionato in via monitoria;
(d) quanto alle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alle prestazioni professionali rese da essa opposta nel periodo oggetto di causa, che: i) essa opposta aveva gestito la diligentemente la contabilità fino al novembre 2015 e le paghe sino alla tredicesima mensilità, nonché tutti gli adempimenti contabili, fiscali e di lavoro relativi alla IE fino alla revoca del mandato;
ii) il libro dei beni CP_1
ammortizzabili era stato consegnato nel 2005 al legale rappresentante della , poiché CP_1 CP_1
dopo l'espletamento della pratica per la rivalutazione aziendale, necessaria per la cessione stipulata in quel periodo, la sua tenuta non era più prevista dalla normativa fiscale;
iii) la registrazione unica dei corrispettivi della IE per la somministrazione di pasti e pizze era dovuta a quanto CP_1
previsto dalla normativa fiscale, difatti era unica anche la relativa aliquota e, quand'anche la legge avesse previsto l'obbligatoria separazione degli incassi delle diverse attività di ristorazione, il registro dei corrispettivi sarebbe rimasto unico;
iv) l'unico accertamento subito dalla di cui essa CP_1
opposta era a conoscenza era quello del 2012, relativo all'annualità del 2009, conseguente alla mancata registrazione dell'esatto importo degli incassi derivanti dalla cessione dell'azienda, la cui relativa fattura non era mai stata consegnata a essa consulente, accertamento che comunque derivava da una verifica analitica in azienda, conclusa con adesione, non già per questioni relative a studi di settore;
v) con il decreto ingiuntivo non erano state richieste le competenze relative al quarto trimestre
2015 (benché le stesso, a rigore, avrebbero dovuto comunque essere conteggiato come “elaborato”
anche se non definito) né quelle relative alla chiusura d'esercizio; vi) la revoca del mandato era intervenuta il 31.12.2015, comunicata con una telefonata intercorsa fra il rappresentante CP_1
legale della , ed essa opposta, la quale già il 2.1.2016 aveva fornito al tutta la CP_1 CP_1
documentazione e la collaborazione necessaria affinché gli adempimenti contabili potessero essere espletati da altro professionista;
vii) quand'anche vi fossero stati gli errori lamentati dalla , i CP_1
medesimi non erano comunque imputabili a essa opposta, né avrebbero potuto giustificare il mancato pagamento dei corrispettivi relativi a tre annualità; viii) nelle competenze dell'annualità 2015 era ricompreso anche il quantum dovuto a titolo di penale per il recesso anticipato dal contratto.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, di cui domandava l'autorizzazione della provvisoria esecuzione.
Il Tribunale riteneva: (i) preliminarmente, che la vicenda scrutinata aveva ad oggetto il credito vantato dalla a titolo di compensi per le prestazioni d'opera intellettuale rese in favore dell'opponente Pt_1 ricompreso nella tipologia di rapporto contrattuale regolato dagli artt. 2230 ss. c.c.; sicchè nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombeva sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. Civ. n. 28912/2019; n. 24568/2013) valendo tale principio di diritto anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ., ord. n.
21522/2019), nei quali il professionista/opposto era attore sostanziale ed era quindi gravato del relativo onere probatorio, anche di fronte a contestazioni generiche da parte dell'opponente sull'espletamento e sulla consistenza dell'attività che il professionista assumeva di avere svolto in suo favore (Cass. Civ., n. 230/2016); (ii) ciò premesso, nella specie, avendo l'opponente contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni asseritamente rese dall'opposta, la professionista avrebbe dovuto depositare in atti tutti i documenti attestanti le attività svolte ed i singoli atti predisposti nell'espletamento dell'incarico ricoperto nel periodo fra gli anni 2012-2015; di contro si era limitata a depositare i rendiconti relativi a tale periodo;
inoltre, emergeva che il CTU, dott. chiedeva Per_1
alla parte opposta la consegna, previo consenso dell'opponente, della documentazione non ancora versata in atti, relativa alle attività indicate (comunicazioni via PEC del 9.8.2019 e del 3.10.2019) nel dettaglio:
“- copia dei registri IVA relativamente a tutti gli anni oggetto di causa;
- copia delle dichiarazioni e delle relative ricevute di trasmissione agli enti competenti per tutti gli
anni oggetto di causa (Unico, IRAP, IVA, SdS, “Spesometro”, 770, F24 telematici, ecc.);
- copia del lavoro svolto in relazione all'attività di consulenza del lavoro (ricevuta delle
assunzioni/cessazioni/variazioni relative ai lavoratori dipendenti, copia del LUL elaborato, copia dei
modelli CUD/CU elaborati,
- copia delle denunce e comunicazioni effettuate agli enti previdenziali con relative ricevute di
trasmissione, ecc.;
- copia ricorsi con procura a margine (doc. 11 e 10 Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di
parte opposta). - copia integrale PVC del 21/06/2012.
- ogni altro documento relativo a quanto elencato nell'allegato n. 5 alla Memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. di parte opposta”; di contro, la non forniva al CTU quanto richiesto, adducendo Pt_1
il mancato consenso da parte dell'opponente – necessario ai sensi dell'art. 198 c.p.c.- senza fornire alcun riscontro documentale, che la parte avrebbe facilmente potuto precostituirsi, rispondendo alla richiesta del CTU e rappresentando l'opposizione manifestata dall'altra parte;
(iii) pertanto, secondo quanto ricostruito dal CTU, il compenso dovuto all'opposta per l'incarico professionale ricoperto nel periodo per cui è causa, limitatamente alle attività documentate – era pari a euro 1.071,67 euro, come da “tabella 4…Predisposizione di documenti aventi rilevanza tributaria. Predisposizione del ricorso
a favore del sig. . Predisposizione del ricorso a favore della sig.ra CP_1 Parte_3
. Autoliquidazione annuale anno 2012…2013…2014 Trasmissione telematica modello
[...] CP_3
Unico…totale euro 1.701,97”, oltre interessi legali dal 23.5.2026 (data della costituzione in mora) al saldo;
(iii) quanto alla penale per recesso anticipato del cliente, che l'opposta allegava di aver computato nella somma complessiva pretesa con la domanda monitoria, tale penale non spettava alla in quanto: a. nell'art. 2237, comma 1, c.c. si leggeva che “il cliente può recedere dal Pt_1
contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera
svolta”; b. nel caso in esame non vi era alcuna pattuzione scritta che prevedesse un termine finale di durata del contratto;
c. l'opposta non allegava alcunché in ordine alle spese affrontate, mentre la spettanza e il quantum del compenso in capo alla professionista (per gli anni 2012-2013-2014-2015)
costituiva l'oggetto della presente causa;
(iv) la domanda in riconvenzione proposta dall'opponente in via subordinata doveva essere rigettata, in quanto l'opponente si limitava ad ascrivere alla Pt_1
una serie di condotte, senza tuttavia allegare di aver subito qualsivoglia pregiudizio risarcibile;
(v)
stante la differenza fra l'importo preteso dalla con la domanda monitoria (32.519,34 euro) e Pt_1
quanto riconosciuto nel presente giudizio di opposizione (1.071,67 euro), le spese del procedimento monitorio anticipate dall'ingiungente dovevano restare a suo carico. Il tribunale, in considerazione dell'accoglimento solo in minima parte della domanda monitoria azionata da e del rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente – Parte_1
e quindi della soccombenza parziale reciproca – compensava interamente tra le parti le spese di lite,
ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ponendo le spese di CTU, già liquidate per euro 2.060,61 a titolo di onorari, a carico delle parti nella misura di metà ciascuna, nei rapporti interni fra i debitori solidali.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione, deducendo: (i) l'errata valutazione Parte_1
del materiale istruttorio laddove il tribunale non considerava, in riferimento allo svolgimento delle attività di contabilità e di consulenza del lavoro, la prova da lei fornita attraverso il deposito dei relativi rendiconti con la seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c.; comunque, il riscontro documentale non era necessario visto che la indicava le attività prestate nella comparsa di Pt_1
costituzione, che erano in seguito elencate dettagliatamente ai capi da 1 a 6 della memoria ex art. 183
VI c. c.p.c., mentre la EM aveva contestato solo genericamente la circostanza, senza prendere posizione in modo chiaro ed analitico su tutte le suddette allegazioni;
di conseguenza, lo svolgimento delle attività in oggetto doveva ritenersi provata nel giudizio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; (ii) l'erronea valutazione delle attività di consulenza e contabilità svolte dallo studio ad opera del CTU, Pt_1
visto che la sua relazione si basava sull'erroneo presupposto che ogni attività dovesse essere provata documentalmente;
di contro, il CTU sarebbe stato in grado di indicare i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività, specificamente elencate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.,
utilizzando le tariffe degli onorari spettanti ai dottori commercialisti;
di conseguenza, la CTU avrebbe dovuto essere rinnovata e/o integrata;
(iii) l'errata valutazione del materiale istruttorio laddove il tribunale non considerava che sia la misura che la consistenza dell'opera prestata dalla professionista ed il quantum della pretesa poteva essere ricavato dalla circostanza che le prestazioni si erano ripetute similmente nel corso degli anni, nei quali la aveva corrisposto circa euro 7.000,00 all'anno; CP_1
(iv) l'errata mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, nel caso in cui le circostanze dedotte nei capitoli di prova, riguardanti la sussistenza di tale rapporto e l'indicazione dell'attività
svolta, non fossero ritenute provate in base alla mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. da parte della;
(v) l'erronea valutazione ad opera del CTU delle attività per cui era presente la CP_1
prova documentale, come indicata nella tabella 4 della relazione peritale;
in specifico, il ctu: a) non aveva contabilizzato l'intervento personale della professionista in occasione delle visite fiscali;
b)
valutava il compenso, spettante per la redazione dei due ricorsi tributari, secondo la percentuale minima dell'1%, senza tenere di conto di tutto il lavoro profuso dalla professionista;
c) non liquidava,
senza giustificato motivo, il compenso spettante per le attività di consulenza del lavoro-elaborazione delle denunce e riduceva arbitrariamente il compenso;
d) riduceva arbitrariamente a euro CP_3
57.00 il compenso spettante per la presentazione della dichiarazione del modello unico per il 2015
(periodo di imposta 2014).
si è costituita nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello.
La Corte all'udienza del 12 gennaio 2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione devono essere trattati congiuntamente per ragione di logica connessione.
a)Sull'errata valutazione del materiale istruttorio: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava la prova fornita attraverso il deposito dei relativi rendiconti, avvenuto con la seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c., riferiti allo svolgimento delle attività di contabilità e di consulenza del lavoro;
comunque il riscontro documentale non era necessario visto che la indicava le Pt_1
attività prestate nella comparsa di costituzione, che erano in seguito elencate dettagliatamente ai capi da 1 a 6 della suddetta memoria ex art. 183 VI c. c.p.c., mentre la aveva contestato solo CP_1
genericamente la circostanza, senza prendere posizione in modo chiaro ed analitico su tutte le allegazioni dell'opposta; di conseguenza, lo svolgimento delle attività in oggetto doveva ritenersi provata nel giudizio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; inoltre il tribunale non aveva valutato adeguatamente le attività di consulenza e contabilità svolte dallo studio ad opera del CTU, visto che la sua Pt_1 relazione si basava sull'erroneo presupposto che ogni attività dovesse essere provata documentalmente;
di contro, il CTU sarebbe stato in grado di indicare i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività, specificamente elencate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.,
utilizzando le tariffe degli onorari spettanti ai dottori commercialisti;
in ogni caso, la misura della consistenza dell'opera prestata dalla professionista ed il quantum della pretesa poteva essere ricavato dalla circostanza che le prestazioni si erano ripetute similmente nel corso degli anni, nei quali la aveva corrisposto circa euro 7.000,00 all'anno e, nel caso in cui le circostanze dedotte nei CP_1
capitoli di prova, riguardanti la sussistenza di tale rapporto e l'indicazione dell'attività svolta non fossero ritenute provate in base alla mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. da parte della
, avrebbero dovuto essere ammesse le prove testimoniali richieste. CP_1
Il motivo merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Quanto al primo profilo, si rammenta che: “Alla stregua del principio di non contestazione,
richiamato dall'art. 115 c.p.c., perchè un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non
richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente
ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni
incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D'altro canto, la parte che invoca il cosiddetto
principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato
all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in
merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione;
ne discende che l'enunciazione delle
prestazioni professionali dedotte a sostegno della domanda di pagamento del compenso, operata
mediante rinvio alla documentazione allegata, esonera comunque il convenuto dall'onere di
compiere una contestazione circostanziata, perchè ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso
convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. da Cass. Sez. 3,
17/02/2016, n. 3023)” (Cass. civ. n. 13828/2019; cfm. Cass.civ. n. 37788/2021).
Nella specie, dall'esame degli atti del giudizio emerge che nella comparsa di costituzione e risposta del 29.3.17 la si era limitata a dedurre che: “le somme richieste con il decreti ingiuntivo Pt_1 opposto, riguardanti le competenze per la tenuta della contabilità e delle pratiche in materia di
lavoro, sono integralmente dovute dalla IE alla odierna convenuta…il compenso annuale CP_1
per l'opera prestata dalla Dott.ssa era stabilito tra le parti in una somma che variava tra i Pt_1
6.000,00 e i 7.000,00 euro…..come risulta dai compensi corrisposti dalla medesima IE alla
Dott.ssa negli anni precedenti…..i compensi richiesti dalla Dott.ssa con il ricorso Pt_1 Pt_1
per ingiunzione sono quindi quelli pattuiti e comunque in uso tra le parti e sono del tutto congrui ai
compensi richiesti per prestazioni simili secondo gli usi professionali”, richiamando, nel prosieguo della comparsa, il ricorso per ingiunzione del 28.7.16, nel quale era fatto espresso richiamo alla documentazione depositata (fattura n. 1/2026 e la parcella asseverata dal Consiglio dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Nuoro).
A tale proposito, ovvero riguardo alla tenuta della contabilità e alle pratiche in materia di lavoro,
nell'atto di opposizione dell'8.11.16 la eccepiva che: “la contabilità è incompleta, in quanto CP_1
le registrazioni sono state effettuate solo fino al mese di settembre 2015, mentre la professionista ne
assume l'effettività per l'intero….non risultano compiuti tutti gli adempimenti annuali che si
compiono quando si tengono “le paghe” dei dipendenti della ditta”.
Con ciò, la dava atto che la contabilità era stata tenuta negli anni in discussione fino all'ultimo CP_1
trimestre del 2015 (circostanza ammessa dalla la quale specificava di non chiedere il Pt_1
compenso per l'ultimo trimestre dell'anno 2015), come pure che era stata effettuata l'attività di consulenza del lavoro (“quando si tengono le buste paga”), limitandosi a contestare la negligenza nello svolgimento dell'incarico, ma non la circostanza che tali attività fossero state svolte dalla professionista: “si deve contestare..la qualità, diligenza, correttezza, professionalità di quella svolta”.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra indicati, è pur vero che non risulta alcuna enunciazione analitica di tutte le prestazioni professionali di cui la chiedeva la corresponsione del Pt_1
corrispettivo, per cui la contestazione dell'opponente poteva essere generica, tuttavia la IE CP_1
improntava la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto, cioè eccependo che la aveva effettuato alcuni errori nello svolgimento dell'attività Pt_1 ordinaria di consulenza del lavoro e di contabilità a favore della ditta, per gli anni dal 2012 fino al settembre 2015, sul presupposto, quindi, che tali attività fossero state eseguite;
tra l'altro, senza provare l'esistenza di tali errori né che gli stessi avessero provocato alcun pregiudizio risarcibile nei confronti della IE (come ritenuto dal tribunale allorchè rigettava la domanda riconvenzionale della;
tale capo della sentenza non è oggetto di impugnazione da parte della IE, quindi è CP_1
coperto dal giudicato).
Di conseguenza può ritersi raggiunta la prova dell'esecuzione di tali attività per mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Invero, nel prosieguo del giudizio, la chiedeva l'ammissione della prova per testi sui capitoli Pt_1
da 1 a 6 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., aventi ad oggetto la conferma di tutte le specifiche attività poste in essere per l'elaborazione della contabilità e per lo svolgimento delle pratiche attinenti alla consulenza del lavoro della per gli anni 2012, 2013, 2014 e parte del 2015 CP_1
(elencate dettagliatamente nei capitoli indicati, i quali facevano riferimento ai docc. nn. da 1 a 5
fascicolo del primo grado di , ed il tribunale, nell'ordinanza di ammissione dei mezzi Pt_1
istruttori del 20.1.18, non ammetteva i suddetti capitoli ritenendo superflua la prova richiesta perché
le circostanze ivi riportate dovevano ritersi: “non contestate”.
Alla luce di ciò, si ritiene che non fosse necessario il riscontro documentale delle prestazioni eseguite,
come chiesto in modo contraddittorio dal primo giudice, visto che egli stesso riteneva non contestata l'esecuzione delle prestazioni da parte della tanto da non ammettere le relative prove. Pt_1
Al riguardo, dagli atti del giudizio emerge che la produceva in giudizio alcuni rendiconti dai Pt_1
quali risultavano elencate specificamente tutte le attività di consulenza e di contabilità effettuate dal
2012 fino al settembre 2015, con indicato a latere il relativo compenso (docc. da n. 1 a 5 fascicolo del primo grado di vedi ad esempio: “dettaglio competenze anno 2013: tenuta contabilità Pt_1
semplificata di una snc con n. 600 fatture all'anno; dichiarazione modello unico IE e n. 1 socio;
dichiarazione annuale iva periodica;
spesometro totale anno 2.500,00 versamenti telematici forfait
compreso gli F24 settore paghe totale euro 200,00 Gestione paghe elaborazione n. 77 cedolini x euro 27,00 cad 2.100,00 Assunz. e licenz. n. 15 x 55 cad. 525,00 Cont. P-time n. 6 x 30 euro cad. 180,00
Mod.cud. n.8x55 euro cad. 440,00 Autoliq. compresa di rateizzazione 200,00 Mod. 770 per n. CP_3
8 dipendenti 400,00 totale complessivo 6.545,00 sconto euro 245,00 totale netto euro 6.300,00 oltre
cassa, iva e meno ritenute” ).
Pertanto, facendo uso dei valori riportati in tali documenti (docc. da n. 1 a 5 fascicolo del primo grado di , visto che la correttezza degli importi come corrispondenti alle relative prestazioni non Pt_1
era oggetto di specifica contestazione, si ritengono dovute a titolo di compensi professionali da parte della le somme di seguito indicate: per il 2012: “euro 8.000,00”; per il 2013: “euro 6.300,00”; CP_1
per il 2014: “ euro 6.545,00”; per il 2015: “euro 4.825,00”, per un totale complessivo netto di euro
25.670,00, oltre cassa di previdenza ed iva.
Poiché la dava atto che per il 2012 il credito delle sue competenze era pari ad euro 2.210,00 Pt_1
(doc. n. 11 fascicolo del primo grado di “residuo competenze anno 2012 euro 2.210,00”), la Pt_1
somma di euro 5.790,00 deve essere scalata dal totale (8.000,00-5.790,00=2.210,00).
Pertanto la deve corrispondere a la somma di euro 19.880,00 a titolo di CP_1 Parte_1
competenze professionali per la tenuta della contabilità ordinaria e per la consulenza del lavoro, oltre cassa di previdenza e iva, oltre interessi legali dal 23.5.2016, giorno della messa in mora, al saldo.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe il secondo, il terzo ed il quarto motivo.
b)Sull'erronea valutazione ad opera del CTU delle attività per cui era presente la prova documentale,
come indicata nella tabella 4 della relazione peritale: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava l'erronea valutazione ad opera del CTU delle attività per cui era presente la prova documentale, come indicata nella tabella 4 della relazione peritale;
in specifico, il ctu: a) non aveva contabilizzato l'intervento personale della professionista in occasione delle visite fiscali;
b) valutava il compenso, spettante per la redazione dei due ricorsi tributari, secondo la percentuale minima dell'1%, senza tenere di conto di tutto il lavoro profuso dalla professionista;
c) non liquidava, senza giustificato motivo, il compenso spettante per le attività di consulenza del lavoro-elaborazione delle denunce e riduceva arbitrariamente il compenso;
d) riduceva arbitrariamente a euro 57.00 il CP_3
compenso spettante per la presentazione della dichiarazione del modello unico per il 2015 (periodo di imposta 2014).
Il motivo non merita accoglimento.
In riferimento al primo profilo, il ctu Dott. nella relazione del 31.10.19, affermava che dalla Per_1
documentazione prodotta dalla non risultava che la professionista avesse effettuato alcun Pt_1
intervento personale nel corso delle verifiche fiscali: “Per quanto riguarda il Processo Verbale di
Constatazione (allegato n. 9 alla memoria ex art. 183, comma6, n. 2, c.p.c. a firma del procuratore
di parte convenuta Avv. Francesca Pira) l'intervento personale del professionista in occasione di
verifiche fiscali rientra tra le attività di “rappresentanza tributaria” così come definite dal citato
comma 1, lett. g) dell'art. 16 del D.M. n. 140/2012. Così come indicato nella precedente Tabella 2,
l'intervento personale del professionista che assiste il contribuente durante la verifica fiscale, deve
risultare dal verbale giornaliero delle operazioni di verifica che viene redatto da parte dei funzionari
dell'Agenzia delle Entrate al termine di ogni giornata in cui sia svolto il controllo. Dalla
documentazione agli atti di causa e, segnatamente, dalle uniche tre pagine del PVC depositate, non
risulta l'intervento personale della convenuta dott.ssa durante le operazioni della Parte_1
verifica fiscale e, pertanto, il sottoscritto non ha potuto calcolare alcun compenso per l'attività di
“rappresentanza tributaria” eventualmente svolta”.
Riguardo alla redazione dei due ricorsi tributari, il ctu affermava che nella documentazione depositata agli atti di causa, non era presente la copia dell'avviso di accertamento impugnato, e neppure la copia integrale dei ricorsi presentati all'ente impositore così come non si evinceva quale era stato l'esito del contenzioso intrapreso con l'ufficio fiscale, con la conseguenza che erano rimasti sconosciuti sia la difficoltà e la complessità della pratica;
in tale caso, per determinare il compenso spettante alla convenuta, era possibile applicare unicamente l'art. 28 del D.M. n. 140/2012: “nella documentazione
depositata agli atti di causa, in cui oltre a non essere presente copia dell'avviso di accertamento
impugnato, neppure è presente la copia integrale dei ricorsi presentati all'ente impositore così come non si evince quale sia stato l'esito del contenzioso intrapreso con l'ufficio fiscale con la conseguenza
che, al sottoscritto, rimangono sconosciuti la difficoltà e complessità della pratica, l'impegno profuso
nella redazione dei ricorsi ed il vantaggio patrimoniale eventualmente conseguito dal cliente,
circostanze queste, che avrebbero consentito di determinare il compenso spettante alla convenuta
anche in applicazione dei predetti parametri generali. In tali circostanze, avendo a riguardo la sola
documentazione presente agli atti di causa, peraltro mai integrata neppure a seguito di specifica
richiesta, nella determinazione del compenso spettante alla professionista è possibile applicare
unicamente l'art. 28 del D.M. n. 140/2012. Specificatamente, si verte nella fattispecie contemplata al
comma 2 del citato art. 28 il quale, dispone che il compenso per l'attività di rappresentanza tributaria
debba essere determinato applicando i parametri indicati al Riquadro 10.2 della Tabella C ovvero,
una percentuale variabile dall'1 al 5 per cento delle imposte, tasse, contributi, sanzioni e interessi
che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato. La quantificazione del compenso è, pertanto, la
seguente.
Per il ricorso in favore del sig. , in considerazione che dall'unica pagina del ricorso CP_1
presentato si evince che l'ammontare complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni ed
interessi è pari ad euro 52.937,46 e che, non è possibile valutare l'attività svolta dalla convenuta
alla luce dei parametri generali sopra menzionati, il sottoscritto, nel determinare il compenso dovuto
alla
professionista, non può che applicare le percentuali di cui al Riquadro 10.2 citato nella misura ivi
prevista dell'uno per cento. Il compenso dovuto alla convenuta è quello risultante dalla seguente
operazione matematica: Valore della controversia x 1% = compenso ovvero euro 52.937,46 x 1% =
euro 529,37. Per il ricorso in favore della sig.ra , svolte analoghe Parte_3
considerazioni a quelle del caso che precede, si avrà: euro 49.212,20 x 1% = euro 492,12”.
Quanto alla mancata liquidazione del compenso spettante per le attività di consulenza del lavoro-
elaborazione delle denunce , in forza dell'accoglimento del primo motivo di appello, il CP_3
compenso per l'elaborazione delle denunce è stato già liquidato secondo gli importi indicati CP_3 nei rendiconti di cui ai docc. nn. da 1 a 4 per gli anni 2012, 2013 e 2014 (fascicolo del primo grado di , mentre per l'anno 2015, il relativo importo non era stato chiesto dalla professionista nel Pt_1
rendiconto per l'anno 2015 (doc. n. 5 fascicolo del primo grado di . Pertanto, dalle attività Pt_1
conteggiate dal ctu nella tabella 4 della suo elaborato peritale, devono essere sottratti gli importi corrispondenti alle attività per l'”Autoliquidazione annuale per l'anno 2012 (euro 235,48), per CP_3
l'anno 2013 (euro 175,25) e per l'anno 2014 ( euro 165,45).
Per quanto riguarda all'arbitraria riduzione a euro 57.00 del compenso spettante per la presentazione della dichiarazione del modello unico per il 2015 (periodo di imposta 2014), il ctu affermava che nella ricevuta di presentazione del modello dichiarativo depositata agli atti di causa il campo
“soggetto che ha predisposto la dichiarazione” risultava valorizzato con il codice “1” e ciò
significava che l'intermediario alla trasmissione dott.ssa , di cui era indicato il codice Parte_1
fiscale, con riferimento a detto modello dichiarativo, ne aveva curato unicamente l'invio telematico,
pertanto il relativo compenso era determinato in euro 57,00: “Tra i documenti presenti agli atti di
causa vi è una ricevuta di presentazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico Società di
Persone 2015 - Periodo di imposta 2014 (allegato n. 6 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. a firma del procuratore di parte convenuta Avv. Francesca Pira). La predisposizione delle
dichiarazioni fiscali, stante quanto disposto dal D.M. n. 140/2012 rientra nell'attività di “assistenza
tributaria” e, pertanto, il compenso dovuto al professionista deve quantificarsi sulla base di quanto
stabilito dal Riquadro 10.1 (art. 28, comma 1) a mente del quale, per la predisposizione della
dichiarazione dei redditi di una IE di persone, spetta un compenso di oltre cinquecento euro.
Dalla lettura della ricevuta depositata in atti e, segnatamente, dalla sezione della ricevuta
“IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”, è possibile trarre utili informazioni al fine di determinare
il compenso spettante al professionista. Le istruzioni per la compilazione del modello di
dichiarazione Unico 2015 delle Società di Persone (aggiornate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2015) in merito alla compilazione del quadro “IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA” dispongono quanto segue:
“Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in
via telematica. L'intermediario deve:
• indicare il proprio codice fiscale;
• riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la
dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata
predisposta da chi effettua l'invio;…”
Nella ricevuta di presentazione del modello dichiarativo depositata agli atti di causa il campo
“soggetto che ha predisposto la dichiarazione” risulta valorizzato con il codice “1” e ciò significa
che l'intermediario alla trasmissione dott.ssa di cui è indicato il codice fiscale, con Parte_1
riferimento a detto modello dichiarativo, ne ha curato unicamente l'invio telematico: diversamente
la casella in argomento sarebbe stata valorizzata con il codice “2”.
Per l'attività consistente nell'invio telematico della dichiarazione dei redditi, in base a quanto
riportato al Riquadro 10.1 (articolo 28, comma 1), spetta al professionista un compenso di venti
euro, tuttavia, in considerazione delle responsabilità professionali che gravano sul professionista per
l'attività di invio telematico dei modelli dichiarativi, si ritiene maggiormente aderente alle tariffe
comunemente praticate il compenso suggerito dall'Associazione per Parte_4
l'anno 2015 nella cifra di euro 57,00”.
In conclusione, dalla valutazione effettuata dal ctu delle attività indicate nella tabella n.4 della sua relazione e quantificata in “euro 1.701,67”, devono essere tolti gli importi corrispondenti alle attività
per l'”Autoliquidazione annuale per l'anno 2012 (euro 235,48), per l'anno 2013 (euro 175,25) CP_3
e per l'anno 2014 ( euro 165,45)” e, pertanto, il credito riconosciuto a favore della è pari a Pt_1
euro 1.128,49.
Alla luce di ciò, per i compensi individuati dal ctu nella Tabella 4 della relazione del 31.10.19 (ovvero per la predisposizione di documenti aventi rilevanza tributaria euro 50,00; per la predisposizione del ricorso a favore di euro 529,37; per la predisposizione del ricorso a favore di euro CP_1 CP_1
492,12; per la trasmissione telematica modello Unico euro 57,00), la IE deve essere CP_1
condannata alla corresponsione a favore di della somma di euro 1.128,49 oltre cassa Parte_1
di previdenza e iva, oltre interessi legali dal 23.5.2016, giorno della messa in mora, al saldo.
c)Sulle spese di lite: vista la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio devono essere compensate nella misura di un terzo tra le parti, ponendo i rimanenti due terzi a carico della IE e liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione CP_1
di riferimento (26.001-52.000) previsto dal D.M. 147/22.
Ferma la liquidazione delle spese di ctu effettuata dal tribunale nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Nuoro n.279/21, che per il resto si conferma, e condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...] Pt_1
l'importo di euro 21.008,49 (19.880,00+1.128,49) oltre cassa di previdenza e iva,
[...]
oltre interessi legali dal 23.5.2016, giorno della messa in mora, al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese legali del primo e del secondo grado per un terzo, ponendo la rimanente parte a carico della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 11.734,00, di cui euro 5.073,33 per il primo grado ed euro 6.660,67 per il presente grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Sassari, 6.3.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi