Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/1969, n. 1314
CASS
Sentenza 23 aprile 1969

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Il precetto dell'art.360 n.4, cod.proc.civ., secondo il quale il ricorso per Cassazione deve contenere i motivi per i quali e chiesta la Cassazione della sentenza e la indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, deve ritenersi soddisfatto quando, dallo svolgimento delle argomentazioni, e dato individuare il principio di diritto che si assume violato e le ragioni per cui e chiesta la Cassazione della sentenza. ( Conf.2810-67, massima n.330377 1811-67, massima n.330377- V.Anche, 3909-68, massima n.337417).*

Il dolo di una delle parti in danno dell'altra puo produrre la revocazione della sentenza solo se si concreta in artifici e raggiri tali da paralizzare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verita. Non costituiscono dolo revocatorio quei comportamenti della parte che sono censurabili solo sotto il profilo della probita e lealta processuale e quei fatti e comportamenti che non abbiano spiegato influenza determinante sulla decisione. ( V.612-67 massima n.326605 2966-66 massima n.325578 676-66 massima n.321342).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/1969, n. 1314
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1314
    Data del deposito : 23 aprile 1969

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