TRIB
Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/10/2024, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1750 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 04.10.2024, e vertente TRA
, nata il giorno 27/11/1974 in PIANO di SORRENTO Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù CodiceFiscale_1 di procura telematica atto introduttivo di lite, dall'avv. Eugenio MARZUILLO, presso il cui studio, sito in SORRENTO alla via S. RENATO n.23, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
LI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza/ingiunzione.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 21.03.2024 la sig.ra
[...]
, legale rappresentante di Parte_1 Controparte_2 adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento dell'ordinanza/ingiunzione n. OI-002327198, notificatale lo stesso 21 marzo 2024, asseritamente illegittima per omessa notifica dell'atto prodromico e/o presupposto e conseguente prescrizione della posta contributiva nonchè per mancanza di motivazione sul calcolo della sanzione, irrogata a seguito del mancato versamento delle ritenute effettuate nella busta paga dei dipendenti per il periodo aprile-agosto 2019.
1 Si costituiva ritualmente in Giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 per infondatezza delle tesi ex adverso te.
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 4 ottobre 2024.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere rigettata sulla base del seguente impianto motivazionale.
Oggetto dell'istanza di annullamento è l'ordinanza/ingiunzione notificata all'istante il 21 marzo 2024, contrassegnata dal n. OI-002327198. Tale atto rimanda al pregresso verbale di accertamento con il quale si denunciava l'omesso versamento della quota di contributi a carico del lavoratore, trattenuti dal datore di lavoro in busta paga e non versati all' in violazione dell'art. 1 bis D.L. n.463/83, convertito nella Legge CP_1
n.
Le doglianze della ricorrente in opposizione investono, prioritariamente, il difetto di -regolare- preventiva notifica del citato verbale di accertamento prot. n. .5101.26/10/2021.0360187. CP_1
All'uopo la sig.ra allega di non avere mai ricevuto il Parte_1 verbale di accerta l'ordinanza/ingiunzione.
Nel costituirsi in Giudizio, tuttavia, l'ente previdenziale ha documentato l'intervenuta notifica del verbale, perfezionatasi il 28 novembre 2021.
La sig.ra , preso atto delle documentate allegazioni di Parte_1 controparte, ha r replicare sostenendo che non ci sarebbe corrispondenza tra il numero contenuto sulla ricevuta di ritorno e quello indicato sulla consegna e cioè che sono indicati due numeri completamente differenti (cfr. note sostitutive trasmesse il 2 ottobre 2024). L'obiezione è palesemente destituita di qualsiasi fondamento, per come desumibile in maniera empirica controllando il numero, sempre uguale, impresso sull'atto di accertamento, spedito con raccomandata AR 786041890245, sull'attestazione di deposito del plico spedito con detta raccomanda AR e sulla C.A.D. L'assunto è documentato e il rilievo attoreo sfocia nel “pretestuoso”. Consegue che il capo di domanda basato su detta causa petendi resta infondato. (3)
Deriva da tale prima conclusione la connessa infondatezza dell'eccezione di prescrizione della posta sanzionatoria, riferita ad omissioni risalenti all'anno 2019 e precisamente al periodo aprile-agosto.
2 Ed invero, la tempistica degli accadimenti attesta che mai è maturata la prescrizione quinquennale fra maggio 2019, epoca di scadenza del primo omesso versamento, e ottobre 2021 e fra ottobre 2021 e marzo 2024, data di ricezione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
A ben vedere, l'eccezione di prescrizione in quanto tale sarebbe rimasta palesemente infondata anche senza valorizzare l'atto di accertamento, atteso che fra maggio 2019 e marzo 2024 non intercorrono cinque anni. Naturalmente, l'omessa notifica dell'atto pregresso avrebbe inficiato per altra ragione l'ordinanza ingiunzione opposta. La questione, tuttavia, non si pone per i motivi di cui sopra. (4)
Non residuano obiezioni propriamente “di merito”, ragione per la quale non mette conto di attardarsi su detto profilo di causa.
Infondate restano anche le peraltro generiche obiezioni attoree concernenti le modalità di confezionamento dell'ordinanza ingiunzione che non conterrebbe l'indicazione precisa della violazione e la motivazione della sanzione amministrativa. Anche in questo caso trattasi di rilievi pretestuosi, il provvedimento risultando articolato in modo tale da dare chiara contezza di tutti i passaggi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione, già calcolata secondo i nuovi parametri anche algebrici di riferimento. Basti qui considerare che l'importo della stessa è pari ad euro 1.264,50 a fronte dell'omesso versamento di euro 843,00.
A ciò aggiungasi che l'ordinanza ingiunzione espressamente rimanda all'atto di accertamento precedente, a sua volta rivelatore dei dati perimetrali della contestata omissione.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata con condanna della ricorrente al pagamento della somma portata dall'ordinanza ingiunzione opposta. Il governo delle spese di lite resta segnato dal principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza, eccezi a così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
3 2) condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 della somma indicata nell'ordinanza ingiunzione oppos interessi di Legge a decorrere dalla notifica della stessa;
3) condanna, altresì, la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 950,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 15/10/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1750 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 04.10.2024, e vertente TRA
, nata il giorno 27/11/1974 in PIANO di SORRENTO Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù CodiceFiscale_1 di procura telematica atto introduttivo di lite, dall'avv. Eugenio MARZUILLO, presso il cui studio, sito in SORRENTO alla via S. RENATO n.23, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
LI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza/ingiunzione.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 21.03.2024 la sig.ra
[...]
, legale rappresentante di Parte_1 Controparte_2 adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento dell'ordinanza/ingiunzione n. OI-002327198, notificatale lo stesso 21 marzo 2024, asseritamente illegittima per omessa notifica dell'atto prodromico e/o presupposto e conseguente prescrizione della posta contributiva nonchè per mancanza di motivazione sul calcolo della sanzione, irrogata a seguito del mancato versamento delle ritenute effettuate nella busta paga dei dipendenti per il periodo aprile-agosto 2019.
1 Si costituiva ritualmente in Giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 per infondatezza delle tesi ex adverso te.
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 4 ottobre 2024.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere rigettata sulla base del seguente impianto motivazionale.
Oggetto dell'istanza di annullamento è l'ordinanza/ingiunzione notificata all'istante il 21 marzo 2024, contrassegnata dal n. OI-002327198. Tale atto rimanda al pregresso verbale di accertamento con il quale si denunciava l'omesso versamento della quota di contributi a carico del lavoratore, trattenuti dal datore di lavoro in busta paga e non versati all' in violazione dell'art. 1 bis D.L. n.463/83, convertito nella Legge CP_1
n.
Le doglianze della ricorrente in opposizione investono, prioritariamente, il difetto di -regolare- preventiva notifica del citato verbale di accertamento prot. n. .5101.26/10/2021.0360187. CP_1
All'uopo la sig.ra allega di non avere mai ricevuto il Parte_1 verbale di accerta l'ordinanza/ingiunzione.
Nel costituirsi in Giudizio, tuttavia, l'ente previdenziale ha documentato l'intervenuta notifica del verbale, perfezionatasi il 28 novembre 2021.
La sig.ra , preso atto delle documentate allegazioni di Parte_1 controparte, ha r replicare sostenendo che non ci sarebbe corrispondenza tra il numero contenuto sulla ricevuta di ritorno e quello indicato sulla consegna e cioè che sono indicati due numeri completamente differenti (cfr. note sostitutive trasmesse il 2 ottobre 2024). L'obiezione è palesemente destituita di qualsiasi fondamento, per come desumibile in maniera empirica controllando il numero, sempre uguale, impresso sull'atto di accertamento, spedito con raccomandata AR 786041890245, sull'attestazione di deposito del plico spedito con detta raccomanda AR e sulla C.A.D. L'assunto è documentato e il rilievo attoreo sfocia nel “pretestuoso”. Consegue che il capo di domanda basato su detta causa petendi resta infondato. (3)
Deriva da tale prima conclusione la connessa infondatezza dell'eccezione di prescrizione della posta sanzionatoria, riferita ad omissioni risalenti all'anno 2019 e precisamente al periodo aprile-agosto.
2 Ed invero, la tempistica degli accadimenti attesta che mai è maturata la prescrizione quinquennale fra maggio 2019, epoca di scadenza del primo omesso versamento, e ottobre 2021 e fra ottobre 2021 e marzo 2024, data di ricezione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
A ben vedere, l'eccezione di prescrizione in quanto tale sarebbe rimasta palesemente infondata anche senza valorizzare l'atto di accertamento, atteso che fra maggio 2019 e marzo 2024 non intercorrono cinque anni. Naturalmente, l'omessa notifica dell'atto pregresso avrebbe inficiato per altra ragione l'ordinanza ingiunzione opposta. La questione, tuttavia, non si pone per i motivi di cui sopra. (4)
Non residuano obiezioni propriamente “di merito”, ragione per la quale non mette conto di attardarsi su detto profilo di causa.
Infondate restano anche le peraltro generiche obiezioni attoree concernenti le modalità di confezionamento dell'ordinanza ingiunzione che non conterrebbe l'indicazione precisa della violazione e la motivazione della sanzione amministrativa. Anche in questo caso trattasi di rilievi pretestuosi, il provvedimento risultando articolato in modo tale da dare chiara contezza di tutti i passaggi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione, già calcolata secondo i nuovi parametri anche algebrici di riferimento. Basti qui considerare che l'importo della stessa è pari ad euro 1.264,50 a fronte dell'omesso versamento di euro 843,00.
A ciò aggiungasi che l'ordinanza ingiunzione espressamente rimanda all'atto di accertamento precedente, a sua volta rivelatore dei dati perimetrali della contestata omissione.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata con condanna della ricorrente al pagamento della somma portata dall'ordinanza ingiunzione opposta. Il governo delle spese di lite resta segnato dal principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza, eccezi a così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
3 2) condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 della somma indicata nell'ordinanza ingiunzione oppos interessi di Legge a decorrere dalla notifica della stessa;
3) condanna, altresì, la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 950,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 15/10/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4