Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6951/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza dell'11.2.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6951/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. MICELI SALVATORE ANDREA;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.2024, Presente LO ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di: “- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere al Fondo CP_ Di Garanzia per la liquidazione del TFR previsto dalla legge 297/82 e dal d.lgs 80/92 e s.m., relativamente ai crediti da lavoro dipendente a titolo di Trattamento di Fine Rapporto dal medesimo ancora vantati nei confronti della cosi come contenuti, rappresentati e meglio descritti CP_2
in premessa. - Conseguentemente e per l'effetto condannare l' Controparte_3
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
Roma, via Ciro il Grande n. 21, p. iva , nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia, al P.IVA_2
pagamento in favore del sig. a titolo di Trattamento di Fine Rapporto della Parte_1
complessiva somma di € 14.617,14, o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta in favore del lavoratore ricorrente, nei modi e termini di legge e con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1
l'intervento del Fondo di garanzia per T.F.R., un importo pari ad € 15.084,81, che è stato maggiorato di interessi e rivalutazione, ma con applicazione delle ritenute erariali che l' è tenuto ad CP_3
operare, per cui è stato disposto il pagamento dell'importo netto di € 14.295,86 con valuta 2.2.2025. CP_ L' ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme oggetto di liquidazione, rigettando, nel resto, ogni avversa domanda, in quanto infondata, con compensazione delle spese di lite.
Sostituita l'udienza dell'11.2.2025 dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene definita come segue alla luce delle conclusioni come in atti formulate dalle parti. CP_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo quindi come satisfattiva delle proprie pretese la somma di cui è incontestato il pagamento CP_ con mandato del 2.2.2025, chiedendo soltanto la condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008). CP_ Nel caso di specie, il pagamento da parte dell' non contestato dal ricorrente nell'an e nel quantum, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza della pretesa creditoria di parte ricorrente, come implicitamente riconosciuto con il pagamento dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente.
2 Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art 91 c.p.c.
e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 12/02/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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