TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Nuda proprietà: Analisi completaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 6 aprile 2026
La nuda proprietà rappresenta una delle figure più interessanti e complesse del diritto civile italiano, incarnando il principio della “elasticità del dominio”. Sebbene il Codice Civile non la definisca come un diritto autonomo, la sua esistenza e le sue implicazioni pratiche sono profondamente radicate nell'ordinamento, trovando applicazione in svariati contesti, dalla pianificazione successoria alla materia fiscale e locatizia. NOZIONE E NATURA GIURIDICA DELLA NUDA PROPRIETÀ Il concetto di nuda proprietà non può essere compreso se non in relazione al suo complementare: il diritto di usufrutto. La proprietà piena è la sintesi di tre facoltà fondamentali: il diritto di usare la cosa (ius …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2020 promossa da:
Parte_1
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marco Cassiani ed
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in , giusta procura in atti;
Pt_1
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Iato ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Iato ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
P.IVA ) nella sua qualità di mandataria di Parte_3 P.IVA_2 Parte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto e Guido Gargani ed elettivamente domiciliata
[...] presso lo studio dei predetti difensori in Roma, giusta procura in atti;
Parte_5
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
(P.IVA ) rappresentata e difesa da Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
con sede legale in Milano, Via Hoepli n. 3 e dall'Avv. Renata Castellan del Foro di
[...]
Treviso, unitamente e/o disgiuntamente all' Avv. Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia, anche in via disgiunta tra loro, elettivamente domiciliata presso la sede operativa di in Controparte_4
Padova (PD),
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Per “Disporre la divisione immobiliare dei beni pignorati come da soluzione n. 3 CP_1 prospettata dalla CTU, ribadita la disponibilità di a chiedere l'assegnazione del lotto Parte_2
2 per mantenere la propria abitazione con versamento del conguaglio in denaro indicato dal CTU medesimo. Con vittoria delle spese di giudizio quantomeno successive al deposito della relazione del CTU.”
pagina 1 di 13 Per “Disporre la divisione immobiliare dei beni pignorati come da soluzione n. 3 Parte_2 prospettata dalla CTU, ribadita la disponibilità di a chiedere l'assegnazione del lotto Parte_2
2 per mantenere la propria abitazione con versamento del conguaglio in denaro indicato dal CTU medesimo. Con vittoria delle spese di giudizio quantomeno successive al deposito della relazione del CTU”. Per “Rigettata ogni contraria, domanda, eccezione e deduzione reietta, Voglia Controparte_3 l'Odierno Giudicante disporre la divisione immobiliare dei beni pignorati come da soluzione n. 5 prospettata dalla CTU. In caso di mancata accettazione della superiore soluzione n. 5, chiede la concessione di memorie ex art 190 c.p.c. al fine di meglio articolare le proprie ragioni. Con vittoria delle spese di giudizio.”
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza pronunciata il 2/12/2019 il Giudie dell'Esecuzione n. 328/2016 ha disposto procedersi alla divisione endoesecutiva dei seguenti beni immobili (richiamando la ripartizione tra lotti disposta in perizia):
LOTTO 1: bene in via Cavour, 32 ZA NO pignorato per ½ di piena proprietà censito al fg.
15 di ZA NO Mappale 110
LOTTO 2 Beni in ZA NO pignorati per la quota di 1/6 di piena proprietà 1-Foglio 10 Particella 344 2-Foglio 10 Particella 473 3-Foglio 10 Particella 610 4-Foglio 10 Particella 611
LOTTO 3 Beni in via Cavour, 14 ZA NO pignorati per la quota di 1/8 di piena proprietà fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 2 fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 1
4 Beni in via Cavour, 30 ZA NO fg. 15 di ZA NO Mappale 334 Pt_6 subalterno 1 pignorati per ½ di piena proprietà fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 3 fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 2; pignorati per ¼ di piena proprietà fg. 15 di
ZA NO Mappale 334 subalterno 4
5 Beni in via Cavour, 34 ZA NO pignorati per la quota di ½ di piena proprietà fg. Parte_7
15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 1 fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 2
Nei termini assegnati, il creditore Curatela Parte_1
ha iscritto a ruolo il presente giudizio, notificando l'ordinanza che dispone il giudizio di
[...] divisione ai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 1113 c.c..
Con comparsa depositata il 6/5/2020 si è costituita in giudizio , nella sua qualità di CP_5 creditore di già intervenuto nella procedura esecutiva n. 328/2016. CP_1
Con ordinanza depositata il giorno 1/12/2020 all'esito della prima udienza di trattazione, il GI ha dichiarato la contumacia delle comproprietarie e nonché dei Parte_2 Parte_5 creditori iscritti e Controparte_6 Pt_5 Parte_5 Rilevata l'assenza di notifica a è stato assegnato nuovo termine per
[...] Controparte_2 procedervi al creditore procedente.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio, è stata disposta CTU sui beni oggetto di divisione, demandando, altresì, al consulente tecnico la formulazione di una proposta di progetto di divisione.
All'udienza del 10/2/2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo per morte di . Parte_5
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da parte della Parte_1
, tramite deposito del ricorso in riassunzione e la notifica dello stesso, unitamente
[...] al decreto di fissazione dell'udienza, alle parti del procedimento. La Curatela, dopo aver provveduto in tal senso, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio.
L'intervenuta ha, nei termini assegnati dal GI, depositato documentazione volta a CP_3 CP_3 provare la legittimità della riassunzione nei confronti delle convenute e quali Pt_2 CP_1 eredi di . Parte_5
Esaminata la CTU nel contraddittorio tra le parti è emersa l'assenza di accordo in ordine alle modalità di divisione.
Si è così provveduto alla fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe, con concessione dei termini massimi ai sensi pagina 3 di 13 dell'art. 190 c.p.c.
***
La rinuncia agli atti del giudizio.
Il 14/3/2023 la , parte attrice Parte_1 del presente procedimento, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso di specie, la rinuncia agli atti non è stata notificata alle parti costituite, né comunicata in udienza. In ogni caso, costituitasi il 28/12/2022 quale successore a titolo Controparte_3 particolare di , ha chiesto la prosecuzione del giudizio, manifestando una condotta del CP_5 tutto incompatibile con l'accettazione della rinuncia.
Non deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio.
L'integrità del contraddittorio.
Con ordinanza del 10/2/2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per morte di Parte_5
. Il giudizio è stato riassunto nei confronti di e quali eredi della stessa.
[...] CP_1 Parte_2
Come chiarito dalla Suprema Corte, al fine di provare la qualità di erede per la corretta riassunzione del processo risulta necessario quantomeno il deposito di stato di famiglia (in caso di successione legittima) e dichiarazione di successione (che assume valore meramente indiziario, ma rafforza la prova in ordine all'avvenuta accettazione tacita) o testamento (nel caso di successione testamentaria).
Nel caso di specie, ha depositato certificato storico di stato famiglia da cui risulta che le CP_3 comproprietarie e sono chiamate all'eredità di . Pt_2 CP_1 Parte_5
Secondo la giurisprudenza prevalente “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare…gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare
l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (vedi, ex multis, Sentenza n. 390 del 08/01/2025). e , nel costituirsi in CP_1 Parte_8 giudizio quali eredi di e richiedere, anche con detta costituzione, lo scioglimento Parte_5 della comunione, hanno, quindi, compiuto atto di accettazione tacita;
in ogni caso, la loro qualifica di eredi non è stata contestata dalle altre parti del procedimento. Il contraddittorio risulta, dunque, validamente instaurato nei loro confronti quali successori a titolo particolare di . Parte_5
La comproprietà dei beni oggetto di divisione;
la misura delle quote.
Risulta necessario procedere in via officiosa all'accertamento della sussistenza della comproprietà dei beni immobili oggetto di divisione in capo alle convenute e in quanto CP_1 Parte_2 presupposto necessario per pronunciarsi sulla domanda di scioglimento della comunione. Incombe, infatti, sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa della qualità di coerede - comunista in capo a colui il quale formula la domanda (vedi, sul punto, App. Roma Sez. III, Sent., 01/06/2011). pagina 4 di 13 Nel caso di specie, tale prova deve ritenersi raggiunta.
Parte attrice ha prodotto relazione notarile volta ad attestare la comproprietà sui beni immobili oggetto di divisione. La comproprietà e la determinazione delle quote in essa risultante non è stata contestata dalle altre parti del giudizio. Tenuto conto che la circostanza emerge dai pubblici registri, la prova della comproprietà può ritenersi raggiunta.
Dalla relazione notarile prodotta, risulta, in particolare, che i beni oggetto di divisione fossero in comproprietà nella misura che segue:
Lotto 1:
proprietà per 1/6 della nuda proprietà e 2/6 di proprietà; CP_1
proprietà per 1/6 della nuda proprietà e 2/6 di proprietà; Parte_2
usufrutto per 2/6: Parte_5
Lotto 2:
Proprietà per 1/8; CP_1
proprietà per 7/8; Parte_2
Lotto 3:
proprietà per 1/8; CP_1
proprietà per 7/8; Parte_2
Lotto 4:
Beni identificati al catasto fabbricati sub. 1 e 3
proprietà per nuda proprietà di 1/6 e proprietà di 2/6; Parte_2
nata a [...] il [...] per nuda CP_1 C.F._3 proprietà di 1/6 e proprietà di 2/6;
usufrutto per 2/6; Parte_5
Beni identificati al catasto fabbricati sub. 2 e 4
proprietà per 3/12; CP_1
proprietà per 9/12; Parte_2
5: Parte_7
proprietà per 1/6 della nuda proprietà e 2/6 di proprietà; CP_1
proprietà per 1/6 della nuda proprietà e 2/6 di proprietà; Parte_2
Usufrutto per 2/6. Parte_5
Come emerge dal certificato di morte prodotto in atti, è deceduta il giorno 8/9/2021. Parte_5
Ai sensi dell'art. 979 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario. L'estinzione dell'usufrutto dà luogo all'espansione della nuda proprietà in diritto di piena proprietà. A 5 sono le Parte_5Parte_7 seguenti:
Lotto 1:
: 3/6 di piena proprietà; CP_1
pagina 5 di 13 : 3/6 di piena proprietà. Parte_2
Lotto 4:
Beni identificati al catasto fabbricati sub. 1 e 3
proprietà per 3/6; Parte_2
proprietà di 3/6; CP_1
5: Parte_7
proprietà per 3/6; CP_1
proprietà per 3/6. Parte_2
Modalità di divisione.
Chiarita la possibilità di addivenire allo scioglimento della comunione, si pone la necessità di statuire in ordine alle modalità con cui tale divisione deve essere attuata.
In sede di divisione, ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun coerede può chiedere l'attribuzione della propria quota in natura. L'art. 720 c.c. costituisce una deroga al principio generale posto dall'art. 718 c.c., applicabile laddove gli immobili non siano comodamente divisibili. Ai sensi dell'art. 720 c.c., infatti, se
[nell'eredità] vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”.
Nel caso di specie, nessuno degli immobili, autonomamente considerato, risulta divisibile. La CTU svolta nel corso del giudizio ha, tuttavia, rilevato la possibile formazione di quattro lotti, composti da una o più unità immobiliari autonome. Ciascuna delle unità immobiliari comprese nel singolo lotto risulta autonomamente fruibile ed utilizzabile: non sono, infatti, necessarie serie o significative opere per consentirne l'utilizzo autonomo, né è necessaria la costituzione di pesi o servitù. E', dunque, possibile procedere ai sensi dell'art. 720 c.c. e comprendere ciascun bene immobile per intero nella quota di ciascun condividente. La circostanza, peraltro, non sembra oggetto di contestazione atteso che,
a prescindere delle precedenti deduzioni, in sede di precisazione delle conclusioni le parti concordano sulla possibilità di procedere alla divisione tramite l'assegnazione. Non concordano, invece, sulla scelta di quali immobili assegnare a ciascun comproprietario, tenuto conto che la sola è CP_1 debitrice esecutata nella procedura n. 328/2016.
Ai fini della decisione, risulta preliminarmente necessario chiarire il valore di stima di ciascun gruppo di immobili e conseguentemente indicare la consistenza ed il valore di ciascuna quota di comproprietà.
In ordine alla determinazione del valore, si ritiene di dover richiamare le conclusioni svolte dal CTU
Arch. Relativamente alla stima ed ai criteri applicati per la sua determinazione, infatti, Per_1
l'indagine peritale risulta condivisibile e le relative conclusioni possono, dunque, essere poste alla base della decisione.
Deve, tuttavia, rilevarsi, al contrario, una seria mancanza nell'elaborato peritale. L'ordinanza che ha disposto il giudizio di divisione, infatti, includeva chiaramente tra gli immobili oggetto di divisione i seguenti beni:
Beni in ZA NO pignorati per la quota di 1/6 di piena proprietà 1-Foglio 10 Pt_9
Particella 344 2-Foglio 10 Particella 473 3-Foglio 10 Particella 610 4-Foglio 10 Particella 611 pagina 6 di 13 Attuali proprietari nata a [...] il [...] CP_1
Proprietà per 1/8 C.F._3 nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Proprietà per 7/8, limitandosi a precisare che la quota pignorata risultava eccedente rispetto a quella nella titolarità dell'esecutata ed indicando, dunque, le corrette quote di comproprietà.
L'ordinanza che ha disposto il giudizio di divisione è stata correttamente trascritta su detti beni, riportati, altresì, nella relazione notarile prodotta da parte attrice.
Ciononostante, il CTU, nel proprio elaborato peritale, ha espressamente escluso detti beni dalla propria valutazione, ritenendoli esclusi dal giudizio di divisione. Al contrario, gli stessi devono essere ricompresi nel gruppo di unità immobiliari indicato quale “immobile 2” tenuto conto che detti terreni accedono al villino sito in via Cavour 14. Detta circostanza, non solo risulta dalle planimetrie e dalla relazione prodotta ma era stata espressamente riportata nell'esecuzione immobiliare. Agli stessi, tuttavia, non pare potersi attribuire alcun valore, tenuto conto che risultano privi di rendita e che la loro strumentalità rispetto all'immobile 2 (villino) li rende insuscettibili di valutazione (ed eventualmente attribuzione) separata.
Sulla base dell'elaborato depositato in data 11/11/2021 e tenuto conto di quanto sopra precisato è possibile individuare i quattro immobili oggetto di divisione come segue:
IMMOBILE 1: sala polifunzionale situata in ZA, via Cavour 32
Piena proprietà per le quote di spettanza di “SALA POLIFUNZIONALE” situata in via Cavour, 32/B a ZA NO (No) e attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 110, categoria D/3, rendita: € 1254,99; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 985, 519, 301, 883, 565 e 409;
Valore totale: 224.520,00
Proprietà attuale (a seguito della morte di e della conseguente estinzione Parte_5 dell'usufrutto)
½ ; valore di quota 112.260,00 Parte_2
½ ; valore di quota 112.260,00 CP_1
IMMOBILE 2: fabbricato sito in ZA, via Cavour, 14
Piena proprietà di ” situata in via Cavour, 14 a ZA NO (No) (interno cortile Pt_10 lato ovest) e attualmente censito NCEU fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 2, categoria A/3, classe 2, Consistenza vani 4,5, abitazione al primo piano, Sup. catastale mq. 101, escluse aree scoperte mq. 97, rendita: € 267,27 e fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 1, (scheda catastale mancante), categoria C/3, classe 6, Consistenza mq. 80, deposito, rendita: € 152,87; Foglio 10, mappale 344, Vigneto classe 1, Cons. 2 are e80 ca RD € 1.95, RA 1,81 Foglio 10, mappale 473, area rurale Cons. 2 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 610, Fu d accert, Cons. 55 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 611, Fu d accert, Cons. 3 are 10 ca, senza rendita;
Coerenze dell'immobile a corpo compresi i terreni: mappali 345, 364, 346, 710, 671, 289, 288
Valore totale: 82.136,00
Proprietà attuale:
7/8 ; valore di quota 71.869,00 Parte_2 pagina 7 di 13 1/8 ; valore della quota 10.267,00 CP_1
IMMOBILE 3: fabbricato (rudere) sito in ZA, 30
Piena proprietà di ” situata in via Cavour, 30 a ZA NO (No) (interno Parte_11 strada) e attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 1, categoria
A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 48, escluse aree scoperte mq. 48, rendita: € 85,22; fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 3 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano U -2, rendita: €
85,22. Piena proprietà di fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 2, categoria A/4, classe
1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano terra e interrato, Sup. catastale mq. 59, escluse aree scoperte mq. 59, rendita: € 85,22; e fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 4 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2, abitazione ai piani 1-2, rendita: € 68,17 Coerenze dell'immobile a corpo: mappali 110, 519, 112, 111.
Valore totale del bene censito al NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 1 e 3: 28.438,00
Proprietà attuale
½ ; valore di quota 14.219,00 Parte_2
½ ; valore di quota 14.219,00 CP_1
Valore totale del bene censito al NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 2 e 4: 30.887,00
Proprietà attuale
9/12 ; valore di quota 23.165,25 Parte_2
3/12 ; valore di quota: 7.721,75 CP_1
IMMOBILE 4: Fabbricato sito in ZA, via Cavour, 34
Piena proprietà di su due piani” situata in via Cavour, 34 a ZA NO (No) e Pt_12 attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 1, categoria A/2, 5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 131, escluse aree scoperte mq. Parte_7 126, rendita: € 413,17 e fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 2, categoria A/2, classe 5, abitazione (in catasto erroneamente indicata al piano terra) al primo piano, Parte_7 rendita: € 413,17; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 986, 519 e 110.
Valore totale: 208.260,00
Proprietà attuale:
½ ; valore di quota 104.310,00 Parte_2
½ ; valore di quota 104.310,00. CP_1
Chiarito il valore delle quote di ciascuna comproprietaria in relazione al singolo immobile è, dunque, possibile ricostruire il valore complessivo delle quote di ciascuna comproprietaria, le quali, tenuto conto dei valori sopra espressi, sono determinabili come segue:
valore quota complessiva 325.823,25 Parte_2
pagina 8 di 13 valore quota complessiva 248.777,75 CP_1
Considerati i valori sopra espressi, si ritiene che, in accoglimento della richiesta formulata dalle convenute le porzioni di ciascuna comproprietaria debbano essere determinate secondo la Pt_2 soluzione indicata nella CTU come n. 3 e, dunque, come segue:
a assegnazione dell'immobile n.1 e riconoscimento di un conguaglio in denaro di euro CP_1
24.258,00, da versarsi direttamente alla procedura esecutiva;
a assegnazione degli immobili 2, 3 e 4 e pagamento di un conguaglio in denaro di Parte_2 euro 24.258,00.
Detta soluzione si impone alla luce del tenore dell'art. 720 c.c., il quale dispone che in caso di immobili non comodamente divisibili, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore. Come sopra evidenziato, nel caso di specie titolare di una quota maggiore è cosicché è Parte_2 diritto della stessa vedersi attribuiti in via prevalente beni immobili per l'intero. Solo relativamente agli immobili rispettivamente assegnati, peraltro, la comproprietaria non esecutata e la comproprietaria esecutata hanno formulato istanza di attribuzione, circostanza che, dal tenore letterale dell'art. 720 c.c., risulta necessaria per procedere alla divisione tramite attribuzione e non procedere, dunque, alla vendita.
In secondo luogo, detta soluzione è quella che consente il minor conguaglio possibile, tenuto conto della diversità delle rispettive quote. La soluzione n. 5 proposta dal creditore Controparte_3 infatti, determinerebbe il versamento di un conguaglio di euro 107.317,00.
Da ultimo la soluzione n.3 consente di assicurare il mantenimento della proprietà dell'immobile adibito ad abitazione in capo a , circostanza che ben può essere valorizzata dal Giudice nella Parte_2 formazione delle quote di attribuzione.
Contrariamente a quanto sostenuto da peraltro, detta soluzione non Controparte_3 comporterebbe una lesione del diritto di ipoteca della stessa.
Ai sensi dell'art. 2825 c.c., infatti, l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima. Il trasferimento, però, non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli. I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
Deve, infine, escludersi la convenienza per la procedura esecutiva della soluzione n. 5 tenuto conto che nell'ipotesi di assegnazione al contitolare esecutato in proprietà solitaria di un bene di valore superiore a quello della sua quota, il contitolare terzo avrebbe diritto di soddisfare il proprio diritto al conguaglio sul ricavato della vendita dell'immobile. L'obbligo di conguaglio da parte del debitore ex comunista farebbe sorgere, poi, un'ipoteca legale sul bene assegnatogli per intero ex art. 2817, n.2, c.c., la quale prevarrebbe ex art.2825, co.3, c.c. sull'ipoteca precedente trasferita dalla quota astratta al pagina 9 di 13 singolo bene per intero. Nel caso di specie, la divisione secondo la modalità n. 5 farebbe sorgere a carico del debitore un obbligo di conguaglio nei confronti della comproprietaria di euro 107.317,00, somma che dovrebbe essere prelevata dal ricavato della vendita del bene assegnato all'esecutato, con preferenza rispetto ai creditori di quest'ultimo.
Le spese di lite
Con riferimento alle spese dei giudizi divisori ordinari e per l'ipotesi di conclusione degli stessi con scioglimento della comunione, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che
“vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 15.5.2002, n. 7059, Cass. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986, n. 1111). In altri termini, nell'ipotesi in cui non siano stati frapposti ostacoli o impedimenti ingiustificati alla prosecuzione del giudizio da alcuno dei condividenti, le spese devono essere poste “a carico della massa”; il che significa, in concreto, che ciascun condividente sarà tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote.
Con riferimento ai giudizi divisori endo-esecutivi, promossi non da uno dei condividenti, bensì da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ricorre una parziale deroga ai principi innanzi illustrati. È, infatti, pacifico, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che il creditore procedente/attore non debba essere gravato, neppure parzialmente, delle spese della causa divisionale, non avendo egli un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore. Nella specie si ritorna, dunque, al generale principio di soccombenza, in quanto nei rapporti fra il condividente- debitore e il creditore procedente/attore appare configurabile una vera e propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Con riferimento, invece, ai rapporti tra il creditore procedente/attore ed i condividenti non esecutati è normalmente destinata a trovare applicazione la già ricordata regola generale dell'imputazione a carico della massa: nelle ipotesi di scioglimento della comunione, l'attività del creditore conduce alla realizzazione della divisione, producendo un risultato identico a quello che si sarebbe verificato se il giudizio fosse stato promosso da uno qualsiasi dei condividenti. Ciascun condividente non esecutato dovrà, pertanto, rimborsare a chiunque abbia compiuto atti utili alla divisione le relative spese, sempre in proporzione alla propria quota nella comunione e, entro questo limite, solidalmente con il condividente debitore.
Tali principi, analogamente a quanto previsto nell'ipotesi di divisione c.d. ordinarie, non trovano applicazione nell'ipotesi in cui le spese siano cagionate da inutili resistenze o pretese infondate;
in questo caso non potrà che trovare applicazione il tradizionale criterio di liquidazione delle spese in base al principio della soccombenza.
Sulla base dei principi sopra richiamati, si ravvisa in capo al creditore una Controparte_3 soccombenza parziale, tenuto conto che le contestazioni dello stesso in ordine alla concreta modalità di attribuzione hanno determinato la necessità di statuire con sentenza e, dunque, lo svolgimento della fase decisionale che, altrimenti, non avrebbe avuto luogo. D'altro canto, la soccombenza deve ritenersi solo parziale, atteso che la domanda di divisione, di per sé, ha trovato accoglimento.
Si ritiene, dunque, di dover disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
pagina 10 di 13 I restanti 2/3 devono essere posti a carico della massa, con condanna di nei confronti di CP_1 ed, in solido, di nella misura del 57% (tenuto conto del valore Controparte_3 Parte_2 della sua quota).
Analoga ripartizione deve prevedersi per le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Le spese vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni nella versione ratione temporis applicabile ed applicando i parametri medi per la fase introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria, tenuto conto che non ha depositato memorie ex CP_3 art. 183, comma 6, c.p.c.. In ordine al valore della controversia, deve farsi riferimento al valore della quota in contestazione (art. 6 del DM 126/2004). Le spese di lite ammontano, dunque, ad euro
11.268,00. I 2/3 da porsi a carico delle comproprietarie in solido tra loro (e per in Parte_2 ragione del 57%), conseguentemente, sono pari ad euro 7.512,00, oltre spese forfettarie, Iva, se dovuta,
e CPA sull'imponibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra e sui CP_1 Parte_2 seguenti beni immobili oggetto di divisione:
IMMOBILE 1: sala polifunzionale situata in ZA, via Cavour 32
Piena proprietà per le quote di spettanza di “SALA POLIFUNZIONALE” situata in via Cavour, 32/B a ZA NO (No) e attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 110, categoria D/3, rendita: € 1254,99; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 985, 519, 301, 883, 565 e 409;
IMMOBILE 2: fabbricato sito in ZA, via Cavour, 14
Piena proprietà di ” situata in via Cavour, 14 a ZA NO (No) (interno Pt_10 cortile lato ovest) e attualmente censito NCEU fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 2, categoria A/3, classe 2, Consistenza vani 4,5, abitazione al primo piano, Sup. catastale mq. 101, escluse aree scoperte mq. 97, rendita: € 267,27 e fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 1, (scheda catastale mancante), categoria C/3, classe 6, Consistenza mq. 80, deposito, rendita: € 152,87; Foglio 10, mappale 344, Vigneto classe 1, Cons. 2 are e80 ca RD € 1.95, RA 1,81 Foglio 10, mappale 473, area rurale Cons. 2 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 610, Fu d accert, Cons. 55 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 611,
Fu d accert, Cons. 3 are 10 ca, senza rendita;
IMMOBILE 3: fabbricato (rudere) sito in ZA, 30
Piena proprietà di “ ” situata in via Cavour, 30 a ZA NO (No) Parte_11
(interno strada) e attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 1, categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 48, escluse aree scoperte mq. 48, rendita: € 85,22; fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 3 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano U -2, rendita: € 85,22. Piena proprietà per la quota di 3/12 di fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 2, categoria A/4, classe 1, Consistenza vani
2,5, abitazione al piano terra e interrato, Sup. catastale mq. 59, escluse aree scoperte mq. 59, rendita: € 85,22; e fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 4 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2, abitazione ai piani 1-2, rendita: € 68,17 Coerenze dell'immobile a corpo: mappali 110, 519, 112, 111.
pagina 11 di 13 IMMOBILE 4: Fabbricato sito in ZA, via Cavour, 34
Piena proprietà di “ su due piani” situata in via Cavour, 34 a ZA NO (No) e Pt_12 attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 1, categoria
5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 131, escluse aree Parte_7 scoperte mq. 126, rendita: € 413,17 e fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 2, 5, abitazione (in catasto erroneamente indicata al Parte_7 piano terra) al primo piano, rendita: € 413,17; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 986, 519 e 110;
b) assegna a il diritto di piena proprietà sul seguente bene: CP_1
IMMOBILE 1: sala polifunzionale situata in ZA, via Cavour 32, attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 110, categoria D/3, rendita: € 1254,99; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 985, 519, 301, 883, 565 e 409;
c) assegna a il diritto di piena proprietà sui seguenti beni: Parte_2
IMMOBILE 2: fabbricato sito in ZA, via Cavour, 14
Piena proprietà di ” situata in via Cavour, 14 a ZA NO (No) (interno Pt_10 cortile lato ovest) e attualmente censito NCEU fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 2, categoria A/3, classe 2, Consistenza vani 4,5, abitazione al primo piano, Sup. catastale mq. 101, escluse aree scoperte mq. 97, rendita: € 267,27 e fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 1, (scheda catastale mancante), categoria C/3, classe 6, Consistenza mq. 80, deposito, rendita: € 152,87; Foglio 10, mappale 344, Vigneto classe 1, Cons. 2 are e80 ca RD € 1.95, RA 1,81 Foglio 10, mappale 473, area rurale Cons. 2 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 610, Fu d accert, Cons. 55 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 611, Fu d accert, Cons. 3 are 10 ca, senza rendita;
IMMOBILE 3: fabbricato (rudere) sito in ZA, 30
Piena proprietà di “ ” situata in via Cavour, 30 a ZA NO (No) Parte_11
(interno strada) e attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 1, categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 48, escluse aree scoperte mq. 48, rendita: € 85,22; fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 3 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano U -2, rendita: € 85,22. Piena proprietà per la quota di 3/12 di fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 2, categoria A/4, classe 1, Consistenza vani
2,5, abitazione al piano terra e interrato, Sup. catastale mq. 59, escluse aree scoperte mq. 59, rendita: € 85,22; e fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 4 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2, abitazione ai piani 1-2, rendita: € 68,17 Coerenze dell'immobile a corpo: mappali 110, 519, 112, 111.
IMMOBILE 4: Fabbricato sito in ZA, via Cavour, 34
Piena proprietà di “ su due piani” situata in via Cavour, 34 a ZA NO (No) e Pt_12 attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 1, categoria
5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 131, escluse aree Parte_7 scoperte mq. 126, rendita: € 413,17 e fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 2, 5, abitazione (in catasto erroneamente indicata al Parte_7 piano terra) al primo piano, rendita: € 413,17; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 986, 519 e 110;
d) condanna a versare a e per essa alla procedura esecutiva n. Parte_2 CP_1
pagina 12 di 13 328/2016 pendente avanti al Tribunale di Novara l'importo di euro 24.258,00 a titolo di conguaglio per l'assegnazione della porzione determinata al punto c) del dispositivo;
e) dispone la compensazione delle spese di lite tra e e Controparte_3 CP_1 Parte_2 nella misura di 1/3;
f) condanna a rimborsare a i 2/3 delle spese di lite, che liquida CP_1 Controparte_3 in euro 7.512,00 (pari, appunto ai 2/3 dell'importo di euro 11.268,00) oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA sull'imponibile e 2/3 delle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento;
g) condanna rimborsare a 2/3 delle spese di lite, che liquida in Parte_2 Controparte_3 euro 7.512,00 (pari, appunto a 2/3 dell'importo di euro 11.268,00) oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA sull'imponibile e 2/3 delle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, in solido con in ragione del 57%; CP_1
h) dispone la compensazione delle spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Novara, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2020 promossa da:
Parte_1
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marco Cassiani ed
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in , giusta procura in atti;
Pt_1
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Iato ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Iato ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
P.IVA ) nella sua qualità di mandataria di Parte_3 P.IVA_2 Parte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto e Guido Gargani ed elettivamente domiciliata
[...] presso lo studio dei predetti difensori in Roma, giusta procura in atti;
Parte_5
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
(P.IVA ) rappresentata e difesa da Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
con sede legale in Milano, Via Hoepli n. 3 e dall'Avv. Renata Castellan del Foro di
[...]
Treviso, unitamente e/o disgiuntamente all' Avv. Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia, anche in via disgiunta tra loro, elettivamente domiciliata presso la sede operativa di in Controparte_4
Padova (PD),
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Per “Disporre la divisione immobiliare dei beni pignorati come da soluzione n. 3 CP_1 prospettata dalla CTU, ribadita la disponibilità di a chiedere l'assegnazione del lotto Parte_2
2 per mantenere la propria abitazione con versamento del conguaglio in denaro indicato dal CTU medesimo. Con vittoria delle spese di giudizio quantomeno successive al deposito della relazione del CTU.”
pagina 1 di 13 Per “Disporre la divisione immobiliare dei beni pignorati come da soluzione n. 3 Parte_2 prospettata dalla CTU, ribadita la disponibilità di a chiedere l'assegnazione del lotto Parte_2
2 per mantenere la propria abitazione con versamento del conguaglio in denaro indicato dal CTU medesimo. Con vittoria delle spese di giudizio quantomeno successive al deposito della relazione del CTU”. Per “Rigettata ogni contraria, domanda, eccezione e deduzione reietta, Voglia Controparte_3 l'Odierno Giudicante disporre la divisione immobiliare dei beni pignorati come da soluzione n. 5 prospettata dalla CTU. In caso di mancata accettazione della superiore soluzione n. 5, chiede la concessione di memorie ex art 190 c.p.c. al fine di meglio articolare le proprie ragioni. Con vittoria delle spese di giudizio.”
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza pronunciata il 2/12/2019 il Giudie dell'Esecuzione n. 328/2016 ha disposto procedersi alla divisione endoesecutiva dei seguenti beni immobili (richiamando la ripartizione tra lotti disposta in perizia):
LOTTO 1: bene in via Cavour, 32 ZA NO pignorato per ½ di piena proprietà censito al fg.
15 di ZA NO Mappale 110
LOTTO 2 Beni in ZA NO pignorati per la quota di 1/6 di piena proprietà 1-Foglio 10 Particella 344 2-Foglio 10 Particella 473 3-Foglio 10 Particella 610 4-Foglio 10 Particella 611
LOTTO 3 Beni in via Cavour, 14 ZA NO pignorati per la quota di 1/8 di piena proprietà fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 2 fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 1
4 Beni in via Cavour, 30 ZA NO fg. 15 di ZA NO Mappale 334 Pt_6 subalterno 1 pignorati per ½ di piena proprietà fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 3 fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 2; pignorati per ¼ di piena proprietà fg. 15 di
ZA NO Mappale 334 subalterno 4
5 Beni in via Cavour, 34 ZA NO pignorati per la quota di ½ di piena proprietà fg. Parte_7
15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 1 fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 2
Nei termini assegnati, il creditore Curatela Parte_1
ha iscritto a ruolo il presente giudizio, notificando l'ordinanza che dispone il giudizio di
[...] divisione ai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 1113 c.c..
Con comparsa depositata il 6/5/2020 si è costituita in giudizio , nella sua qualità di CP_5 creditore di già intervenuto nella procedura esecutiva n. 328/2016. CP_1
Con ordinanza depositata il giorno 1/12/2020 all'esito della prima udienza di trattazione, il GI ha dichiarato la contumacia delle comproprietarie e nonché dei Parte_2 Parte_5 creditori iscritti e Controparte_6 Pt_5 Parte_5 Rilevata l'assenza di notifica a è stato assegnato nuovo termine per
[...] Controparte_2 procedervi al creditore procedente.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio, è stata disposta CTU sui beni oggetto di divisione, demandando, altresì, al consulente tecnico la formulazione di una proposta di progetto di divisione.
All'udienza del 10/2/2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo per morte di . Parte_5
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da parte della Parte_1
, tramite deposito del ricorso in riassunzione e la notifica dello stesso, unitamente
[...] al decreto di fissazione dell'udienza, alle parti del procedimento. La Curatela, dopo aver provveduto in tal senso, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio.
L'intervenuta ha, nei termini assegnati dal GI, depositato documentazione volta a CP_3 CP_3 provare la legittimità della riassunzione nei confronti delle convenute e quali Pt_2 CP_1 eredi di . Parte_5
Esaminata la CTU nel contraddittorio tra le parti è emersa l'assenza di accordo in ordine alle modalità di divisione.
Si è così provveduto alla fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe, con concessione dei termini massimi ai sensi pagina 3 di 13 dell'art. 190 c.p.c.
***
La rinuncia agli atti del giudizio.
Il 14/3/2023 la , parte attrice Parte_1 del presente procedimento, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso di specie, la rinuncia agli atti non è stata notificata alle parti costituite, né comunicata in udienza. In ogni caso, costituitasi il 28/12/2022 quale successore a titolo Controparte_3 particolare di , ha chiesto la prosecuzione del giudizio, manifestando una condotta del CP_5 tutto incompatibile con l'accettazione della rinuncia.
Non deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio.
L'integrità del contraddittorio.
Con ordinanza del 10/2/2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per morte di Parte_5
. Il giudizio è stato riassunto nei confronti di e quali eredi della stessa.
[...] CP_1 Parte_2
Come chiarito dalla Suprema Corte, al fine di provare la qualità di erede per la corretta riassunzione del processo risulta necessario quantomeno il deposito di stato di famiglia (in caso di successione legittima) e dichiarazione di successione (che assume valore meramente indiziario, ma rafforza la prova in ordine all'avvenuta accettazione tacita) o testamento (nel caso di successione testamentaria).
Nel caso di specie, ha depositato certificato storico di stato famiglia da cui risulta che le CP_3 comproprietarie e sono chiamate all'eredità di . Pt_2 CP_1 Parte_5
Secondo la giurisprudenza prevalente “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare…gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare
l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (vedi, ex multis, Sentenza n. 390 del 08/01/2025). e , nel costituirsi in CP_1 Parte_8 giudizio quali eredi di e richiedere, anche con detta costituzione, lo scioglimento Parte_5 della comunione, hanno, quindi, compiuto atto di accettazione tacita;
in ogni caso, la loro qualifica di eredi non è stata contestata dalle altre parti del procedimento. Il contraddittorio risulta, dunque, validamente instaurato nei loro confronti quali successori a titolo particolare di . Parte_5
La comproprietà dei beni oggetto di divisione;
la misura delle quote.
Risulta necessario procedere in via officiosa all'accertamento della sussistenza della comproprietà dei beni immobili oggetto di divisione in capo alle convenute e in quanto CP_1 Parte_2 presupposto necessario per pronunciarsi sulla domanda di scioglimento della comunione. Incombe, infatti, sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa della qualità di coerede - comunista in capo a colui il quale formula la domanda (vedi, sul punto, App. Roma Sez. III, Sent., 01/06/2011). pagina 4 di 13 Nel caso di specie, tale prova deve ritenersi raggiunta.
Parte attrice ha prodotto relazione notarile volta ad attestare la comproprietà sui beni immobili oggetto di divisione. La comproprietà e la determinazione delle quote in essa risultante non è stata contestata dalle altre parti del giudizio. Tenuto conto che la circostanza emerge dai pubblici registri, la prova della comproprietà può ritenersi raggiunta.
Dalla relazione notarile prodotta, risulta, in particolare, che i beni oggetto di divisione fossero in comproprietà nella misura che segue:
Lotto 1:
proprietà per 1/6 della nuda proprietà e 2/6 di proprietà; CP_1
proprietà per 1/6 della nuda proprietà e 2/6 di proprietà; Parte_2
usufrutto per 2/6: Parte_5
Lotto 2:
Proprietà per 1/8; CP_1
proprietà per 7/8; Parte_2
Lotto 3:
proprietà per 1/8; CP_1
proprietà per 7/8; Parte_2
Lotto 4:
Beni identificati al catasto fabbricati sub. 1 e 3
proprietà per nuda proprietà di 1/6 e proprietà di 2/6; Parte_2
nata a [...] il [...] per nuda CP_1 C.F._3 proprietà di 1/6 e proprietà di 2/6;
usufrutto per 2/6; Parte_5
Beni identificati al catasto fabbricati sub. 2 e 4
proprietà per 3/12; CP_1
proprietà per 9/12; Parte_2
5: Parte_7
proprietà per 1/6 della nuda proprietà e 2/6 di proprietà; CP_1
proprietà per 1/6 della nuda proprietà e 2/6 di proprietà; Parte_2
Usufrutto per 2/6. Parte_5
Come emerge dal certificato di morte prodotto in atti, è deceduta il giorno 8/9/2021. Parte_5
Ai sensi dell'art. 979 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario. L'estinzione dell'usufrutto dà luogo all'espansione della nuda proprietà in diritto di piena proprietà. A 5 sono le Parte_5Parte_7 seguenti:
Lotto 1:
: 3/6 di piena proprietà; CP_1
pagina 5 di 13 : 3/6 di piena proprietà. Parte_2
Lotto 4:
Beni identificati al catasto fabbricati sub. 1 e 3
proprietà per 3/6; Parte_2
proprietà di 3/6; CP_1
5: Parte_7
proprietà per 3/6; CP_1
proprietà per 3/6. Parte_2
Modalità di divisione.
Chiarita la possibilità di addivenire allo scioglimento della comunione, si pone la necessità di statuire in ordine alle modalità con cui tale divisione deve essere attuata.
In sede di divisione, ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun coerede può chiedere l'attribuzione della propria quota in natura. L'art. 720 c.c. costituisce una deroga al principio generale posto dall'art. 718 c.c., applicabile laddove gli immobili non siano comodamente divisibili. Ai sensi dell'art. 720 c.c., infatti, se
[nell'eredità] vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”.
Nel caso di specie, nessuno degli immobili, autonomamente considerato, risulta divisibile. La CTU svolta nel corso del giudizio ha, tuttavia, rilevato la possibile formazione di quattro lotti, composti da una o più unità immobiliari autonome. Ciascuna delle unità immobiliari comprese nel singolo lotto risulta autonomamente fruibile ed utilizzabile: non sono, infatti, necessarie serie o significative opere per consentirne l'utilizzo autonomo, né è necessaria la costituzione di pesi o servitù. E', dunque, possibile procedere ai sensi dell'art. 720 c.c. e comprendere ciascun bene immobile per intero nella quota di ciascun condividente. La circostanza, peraltro, non sembra oggetto di contestazione atteso che,
a prescindere delle precedenti deduzioni, in sede di precisazione delle conclusioni le parti concordano sulla possibilità di procedere alla divisione tramite l'assegnazione. Non concordano, invece, sulla scelta di quali immobili assegnare a ciascun comproprietario, tenuto conto che la sola è CP_1 debitrice esecutata nella procedura n. 328/2016.
Ai fini della decisione, risulta preliminarmente necessario chiarire il valore di stima di ciascun gruppo di immobili e conseguentemente indicare la consistenza ed il valore di ciascuna quota di comproprietà.
In ordine alla determinazione del valore, si ritiene di dover richiamare le conclusioni svolte dal CTU
Arch. Relativamente alla stima ed ai criteri applicati per la sua determinazione, infatti, Per_1
l'indagine peritale risulta condivisibile e le relative conclusioni possono, dunque, essere poste alla base della decisione.
Deve, tuttavia, rilevarsi, al contrario, una seria mancanza nell'elaborato peritale. L'ordinanza che ha disposto il giudizio di divisione, infatti, includeva chiaramente tra gli immobili oggetto di divisione i seguenti beni:
Beni in ZA NO pignorati per la quota di 1/6 di piena proprietà 1-Foglio 10 Pt_9
Particella 344 2-Foglio 10 Particella 473 3-Foglio 10 Particella 610 4-Foglio 10 Particella 611 pagina 6 di 13 Attuali proprietari nata a [...] il [...] CP_1
Proprietà per 1/8 C.F._3 nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Proprietà per 7/8, limitandosi a precisare che la quota pignorata risultava eccedente rispetto a quella nella titolarità dell'esecutata ed indicando, dunque, le corrette quote di comproprietà.
L'ordinanza che ha disposto il giudizio di divisione è stata correttamente trascritta su detti beni, riportati, altresì, nella relazione notarile prodotta da parte attrice.
Ciononostante, il CTU, nel proprio elaborato peritale, ha espressamente escluso detti beni dalla propria valutazione, ritenendoli esclusi dal giudizio di divisione. Al contrario, gli stessi devono essere ricompresi nel gruppo di unità immobiliari indicato quale “immobile 2” tenuto conto che detti terreni accedono al villino sito in via Cavour 14. Detta circostanza, non solo risulta dalle planimetrie e dalla relazione prodotta ma era stata espressamente riportata nell'esecuzione immobiliare. Agli stessi, tuttavia, non pare potersi attribuire alcun valore, tenuto conto che risultano privi di rendita e che la loro strumentalità rispetto all'immobile 2 (villino) li rende insuscettibili di valutazione (ed eventualmente attribuzione) separata.
Sulla base dell'elaborato depositato in data 11/11/2021 e tenuto conto di quanto sopra precisato è possibile individuare i quattro immobili oggetto di divisione come segue:
IMMOBILE 1: sala polifunzionale situata in ZA, via Cavour 32
Piena proprietà per le quote di spettanza di “SALA POLIFUNZIONALE” situata in via Cavour, 32/B a ZA NO (No) e attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 110, categoria D/3, rendita: € 1254,99; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 985, 519, 301, 883, 565 e 409;
Valore totale: 224.520,00
Proprietà attuale (a seguito della morte di e della conseguente estinzione Parte_5 dell'usufrutto)
½ ; valore di quota 112.260,00 Parte_2
½ ; valore di quota 112.260,00 CP_1
IMMOBILE 2: fabbricato sito in ZA, via Cavour, 14
Piena proprietà di ” situata in via Cavour, 14 a ZA NO (No) (interno cortile Pt_10 lato ovest) e attualmente censito NCEU fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 2, categoria A/3, classe 2, Consistenza vani 4,5, abitazione al primo piano, Sup. catastale mq. 101, escluse aree scoperte mq. 97, rendita: € 267,27 e fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 1, (scheda catastale mancante), categoria C/3, classe 6, Consistenza mq. 80, deposito, rendita: € 152,87; Foglio 10, mappale 344, Vigneto classe 1, Cons. 2 are e80 ca RD € 1.95, RA 1,81 Foglio 10, mappale 473, area rurale Cons. 2 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 610, Fu d accert, Cons. 55 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 611, Fu d accert, Cons. 3 are 10 ca, senza rendita;
Coerenze dell'immobile a corpo compresi i terreni: mappali 345, 364, 346, 710, 671, 289, 288
Valore totale: 82.136,00
Proprietà attuale:
7/8 ; valore di quota 71.869,00 Parte_2 pagina 7 di 13 1/8 ; valore della quota 10.267,00 CP_1
IMMOBILE 3: fabbricato (rudere) sito in ZA, 30
Piena proprietà di ” situata in via Cavour, 30 a ZA NO (No) (interno Parte_11 strada) e attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 1, categoria
A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 48, escluse aree scoperte mq. 48, rendita: € 85,22; fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 3 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano U -2, rendita: €
85,22. Piena proprietà di fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 2, categoria A/4, classe
1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano terra e interrato, Sup. catastale mq. 59, escluse aree scoperte mq. 59, rendita: € 85,22; e fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 4 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2, abitazione ai piani 1-2, rendita: € 68,17 Coerenze dell'immobile a corpo: mappali 110, 519, 112, 111.
Valore totale del bene censito al NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 1 e 3: 28.438,00
Proprietà attuale
½ ; valore di quota 14.219,00 Parte_2
½ ; valore di quota 14.219,00 CP_1
Valore totale del bene censito al NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 2 e 4: 30.887,00
Proprietà attuale
9/12 ; valore di quota 23.165,25 Parte_2
3/12 ; valore di quota: 7.721,75 CP_1
IMMOBILE 4: Fabbricato sito in ZA, via Cavour, 34
Piena proprietà di su due piani” situata in via Cavour, 34 a ZA NO (No) e Pt_12 attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 1, categoria A/2, 5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 131, escluse aree scoperte mq. Parte_7 126, rendita: € 413,17 e fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 2, categoria A/2, classe 5, abitazione (in catasto erroneamente indicata al piano terra) al primo piano, Parte_7 rendita: € 413,17; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 986, 519 e 110.
Valore totale: 208.260,00
Proprietà attuale:
½ ; valore di quota 104.310,00 Parte_2
½ ; valore di quota 104.310,00. CP_1
Chiarito il valore delle quote di ciascuna comproprietaria in relazione al singolo immobile è, dunque, possibile ricostruire il valore complessivo delle quote di ciascuna comproprietaria, le quali, tenuto conto dei valori sopra espressi, sono determinabili come segue:
valore quota complessiva 325.823,25 Parte_2
pagina 8 di 13 valore quota complessiva 248.777,75 CP_1
Considerati i valori sopra espressi, si ritiene che, in accoglimento della richiesta formulata dalle convenute le porzioni di ciascuna comproprietaria debbano essere determinate secondo la Pt_2 soluzione indicata nella CTU come n. 3 e, dunque, come segue:
a assegnazione dell'immobile n.1 e riconoscimento di un conguaglio in denaro di euro CP_1
24.258,00, da versarsi direttamente alla procedura esecutiva;
a assegnazione degli immobili 2, 3 e 4 e pagamento di un conguaglio in denaro di Parte_2 euro 24.258,00.
Detta soluzione si impone alla luce del tenore dell'art. 720 c.c., il quale dispone che in caso di immobili non comodamente divisibili, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore. Come sopra evidenziato, nel caso di specie titolare di una quota maggiore è cosicché è Parte_2 diritto della stessa vedersi attribuiti in via prevalente beni immobili per l'intero. Solo relativamente agli immobili rispettivamente assegnati, peraltro, la comproprietaria non esecutata e la comproprietaria esecutata hanno formulato istanza di attribuzione, circostanza che, dal tenore letterale dell'art. 720 c.c., risulta necessaria per procedere alla divisione tramite attribuzione e non procedere, dunque, alla vendita.
In secondo luogo, detta soluzione è quella che consente il minor conguaglio possibile, tenuto conto della diversità delle rispettive quote. La soluzione n. 5 proposta dal creditore Controparte_3 infatti, determinerebbe il versamento di un conguaglio di euro 107.317,00.
Da ultimo la soluzione n.3 consente di assicurare il mantenimento della proprietà dell'immobile adibito ad abitazione in capo a , circostanza che ben può essere valorizzata dal Giudice nella Parte_2 formazione delle quote di attribuzione.
Contrariamente a quanto sostenuto da peraltro, detta soluzione non Controparte_3 comporterebbe una lesione del diritto di ipoteca della stessa.
Ai sensi dell'art. 2825 c.c., infatti, l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima. Il trasferimento, però, non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli. I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
Deve, infine, escludersi la convenienza per la procedura esecutiva della soluzione n. 5 tenuto conto che nell'ipotesi di assegnazione al contitolare esecutato in proprietà solitaria di un bene di valore superiore a quello della sua quota, il contitolare terzo avrebbe diritto di soddisfare il proprio diritto al conguaglio sul ricavato della vendita dell'immobile. L'obbligo di conguaglio da parte del debitore ex comunista farebbe sorgere, poi, un'ipoteca legale sul bene assegnatogli per intero ex art. 2817, n.2, c.c., la quale prevarrebbe ex art.2825, co.3, c.c. sull'ipoteca precedente trasferita dalla quota astratta al pagina 9 di 13 singolo bene per intero. Nel caso di specie, la divisione secondo la modalità n. 5 farebbe sorgere a carico del debitore un obbligo di conguaglio nei confronti della comproprietaria di euro 107.317,00, somma che dovrebbe essere prelevata dal ricavato della vendita del bene assegnato all'esecutato, con preferenza rispetto ai creditori di quest'ultimo.
Le spese di lite
Con riferimento alle spese dei giudizi divisori ordinari e per l'ipotesi di conclusione degli stessi con scioglimento della comunione, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che
“vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 15.5.2002, n. 7059, Cass. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. 24.2.1986, n. 1111). In altri termini, nell'ipotesi in cui non siano stati frapposti ostacoli o impedimenti ingiustificati alla prosecuzione del giudizio da alcuno dei condividenti, le spese devono essere poste “a carico della massa”; il che significa, in concreto, che ciascun condividente sarà tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote.
Con riferimento ai giudizi divisori endo-esecutivi, promossi non da uno dei condividenti, bensì da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ricorre una parziale deroga ai principi innanzi illustrati. È, infatti, pacifico, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che il creditore procedente/attore non debba essere gravato, neppure parzialmente, delle spese della causa divisionale, non avendo egli un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore. Nella specie si ritorna, dunque, al generale principio di soccombenza, in quanto nei rapporti fra il condividente- debitore e il creditore procedente/attore appare configurabile una vera e propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Con riferimento, invece, ai rapporti tra il creditore procedente/attore ed i condividenti non esecutati è normalmente destinata a trovare applicazione la già ricordata regola generale dell'imputazione a carico della massa: nelle ipotesi di scioglimento della comunione, l'attività del creditore conduce alla realizzazione della divisione, producendo un risultato identico a quello che si sarebbe verificato se il giudizio fosse stato promosso da uno qualsiasi dei condividenti. Ciascun condividente non esecutato dovrà, pertanto, rimborsare a chiunque abbia compiuto atti utili alla divisione le relative spese, sempre in proporzione alla propria quota nella comunione e, entro questo limite, solidalmente con il condividente debitore.
Tali principi, analogamente a quanto previsto nell'ipotesi di divisione c.d. ordinarie, non trovano applicazione nell'ipotesi in cui le spese siano cagionate da inutili resistenze o pretese infondate;
in questo caso non potrà che trovare applicazione il tradizionale criterio di liquidazione delle spese in base al principio della soccombenza.
Sulla base dei principi sopra richiamati, si ravvisa in capo al creditore una Controparte_3 soccombenza parziale, tenuto conto che le contestazioni dello stesso in ordine alla concreta modalità di attribuzione hanno determinato la necessità di statuire con sentenza e, dunque, lo svolgimento della fase decisionale che, altrimenti, non avrebbe avuto luogo. D'altro canto, la soccombenza deve ritenersi solo parziale, atteso che la domanda di divisione, di per sé, ha trovato accoglimento.
Si ritiene, dunque, di dover disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
pagina 10 di 13 I restanti 2/3 devono essere posti a carico della massa, con condanna di nei confronti di CP_1 ed, in solido, di nella misura del 57% (tenuto conto del valore Controparte_3 Parte_2 della sua quota).
Analoga ripartizione deve prevedersi per le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Le spese vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni nella versione ratione temporis applicabile ed applicando i parametri medi per la fase introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria, tenuto conto che non ha depositato memorie ex CP_3 art. 183, comma 6, c.p.c.. In ordine al valore della controversia, deve farsi riferimento al valore della quota in contestazione (art. 6 del DM 126/2004). Le spese di lite ammontano, dunque, ad euro
11.268,00. I 2/3 da porsi a carico delle comproprietarie in solido tra loro (e per in Parte_2 ragione del 57%), conseguentemente, sono pari ad euro 7.512,00, oltre spese forfettarie, Iva, se dovuta,
e CPA sull'imponibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra e sui CP_1 Parte_2 seguenti beni immobili oggetto di divisione:
IMMOBILE 1: sala polifunzionale situata in ZA, via Cavour 32
Piena proprietà per le quote di spettanza di “SALA POLIFUNZIONALE” situata in via Cavour, 32/B a ZA NO (No) e attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 110, categoria D/3, rendita: € 1254,99; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 985, 519, 301, 883, 565 e 409;
IMMOBILE 2: fabbricato sito in ZA, via Cavour, 14
Piena proprietà di ” situata in via Cavour, 14 a ZA NO (No) (interno Pt_10 cortile lato ovest) e attualmente censito NCEU fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 2, categoria A/3, classe 2, Consistenza vani 4,5, abitazione al primo piano, Sup. catastale mq. 101, escluse aree scoperte mq. 97, rendita: € 267,27 e fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 1, (scheda catastale mancante), categoria C/3, classe 6, Consistenza mq. 80, deposito, rendita: € 152,87; Foglio 10, mappale 344, Vigneto classe 1, Cons. 2 are e80 ca RD € 1.95, RA 1,81 Foglio 10, mappale 473, area rurale Cons. 2 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 610, Fu d accert, Cons. 55 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 611,
Fu d accert, Cons. 3 are 10 ca, senza rendita;
IMMOBILE 3: fabbricato (rudere) sito in ZA, 30
Piena proprietà di “ ” situata in via Cavour, 30 a ZA NO (No) Parte_11
(interno strada) e attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 1, categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 48, escluse aree scoperte mq. 48, rendita: € 85,22; fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 3 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano U -2, rendita: € 85,22. Piena proprietà per la quota di 3/12 di fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 2, categoria A/4, classe 1, Consistenza vani
2,5, abitazione al piano terra e interrato, Sup. catastale mq. 59, escluse aree scoperte mq. 59, rendita: € 85,22; e fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 4 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2, abitazione ai piani 1-2, rendita: € 68,17 Coerenze dell'immobile a corpo: mappali 110, 519, 112, 111.
pagina 11 di 13 IMMOBILE 4: Fabbricato sito in ZA, via Cavour, 34
Piena proprietà di “ su due piani” situata in via Cavour, 34 a ZA NO (No) e Pt_12 attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 1, categoria
5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 131, escluse aree Parte_7 scoperte mq. 126, rendita: € 413,17 e fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 2, 5, abitazione (in catasto erroneamente indicata al Parte_7 piano terra) al primo piano, rendita: € 413,17; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 986, 519 e 110;
b) assegna a il diritto di piena proprietà sul seguente bene: CP_1
IMMOBILE 1: sala polifunzionale situata in ZA, via Cavour 32, attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 110, categoria D/3, rendita: € 1254,99; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 985, 519, 301, 883, 565 e 409;
c) assegna a il diritto di piena proprietà sui seguenti beni: Parte_2
IMMOBILE 2: fabbricato sito in ZA, via Cavour, 14
Piena proprietà di ” situata in via Cavour, 14 a ZA NO (No) (interno Pt_10 cortile lato ovest) e attualmente censito NCEU fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 2, categoria A/3, classe 2, Consistenza vani 4,5, abitazione al primo piano, Sup. catastale mq. 101, escluse aree scoperte mq. 97, rendita: € 267,27 e fg. 10 di ZA NO Mappale 381 subalterno 1, (scheda catastale mancante), categoria C/3, classe 6, Consistenza mq. 80, deposito, rendita: € 152,87; Foglio 10, mappale 344, Vigneto classe 1, Cons. 2 are e80 ca RD € 1.95, RA 1,81 Foglio 10, mappale 473, area rurale Cons. 2 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 610, Fu d accert, Cons. 55 ca, senza rendita Foglio 10, mappale 611, Fu d accert, Cons. 3 are 10 ca, senza rendita;
IMMOBILE 3: fabbricato (rudere) sito in ZA, 30
Piena proprietà di “ ” situata in via Cavour, 30 a ZA NO (No) Parte_11
(interno strada) e attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 1, categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 48, escluse aree scoperte mq. 48, rendita: € 85,22; fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 3 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2,5, abitazione al piano U -2, rendita: € 85,22. Piena proprietà per la quota di 3/12 di fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 2, categoria A/4, classe 1, Consistenza vani
2,5, abitazione al piano terra e interrato, Sup. catastale mq. 59, escluse aree scoperte mq. 59, rendita: € 85,22; e fg. 15 di ZA NO Mappale 334 subalterno 4 (scheda catastale mancante), categoria A/4, classe 1, Consistenza vani 2, abitazione ai piani 1-2, rendita: € 68,17 Coerenze dell'immobile a corpo: mappali 110, 519, 112, 111.
IMMOBILE 4: Fabbricato sito in ZA, via Cavour, 34
Piena proprietà di “ su due piani” situata in via Cavour, 34 a ZA NO (No) e Pt_12 attualmente censito NCEU fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 1, categoria
5, abitazione al piano terra, Sup. catastale mq. 131, escluse aree Parte_7 scoperte mq. 126, rendita: € 413,17 e fg. 15 di ZA NO Mappale 985 subalterno 2, 5, abitazione (in catasto erroneamente indicata al Parte_7 piano terra) al primo piano, rendita: € 413,17; coerenze dell'immobile a corpo: via Cavour, mappali 986, 519 e 110;
d) condanna a versare a e per essa alla procedura esecutiva n. Parte_2 CP_1
pagina 12 di 13 328/2016 pendente avanti al Tribunale di Novara l'importo di euro 24.258,00 a titolo di conguaglio per l'assegnazione della porzione determinata al punto c) del dispositivo;
e) dispone la compensazione delle spese di lite tra e e Controparte_3 CP_1 Parte_2 nella misura di 1/3;
f) condanna a rimborsare a i 2/3 delle spese di lite, che liquida CP_1 Controparte_3 in euro 7.512,00 (pari, appunto ai 2/3 dell'importo di euro 11.268,00) oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA sull'imponibile e 2/3 delle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento;
g) condanna rimborsare a 2/3 delle spese di lite, che liquida in Parte_2 Controparte_3 euro 7.512,00 (pari, appunto a 2/3 dell'importo di euro 11.268,00) oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA sull'imponibile e 2/3 delle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, in solido con in ragione del 57%; CP_1
h) dispone la compensazione delle spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Novara, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 13 di 13