Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.Gabriella Portale Presidente rel dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 14 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. SCARCELLO VINCENZO ANTONIO Parte_1
appellant
E
con Controparte_1
l'avv. D'ERRICO MARIA ANTONIETTA
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1142/2022 pubblicata in data 12/07/2022; inquadramento superiore e differenze retributive.
FATTO.
1. dipendente del Parte_1 Controparte_2
con la qualifica di “acquaiolo”, inquadrato, ai sensi dell'art. 2 del CCNL di categoria, nel
[...]
profilo professionale Area D, parametro 116., ha impugnato la sentenza del Giudice del lavoro di
Castrovillari limitatamente al rigetto della domanda diretta ad ottenere il superiore inquadramento nell'area C parametro 127 a far data dal 21.04.2010.
1
1.2-. Con il gravame, il lavoratore ha lamentato che il Tribunale non si è accorto che:
a) nel ricorso introduttivo ha specificamente dedotto di svolgere attività di accensione ed ingrassaggio dei motori, di controllo dell'acqua e ripristino dell'erogazione nei Comuni di
Corigliano Rossano fino a Crosia, di valutazione ordine di servizio telefonici e scritti, di compilazione sul registro degli ordini ricevuti;
b) ha prodotto nel fascicolo di primo grado lo stralcio del CCNL di categoria nel quale sono indicate specificatamente le mansioni che avrebbe dovuto svolgere in forza dell'inquadramento posseduto rispetto a quelle di fatto svolte
L'appellante ha, inoltre, evidenziato che la controparte non ha mai contestato né la tipologia di lavoro svolto, né tantomeno che l' attività fosse inquadrabile nella superiore qualifica richiesta.
Infine, ha addebitato al primo Giudice di avere revocato l'ordinanza ammissiva della prova per testi, che se espletata lo avrebbe, invece, potuto condurre a concludere per l'accoglimento della domanda.
2. Nella resistenza del , che ha dedotto la genericità dei motivi di gravame e comunque la CP_1
loro integrale infondatezza, Corte, alla prefissata udienza, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
3.L'appello è ammissibile in quanto le censure articolate prospettano una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata e soddisfano il requisito di specificità, che per giurisprudenza consolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata l'impugnazione.
4. Nel merito, esso risulta infondato.
5.Diversamente da quanto lamentato dall'appellante, ritiene la Corte che le mansioni così come descritte nel ricorso introduttivo, siano congruenti con l'inquadramento formale posseduto dal
2 lavoratore nel profilo professionale Area D, parametro 116., di cui al CCNL di categoria allegato agli atti.
5.1-La declaratoria di appartenenza riconduce all' D parametro 116 gli “operai specializzati CP_3 addetti al funzionamento o all'esercizio e manuntenzione di impianti e opere consortili in possesso di adeguata preparazione tecnica congiunta ad un lungo tirocinio”.
La declaratoria della superiore area C PARAMETRO 127 stabilisce che vi rientrano gli “Operai che eseguono lavori richiedenti una provata capacità tecnico pratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio , unita ad un'idonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di attività conseguita in appositi istituti di istruzione e/o formazione professionale e che sono in grado di compiere a regola d'arte i lavori di maggiore complessità relativi alla loro specializzazione…(…)”.
La differenza tra l'una e l'altra declaratoria si rinviene:
a) nel grado di complessità delle attività tecnico pratiche, che per il livello D si risolve in operazioni di funzionamento e manutenzione mentre per il livello C in esecuzioni a regolare d'arte di lavori specialistici;
b) nel livello di conoscenze e competenze che per il livello D consiste in una formazione pratica sul campo mentre per il livello C in una formazione teorica-pratica conseguita in istituti tecnici-professionali;
c) nel livello di diligenza preteso dal lavoratore che solo per quello di cataegoria C si risolve in perizia ( compimento a regola d'arte).
5.2- Ciò detto, le attività che il ricorrente ha allegato di avere svolto (“ accensione ed ingrassaggio dei motori;
controllo dell'acqua e il suo ripristino nei Comuni di Corigliano Rossano fino a Crosia;
valutazione ordine di servizio telefonici e scritti;
compilazione sul registro degli ordini ricevuti”) concretizzano atti di ordinario funzionamento e di ordinario esercizio degli impianti, in mancanza di ulteriori specificazioni in ordine alla complessità delle operazioni, alle competenze specialistiche necessarie, al titolo di specializzazione che il non ha neanche accennato di avere mai Pt_1
conseguito.
5.3. A colmare le lacune assertive non soccorre la prova testimoniale nel cui espletamento insiste l'appellante, e ciò perchè per il principio di circolarità tra gli oneri di allegazione, contestazione e prova, i mezzi istruttori non sono idonei a rimediare, attraverso i fatti o le circostanze che vi sono
3 narrati o espressi, alla carenza di un requisito allegatorio che risulta dettato dal diverso fine di assicurare il pieno diritto al contraddittorio e la stessa possibilità di un giudizio caratterizzato da immediatezza e concentrazione qual è il processo del lavoro.
In altri termini, i mezzi istruttori assolvono la funzione probatoria dei fatti che l'attore deve dedurre a sostegno della domanda, ma non possono diventare essi stessi elementi integrativi della medesima domanda , imponendo al giudice di ricercarli autonomamente nell'ambito dell'intero materiale probatorio acquisito al processo.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con motivazioni a cui questo Collegio intende dare piena adesione:
< E' stato, infatti, affermato in giurisprudenza che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste(anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali(ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice(petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo : Cass., Sez. Un., 17 giugno
2004 n. 11353 cit, cui adde : Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761 );
6. Conclusivamente, l'appello va respinto.
7.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri previsti nel dm n.55/2014 e success.
Modif., per le cause di valore indeterminabile (basso fino a euro 26.000) in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
8.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 01 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1142/2022 , pubblicata in data 12/07/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00, oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 13/02/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 01 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1142/2022 , pubblicata in data 12/07/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00, oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 13/02/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale 5 6