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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1713 del Ruolo Generale dell'anno
2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPRESTI Parte_1 C.F._1
JENNY, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, contumace;
Parte appellata P.IVA_2
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. cronol 17416/2024 del 24.09.2024 – rg nr 8258/22
emessa e comunicata in pari data (24.9.2024), avente per oggetto “richiesta di annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di famiglia n. Cat A11/imm.2022-95 (MM) emesso dalla Questura di ” CP_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.22, l'istante proponeva opposizione avanti Parte_1
al Tribunale di Venezia – Sez. Immigrazione, avverso il provvedimento di rigetto del
Questore di Treviso dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
La richiesta era effettuata quale soggetto convivente con familiare cittadino italiano, nello specifico il padre ed il fratello entrambi naturalizzati unitamente al Per_1 Persona_2
resto della famiglia composta da altri fratelli ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, II co, lett. c,
D. Lgs 286/98, (doc. 2,3,4,5 ricorso introduttivo). Esponeva di essere entrato in Italia nel
2000 quando era minorenne, a mezzo di ricongiungimento familiare, convivendo con la famiglia, e che tra il 2008 e il 2009 aveva commesso 4 reati (era ancora minorenne e infraventunenne) motivo (doc. 6 ric.) per cui il padre lo aveva rimandato in Marocco per allontanarlo dalle cattive compagnie che stava frequentando. Allegava di essere rimasto in
Marocco per 12 anni e, cessata la relazione che lo aveva trattenuto in Marocco, aveva deciso di ricongiungersi a tutta la famiglia in Sernaglia della Battaglia mediante visto per ricongiungimento con familiare italiano (doc.8) presentando istanza di rilascio del permesso di soggiorno alla Questura di Treviso quale convivente con il padre e il fratello come da dichiarazione di ospitalità prodotta. (doc. 9 e 10 ricorso introduttivo). Deduceva che dopo 5
2 mesi di regolare convivenza con la famiglia, all'atto del fotosegnalamento era stato arrestato in Questura, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura di per CP_2
anni 2 e mesi 8 di reclusione e portato in carcere per scontare la pena relativa ai reati commessi 11 anni prima. Evidenziava che nel corso del procedimento la pena era stata ridotta dal Giudice per l'esecuzione del Tribunale di Treviso in anni 1 e mesi 8 di reclusione in applicazione dell'istituto del reato continuato. L'imputazione originaria era stata poi ulteriormente derubricata nell'ipotesi di cui al V comma del reato di lieve entità in materia di stupefacenti (doc.21 memoria di replica).
Il Giudice fissava udienza da remoto al 13.02.2023, rinviando il procedimento all'udienza del 06.12.2023 per la discussione del ricorso, assegnando termine alle parti sino al
15.11.2023 per il deposito di eventuale nuova documentazione e di breve nota difensiva conclusiva. Nella predetta nota il ricorrente dava atto di avere scontato tutta la pena inflitta
(rideterminata dal Giudice dell'esecuzione in anni 1 e mesi 8 di reclusione) in regime di detenzione domiciliare ex art 199/10 presso il domicilio di famiglia a partire dal 15 maggio
2023 con autorizzazione al lavoro e inoltre che era stato scarcerato il 17 ottobre 2023 (doc.
14 memoria difensiva). Dava poi atto del fatto che durante la detenzione aveva sempre svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato per 35 ore settimana prorogato sino al 17 ottobre 2023 (contratto: doc. 15, buste paga: doc. 16 e certificazione unica: doc.
17) presso la Cooperativa Alternativa sociale. Evidenziava di aver tenuto una condotta, in carcere, volta al reinserimento sociale e alla rieducazione con resipiscenza degli atti commessi, tanto da meritare le liberazioni anticipate con detrazione di 45 gg ogni semestre
3 (doc.18 memoria). Alla predetta udienza il ricorrente era presente personalmente e dichiarava di continuare a vivere presso il domicilio familiare.
Il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 18.09.2024, per la discussione del ricorso, assegnando termine per note conclusive e con l'ordinanza conclusiva del procedimento il Tribunale, emessa e comunicata dalla cancelleria in data 18.9.2024,
rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Con ricorso in appello depositato in data 18 ottobre 2024 e notificato in uno con il decreto di fissazione udienza con pec del 29 ottobre 2024 impugnava la predetta decisione.
Fissata udienza di comparizione delle parti e dichiarata la contumacia del , non CP_1
costituitosi, veniva sollevata d'ufficio da questa Corte la questione della tempestività
dell'impugnazione, con fissazione di udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per il 17
marzo 2025.
Depositate le note conclusive dalla parte appellante nel termine assegnato, con successive note scritte del 14 marzo 2025 la parte depositava istanza di rinuncia agli atti Parte_1
del giudizio, essendo sopravvenuti fatti che consentivano il rilascio del permesso di soggiorno per altri motivi.
Va, quindi, preso atto della rinuncia agli atti dell'appellante e dato atto che in assenza di costituzione della parte appellata non è necessaria la sua accettazione e, conseguentemente,
va dichiarata l'estinzione del processo.
Non occorre alcuna pronuncia sulle spese di lite in assenza di costituzione della parte appellata, restando quelle sostenute a carico della parte rinunciante.
4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Visto l'art. 306 cpc, dichiara l'estinzione del procedimento.
2. Nulla sulle spese di lite.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1713 del Ruolo Generale dell'anno
2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPRESTI Parte_1 C.F._1
JENNY, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, contumace;
Parte appellata P.IVA_2
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. cronol 17416/2024 del 24.09.2024 – rg nr 8258/22
emessa e comunicata in pari data (24.9.2024), avente per oggetto “richiesta di annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di famiglia n. Cat A11/imm.2022-95 (MM) emesso dalla Questura di ” CP_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.22, l'istante proponeva opposizione avanti Parte_1
al Tribunale di Venezia – Sez. Immigrazione, avverso il provvedimento di rigetto del
Questore di Treviso dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
La richiesta era effettuata quale soggetto convivente con familiare cittadino italiano, nello specifico il padre ed il fratello entrambi naturalizzati unitamente al Per_1 Persona_2
resto della famiglia composta da altri fratelli ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, II co, lett. c,
D. Lgs 286/98, (doc. 2,3,4,5 ricorso introduttivo). Esponeva di essere entrato in Italia nel
2000 quando era minorenne, a mezzo di ricongiungimento familiare, convivendo con la famiglia, e che tra il 2008 e il 2009 aveva commesso 4 reati (era ancora minorenne e infraventunenne) motivo (doc. 6 ric.) per cui il padre lo aveva rimandato in Marocco per allontanarlo dalle cattive compagnie che stava frequentando. Allegava di essere rimasto in
Marocco per 12 anni e, cessata la relazione che lo aveva trattenuto in Marocco, aveva deciso di ricongiungersi a tutta la famiglia in Sernaglia della Battaglia mediante visto per ricongiungimento con familiare italiano (doc.8) presentando istanza di rilascio del permesso di soggiorno alla Questura di Treviso quale convivente con il padre e il fratello come da dichiarazione di ospitalità prodotta. (doc. 9 e 10 ricorso introduttivo). Deduceva che dopo 5
2 mesi di regolare convivenza con la famiglia, all'atto del fotosegnalamento era stato arrestato in Questura, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura di per CP_2
anni 2 e mesi 8 di reclusione e portato in carcere per scontare la pena relativa ai reati commessi 11 anni prima. Evidenziava che nel corso del procedimento la pena era stata ridotta dal Giudice per l'esecuzione del Tribunale di Treviso in anni 1 e mesi 8 di reclusione in applicazione dell'istituto del reato continuato. L'imputazione originaria era stata poi ulteriormente derubricata nell'ipotesi di cui al V comma del reato di lieve entità in materia di stupefacenti (doc.21 memoria di replica).
Il Giudice fissava udienza da remoto al 13.02.2023, rinviando il procedimento all'udienza del 06.12.2023 per la discussione del ricorso, assegnando termine alle parti sino al
15.11.2023 per il deposito di eventuale nuova documentazione e di breve nota difensiva conclusiva. Nella predetta nota il ricorrente dava atto di avere scontato tutta la pena inflitta
(rideterminata dal Giudice dell'esecuzione in anni 1 e mesi 8 di reclusione) in regime di detenzione domiciliare ex art 199/10 presso il domicilio di famiglia a partire dal 15 maggio
2023 con autorizzazione al lavoro e inoltre che era stato scarcerato il 17 ottobre 2023 (doc.
14 memoria difensiva). Dava poi atto del fatto che durante la detenzione aveva sempre svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato per 35 ore settimana prorogato sino al 17 ottobre 2023 (contratto: doc. 15, buste paga: doc. 16 e certificazione unica: doc.
17) presso la Cooperativa Alternativa sociale. Evidenziava di aver tenuto una condotta, in carcere, volta al reinserimento sociale e alla rieducazione con resipiscenza degli atti commessi, tanto da meritare le liberazioni anticipate con detrazione di 45 gg ogni semestre
3 (doc.18 memoria). Alla predetta udienza il ricorrente era presente personalmente e dichiarava di continuare a vivere presso il domicilio familiare.
Il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 18.09.2024, per la discussione del ricorso, assegnando termine per note conclusive e con l'ordinanza conclusiva del procedimento il Tribunale, emessa e comunicata dalla cancelleria in data 18.9.2024,
rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Con ricorso in appello depositato in data 18 ottobre 2024 e notificato in uno con il decreto di fissazione udienza con pec del 29 ottobre 2024 impugnava la predetta decisione.
Fissata udienza di comparizione delle parti e dichiarata la contumacia del , non CP_1
costituitosi, veniva sollevata d'ufficio da questa Corte la questione della tempestività
dell'impugnazione, con fissazione di udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per il 17
marzo 2025.
Depositate le note conclusive dalla parte appellante nel termine assegnato, con successive note scritte del 14 marzo 2025 la parte depositava istanza di rinuncia agli atti Parte_1
del giudizio, essendo sopravvenuti fatti che consentivano il rilascio del permesso di soggiorno per altri motivi.
Va, quindi, preso atto della rinuncia agli atti dell'appellante e dato atto che in assenza di costituzione della parte appellata non è necessaria la sua accettazione e, conseguentemente,
va dichiarata l'estinzione del processo.
Non occorre alcuna pronuncia sulle spese di lite in assenza di costituzione della parte appellata, restando quelle sostenute a carico della parte rinunciante.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Visto l'art. 306 cpc, dichiara l'estinzione del procedimento.
2. Nulla sulle spese di lite.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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