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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio il giudice ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 2 novembre 2018 al numero 9479 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Salerno contrassegnata da numero 5155 del 2018 pubblicata in
data 2 ottobre 2018, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2017 al numero 805 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità da circolazione stradale)
TRA
, elettivamente domiciliato in Salerno, Largo Colonnello M. Parte_1
D'Avossa, 1, già Via Paolo de Granita n. 42 presso lo studio dell'avv. Maura
de Angelis, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione dinanzi al giudice di pace;
APPELLANTE
1 E
elettivamente domiciliata in Controparte_1
Salerno alla Via Michele Vernieri n.52, presso lo studio dell'avv. Francesco
Borza, dal quale è rappresentata difesa in virtù di procura stesa in calce alla copia notificata dell'atto di appello;
APPELLATA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previo ascolto della discussione orale delle parti, sulla scorta delle conclusioni dalle stesse rassegnate nel corso dell'udienza del 28 maggio 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di atto di citazione notificato il 16 novembre 2016 ha Parte_1
convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. 2019 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), al fine di ottenerne la condanna Controparte_1
al risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 18 giugno 2016, alle ore 14,50 circa, nel comune di Pellezzano
(Salerno), lungo via De Gasperi. In particolare, l'attore ha dedotto che: 1)
nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo era alla guida dell'autovettura appartenente al modello Volkswagen Golf, recante la targa
BX475PP, percorrendo via De Gasperi, “direzione monti”; 2) la vettura era stata “violentemente attinta sulla parte anteriore” dal motoveicolo di appartenente, a sua volta, al modello BMW e, nell'occasione, CP_2
condotto da un congiunto, “proveniente da un garage privato posto sul lato
destro della carreggiata, a velocità sostenuta, in spregio alla normativa sulla
precedenza dei veicoli”; 3) il conducente del motociclo aveva invaso la propria corsa;
4) inoltrata la richiesta di risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione, aveva ricevuto due assegni bancari, i quali,
2 accantonate le somme necessarie a rifondere le spese legali sostenute,
avevano consentito il ristoro di parte del danno effettivamente sopportato,
nella ridotta misura di euro 2.700,00; 5) l'importo non era sufficiente a garantire l'integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale subito per il pagamento dei canoni di locazione delle vetture sostitutive, che, a causa del mancato utilizzo del veicolo coinvolto nel sinistro, era stato costretto a noleggiare presso la società 6) per l'incongruità dell'importo CP_3
ricevuto in sede stragiudiziale, aveva, quindi, trattenuto le somme corrispostegli “a titolo di maggiore avere sulle somme dovute”.
Sulla scorta di siffatte premesse, dunque, ha preteso la condanna della convenuta al pagamento di euro 4.277,68, somma ottenuta per effetto della decurtazione degli acconti percepiti prima dell'instaurazione della lite ovvero del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, “oltre
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme
rivalutate”.
Costituitasi in giudizio, ha evidenziato Controparte_1
l'improponibilità dell'azione e l'infondatezza della pretesa, ancorando il proprio impianto difensivo, tra l'altro, alla deduzione argomentativa della mancata dimostrazione della necessità, professionale o relazionale, di sostituire il veicolo coinvolto nel sinistro per tutto il periodo di tempo dedotto
(più di due mesi). Sulla scorta di siffatta premessa, la convenuta ha affermato la congruità dell'importo ottenuto dall'attore nel corso della fase stragiudiziale.
Svolta l'istruttoria e disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico, il giudice di pace, appurata la proponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145
d.lgs. cit., ne ha valutata la parziale fondatezza, riconoscendo, però,
3 l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo appartenente al modello BMW nella determinazione del sinistro stradale.
In particolare, una volta riscontrato il patimento di un danno di valore pari a euro 2.900,00 e considerato l'importo erogato prima dell'instaurazione del giudizio, il giudice di prime cure ha condannato Controparte_1
al pagamento della (sola) somma di euro 200,00 a titolo di risarcimeento, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
Il giudice di pace ha, poi, rigettato la pretesa di ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato al noleggio di altri veicoli, evidenziando l'assenza di supporto probatorio. (“La domanda di risarcimento del danno per il noleggio
di altri veicoli non può essere accolta perché non provata”).
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 5155 del 2018 e pubblicata il 2 ottobre 2018 –, con atto notificato il 23 ottobre 2018, Parte_1
(costituitosi il 2 novembre 2018) ha proposto tempestivo appello, dolendosi,
in buona sostanza, del mancato riconoscimento del ristoro del danno patrimoniale sopportato per il noleggio dei veicoli sostitutivi in ragione delle prove documentali prodotte (vengono rassegnate le seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare che il sig. ha diritto a percepire anche il Parte_1
risarcimento del danno per il noleggio di altri veicoli, avendo prodotto in
giudizio prova legale dell'esborso economico sostenuto;
2. Per l'effetto
condannare la in persona dell'amm.re legale CP_1
rappresentante p.t., al risarcimento del danno per differenza come innanzi,
per un ammontare di € 2425,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat anno
per anno e da maggiorarsi degli interessi sulla somma via via rivalutata,
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre
4 rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme
rivalutate”).
Il 14 gennaio 2019 ha accettato il Controparte_1
contraddittorio anche dinanzi al giudice dell'appello, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, col favore delle spese di lite.
Il processo, ritenuto sin da subito maturo per la decisione, è stato assegnato allo scrivente in data 6 luglio 2023.
Dopo una serie di rinvii disposti per assicurare la definizione delle cause di più risalente iscrizione al ruolo, è stata fissata la discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, deve affermarsi l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(da ultimo Cass. n. 1600 del 2024).
5 Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità della sperimentata impugnazione,
atteso che nell'atto costruito dalla parte appellante vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado, specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa, alla controparte di dispiegare le proprie difese.
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, va ora evidenziato che l'odierno appellante, già attore dinanzi al giudice di pace, ha esperito una cd.
azione di risarcimento diretto, avendo mosso, a fronte dello scontro con altro veicolo, la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, id est
Controparte_1
Ora, è noto al Tribunale che «In materia di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di
risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa
dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio
necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto
previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione
rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui
condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del
soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della
domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non
produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui
responsabilità si tratta» (si veda, da ultimo, Cass. n. 4994 del 2023; si
6 confrontino, poi, Cass. nn. 21896 del 2017, 9188 del 2018, 15404 del 2018 e,
infine, 14466 del 2020).
Tuttavia, la mancata evocazione in giudizio del danneggiante responsabile,
, non può essere censurata dal Tribunale in sede di Controparte_4
gravame, non essendo stato mosso, sul punto, alcuno specifico motivo d'impugnazione.
È, infatti, principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, nel corso del processo di primo grado, abbia esplicitamente ovvero implicitamente, avendo deciso nel merito la controversia, accertato la regolarità del contraddittorio, il relativo "error in procedendo", traducendosi in "error in iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza che - per il principio dell'assorbimento delle nullità in mezzi di gravame - deve formare oggetto di specifica impugnazione, sicché, in difetto di essa, sul punto si forma il giudicato [Cass. n. 3820 del 2024 (“costituisce
principio di diritto consolidato che, qualora nel corso contraddittorio, non
rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne
abbia implicitamente (e a tale evenienza è sovrapponibile quella che ricorre
nella specie di una pronuncia esplicita sull'integrità del contraddittorio)
accertato la regolarità, il relativo "error in procedendo", traducendosi in
"error in iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza
che - per il principio dell'assorbimento delle nullità in mezzi di gravame -
deve formare oggetto di specifica impugnazione, sicché, in difetto di essa, sul
punto si forma il giudicato); Cass. n. 8637 del 2011; Cass. n. 8141 del 2004;
Cass. n. 6657 del 1991].
Se così è, può chiaramente riscontrarsi sullo sfondo della decisione sul merito della controversia l'implicito accertamento dell'integrità del contradditorio,
7 accertamento che avrebbe imposto, dunque, lo svolgimento di uno specifico d'impugnazione. In mancanza, questo Tribunale deve necessariamente prendere atto della formazione del giudicato in ordine alla questione del contraddittorio.
Superate siffatte questioni preliminari, va rilevato che l'appello impone al
Tribunale il confronto (solo) con la questione del risarcimento del danno patrimoniale correlato agli esborsi economici per il noleggio dei veicoli sostitutivi. Invero, non risultano investiti da specifici motivi d'impugnazione i punti della sentenza afferenti alle seguenti statuizioni: 1) la proponibilità
della pretesa azionata da alla luce del paradigma normativo di Parte_1
cui all'art. 145 e 148 d.lgs. n. 209 cit.; 2) la titolarità, dal lato attivo e passivo,
del rapporto controverso;
3) la ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici del sinistro stradale;
4) l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo appartenente al modello BMW nella determinazione del sinistro;
5) il ristoro del danno consistente nella perdita del valore economico del veicolo e nella sopportazione delle spese per la rottamazione, per la immatricolazione del nuovo veicolo e per il fermo dell'auto in vista del reperimento di un analogo veicolo (cd. f.r.a.m.).
In definitiva, i motivi di appello hanno identificato, quale parte della sentenza da riesaminare, (solo) quella relativa alla statuizione di rigetto del risarcimento del danno patrimoniale correlato agli esborsi economici sostenuti per la sostituzione del veicolo coinvolto nel sinistro (si confrontino sul piano generale, Cass. n. 34027 del 2022 e Cass. n. 4393 del 2014).
Al riguardo, giova segnalare che la Corte di cassazione ha, anche di recente,
affermato che il danno da "fermo tecnico" del veicolo incidentato non è "in re
ipsa", ma dev'essere provato, essendo sufficiente, però, tal fine, la
8 dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo,
la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo [vedasi Cass. n. 27389 del 2022 (“Altrettanto
ovviamente non si deve confondere il danno in re ipsa con quello presunto
(ma v. Cass. n. 20620 del 2015): quando si dice che dal fermo del veicolo
derivano danni come il deprezzamento del veicolo, il bollo da pagare
comunque, senza fare uso della vettura, e così il premio assicurativo, il cui
costo è sopportato pur senza godimento del bene assicurato, si indicano dei
danni presunti, non già in re ipsa: si tratta infatti di conseguenze del fatto
lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di
alcune presunzioni: dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato si induce
che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene, diventano
pregiudizievoli per il proprietario e dunque costituiscono danni. Il fermo del
veicolo è indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario, non
avendo essi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o
nell'utilizzo del bene”)].
Ad ogni modo, a dovere dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo è pur sempre il danneggiato e, in tale prospettiva, risulta pacifico in giurisprudenza che lo stesso non può limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo,
provando, cioè, la mera indisponibilità del mezzo di trasporto (si confrontino
Cass. n. 20620 del 2015; Cass. n. 124 del 2016; Cass. n. 9348 del 2019; Cass.
17897 del 2020), dovendo, piuttosto, provare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo.
Questa dimostrazione è, però – come accennato -, sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo e il noleggio è presumibile,
9 ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo.
“Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno
conseguente al fermo tecnico, non significa - è stato evidenziato (n.d.r.) -
ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra
cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune
esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al
fermo tecnico della propria.
La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto è che il primo prescinde
dalle conseguenze: è fatto consistere nella mera lesione dell'interesse
protetto, ossia coincide con la lesione medesima” (si veda Cass. n. 27389
cit.).
Se queste sono le coordinate ermeneutiche di riferimento, appare, allora,
pienamente condivisibile la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure.
Sul punto, deve considerarsi che, a sostegno della pretesa risarcitoria in discorso, ha prodotto i seguenti documenti (valorizzati anche Parte_1
nell'atto di appello a sostegno delle conclusioni rassegnate): 1) la fattura n.
138 del 2016, di euro 100,00, emessa per il noleggio del veicolo Renault
DU tg. CT429KR; 2) la fattura n. 139 del 2016, di euro 525,00, emessa per il noleggio del veicolo Fiat PA tg. CZ072XT dal 20 giugno 2016 al 05
luglio 2016; 3) il contratto di noleggio n. 139 del 2016 dell'autovettura Opel
IL tg CL621TF dal 05 luglio 2016 al 31 luglio 2016, per euro 1.300,00; 4)
la fattura n. 155 del 2016, di euro 1.800,00, relativa al noleggio del veicolo innanzi indicato fino al 09 agosto 2016.
Ora, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare (Cass. n. 23499 del 2004),
liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo
10 convincimento, solo nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite
[si confronti da ultimo Cass. n. 26048 del 2023 (“il giudice a quo ha dato
rilievo al fatto che la parte avesse prodotto solo le fatture commerciali;
quindi, in assenza di altre elementi di prova non aveva potuto che concludere
che l'an e il quantum della riparazione e della messa a disposizione di un'auto
sostitutiva erano rimaste sguarnite di prova”)].
Detto altrimenti, le fatture – che rappresentano scritture provenienti da terzi,
prive di piena efficacia probatoria in ordine ai fatti da esse attestati – possono fornire utili elementi di convincimento solo in concorso con altre circostanze che ne confortino l'attendibilità [si confrontino ex multis Cass. n. 14122 del
2004; Cass. n. 26090 del 2005; Cass. 76 del 2010; Cass. sez. un. 15169 del
2010; Cass. 23155 del 2014; da ultimo, Cass. n. 23788 del 2014 (punti 5.2 e
5.3 della motivazione: “Assume, in contrario, il ricorrente che la fattura era
idonea a dimostrare la spesa e che, comunque, il danno poteva essere
"liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., indipendentemente
dalla prova specifica, dovendosi dare rilievo al fatto che la mancata
disponibilità del veicolo è di per sè idonea a provocare al danneggiato un
ulteriore pregiudizio economico". Le censure sono infondate. Risulta
conforme all'orientamento di questa Corte l'affermazione che le scritture
provenienti da terzi non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da
esse attestati e possono fornire utili elementi di convincimento solo in
concorso con altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr. ex multis,
Cass. n. 14122/2004 e Cass. n. 26090/2005): va esclusa, pertanto, la
ricorrenza di un error in iure, nè d'altra parte, risulta prospettata - sotto il
diverso profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 11652/2002) - l'omessa o
11 insufficiente valutazione di elementi idonei a corroborare la prova
documentale”)].
Siffatte circostanze, però, non sono state portate all'attenzione del Tribunale,
non avendo, la parte, ad esempio, né chiesto l'esame testimoniale di coloro che hanno emesso le fatture né prodotto i reperti fotografici dei veicoli sostitutivi oggetto dei rapporti di locazione né perfezionamento del contratto né, infine, prodotto – in relazione all'ultima delle fatture allegate - le copie dei bonifici bancari o degli estratti conto (in tale ottica, del tutto irrilevante appare il contributo dichiarativo del testimone escusso nel corso dell'udienza del 19 settembre 2017, il quale si è limitato, genericamente, a rappresentare la locazione di altro veicolo da parte dell'attore, senza alcun riferimento all'esborso di somme di danaro).
Le medesime considerazioni valgono, ovviamente, in relazione al contratto perfezionato con la società di noleggio, contratto che, peraltro, risulta sottoscritto solo dalla parte appellante, già attrice, e che non può, in alcun modo, suggerire di per sé, in mancanza, cioè, di ulteriori elementi, la sopportazione di un danno patrimoniale correlato al noleggio del veicolo sostitutivo.
Neppure potrebbe valorizzarsi, per sottrarre dal thema probandum il profilo del danno risarcibile, la circostanza della non (specifica) contestazione della convenuta, odierna parte appellata, alla quale il fatto da provare, id est il danno patrimoniale patito dall'attore, è certamente ignoto (Cass. n. 4681 del
2023; Cass. n. 14652 del 2016; Cass. n. 3576 del 2013; Trib. Bergamo n. 1154
del 2023).
12 Detto altrimenti, deve reputarsi assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione la mancata emersione, all'esito del dibattito processuale, di elementi dimostrativi del danno patrimoniale invocato.
Ciò posto, ritiene il Tribunale di non potere neppure svolgere una valutazione equitativa. Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, infatti, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se"
della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità).
Al riguardo, la giurisprudenza costante, pur concordando con la dottrina sul fatto che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso [Cass. n. 3794 del 2008; Cass. n.
23304 del 2007, secondo cui, in particolare, la liquidazione equitativa del lucro cessante richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, dovendo pertanto escludersi per i guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte (si vedano anche Cass.
n. 11254 del 2011; Cass. n. 5997 del 2007; Cass. n. 7896 del 2002; Cass. n.
8711 del 1997)], equipara l'impossibilità alla estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi
(Cass. n. 41542 del 2021; si vedano anche Cass. n. 13114 del 1995, che fa riferimento alla impossibilità o elevata difficoltà in relazione alla peculiarità
del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, e Cass. n.
20283 del 2004, secondo cui, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno anche quando la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli
13 elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata).
Alla stregua delle osservazioni che precedono, deve condividersi, in base all'articolazione motivazionale che precede, il rigetto della pretesa di risarcimento del danno asseritamente derivante dal noleggio dei veicoli sostitutivi, non essendo emersa, all'esito del dibattito processuale svolto dinanzi al giudice di prime cure, la prova, univoca e pregnante, della sopportazione delle spese di cui si è chiesta la rifusione perché rese necessarie dal danneggiamento del veicolo.
L'appello promosso nell'interesse di va, dunque, respinto. Parte_1
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite di questo processo di appello,
le quali seguono la soccombenza di nei confronti di Parte_1 [...]
e sono liquidate tenuto conto del disputatum (si veda Cass. Controparte_1
n. 21613 del 2018), delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione di valori prossimi ai minimi [è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non
è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice
14 medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022)].
Da ultimo, atteso il rigetto dell'impugnazione, ai sensi del d.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012, va dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 5155 del 2018 pubblicata in data 2 ottobre 2018, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
- rigetta l'appello promosso da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
in relazione al giudizio di appello, liquidate Controparte_1
in euro 1.280,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
- dichiara, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1
15 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Salerno il 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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