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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 819/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
con l'Avv. Helga Ramona Lazzaroni (C.F. ) del Foro di Milano, con Studio C.F._2 in Milano, Corso XXII Marzo 25, PEC presso il Email_1 quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Rho (MI), il 13/08/1971 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]
con gli avv.ti Andrea Saroni (C.F. – PEC C.F._4
e Annalisa Lo Porto (C.F. – PEC Email_2 C.F._5
del Foro di Monza con Studio di quest'ultimi, in Cesano Email_3
Maderno (MB), Piazza Monsignor Arrigoni, 6 presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GL IL (MI) il 16/04/2005, trascritto nei Registri dello stato civile Atto N. 1 parte 2 serie A – anno 2005 - Comune di GL
IL (MI).
In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
, a Rho (MI) il 05/05/2007, residente a [...]
1; codice fiscale cittadino Italiano, minore di età non economicamente C.F._6
autosufficiente;
, a Rho (MI) il 18/01/2013, residente a [...]
1; codice fiscale , cittadina Italiana, minore di età non economicamente C.F._7
autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/01/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con loro Per_1 Pt_3 prevalente collocamento presso la madre;
2) La casa familiare sita a GL IL (MI), in via Privata Magenta n. 1, di proprietà esclusiva della Sig.ra viene assegnata alla stessa quale genitore prevalentemente collocatario dei figli Pt_1
con tutti gli arredi ivi contenuti;
3) Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse dei figli, terrà con sé e : Per_1 Pt_3
- il mercoledì sera di tutte le settimane dalle ore 19.00 (allorchè andrà a prendere la figlia all'uscita dal corso di danza) sino alle ore 22.00 (solo nel caso in cui non vada a danza, starà con il padre Pt_3
dalle 18:00 fino alle 22:00);
- i fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori con ragionevole anticipo;
- Natale, Santo TE, Ultimo e Primo dell'Anno (questi ultimi due da considerarsi come un'unica festività) ed IF ad anni alternati tra i genitori, oltre al periodo dal 27 dicembre al 30 dicembre di ogni anno, ma solo se il padre lavora durante la prima settimana di gennaio. Diversamente, verranno alternati anche i periodi dal 27 dicembre al 30 dicembre e dal 2 di gennaio al 5 di gennaio;
- Pasqua e Pasquetta con lo stesso genitore ad anni alterni, con l'intesa che i figli trascorreranno
Pasqua e Pasquetta 2025 con la madre;
- i ponti infrannuali seguiranno i fine settimana di spettanza dei genitori;
- le giornate dei compleanni dei figli verranno trascorsi ad anni alterni con uno o con l'altro genitore.
4) Il Sig. che ha già lasciato l'abitazione familiare, corrisponde già e continuerà a Parte_2 corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € Pt_1
900,00= (€ 450,00= per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al FOI (prima rivalutazione un anno dalla sentenza di separazione). In considerazione della proporzione del tempo trascorso dai figli con il genitore collocatario, la madre percepirà in via esclusiva l'Assegno Unico.
In aggiunta a quanto precede, ogni genitore si obbliga, nei fine settimana di propria spettanza, a dare a ciascuno dei figli le mance necessarie per le loro attività ludiche.
5) Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Fermo quanto al precedente punto 5, i genitori si danno reciprocamente atto che non è necessaria la preventiva autorizzazione per le spese riguardanti la scuola di danza di (a titolo Pt_3
esemplificativo: iscrizioni, rette, certificati medici, abbigliamento, stages) e della moto di (a Per_1
titolo esemplificativo: assicurazione, benzina, bollo e manutenzione e/o riparazione), spese che, seppur di carattere straordinario, sono state decise e condivise dai genitori prima della separazione e che, pertanto, verranno condivise a prescindere nella misura del 50%.
7) Il Sig. si impegna a spostare la propria residenza, attualmente fissata presso la casa Parte_2
familiare, entro e non oltre un mese dalla sentenza di separazione.
8) I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato presso Intesa San Paolo nel momento in cui la Sig.ra avrà provveduto a volturare e/o ad ottenere il mutuo di cui al Pt_1
successivo punto 9.
9) Il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, di proprietà esclusiva della Sig.ra è Pt_1
intestato in via esclusiva al Sig. La Sig.ra si impegna a volturare tale mutuo a Parte_2 Pt_1
proprio nome, ovvero ad estinguerlo accendendone uno nuovo, sempre a proprio nome, entro e non oltre tre mesi dalla sentenza di separazione, tenuto conto dei tempi bancari. Si intende che, medio tempore, la Sig.ra i impegna a versare direttamente l'intero rateo di mutuo e/o comunque a Pt_1
tenere manlevato il Sig. Parte_2 10) Espletata la pratica di mutuo, di cui al punto che precede, i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento e, per l'effetto, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
11) I coniugi, per quanto occorrer possa, si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio, propri e dei figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio GL IL (MI), il 16/04/2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL IL (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
con l'Avv. Helga Ramona Lazzaroni (C.F. ) del Foro di Milano, con Studio C.F._2 in Milano, Corso XXII Marzo 25, PEC presso il Email_1 quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Rho (MI), il 13/08/1971 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]
con gli avv.ti Andrea Saroni (C.F. – PEC C.F._4
e Annalisa Lo Porto (C.F. – PEC Email_2 C.F._5
del Foro di Monza con Studio di quest'ultimi, in Cesano Email_3
Maderno (MB), Piazza Monsignor Arrigoni, 6 presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GL IL (MI) il 16/04/2005, trascritto nei Registri dello stato civile Atto N. 1 parte 2 serie A – anno 2005 - Comune di GL
IL (MI).
In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
, a Rho (MI) il 05/05/2007, residente a [...]
1; codice fiscale cittadino Italiano, minore di età non economicamente C.F._6
autosufficiente;
, a Rho (MI) il 18/01/2013, residente a [...]
1; codice fiscale , cittadina Italiana, minore di età non economicamente C.F._7
autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/01/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con loro Per_1 Pt_3 prevalente collocamento presso la madre;
2) La casa familiare sita a GL IL (MI), in via Privata Magenta n. 1, di proprietà esclusiva della Sig.ra viene assegnata alla stessa quale genitore prevalentemente collocatario dei figli Pt_1
con tutti gli arredi ivi contenuti;
3) Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse dei figli, terrà con sé e : Per_1 Pt_3
- il mercoledì sera di tutte le settimane dalle ore 19.00 (allorchè andrà a prendere la figlia all'uscita dal corso di danza) sino alle ore 22.00 (solo nel caso in cui non vada a danza, starà con il padre Pt_3
dalle 18:00 fino alle 22:00);
- i fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori con ragionevole anticipo;
- Natale, Santo TE, Ultimo e Primo dell'Anno (questi ultimi due da considerarsi come un'unica festività) ed IF ad anni alternati tra i genitori, oltre al periodo dal 27 dicembre al 30 dicembre di ogni anno, ma solo se il padre lavora durante la prima settimana di gennaio. Diversamente, verranno alternati anche i periodi dal 27 dicembre al 30 dicembre e dal 2 di gennaio al 5 di gennaio;
- Pasqua e Pasquetta con lo stesso genitore ad anni alterni, con l'intesa che i figli trascorreranno
Pasqua e Pasquetta 2025 con la madre;
- i ponti infrannuali seguiranno i fine settimana di spettanza dei genitori;
- le giornate dei compleanni dei figli verranno trascorsi ad anni alterni con uno o con l'altro genitore.
4) Il Sig. che ha già lasciato l'abitazione familiare, corrisponde già e continuerà a Parte_2 corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € Pt_1
900,00= (€ 450,00= per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al FOI (prima rivalutazione un anno dalla sentenza di separazione). In considerazione della proporzione del tempo trascorso dai figli con il genitore collocatario, la madre percepirà in via esclusiva l'Assegno Unico.
In aggiunta a quanto precede, ogni genitore si obbliga, nei fine settimana di propria spettanza, a dare a ciascuno dei figli le mance necessarie per le loro attività ludiche.
5) Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Fermo quanto al precedente punto 5, i genitori si danno reciprocamente atto che non è necessaria la preventiva autorizzazione per le spese riguardanti la scuola di danza di (a titolo Pt_3
esemplificativo: iscrizioni, rette, certificati medici, abbigliamento, stages) e della moto di (a Per_1
titolo esemplificativo: assicurazione, benzina, bollo e manutenzione e/o riparazione), spese che, seppur di carattere straordinario, sono state decise e condivise dai genitori prima della separazione e che, pertanto, verranno condivise a prescindere nella misura del 50%.
7) Il Sig. si impegna a spostare la propria residenza, attualmente fissata presso la casa Parte_2
familiare, entro e non oltre un mese dalla sentenza di separazione.
8) I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato presso Intesa San Paolo nel momento in cui la Sig.ra avrà provveduto a volturare e/o ad ottenere il mutuo di cui al Pt_1
successivo punto 9.
9) Il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, di proprietà esclusiva della Sig.ra è Pt_1
intestato in via esclusiva al Sig. La Sig.ra si impegna a volturare tale mutuo a Parte_2 Pt_1
proprio nome, ovvero ad estinguerlo accendendone uno nuovo, sempre a proprio nome, entro e non oltre tre mesi dalla sentenza di separazione, tenuto conto dei tempi bancari. Si intende che, medio tempore, la Sig.ra i impegna a versare direttamente l'intero rateo di mutuo e/o comunque a Pt_1
tenere manlevato il Sig. Parte_2 10) Espletata la pratica di mutuo, di cui al punto che precede, i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento e, per l'effetto, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
11) I coniugi, per quanto occorrer possa, si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio, propri e dei figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio GL IL (MI), il 16/04/2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL IL (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG