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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/07/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 369 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luca Parte_1
Cecere ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 29/01/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1562/2024) e chiedendo al Tribunale di “1) accertare e dichiarare che la Sig.ra è invalida, con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini personali, in misura superiore a 2/3, senza soluzione di continuità con l'originario riconoscimento, ovvero con decorrenza dalla mancata conferma del beneficio in godimento (settembre 2023); 2) dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca (rectius di mancata conferma) dell'assegno ordinario d'invalidità in quanto non vi è stato alcun miglioramento tale da aver determinato la cessazione della riduzione della capacità di lavoro della sig.ra a meno di un terzo in occupazioni Parte_1 CP_ confacenti alle sue attitudini;
3) condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rapp.te p.t.,
P. IVA: , con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, e domicilio digitale P.IVA_1 pec: t (fonte pec: PP.AA.), al Email_2 pagamento di spese, competenze ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
1 La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità
è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
L'istante, coltivatrice diretta, già titolare di assegno ordinario di invalidità a seguito di procedimento ex art. 445 bis c.p.c. n. R.G. 4458/2021, concluso con decreto di omologa del
21/06/2022, in data 1/09/2023 ha presentato domanda di conferma della prestazione, che è stata respinta in quanto l' non ha ritenuto che permanessero le condizioni che avevano dato CP_1 luogo al suo riconoscimento.
Ha pertanto adito il giudice del lavoro con un nuovo ricorso per ATPO, all'esito del quale il CTU nominato ha posto una diagnosi di “1-Esiti di protesizzazione ginocchia bilaterale (Sett. '23-
Feb.'23).
2-Spalla dolente destra con esiti chirurgici per dito a scatto pollice dx. (Lug. '23). 3-
Disfagia e gastropatia in trattamento terapeutico specifico.
4-Deflessione umorale in spondilodiscoartrosi con modesto impegno funzionale”, e ha concluso che la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle personali attitudini non era permanentemente ridotta a meno di un terzo.
La ricorrente ha censurato tale conclusione, lamentando che il CTU non avesse adeguatamente valutato la gravità del quadro clinico e non avesse tenuto conto che si trattava della revoca di una prestazione già riconosciuta con decreto di omologa. Ha, inoltre, dedotto che nelle more del giudizio le sue condizioni di salute erano ulteriormente peggiorate.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “in materia di invalidità pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell'assicurato, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L.
n. 636 del 1939, convertito con modificazioni nella legge n. 1272 del 1939, al recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato - comportante la soppressione della pensione da parte dell'Istituto assicuratore quando tale capacità cessi di essere inferiore ai limiti di legge -, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall'istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 383 del 07/07/1999; conformi Sez. L, Sentenza n. 14523 del 23/12/1999, Sez. 2 L, Sentenza n. 3357 del 08/03/2001, Sez. L, Sentenza n. 4159 del 22/03/2001, Sez. L, Sentenza
n. 5151 del 12/03/2004, Sez. L, Sentenza n. 23082 del 07/11/2011, Sez. L, Sentenza n. 20834 del
15/10/2015, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26090 del 15/10/2019, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23752 del
28/10/2020).
L'esistenza del giudicato, quindi, non impedisce il potere di revisione dell' , ma ne CP_1 regolamenta l'esercizio, imponendo quale termine iniziale di raffronto l'accertamento giudiziale precedentemente compiuto.
Come emerge dalla lettura della perizia, il CTU aveva inteso valutare in maniera del tutto autonoma le condizioni sanitarie del ricorrente, prescindendo del tutto dalla verifica sulla sussistenza o meno di un miglioramento del quadro patologico che aveva dato luogo al riconoscimento della prestazione da parte del precedente consulente d'ufficio.
Inoltre, la parte ha prodotto in questa fase documentazione medica più recente, valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
(cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18265).
È stata, pertanto, disposta un'integrazione alla perizia.
L'ausiliare ha concluso che, rispetto alla situazione descritta e valutata dal primo CTU, vi sono sicuramente stati un miglioramento delle condizioni psico-fisiche dell'istante e un recupero della capacità di lavoro in occupazioni confacenti. Al riguardo ha evidenziato che nella precedente perizia veniva rilevata una “gonartrosi moderata-severa ed un ginocchio varo bilaterale con significativo impegno funzionale”, mentre nel 2023 la ricorrente è stata sottoposta a protesi di ginocchia bilaterale, operazione che ha comportato un buon recupero funzionale delle articolazioni;
inoltre, era stata diagnosticata un'ipertensione arteriosa, da lui non rilevata in sede di visita peritale, per la quale la ricorrente non effettua al momento alcuna terapia né vi è documentazione sanitaria che la comprovi.
In merito alla documentazione successiva alla visita peritale, il CTU ha rilevato che vi è stato effettivamente un peggioramento della disfagia, che ha richiesto l'introduzione del sondino naso- gastrico sia a fine novembre presso l'ospedale di Cesena sia a dicembre presso il Policlinico
Gemelli, ma che il successivo intervento chirurgico di miotomia perorale (30/12/2024), peraltro effettuato in day-hospital con dimissione in giornata, appare aver superato la problematica, senza complicanze post chirurgiche documentate.
Ha, pertanto, confermato la legittimità della revoca del beneficio, non risultando infermità tali da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa della ricorrente.
Le conclusioni rassegnate dal CTU, per come chiarite e integrate nella presente fase, sono sorrette da una logica e coerente motivazione di carattere medico-legale, e meritano pertanto condivisione.
Esse sono, peraltro, coerenti con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 259 del
12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9762 del
25/07/2000). Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del 3 conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n. 22737 del
04/10/2013).
Le ulteriori contestazioni avanzate nelle note di trattazione scritta si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e pertanto non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale e non emergendo dalla documentazione agli atti elementi tali da farne ritenere incongrue le conclusioni.
Ne discende, stante l'insussistenza del requisito sanitario, il rigetto del ricorso. Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 9 luglio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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