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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19048/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.19048/2022 R.G.A.C.
Parte_1
P.IVA_1
APPELLANTE
C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 rese P.IVA_3
APPELLATA contumace CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia.
a Parte_1
c
[...]
dinanzi al Giudice di Pace di Napoli la Controparte_1
onde sentir accertare e dichiarare non
[...]
con gli avversi avvisi di fattura per violazione di norme imperative e falsa applicazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 41 comma 2 bis del D.LGS. 50/2016, nonché per inesistenza e nullità della causa della clausola del bando di gara e del disciplinare di gara e dell'atto unilaterale d'obbligo che ne prevedevano il pagamento, con richiesta di apposita declaratoria di nullità o annullabilità del prefato atto unilaterale d'obbligo e della predetta clausola del bando pagina 1 di 4 di gara e del disciplinare di gara anche per violazione dell'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, clausola di cui chiedeva la conseguente disapplicazione, anche ai fini della chiesta pronuncia di accertamento negativo. Il Giudice di Pace adìto, di macia della convenuta, in quanto l'avv. costituitosi Controparte_2 nell'interesse della medesima, no a necessaria procura ad litem, con sentenza n.3165/21 del 1.2.2022 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
[...]
Parte_1
volte espressi in subjecta materia dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché in contrasto con numerosi altri precedenti decisioni, anche di questo Tribunale. Concludeva quindi onde sentire “in riforma della sentenza appellata, accogliere il presente appello, per le motivazioni in atti, e per l'effetto dichiarare sussistente la Giurisdizione del Giudice ordinario e rimettere la causa, ex art 355 c.p.c., al primo giudice. In via subordinata, accogliere nel merito la domanda attorea, per le motivazioni in atti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Dopo breve trattazione, nella contumacia dell'appellata, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa all'odierna udienza, fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi ancorchè ritualmente citata. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sussiste infatti la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla presente controversia. Ed invero parte fi a n e di appalto indette dai di , e , ha Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 li rri alla il corrispettivo del servizio per le Controparte_3 ella misura dell'1% dell'importo aggiudicato, con espressa previsione che tale obbligo costituiva pagina 2 di 4 presupposto ineludibile per la partecipazione alla gara. Oggetto della domanda è quindi l'accertamento dell'insussistenza di un diritto soggettivo, sub specie di diritto di credito pecuniario, materia, questa, devoluta alla giurisdizione ordinaria. Nè può addursi in contrario la natura pubblicistica della convenuta, più volte esclusa in altri precedenti analoghi di questo Tribunale, sul rilievo che il ente ritenuto, sia pure quale obiter dictum, che la sia un soggetto privato Controparte_1
(cfr. Cass. 16766/ , a proposito del ruolo svolto da che “la fattispecie in esame (è) caratterizzata CP_1 dall'interm e nelle procedure di affidamento di un soggetto sostanzialmente privato”). La domanda, pertanto, ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato e non ha ad oggetto una controversia sulla procedura di affidamento dell'appalto. Non depone in contrario neppure il rilievo che nella specie la decisione implica la delibazione della legittimità di una clausola obbligatoria contenuta in un bando di gara, giacché, come è noto, non è precluso al giudice ordinario il vaglio, in via incidentale, della legittimità dell'atto amministrativo, ove esso rilevi quale presupposto del diritto azionato. L'impugnata decisione va quindi senz'altro riformata giacché, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell'art.353 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio, introdotto prima dell'entrata in vigore della novella dell'ottobre 2022, la causa va quindi rimessa al Giudice di Pace. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
da nei Parte_1
Controparte_3 accoglie to dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla presente controversia;
rimette le parti innanzi al Giudice di Pace di Napoli, assegnando il termine di condanna al pagamento, in Controparte_3
pagina 3 di 4 di Parte_1
de
[...] di giudizio, in € 300,00 per spese ed € 700,00 per compenso, oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Melucci, dichiaratosi anticipatario. Napoli, 15/05/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.19048/2022 R.G.A.C.
Parte_1
P.IVA_1
APPELLANTE
C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 rese P.IVA_3
APPELLATA contumace CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia.
a Parte_1
c
[...]
dinanzi al Giudice di Pace di Napoli la Controparte_1
onde sentir accertare e dichiarare non
[...]
con gli avversi avvisi di fattura per violazione di norme imperative e falsa applicazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 41 comma 2 bis del D.LGS. 50/2016, nonché per inesistenza e nullità della causa della clausola del bando di gara e del disciplinare di gara e dell'atto unilaterale d'obbligo che ne prevedevano il pagamento, con richiesta di apposita declaratoria di nullità o annullabilità del prefato atto unilaterale d'obbligo e della predetta clausola del bando pagina 1 di 4 di gara e del disciplinare di gara anche per violazione dell'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, clausola di cui chiedeva la conseguente disapplicazione, anche ai fini della chiesta pronuncia di accertamento negativo. Il Giudice di Pace adìto, di macia della convenuta, in quanto l'avv. costituitosi Controparte_2 nell'interesse della medesima, no a necessaria procura ad litem, con sentenza n.3165/21 del 1.2.2022 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
[...]
Parte_1
volte espressi in subjecta materia dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché in contrasto con numerosi altri precedenti decisioni, anche di questo Tribunale. Concludeva quindi onde sentire “in riforma della sentenza appellata, accogliere il presente appello, per le motivazioni in atti, e per l'effetto dichiarare sussistente la Giurisdizione del Giudice ordinario e rimettere la causa, ex art 355 c.p.c., al primo giudice. In via subordinata, accogliere nel merito la domanda attorea, per le motivazioni in atti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Dopo breve trattazione, nella contumacia dell'appellata, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa all'odierna udienza, fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi ancorchè ritualmente citata. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sussiste infatti la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla presente controversia. Ed invero parte fi a n e di appalto indette dai di , e , ha Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 li rri alla il corrispettivo del servizio per le Controparte_3 ella misura dell'1% dell'importo aggiudicato, con espressa previsione che tale obbligo costituiva pagina 2 di 4 presupposto ineludibile per la partecipazione alla gara. Oggetto della domanda è quindi l'accertamento dell'insussistenza di un diritto soggettivo, sub specie di diritto di credito pecuniario, materia, questa, devoluta alla giurisdizione ordinaria. Nè può addursi in contrario la natura pubblicistica della convenuta, più volte esclusa in altri precedenti analoghi di questo Tribunale, sul rilievo che il ente ritenuto, sia pure quale obiter dictum, che la sia un soggetto privato Controparte_1
(cfr. Cass. 16766/ , a proposito del ruolo svolto da che “la fattispecie in esame (è) caratterizzata CP_1 dall'interm e nelle procedure di affidamento di un soggetto sostanzialmente privato”). La domanda, pertanto, ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato e non ha ad oggetto una controversia sulla procedura di affidamento dell'appalto. Non depone in contrario neppure il rilievo che nella specie la decisione implica la delibazione della legittimità di una clausola obbligatoria contenuta in un bando di gara, giacché, come è noto, non è precluso al giudice ordinario il vaglio, in via incidentale, della legittimità dell'atto amministrativo, ove esso rilevi quale presupposto del diritto azionato. L'impugnata decisione va quindi senz'altro riformata giacché, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell'art.353 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio, introdotto prima dell'entrata in vigore della novella dell'ottobre 2022, la causa va quindi rimessa al Giudice di Pace. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
da nei Parte_1
Controparte_3 accoglie to dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla presente controversia;
rimette le parti innanzi al Giudice di Pace di Napoli, assegnando il termine di condanna al pagamento, in Controparte_3
pagina 3 di 4 di Parte_1
de
[...] di giudizio, in € 300,00 per spese ed € 700,00 per compenso, oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Melucci, dichiaratosi anticipatario. Napoli, 15/05/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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