Art. 38. (Regolamento d'esecuzione)
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.