Articolo 38 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 37
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15 agosto 1952
Art. 38. (Regolamento d'esecuzione)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.

Entrata in vigore il 15 agosto 1952