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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/25 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dott.ssa Annalisa Giusti visti gli atti del procedimento n.r.g. 286/25 V.G. proposto da
– – in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
con sede in Folignano (AP), via Ivrea n. 13/A, Parte_2
– – in Parte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante con sede in Ascoli Parte_4
Piceno, via Del Commercio n. 70,
– - in persona del legale rappresentante Parte_5 P.IVA_3
, con sede in Lainate (MI), viale Rimembranze n. 43/B, Parte_6 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Basili e dall'avv. Bruno Guaraldi nei confronti di
, (CF ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_4 pro tempore ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001, n. 89 e successive modifiche, depositato in data 28.4.2025; esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che: il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava il fallimento della società “SPEDIZIONI
TRAMI s.r.l.” con sentenza del 24.4.2009
La ricorrente depositava tempestiva insinuazione al passivo Parte_1 fallimentare il 28 luglio 2009, venendovi ammessa in privilegio, al n. 36, per €
5.747,40
La ricorrente depositava Parte_3 insinuazione al passivo fallimentare il 13 settembre 2009, venendovi ammessa in privilegio, al n. 39, per € 6.857,15
La ricorrente (già doc. a visura Parte_5 Parte_7 storica) depositava insinuazione al passivo fallimentare il 15 settembre 2009, venendovi ammessa in chirografo, al n. 44, per € 1.200,00
Come si desume dal progetto di riparto finale, il credito dei ricorrenti rimaneva del tutto insoddisfatto;
la procedura fallimentare veniva dichiarata chiusa con decreto del Tribunale di
Ancona del 18.10.2024; ritenuta l'ammissibilità del ricorso in esame, non essendo decorso alla data di deposito dello stesso (28.4.2025) il termine semestrale di decadenza;
che, invero, è insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello (Cassazione civile sez. II, 21/02/2024, (ud. 08/02/2024, dep.
21/02/2024), n.4601) e, quindi, ex art 26 LF quando è decorso il termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo;
considerato che
la procedura fallimentare, da cui traggono origine gli odierni ricorsi, ha avuto una durata complessiva di 15 anni (senza considerare le frazioni di anno inferiori a sei mesi) computati, appunto, dalla data di presentazione della domanda di ammissione al passivo e, quindi, dal 28 luglio 2009 per
[...]
dal 13 settembre 2009 per Parte_1 Parte_3
e dal 15 settembre 2009 per alla data del 18.10. 2024
[...] Parte_5
[data del decreto di chiusura della procedura fallimentare]; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art 2 della L. 24 marzo 2001 n 89, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
ritenuto, quindi, che il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevolezza per 9 anni;
ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, della irragionevole durata dei processi, non ricorrendo, nel caso in esame, circostanze particolari che ne inducono ad escluderne l'esistenza (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.29050); considerato che, a norma dell'art. 2 bis della L.24 marzo 2001 n. 89, il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a
400 euro e non superiore a 800,00 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo … tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore
e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte e comunque in misura che, anche in deroga al comma
1,non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice;
ritenuto di liquidare in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di €. 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, considerata la natura degli interessi coinvolti, nonché l'entità del credito ammesso al passivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (in considerazione della natura indennitaria del relativo credito, riguardando la disposizione dell'art. 1284 IV comma c.c. – invocato dalla parte ricorrente – le obbligazioni da contratto, Cass. n.
28409/2018; 10096/2023); ritenuto che non sono ravvisabili ragioni per aumentare né per ridurre l'indennizzo come sopra determinato, in base all'art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1ter
L. cit.; rilevato che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2 quinquies, sexies e septies L. n. 89/2001 e che la somma come sopra liquidata non è superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis comma 3 L. 89/2001; ritenuto, infine, di liquidare in favore dei ricorrenti le spese, come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio, attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti, come riaffermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 16512/2020; Cass. n.
12027/2022), tenendo presente l'entità della somma liquidata e disponendo, altresì, in applicazione dell'art 4 del DM 55/14 e succ mod, la maggiorazione del compenso, avendo assistito il difensore più ricorrenti
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare, in favore di ciascuno dei Controparte_1 ricorrenti sopra indicati, a titolo di equa riparazione, senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, la somma di € 3600.00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, nonché le spese di lite, che liquida in favore dell'Avv Guaraldi dichiaratosi anticipatario, pari ad €.614.90 per compensi ed € 27.00 per esborsi, comprensivi degli aumenti di cui in motivazione, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP nella misura di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, così deciso il 23.5.2025
Il Consigliere designato dott. ssa Annalisa Giusti