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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/08/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2295/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2295/2023, promossa da:
Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in Ospedaletto Lodigiano (LO) via A. De Gasperi n. P.IVA_1
14, in persona del legale rappresentante pro tempore signora , Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Spelta del Foro di Pavia (c.f.
) e Marzia Desiderati del Foro di Lodi (c.f. , C.F._1 C.F._2 presso il cui studio in San Colombano al Lambro (MI), via Steffenini n. 247 è elettivamente domiciliata;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. ), nata a [...], l'[...]; Controparte_3 C.F._3
(c.f. ), nato a [...], il [...]; CP_4 C.F._4 entrambi residenti in [...], rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Maria Ingrid Baroni (c.f. ) e dall'Avv. C.F._5
Martina Narra (c.f. ), presso lo studio delle quali sono C.F._6 elettivamente domiciliati in Casalpusterlengo, via Marsala n. 26/A;
- parte convenuta -
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, nonché le domande svolte in via riconvenzionale da parte convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, così giudicare: Nel merito e in via principale 1) Accertare e Confermare la sussistenza e/o la costituzione della servitù perpetua di passo carraio (comprensiva del diritto di sosta e di carico e scarico dei mezzi) e pedonale gravante sul mappale 110 ed a favore del mappale n.100 a rogito del Notaio Per_1
[repertorio n. 1120-raccolta n. 691] evidenziata anche dalla relazione di consulenza
[...] tecnica asseverata a firma dell'Ing. datata 6/3/2023; Per_2
pagina 1 di 10 2) Accertare e confermare l'estensione ai sensi dell'art. 1064 cc. della servitù perpetua di passo carraio e pedonale alla possibilità di carico e scarico con annessa sosta e manovra dei mezzi pesanti e autoarticolati;
3) Accertare l'animus spoliandi da parte dei signori (c.f. ) CP_4 C.F._4
e (c.f. ), nonché l'inibizione e/o violazione del Controparte_3 C.F._3 diritto e/o godimento della servitù perpetua di passo carraio e pedonale costituita in favore della società ( e per Controparte_1 CP_5
l'effetto, ordinare la cessazione dei comportamenti molesti e le interferenze/impedimenti/turbative come meglio descritti in narrativa;
4) Ordinare a parte convenuta di astenersi per il futuro dal porre in essere impedimenti o molestie che escludano, limitino o rendano più difficoltoso l'esercizio del diritto di servitù costituito in favore della società CP_5
5) Condannare i signori e all'eliminazione e/o rimozione CP_4 Controparte_3 immediata di tutte le costruzioni e opere aggiuntive e/o manufatti permanenti e non permanenti e ulteriori oggetti e/o beni sparsi e collocati nell'area gravata dalla servitù perpetua censita con il mappale 110 come esposto in narrativa, dopo la stipula dell'atto di compravendita del 22/6/2004 Notaio n. 1122-691 di repertorio costitutivo Persona_1 della servitù perpetua di passo carraio e pedonale - e di corredo per l'effetto ripristinare al contempo lo stato dei luoghi presente “Ab Origine” all'atto notarile;
6) Condannare parte convenuta ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una penale giornaliera di euro 250,00 a far data dal 27/1/2023, stante la prova effettiva della volontà di aggravare/rendere difficoltoso il godimento della servitù confermata dall'avvio del procedimento amministrativo per accertamento di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo D.p.R.380/2001 del 12.06.2023 da parte del Comune di Ospedaletto Lodigiano;
7) Condannare parte convenuta alla refusione dell'importo di euro 500,00 derivante mancata manutenzione del fotovoltaico a causa del collocamento del box in lamiera posto sull'area oggetto di servitù perpetua;
8) Condannare i signori (c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._4 Controparte_3
) al risarcimento del danno (c.d. integrativo) per il mancato e/o per C.F._3 la turbativa nel godimento della servitù per il periodo temporale di 10 anni, per gli assunti in narrativa da quantificarsi nella misura di euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o nella maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa e comunque in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. 9) Accertare e dichiarare la violazione della normativa vigente in materia di distanze dai confini e fra gli edifici inerente il corpo di fabbrica -box pertinenziale- censito al foglio 8 mappale 110 sub. 703 e/o oltre, la difformità catastale rispetto alla destinazione d'uso e per l'effetto determinare e quantificare il risarcimento del danno ex art. 2058 c.c. a carico dei signori e . CP_4 Controparte_3
10)Accertare e dichiarare che la costruzione del box pertinenziale censito a catasto Fabbricati al foglio 8 mappale 110 sub.703 cat. C/6 ha limitato ed occupato lo spazio destinato alla servitù perpetua di passo carraio e pedonale e per l'effetto determinare e
pagina 2 di 10 quantificare il risarcimento del danno ex art.2058 c.c. a carico dei signori e CP_4
. Controparte_3
11) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. In Via Istruttoria: […]”.
Conclusioni per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: A)Accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande proposte dalla società
[...]
per i motivi di cui ai depositati scritti Controparte_1 difensivi, respingere tutte le pretese dalla medesima formulate nei confronti dei Signori e . Controparte_3 CP_4
B)In Via Istruttoria, accogliere le istanze istruttorie di parte convenuta, ammettendo i capitoli di prova orale già enucleati in sede di comparsa di costituzione e risposta nonché in seno alla memoria ex art. 171 ter Numeri 2) e 3), respingendo, in ogni caso, quelle ex adverso proposte. C)Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto le domande, formulate dalla società
[...]
(nel prosieguo e per brevità, Controparte_1 CP_5
, di accertamento della servitù di passo carraio e pedonale convenuta tra le parti, di
[...] condanna a cessare le illegittime condotte emulative attuate dai sig.ri e Controparte_3
di condanna a rimuovere le opere abusive realizzate nell'area sottoposta a diritto CP_4 reale e di risarcimento danni. In particolare, a fondamento delle proprie domande gli attori hanno dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- con atto di compravendita del 7.7.1980 la società Controparte_6
acquistava dall'ing. un appezzamento di
[...] Persona_3 terreno sito nel Comune di Ospedaletto Lodigiano (bene censito al C.T. al foglio 8, mappale 95, poi frazionato e censito al foglio 8, mappale 100, are 20.00 e al foglio 8, mappale 110, are 14.00 – cfr. doc. 2 parte attrice);
- nel rispetto delle disposizioni del Piano di lottizzazione e relativa convenzione sottoscritto con il sulla predetta area i sig.ri e CP_7 CP_2 CP_3 erigevano due edifici e, nello specifico (cfr. doc. 3):
pagina 3 di 10 1. un capannone artigianale, composto da officina, laboratorio, uffici, servizi, ripostiglio e tettoia al piano terreno e due locali ad uso ufficio e servizi al primo piano, con annessa area pertinenziale a cortile (censito al N.C.E.U. del Comune di Ospedaletto Lodigiano, al foglio 8 – mappale 100 – via Alcide De Gasperi n. 14 – piano terreno e primo – categoria D/7 – metri quadrati 1184 – reddito euro 9.130,96);
2. un'unità abitativa, realizzata a fronte delle concessioni edilizie n. 6/98 del 2.7.1998 e n. 1/00 del 6.6.2000 (bene censito al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 8 – mappale 110 – sub. 701 – via Alcide De Gasperi n. 14 – piani primo – sotterraneo. Terreno e primo – categoria A/7 - classe seconda – vani 11 - reddito euro 852,15 e al foglio 8 mappale 110 – sub. 702 – via Alcide de Gasperi n. 14 – piani terreno – categoria c/6 - classe prima - metri quadrati 52 – reddito euro 115,48);
- la costruzione di un immobile ad uso abitativo su un terreno classificato come zona mista artigianale fu resa possibile in quanto 0,5 mc/mq di alloggio dovevano necessariamente essere destinati alla residenza per l'alloggio del titolare dell'azienda o del custode;
- il 12.12.1989 i sig.ri e costituivano la società CP_2 CP_3 [...]
odierna attrice (cfr. atto di Controparte_1 costituzione – doc. 4);
- il 19.12.2003 il sig. donava al sig. la propria quota di Controparte_1 CP_4 partecipazione nella compagine (cfr. donazione – doc. 5); CP_5
- con compravendita del 22.6.2004 i sig.ri e in qualità di soci CP_2 CP_3 amministratori di alienavano Controparte_6 Controparte_6
a il capannone artigianale con tutte le inerenti ragioni, accessori e CP_5 pertinenze, servitù attive e passive (cfr. doc. 7-8) e vendevano ai sig.ri
[...]
e – figlia e genero degli alienanti – l'immobile sito in via A. De CP_3 CP_4
Gasperi n. 14 nel Comune di Ospedaletto Lodigiano (cfr. doc. 6);
- in particolare, nell'atto di vendita le parti convenivano “di costituire servitù perpetua di passo pedonale e carraio a carico della porzione di area pertinenziale antistante l'immobile in contratto al mappale n. 110 ed a favore della residua proprietà della società alienante al mappale n. 100 per consentire l'accesso dalla via De Gasperi” (cfr. art. 3 atto di vendita a rogito Notaio – doc. 6); Per_1
- tale servitù veniva costituita sull'intera area del mappale 110 al fine di consentire a di svolgere la propria attività imprenditoriale e di consentire ai camion CP_5 con rimorchio di accedere al capannone e procedere con le manovre di carico/scarico (circostanza confermata dalla perizia di parte – cfr. doc. 9);
- nel corso degli anni, tuttavia, l'esercizio della servitù veniva limitato dal parcheggio disordinato delle auto dei convenuti e dall'installazione di costruzioni che hanno ridotto lo spazio di manovra nell'area e, nello specifico, di un box pertinenziale, due box in lamiera apposti senza concessione edilizia, un gazebo e una piscina;
pagina 4 di 10 - in particolare, uno dei due box in lamiera comprometteva l'accesso al porticato di proprietà della società mentre l'altro, ostacolava la manutenzione CP_5 dell'impianto fotovoltaico posto sul tetto dell'azienda (cfr. doc. 11);
- solo in esito all'avvio di un procedimento per opere eseguite in assenza del prescritto titolo abitativo da parte del Comune di Ospedaletto Lodigiano, i convenuti hanno rimosso le costruzioni semipermanenti, pur mantenendo l'installazione della piscina e del gazebo, che inibiscono le manovre all'interno dell'area (cfr. doc. 15). Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
- che l'indicazione nell'atto notarile della costituzione della servitù “a carico della porzione di area pertinenziale antistante l'immobile” è una mera formula di stile che non ha limitato l'estensione del diritto, da intendersi esteso sull'intero mappale;
- di aver subito la compromissione nell'esercizio della servitù e il conseguente danno Con patrimoniale ad opera dei sig.ri e che, tuttavia, al momento CP_3 dell'acquisto dell'immobile erano pienamente consci del diritto reale costituito sul bene, necessario a garantire l'attività commerciale condotta da CP_5
- che in materia di servitù non è invocabile alcun atteggiamento di tolleranza ai sensi dell'art. 1144 c.c. da parte del proprietario del fondo dominante;
- che la realizzazione e installazione di opere in assenza di titolo abitativo comprova l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo ai convenuti;
- che la natura in re ipsa del danno da perdita o diminuzione del godimento della cosa propria accorda al proprietario il risarcimento del pregiudizio insito nella perdita di disponibilità o nella limitazione nel godimento del bene, oltre al risarcimento del danno in via equitativa;
Con
- che i sig.ri e non possiedono neppure i requisiti della Convenzione CP_3 sottoscritta con il Comune di Ospedaletto Lodigiano, in forza dei quali per poter collocare la propria residenza nell'immobile di cui al mappale 110 occorra ricoprire la qualifica di custode del capannone oppure di socio o titolare dell'azienda CP_5
[...]
1.1. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si sono costituiti in giudizio i resistenti, che hanno concluso per il rigetto per infondatezza della domanda, deducendo:
- che il diritto di servitù di passo carraio e pedonale non comprende il diritto di carico e scarico dei mezzi aziendali ed è stato costituito limitatamente alla “porzione di area pertinenziale antistante l'immobile”, senza estendersi all'intero mappale 110;
- è indiscussa l'esistenza del predetto diritto di servitù ma nei richiamati limiti delle disposizioni contrattuali;
- gli attuali convenuti per mero spirito di tolleranza hanno sempre permesso l'esercizio delle operazioni di carico e scarico e di posteggio delle autovetture, non impedendo mai tali attività;
- i manufatti – peraltro mobili e temporanei – apposti dai convenuti unicamente nel periodo estivo, quali la piscina e il gazebo, ovvero i materiali da cantieri – costituiti dalle parti smontate dei box in lamiera già smantellati su ordine pagina 5 di 10 dell'Amministrazione – non sono certamente di impedimento all'esercizio del diritto da parte della Proprietà del mappale 100, perché collocati – quando presenti - al di fuori dell'area attraverso la quale ben potrebbero transitare gli automezzi a servizio dell'azienda, anche se di grandi dimensioni;
- la porzione di area pertinenziale antistante l'immobile non era occupata da alcunchè e risultava completamente libera;
- il vero e unico impedimento all'esercizio della servitù è costituito dalle autovetture che i soci ed i dipendenti della insistono a posteggiare all'interno del CP_5 cortile, pur non avendone diritto alcuno ed in assenza di un'autorizzazione in tal senso da parte dei proprietari del mappale servente;
- i manufatti e le costruzioni sono stati tutti rimossi;
- i due box in lamiera sono stati smantellati come da ordinanza ingiunzione del Comune di Ospedaletto Lodigiano. All'esito della prima udienza del 23.2.2024 il Giudice ha disposto CTU nominando a tal fine il geom. cui ha poi rinunciato in data 10.11.2024. Con Persona_4 ordinanza del 13.3.2025 il Giudice ha invitato le parti a depositare copia dell'eventuale provvedimento conclusivo del giudizio di reclamo R.G. 2479/2023, sospendendo allo stato la c.t.u. All'esito dell'udienza del 21.3.2025 il Giudice, ritenuta la CTU esplorativa, ha revocato tale mezzo di ricerca della prova, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18.6.2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
2. Actio confessoria o vindicatio servitutis Parte attrice ha esperito l'actio confessoria ex art. 1079 c.c. al fine di accertare, o in subordine costituire, la sussistenza di una servitù perpetua di passo carraio (comprensiva del diritto di sosta e di carico e scarico dei mezzi) e pedonale gravante sul mappale 110 ed a favore del mappale n.100 a rogito del Notaio [repertorio n. 1120-raccolta Persona_1
n. 691], che si estende ex art. 1064 c.c. alla possibilità di carico e scarico con annessa sosta e manovra dei mezzi pesanti e autoarticolati. Parte convenuta non ha contestato l'esistenza della predetta servitù di passaggio carraio e pedonale, limitata tuttavia all'area pertinenziale antistante l'immobile in contratto al mappale 110, dichiarando che solo per mera tolleranza i convenuti hanno sempre consentito le operazioni di carico e scarico e di posteggio delle autovetture. La domanda proposta da parte attrice risulta parzialmente fondata. In particolare, deve essere accertata, alla luce degli atti di causa, come peraltro prospettato da parte convenuta, della predetta servitù di passaggio carraio e pedonale, limitata tuttavia all'area pertinenziale antistante l'immobile in contratto al mappale 110 e non estesa all'intero mappale 110 ed escludendosi la sussistenza di una servitù di carico e scarico con annessa sosta e manovra dei mezzi pesanti e autoarticolati. A tale conclusione questo Giudice perviene alla luce delle seguenti considerazioni:
- in data 22.6.2004 la società a ceduto, con atto N. 1120/691 Rep. Notaio CP_6 [...] di Milano, ha ceduto ai Signori e la proprietà del Per_1 Controparte_3 CP_4
pagina 6 di 10 mappale 110, costituendo in favore del Mappale 100 una “servitù perpetua di passo pedonale e carraio a carico della porzione di area pertinenziale antistante l'immobile in contratto al Mappale 110” al fine di consentire “l'accesso alla Via De Gasperi”. (doc. 6 parte attrice);
- Mediante atto N. 1122/691 Rep. di Milano di pari data, la medesima Per_1 società ha, altresì, ceduto alla il “capannone artigianale ….. con CP_5 annessa area pertinenziale a cortile” insistente sul mappale 100, rendendo edotta l'acquirente dell'avvenuta costituzione della predetta “servitù perpetua di passo pedonale e carraio a carico della porzione di area pertinenziale antistante l'immobile al mappale N. 110 del foglio 8 ed a favore del capannone in contratto al mappale N. 100 per consentire a quest'ultimo l'accesso dalla via De Gasperi”;
- Pertanto, sussiste un atto costitutivo della predetta servitù stipulato tra le odierne parti ed efficace nei confronti delle stesse ex art. 1372 c.c.;
- Per quanto attiene all'estensione del predetto diritto di servitù dalla lettera del contratto – e applicando le regole sull'interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. c.c. – il diritto di servitù risulta inequivocabilmente limitato alla “porzione di area pertinenziale antistante l'immobile al mappale N. 110” e non esteso all'intero mappale 110; infatti, laddove le parti avessero voluto estendere la servitù all'intero mappale 110 non avrebbero esplicitato tale limitazione;
- Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, peraltro citato dai convenuti, “Per accertare l'esistenza, il contenuto e la portata di una servitù costituita convenzionalmente, il giudice del merito deve accertare l'intenzione delle parti, fondandosi in primo luogo sulle espressioni letterali usate e, qualora permangano dubbi per insufficienza del criterio utilizzato, deve fare ricorso alle altre regole ermeneutiche contenute negli articoli del codice civile che disciplinano l'interpretazione dei contratti, oltre ai principi dettati in materia di servitù. Deve, cioè, tenere presenti le finalità che le parti hanno voluto conseguire, considerando lo stato dei luoghi, la consistenza e la ubicazione dei fondi, nonché l'utilità del fondo dominante che si è voluta raggiungere con il peso imposto al fondo servente, secondo il contemperamento delle opposte esigenze per il conseguimento del vantaggio del primo con il minore possibile aggravio del secondo” (Cass. 18465/2020); peraltro, l'utilità del fondo dominante deve ritenersi assicurata nel caso di specie alla luce degli esiti della CTU disposta nel giudizio di reclamo (cfr. paragrafo successivo);
- A tal fine deve ritenersi irrilevante quanto dedotto da parte attrice in merito agli estratti di mappa catastale o alla circostanza che i due mapp. 110 e 100 costituissero ab origine un unico lotto: la volontà espressa dalle parti con atto costitutivo del 22.6.2004 assumer portata dirimente;
- Per quanto attiene all'oggetto del predetto diritto di servitù, ancora una volta, alla luce dell'esplicito dato letterale dell'atto costitutivo della servitù, la stessa risulta servitù perpetua “di passo pedonale e carraio a carico della porzione di area
pagina 7 di 10 pertinenziale antistante l'immobile al mappale N. 110 del foglio 8 ed a favore del capannone in contratto al mappale N. 100 per consentire a quest'ultimo l'accesso dalla via De Gasperi” (la sottolineatura è della scrivente); pertanto l'atto costitutivo non prevede alcuna servitù di carico e scarico con annessa sosta e manovra dei mezzi pesanti e autoarticolati;
- La circostanza che, per mera tolleranza, i convenuti abbiano consentito lo svolgimento di tali operazioni appare irrilevante in quanto ai sensi dell'art. 1144 c.c. gli atti compiuti con tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
3. Domanda di cessazione delle condotte emulative e rimessione in pristino Parte attrice ha inoltre formulato domanda di cessazione delle condotte emulative poste in essere dai convenuti nonché di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, nel corso degli anni, l'esercizio della servitù veniva limitato dal parcheggio disordinato delle auto dei convenuti e dall'installazione di costruzioni che hanno ridotto lo spazio di manovra nell'area e, nello specifico, di un box pertinenziale, due box in lamiera apposti senza concessione edilizia, un gazebo e una piscina. Parte convenuta ha invece dedotto che la porzione di area pertinenziale antistante l'immobile non era occupata da alcunchè e risultava completamente libera. Secondo i convenuti il vero e unico impedimento all'esercizio della servitù è costituito dalle autovetture che i soci ed i dipendenti della insistono a posteggiare all'interno CP_5 del cortile, pur non avendone diritto alcuno ed in assenza di un'autorizzazione in tal senso da parte dei proprietari del mappale servente. Tale domanda non merita accoglimento. Alla luce delle considerazioni che precedono la cessazione delle condotte emulative può essere indagata unicamente avuto riguardo all'oggetto e all'estensione della servitù nei termini sopra accertati. Inoltre, devono essere valorizzate le seguenti circostanze:
- Come riconosciuto dalla stesa parte attrice ad oggi, i convenuti hanno rimosso le costruzioni semipermanenti, pur mantenendo l'installazione della piscina e del gazebo, che inibiscono le manovre all'interno dell'area; pertanto, risulta venuto meno l'interesse di parte attrice ad ottenere una cessazione delle condotte emulative aventi ad oggetto i manufatti ormai rimossi;
- Per quanto attiene alla presenza della piscina e del gazebo (che, in ogni caso, non insistono nella porzione di area pertinenziale antistante l'immobile di cui al map. 110) – peraltro opere posizionate solo nel periodo estivo – deve ritenersi che le stesse non impediscano o aggravino l'esercizio della servitù di passo pedonale e carraio nei termini sopra descritti: nonostante il provvedimento cautelare di reclamo R.G. 2479/2023 sia privo di efficacia di giudicato nel presente procedimento ex art. 669-octies u. co. c.p.c., allo stesso unitamente al materiale probatorio oggetto del relativo procedimento può essere accordato valore di prova atipica ex art. 2729 c.c.;
pagina 8 di 10 in particolare, i predetti manufatti sono apposti in una zona del cortile laterale rispetto al cancello di ingresso (cfr. doc.
8-10 convenuto e doc. 16-17 attore) e non impediscono l'esercizio del possesso della servitù di passaggio neppure sulla restante porzione del fondo servente, in quanto collocati ad una distanza di oltre 8 Con metri dal muro prospiciente l'abitazione dei sig.ri e in modo da CP_3 consentire ai veicoli di svoltare in entrambi i sensi per raggiungere, da un lato, la pubblica via, dall'altro lato, il capannone ove la svolge la propria CP_5 attività; inoltre, la CTU espletata nel corso del giudizio di reclamo possessorio ha consentito di dimostrare come un camion rimorchio di ordinarie dimensioni possa entrare nel cortile oggetto di causa, scaricare il materiale e compiere le manovre per uscire sulla via pubblica, senza particolari difficoltà e senza pericoli, neppure potenziali;
- Peraltro, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la configurabilità dello spoglio o della turbativa del possesso di tale servitù e la conseguente esperibilità delle azioni di reintegrazione o manutenzione postulano il riscontro di innovazioni sul fondo servente che si traducano in una privazione o menomazione delle utilità del fondo dominante rispetto, ai sensi dell'art. 1066 c.c., a quelle in precedenza godute;
cosicché, la mera mutazione dello stato di fatto non può di per sé integrare spoglio o turbativa, occorrendo a tal fine l'ulteriore accertamento del prodursi dei sopra indicati effetti” (cfr. Cass. 25.6.1985, n. 3842; cfr. altresì Cass. (ord.) 12.4.2011, n. 8275, secondo cui, in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso).
- Parte attrice, come precisato all'udienza del 21.3.2025, ha dedotto che, oltre alla piscina e al gazebo, sussiste un fabbricato costruito al foglio 8 mappale 110 sub. 703, tuttavia tale manufatto non si trova sull'area su cui grava il diritto di servitù (area pertinenziale antistante l'immobile, cfr. paragrafo che precede);
- Per quanto attiene al parcheggio delle autovetture parte attrice non ha provato che le stesse vengono parcheggiate sulla predetta area o in modo tale da impedire l'esercizio della servitù sull'area pertinenziale antistante al map. 110.
4. Domanda di risarcimento dei danni
Parte attrice ha formulato domanda risarcitoria per mancato godimento della servitù, quantificando il danno nell'importo di euro 500.000,00. Tale domanda, alla luce delle considerazioni espresse al paragrafo precedente deve essere rigettata. Peraltro, le questioni sollevate da parte attrice inerenti al titolo Abitativo e al mancato Rispetto delle distanze da Confine La esulano dall'oggetto del presente giudizio avente ad oggetto CP_5
pagina 9 di 10 l'esercizio della servitù. Inoltre, in assenza di prova dei danni patiti da parte attrice (dedotti solo genericamente) le relative domande risarcitorie devono essere integralmente rigettate.
5. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022 (causa di valore indeterminabile complessità bassa), devono essere interamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta che la servitù di passaggio carraio e pedonale costituita tra le parti con atto del 22.6.2004 a favore del mappale 100 ha ad oggetto esclusivamente l'area pertinenziale antistante l'immobile in contratto al mappale 110 non è estesa all'intero mappale 110, escludendosi la sussistenza di una servitù di carico e scarico con annessa sosta e manovra dei mezzi pesanti e autoarticolati;
2) Rigetta tutte le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3) Condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Lodi, 30 luglio 2025 Il Giudice dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2295/2023, promossa da:
Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in Ospedaletto Lodigiano (LO) via A. De Gasperi n. P.IVA_1
14, in persona del legale rappresentante pro tempore signora , Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Spelta del Foro di Pavia (c.f.
) e Marzia Desiderati del Foro di Lodi (c.f. , C.F._1 C.F._2 presso il cui studio in San Colombano al Lambro (MI), via Steffenini n. 247 è elettivamente domiciliata;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. ), nata a [...], l'[...]; Controparte_3 C.F._3
(c.f. ), nato a [...], il [...]; CP_4 C.F._4 entrambi residenti in [...], rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Maria Ingrid Baroni (c.f. ) e dall'Avv. C.F._5
Martina Narra (c.f. ), presso lo studio delle quali sono C.F._6 elettivamente domiciliati in Casalpusterlengo, via Marsala n. 26/A;
- parte convenuta -
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, nonché le domande svolte in via riconvenzionale da parte convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, così giudicare: Nel merito e in via principale 1) Accertare e Confermare la sussistenza e/o la costituzione della servitù perpetua di passo carraio (comprensiva del diritto di sosta e di carico e scarico dei mezzi) e pedonale gravante sul mappale 110 ed a favore del mappale n.100 a rogito del Notaio Per_1
[repertorio n. 1120-raccolta n. 691] evidenziata anche dalla relazione di consulenza
[...] tecnica asseverata a firma dell'Ing. datata 6/3/2023; Per_2
pagina 1 di 10 2) Accertare e confermare l'estensione ai sensi dell'art. 1064 cc. della servitù perpetua di passo carraio e pedonale alla possibilità di carico e scarico con annessa sosta e manovra dei mezzi pesanti e autoarticolati;
3) Accertare l'animus spoliandi da parte dei signori (c.f. ) CP_4 C.F._4
e (c.f. ), nonché l'inibizione e/o violazione del Controparte_3 C.F._3 diritto e/o godimento della servitù perpetua di passo carraio e pedonale costituita in favore della società ( e per Controparte_1 CP_5
l'effetto, ordinare la cessazione dei comportamenti molesti e le interferenze/impedimenti/turbative come meglio descritti in narrativa;
4) Ordinare a parte convenuta di astenersi per il futuro dal porre in essere impedimenti o molestie che escludano, limitino o rendano più difficoltoso l'esercizio del diritto di servitù costituito in favore della società CP_5
5) Condannare i signori e all'eliminazione e/o rimozione CP_4 Controparte_3 immediata di tutte le costruzioni e opere aggiuntive e/o manufatti permanenti e non permanenti e ulteriori oggetti e/o beni sparsi e collocati nell'area gravata dalla servitù perpetua censita con il mappale 110 come esposto in narrativa, dopo la stipula dell'atto di compravendita del 22/6/2004 Notaio n. 1122-691 di repertorio costitutivo Persona_1 della servitù perpetua di passo carraio e pedonale - e di corredo per l'effetto ripristinare al contempo lo stato dei luoghi presente “Ab Origine” all'atto notarile;
6) Condannare parte convenuta ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una penale giornaliera di euro 250,00 a far data dal 27/1/2023, stante la prova effettiva della volontà di aggravare/rendere difficoltoso il godimento della servitù confermata dall'avvio del procedimento amministrativo per accertamento di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo D.p.R.380/2001 del 12.06.2023 da parte del Comune di Ospedaletto Lodigiano;
7) Condannare parte convenuta alla refusione dell'importo di euro 500,00 derivante mancata manutenzione del fotovoltaico a causa del collocamento del box in lamiera posto sull'area oggetto di servitù perpetua;
8) Condannare i signori (c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._4 Controparte_3
) al risarcimento del danno (c.d. integrativo) per il mancato e/o per C.F._3 la turbativa nel godimento della servitù per il periodo temporale di 10 anni, per gli assunti in narrativa da quantificarsi nella misura di euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o nella maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa e comunque in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. 9) Accertare e dichiarare la violazione della normativa vigente in materia di distanze dai confini e fra gli edifici inerente il corpo di fabbrica -box pertinenziale- censito al foglio 8 mappale 110 sub. 703 e/o oltre, la difformità catastale rispetto alla destinazione d'uso e per l'effetto determinare e quantificare il risarcimento del danno ex art. 2058 c.c. a carico dei signori e . CP_4 Controparte_3
10)Accertare e dichiarare che la costruzione del box pertinenziale censito a catasto Fabbricati al foglio 8 mappale 110 sub.703 cat. C/6 ha limitato ed occupato lo spazio destinato alla servitù perpetua di passo carraio e pedonale e per l'effetto determinare e
pagina 2 di 10 quantificare il risarcimento del danno ex art.2058 c.c. a carico dei signori e CP_4
. Controparte_3
11) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. In Via Istruttoria: […]”.
Conclusioni per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: A)Accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande proposte dalla società
[...]
per i motivi di cui ai depositati scritti Controparte_1 difensivi, respingere tutte le pretese dalla medesima formulate nei confronti dei Signori e . Controparte_3 CP_4
B)In Via Istruttoria, accogliere le istanze istruttorie di parte convenuta, ammettendo i capitoli di prova orale già enucleati in sede di comparsa di costituzione e risposta nonché in seno alla memoria ex art. 171 ter Numeri 2) e 3), respingendo, in ogni caso, quelle ex adverso proposte. C)Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto le domande, formulate dalla società
[...]
(nel prosieguo e per brevità, Controparte_1 CP_5
, di accertamento della servitù di passo carraio e pedonale convenuta tra le parti, di
[...] condanna a cessare le illegittime condotte emulative attuate dai sig.ri e Controparte_3
di condanna a rimuovere le opere abusive realizzate nell'area sottoposta a diritto CP_4 reale e di risarcimento danni. In particolare, a fondamento delle proprie domande gli attori hanno dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- con atto di compravendita del 7.7.1980 la società Controparte_6
acquistava dall'ing. un appezzamento di
[...] Persona_3 terreno sito nel Comune di Ospedaletto Lodigiano (bene censito al C.T. al foglio 8, mappale 95, poi frazionato e censito al foglio 8, mappale 100, are 20.00 e al foglio 8, mappale 110, are 14.00 – cfr. doc. 2 parte attrice);
- nel rispetto delle disposizioni del Piano di lottizzazione e relativa convenzione sottoscritto con il sulla predetta area i sig.ri e CP_7 CP_2 CP_3 erigevano due edifici e, nello specifico (cfr. doc. 3):
pagina 3 di 10 1. un capannone artigianale, composto da officina, laboratorio, uffici, servizi, ripostiglio e tettoia al piano terreno e due locali ad uso ufficio e servizi al primo piano, con annessa area pertinenziale a cortile (censito al N.C.E.U. del Comune di Ospedaletto Lodigiano, al foglio 8 – mappale 100 – via Alcide De Gasperi n. 14 – piano terreno e primo – categoria D/7 – metri quadrati 1184 – reddito euro 9.130,96);
2. un'unità abitativa, realizzata a fronte delle concessioni edilizie n. 6/98 del 2.7.1998 e n. 1/00 del 6.6.2000 (bene censito al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 8 – mappale 110 – sub. 701 – via Alcide De Gasperi n. 14 – piani primo – sotterraneo. Terreno e primo – categoria A/7 - classe seconda – vani 11 - reddito euro 852,15 e al foglio 8 mappale 110 – sub. 702 – via Alcide de Gasperi n. 14 – piani terreno – categoria c/6 - classe prima - metri quadrati 52 – reddito euro 115,48);
- la costruzione di un immobile ad uso abitativo su un terreno classificato come zona mista artigianale fu resa possibile in quanto 0,5 mc/mq di alloggio dovevano necessariamente essere destinati alla residenza per l'alloggio del titolare dell'azienda o del custode;
- il 12.12.1989 i sig.ri e costituivano la società CP_2 CP_3 [...]
odierna attrice (cfr. atto di Controparte_1 costituzione – doc. 4);
- il 19.12.2003 il sig. donava al sig. la propria quota di Controparte_1 CP_4 partecipazione nella compagine (cfr. donazione – doc. 5); CP_5
- con compravendita del 22.6.2004 i sig.ri e in qualità di soci CP_2 CP_3 amministratori di alienavano Controparte_6 Controparte_6
a il capannone artigianale con tutte le inerenti ragioni, accessori e CP_5 pertinenze, servitù attive e passive (cfr. doc. 7-8) e vendevano ai sig.ri
[...]
e – figlia e genero degli alienanti – l'immobile sito in via A. De CP_3 CP_4
Gasperi n. 14 nel Comune di Ospedaletto Lodigiano (cfr. doc. 6);
- in particolare, nell'atto di vendita le parti convenivano “di costituire servitù perpetua di passo pedonale e carraio a carico della porzione di area pertinenziale antistante l'immobile in contratto al mappale n. 110 ed a favore della residua proprietà della società alienante al mappale n. 100 per consentire l'accesso dalla via De Gasperi” (cfr. art. 3 atto di vendita a rogito Notaio – doc. 6); Per_1
- tale servitù veniva costituita sull'intera area del mappale 110 al fine di consentire a di svolgere la propria attività imprenditoriale e di consentire ai camion CP_5 con rimorchio di accedere al capannone e procedere con le manovre di carico/scarico (circostanza confermata dalla perizia di parte – cfr. doc. 9);
- nel corso degli anni, tuttavia, l'esercizio della servitù veniva limitato dal parcheggio disordinato delle auto dei convenuti e dall'installazione di costruzioni che hanno ridotto lo spazio di manovra nell'area e, nello specifico, di un box pertinenziale, due box in lamiera apposti senza concessione edilizia, un gazebo e una piscina;
pagina 4 di 10 - in particolare, uno dei due box in lamiera comprometteva l'accesso al porticato di proprietà della società mentre l'altro, ostacolava la manutenzione CP_5 dell'impianto fotovoltaico posto sul tetto dell'azienda (cfr. doc. 11);
- solo in esito all'avvio di un procedimento per opere eseguite in assenza del prescritto titolo abitativo da parte del Comune di Ospedaletto Lodigiano, i convenuti hanno rimosso le costruzioni semipermanenti, pur mantenendo l'installazione della piscina e del gazebo, che inibiscono le manovre all'interno dell'area (cfr. doc. 15). Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
- che l'indicazione nell'atto notarile della costituzione della servitù “a carico della porzione di area pertinenziale antistante l'immobile” è una mera formula di stile che non ha limitato l'estensione del diritto, da intendersi esteso sull'intero mappale;
- di aver subito la compromissione nell'esercizio della servitù e il conseguente danno Con patrimoniale ad opera dei sig.ri e che, tuttavia, al momento CP_3 dell'acquisto dell'immobile erano pienamente consci del diritto reale costituito sul bene, necessario a garantire l'attività commerciale condotta da CP_5
- che in materia di servitù non è invocabile alcun atteggiamento di tolleranza ai sensi dell'art. 1144 c.c. da parte del proprietario del fondo dominante;
- che la realizzazione e installazione di opere in assenza di titolo abitativo comprova l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo ai convenuti;
- che la natura in re ipsa del danno da perdita o diminuzione del godimento della cosa propria accorda al proprietario il risarcimento del pregiudizio insito nella perdita di disponibilità o nella limitazione nel godimento del bene, oltre al risarcimento del danno in via equitativa;
Con
- che i sig.ri e non possiedono neppure i requisiti della Convenzione CP_3 sottoscritta con il Comune di Ospedaletto Lodigiano, in forza dei quali per poter collocare la propria residenza nell'immobile di cui al mappale 110 occorra ricoprire la qualifica di custode del capannone oppure di socio o titolare dell'azienda CP_5
[...]
1.1. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si sono costituiti in giudizio i resistenti, che hanno concluso per il rigetto per infondatezza della domanda, deducendo:
- che il diritto di servitù di passo carraio e pedonale non comprende il diritto di carico e scarico dei mezzi aziendali ed è stato costituito limitatamente alla “porzione di area pertinenziale antistante l'immobile”, senza estendersi all'intero mappale 110;
- è indiscussa l'esistenza del predetto diritto di servitù ma nei richiamati limiti delle disposizioni contrattuali;
- gli attuali convenuti per mero spirito di tolleranza hanno sempre permesso l'esercizio delle operazioni di carico e scarico e di posteggio delle autovetture, non impedendo mai tali attività;
- i manufatti – peraltro mobili e temporanei – apposti dai convenuti unicamente nel periodo estivo, quali la piscina e il gazebo, ovvero i materiali da cantieri – costituiti dalle parti smontate dei box in lamiera già smantellati su ordine pagina 5 di 10 dell'Amministrazione – non sono certamente di impedimento all'esercizio del diritto da parte della Proprietà del mappale 100, perché collocati – quando presenti - al di fuori dell'area attraverso la quale ben potrebbero transitare gli automezzi a servizio dell'azienda, anche se di grandi dimensioni;
- la porzione di area pertinenziale antistante l'immobile non era occupata da alcunchè e risultava completamente libera;
- il vero e unico impedimento all'esercizio della servitù è costituito dalle autovetture che i soci ed i dipendenti della insistono a posteggiare all'interno del CP_5 cortile, pur non avendone diritto alcuno ed in assenza di un'autorizzazione in tal senso da parte dei proprietari del mappale servente;
- i manufatti e le costruzioni sono stati tutti rimossi;
- i due box in lamiera sono stati smantellati come da ordinanza ingiunzione del Comune di Ospedaletto Lodigiano. All'esito della prima udienza del 23.2.2024 il Giudice ha disposto CTU nominando a tal fine il geom. cui ha poi rinunciato in data 10.11.2024. Con Persona_4 ordinanza del 13.3.2025 il Giudice ha invitato le parti a depositare copia dell'eventuale provvedimento conclusivo del giudizio di reclamo R.G. 2479/2023, sospendendo allo stato la c.t.u. All'esito dell'udienza del 21.3.2025 il Giudice, ritenuta la CTU esplorativa, ha revocato tale mezzo di ricerca della prova, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18.6.2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
2. Actio confessoria o vindicatio servitutis Parte attrice ha esperito l'actio confessoria ex art. 1079 c.c. al fine di accertare, o in subordine costituire, la sussistenza di una servitù perpetua di passo carraio (comprensiva del diritto di sosta e di carico e scarico dei mezzi) e pedonale gravante sul mappale 110 ed a favore del mappale n.100 a rogito del Notaio [repertorio n. 1120-raccolta Persona_1
n. 691], che si estende ex art. 1064 c.c. alla possibilità di carico e scarico con annessa sosta e manovra dei mezzi pesanti e autoarticolati. Parte convenuta non ha contestato l'esistenza della predetta servitù di passaggio carraio e pedonale, limitata tuttavia all'area pertinenziale antistante l'immobile in contratto al mappale 110, dichiarando che solo per mera tolleranza i convenuti hanno sempre consentito le operazioni di carico e scarico e di posteggio delle autovetture. La domanda proposta da parte attrice risulta parzialmente fondata. In particolare, deve essere accertata, alla luce degli atti di causa, come peraltro prospettato da parte convenuta, della predetta servitù di passaggio carraio e pedonale, limitata tuttavia all'area pertinenziale antistante l'immobile in contratto al mappale 110 e non estesa all'intero mappale 110 ed escludendosi la sussistenza di una servitù di carico e scarico con annessa sosta e manovra dei mezzi pesanti e autoarticolati. A tale conclusione questo Giudice perviene alla luce delle seguenti considerazioni:
- in data 22.6.2004 la società a ceduto, con atto N. 1120/691 Rep. Notaio CP_6 [...] di Milano, ha ceduto ai Signori e la proprietà del Per_1 Controparte_3 CP_4
pagina 6 di 10 mappale 110, costituendo in favore del Mappale 100 una “servitù perpetua di passo pedonale e carraio a carico della porzione di area pertinenziale antistante l'immobile in contratto al Mappale 110” al fine di consentire “l'accesso alla Via De Gasperi”. (doc. 6 parte attrice);
- Mediante atto N. 1122/691 Rep. di Milano di pari data, la medesima Per_1 società ha, altresì, ceduto alla il “capannone artigianale ….. con CP_5 annessa area pertinenziale a cortile” insistente sul mappale 100, rendendo edotta l'acquirente dell'avvenuta costituzione della predetta “servitù perpetua di passo pedonale e carraio a carico della porzione di area pertinenziale antistante l'immobile al mappale N. 110 del foglio 8 ed a favore del capannone in contratto al mappale N. 100 per consentire a quest'ultimo l'accesso dalla via De Gasperi”;
- Pertanto, sussiste un atto costitutivo della predetta servitù stipulato tra le odierne parti ed efficace nei confronti delle stesse ex art. 1372 c.c.;
- Per quanto attiene all'estensione del predetto diritto di servitù dalla lettera del contratto – e applicando le regole sull'interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. c.c. – il diritto di servitù risulta inequivocabilmente limitato alla “porzione di area pertinenziale antistante l'immobile al mappale N. 110” e non esteso all'intero mappale 110; infatti, laddove le parti avessero voluto estendere la servitù all'intero mappale 110 non avrebbero esplicitato tale limitazione;
- Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, peraltro citato dai convenuti, “Per accertare l'esistenza, il contenuto e la portata di una servitù costituita convenzionalmente, il giudice del merito deve accertare l'intenzione delle parti, fondandosi in primo luogo sulle espressioni letterali usate e, qualora permangano dubbi per insufficienza del criterio utilizzato, deve fare ricorso alle altre regole ermeneutiche contenute negli articoli del codice civile che disciplinano l'interpretazione dei contratti, oltre ai principi dettati in materia di servitù. Deve, cioè, tenere presenti le finalità che le parti hanno voluto conseguire, considerando lo stato dei luoghi, la consistenza e la ubicazione dei fondi, nonché l'utilità del fondo dominante che si è voluta raggiungere con il peso imposto al fondo servente, secondo il contemperamento delle opposte esigenze per il conseguimento del vantaggio del primo con il minore possibile aggravio del secondo” (Cass. 18465/2020); peraltro, l'utilità del fondo dominante deve ritenersi assicurata nel caso di specie alla luce degli esiti della CTU disposta nel giudizio di reclamo (cfr. paragrafo successivo);
- A tal fine deve ritenersi irrilevante quanto dedotto da parte attrice in merito agli estratti di mappa catastale o alla circostanza che i due mapp. 110 e 100 costituissero ab origine un unico lotto: la volontà espressa dalle parti con atto costitutivo del 22.6.2004 assumer portata dirimente;
- Per quanto attiene all'oggetto del predetto diritto di servitù, ancora una volta, alla luce dell'esplicito dato letterale dell'atto costitutivo della servitù, la stessa risulta servitù perpetua “di passo pedonale e carraio a carico della porzione di area
pagina 7 di 10 pertinenziale antistante l'immobile al mappale N. 110 del foglio 8 ed a favore del capannone in contratto al mappale N. 100 per consentire a quest'ultimo l'accesso dalla via De Gasperi” (la sottolineatura è della scrivente); pertanto l'atto costitutivo non prevede alcuna servitù di carico e scarico con annessa sosta e manovra dei mezzi pesanti e autoarticolati;
- La circostanza che, per mera tolleranza, i convenuti abbiano consentito lo svolgimento di tali operazioni appare irrilevante in quanto ai sensi dell'art. 1144 c.c. gli atti compiuti con tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
3. Domanda di cessazione delle condotte emulative e rimessione in pristino Parte attrice ha inoltre formulato domanda di cessazione delle condotte emulative poste in essere dai convenuti nonché di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, nel corso degli anni, l'esercizio della servitù veniva limitato dal parcheggio disordinato delle auto dei convenuti e dall'installazione di costruzioni che hanno ridotto lo spazio di manovra nell'area e, nello specifico, di un box pertinenziale, due box in lamiera apposti senza concessione edilizia, un gazebo e una piscina. Parte convenuta ha invece dedotto che la porzione di area pertinenziale antistante l'immobile non era occupata da alcunchè e risultava completamente libera. Secondo i convenuti il vero e unico impedimento all'esercizio della servitù è costituito dalle autovetture che i soci ed i dipendenti della insistono a posteggiare all'interno CP_5 del cortile, pur non avendone diritto alcuno ed in assenza di un'autorizzazione in tal senso da parte dei proprietari del mappale servente. Tale domanda non merita accoglimento. Alla luce delle considerazioni che precedono la cessazione delle condotte emulative può essere indagata unicamente avuto riguardo all'oggetto e all'estensione della servitù nei termini sopra accertati. Inoltre, devono essere valorizzate le seguenti circostanze:
- Come riconosciuto dalla stesa parte attrice ad oggi, i convenuti hanno rimosso le costruzioni semipermanenti, pur mantenendo l'installazione della piscina e del gazebo, che inibiscono le manovre all'interno dell'area; pertanto, risulta venuto meno l'interesse di parte attrice ad ottenere una cessazione delle condotte emulative aventi ad oggetto i manufatti ormai rimossi;
- Per quanto attiene alla presenza della piscina e del gazebo (che, in ogni caso, non insistono nella porzione di area pertinenziale antistante l'immobile di cui al map. 110) – peraltro opere posizionate solo nel periodo estivo – deve ritenersi che le stesse non impediscano o aggravino l'esercizio della servitù di passo pedonale e carraio nei termini sopra descritti: nonostante il provvedimento cautelare di reclamo R.G. 2479/2023 sia privo di efficacia di giudicato nel presente procedimento ex art. 669-octies u. co. c.p.c., allo stesso unitamente al materiale probatorio oggetto del relativo procedimento può essere accordato valore di prova atipica ex art. 2729 c.c.;
pagina 8 di 10 in particolare, i predetti manufatti sono apposti in una zona del cortile laterale rispetto al cancello di ingresso (cfr. doc.
8-10 convenuto e doc. 16-17 attore) e non impediscono l'esercizio del possesso della servitù di passaggio neppure sulla restante porzione del fondo servente, in quanto collocati ad una distanza di oltre 8 Con metri dal muro prospiciente l'abitazione dei sig.ri e in modo da CP_3 consentire ai veicoli di svoltare in entrambi i sensi per raggiungere, da un lato, la pubblica via, dall'altro lato, il capannone ove la svolge la propria CP_5 attività; inoltre, la CTU espletata nel corso del giudizio di reclamo possessorio ha consentito di dimostrare come un camion rimorchio di ordinarie dimensioni possa entrare nel cortile oggetto di causa, scaricare il materiale e compiere le manovre per uscire sulla via pubblica, senza particolari difficoltà e senza pericoli, neppure potenziali;
- Peraltro, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la configurabilità dello spoglio o della turbativa del possesso di tale servitù e la conseguente esperibilità delle azioni di reintegrazione o manutenzione postulano il riscontro di innovazioni sul fondo servente che si traducano in una privazione o menomazione delle utilità del fondo dominante rispetto, ai sensi dell'art. 1066 c.c., a quelle in precedenza godute;
cosicché, la mera mutazione dello stato di fatto non può di per sé integrare spoglio o turbativa, occorrendo a tal fine l'ulteriore accertamento del prodursi dei sopra indicati effetti” (cfr. Cass. 25.6.1985, n. 3842; cfr. altresì Cass. (ord.) 12.4.2011, n. 8275, secondo cui, in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso).
- Parte attrice, come precisato all'udienza del 21.3.2025, ha dedotto che, oltre alla piscina e al gazebo, sussiste un fabbricato costruito al foglio 8 mappale 110 sub. 703, tuttavia tale manufatto non si trova sull'area su cui grava il diritto di servitù (area pertinenziale antistante l'immobile, cfr. paragrafo che precede);
- Per quanto attiene al parcheggio delle autovetture parte attrice non ha provato che le stesse vengono parcheggiate sulla predetta area o in modo tale da impedire l'esercizio della servitù sull'area pertinenziale antistante al map. 110.
4. Domanda di risarcimento dei danni
Parte attrice ha formulato domanda risarcitoria per mancato godimento della servitù, quantificando il danno nell'importo di euro 500.000,00. Tale domanda, alla luce delle considerazioni espresse al paragrafo precedente deve essere rigettata. Peraltro, le questioni sollevate da parte attrice inerenti al titolo Abitativo e al mancato Rispetto delle distanze da Confine La esulano dall'oggetto del presente giudizio avente ad oggetto CP_5
pagina 9 di 10 l'esercizio della servitù. Inoltre, in assenza di prova dei danni patiti da parte attrice (dedotti solo genericamente) le relative domande risarcitorie devono essere integralmente rigettate.
5. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022 (causa di valore indeterminabile complessità bassa), devono essere interamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta che la servitù di passaggio carraio e pedonale costituita tra le parti con atto del 22.6.2004 a favore del mappale 100 ha ad oggetto esclusivamente l'area pertinenziale antistante l'immobile in contratto al mappale 110 non è estesa all'intero mappale 110, escludendosi la sussistenza di una servitù di carico e scarico con annessa sosta e manovra dei mezzi pesanti e autoarticolati;
2) Rigetta tutte le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3) Condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Lodi, 30 luglio 2025 Il Giudice dott.ssa Ada Cappello
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