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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8031/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8031/2019 All'udienza collegiale del giorno 17/09/2025 ore 11:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. COLETTA SALVATORE pres.
Appellato/i
Controparte_1 Avv. CA LA Avv. CURASÌ SIMONE pres.
CP_2 Avv. DI STEFANO DORANGELA assente
Controparte_3 Avv.
CP_4 Avv. AMCO ASSET E PER Controparte_5 Controparte_6
[...] Avv. MAIONE NICOLA assente
Controparte_7
Avv.
***
E' PRESENTE PER LA IL DOTT. Controparte_8 Controparte_9
NR P79361 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
[...] pagina 1 di 16 La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 2 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8031 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Coletta (C.F.: – PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato c/o lo studio dello stesso sito in in Viale G. Mazzini n.114/B, in forza di procura in CP_1 atti
- APPELLANTE –
E
(P.I.: – C.F.: ), in persona del Procuratore Speciale e Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Dorangela Di Stefano (C.F.: – PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Via Email_2 CP_1 dei Gracchi n. 128, in forza di procura in atti
- APPELLATA -
E
CA LA (C.F.: ) C.F._4
pagina 3 di 16 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Curasì (C.F.: – PEC: C.F._5
, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Email_3 CP_1 in Via Orazio n. 3, in forza di procura in atti
- APPELLATA –
E
, a mezzo della mandataria (C.F.: in persona del legale Controparte_10 CP_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore
-APPELLATA CONTUMACE – E
C.F.: ), in Controparte_11 P.IVA_4 persona del suo Amministratore pro-tempore
-APPELLATO – CP_12
E
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._6
- APPELLATA CONTUMACE – E
(C.F.: , in persona del legale Controparte_13 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di rappresentata CP_2
e difesa dall'avv. Nicola Maione (C.F.: - PEC: , C.F._7 Email_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Salaria n.213, in forza di procura in atti CP_1
- INTERVENUTA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale Ordinario di OM n. 12206/2019, pubblicata in data 10/6/2019, resa nel giudizio di opposizione avverso l'esecuzione immobiliare n. 977/2006, R.G.
n.15906/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di (rappresentata dalla Controparte_10 procuratrice speciale , Capitani AO, e il CP_4 Controparte_3 Controparte_11
nel corso del quale era intervenuta quale cessionaria del credito
[...] CP_1 CP_2 vantato da CP_10
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione proposta da Parte_1 pagina 4 di 16 avverso l'esecuzione immobiliare iscritta al n. 977/2006 R.G.Es. con la quale l'opponente, deducendo la propria qualità di comproprietario del bene staggito nella indicata procedura esecutiva ha chiesto che previa revoca del provvedimento di vendita e/o di aggiudicazione: si dichiarasse l'illegittimità dell'esecuzione promossa dalla sull'intero immobile e per l'effetto si disponesse la Controparte_10 divisione del bene ex art. 601 c.p.c.; si accertasse che oggetto dell'esecuzione fosse la metà indivisa del bene, con conseguente riduzione del pignoramento;
in subordine, si disponesse in sede di riparto l'assegnazione in favore del della metà del valore del bene sulla base del valore di perizia Pt_1 ovvero, in via ulteriormente gradata, condannarsi la CA creditrice al risarcimento del danno in misura pari alla metà del valore dell'immobile secondo il valore di stima e/o, comunque, secondo quello di mercato da accertarsi a mezzo apposita CTU, ove ritenuta necessaria. Si sono costituiti la
(creditrice procedente nella esecuzione) e Capitani AO (aggiudicataria del bene Controparte_10 pignorato) contestando ammissibilità e fondatezza della opposizione avversaria e comunque dando atto della cessazione della materia del contendere per essersi l'esecuzione opposta definita con l'approvazione del piano di riparto”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; condanna alla rifusione in favore della ed della somma Parte_1 Controparte_10 Controparte_2 complessiva di € 6.500,00 per compensi ed in favore di Capitani AO della somma di € 5.500,00 per compensi, oltre per tutti 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuti”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: revocato il procedimento di vendita, dichiarando illegittima l'esecuzione promossa da sull'intero immobile, disporre la divisione del bene ex art. CP_10
601 c.p.c.; revocato ogni atto d'aggiudicazione, accertando e dichiarando che l'esecuzione non poteva avere ad oggetto che la metà dell'immobile indiviso del bene, disporre la riduzione del pignoramento.
In subordine e, qualora sia ritenuta legittima ed irreversibile l'aggiudicazione, voglia condannare la banca mutuataria e gli altri convenuti in favore dei quali sono state ripartite le somme a pagare in favore dell'istante la metà del ricavato della vendita, in ragione di quanto ricevuto in sede di riparto.
Voglia comunque disporre l'assegnazione in favore del della metà del valore del bene sulla Pt_1 base del valore della perizia. In via ulteriormente subordinata condannare al risarcimento del CP_10 danno in favore del concludente in misura pari alla metà del valore dell'immobile secondo il valore stimato e/o comunque secondo quello di mercato da accertarsi a mezzo di apposita CTU, ove ritenuta necessaria. In via gradata, nel denegato caso di conferma della sentenza impugnata, voglia comunque pagina 5 di 16 riformare la stessa in relazione al regolamento delle spese disponendone la compensazione”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e risposta CP_2 depositata in data 28/2/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “l'Ecc.ma Corte di Appello di rigetti dell'appello proposto da , CP_1 Parte_2 siccome infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali, dell'IVA e della CPA”.
§ 6. — L'appellata Capitani AO, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/2/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di OM adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione o richiesta: accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza in fatto e diritto dell'appello proposto dal sig. per tutti i motivi illustrati in narrativa e da Parte_1 intendersi qui integralmente riportati e trascritti, quanto meno in riferimento alle domande svolte in via principale (aventi riflessi sull'aggiudicazione disposta in favore della sig.ra AO Capitani) e quindi rigettare le stesse, conseguentemente confermando le statuizioni contenute nella sentenza n.
12206/2019 pubblicata in data 10/06/2019 dal Tribunale di OM nel giudizio avente n. 15906/2016
R.G.; in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale venga disposta la revoca dell'assegnazione dell'immobile staggito in favore della sig.ra AO Capitani, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra AO Capitani ad essere integralmente risarcita e/o rimborsata e/o mallevata da tutte le somme corrisposte in esito all'intervenuta assegnazione dell'immobile staggito per come analiticamente quantificate in narrativa, cui si rinvia e, quindi, condannare le parti della procedura esecutiva risultate assegnatarie in sede di piano di riparto approvato, ciascuna per quanto di propria competenza e solidalmente per l'integrale, a risarcire e/o rimborsare la sig.ra AO Capitani di tutte le somme da questa corrisposte in esito all'intervenuta assegnazione per come analiticamente quantificate in narrativa, cui si rinvia, maggiorate dagli interessi legali e dal maggior danno da svalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, spese generali, competenze ed accessori di legge.”
§ 7. — Con ordinanza del 21/9/2021, è stata dichiarata la contumacia della quale CP_4 procuratrice della di e del Controparte_10 Controparte_3 Controparte_14
.
[...]
§ 8. — In data 23/5/2023 si è costituita, con deposito della comparsa di intervento ex art. 111
c.p.c., la nella qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_13
come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/12/2022 n.147 – Parte CP_2
Seconda. pagina 6 di 16 § 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — In via preliminare la Corte evidenzia, in risposta all'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. sollevata dall'appellata Capitani AO, che i motivi in cui si articola l'impugnazione formulata da , pur se non espressi in maniera concisa, siano dotati di sufficiente Parte_1 specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dall'art. 342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 134/2012) ovvero la conoscenza, da parte degli appellati, dell'oggetto e delle ragioni del gravame per consentirgli il completo svolgimento di adeguate difese.
Sempre in via preliminare la Corte rileva che la domanda proposta dall'appellante volta a ottenere la condanna della banca mutuataria e degli altri convenuti in favore dei quali sono state ripartite le somme, al pagamento della metà del ricavato della vendita, in ragione di quanto ricevuto in sede di riparto, è una domanda nuova in quanto non proposta in primo grado, ed è dunque inammissibile ex artt. 345 c.p.c..
§ 11. — L'appello si articola in cinque motivi:
§ 11.1 — Con il primo motivo viene dedotta la: “Omessa pronuncia in ordine alla insussistenza di una posizione debitoria in capo al . Pt_1
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Il vanta, come detto, sul bene Pt_1 staggito diritto di proprietà, come riconosciuto in suo favore dalla sentenza della Corte d'Appello di
OM n. 4826/2014 che, accertata la simulazione della dichiarazione contenuta nel contratto di compravendita dell'immobile pignorato avente ad oggetto l'acquisto dello stesso con denaro personale di , ha dichiarato che detto bene è in comunione legale dei coniugi . Controparte_3 CP_15
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Ritiene questa difesa che il Tribunale in prime cure abbia perso di vista il punto nodale della vicenda pur sottoposto alla sua valutazione sin dal primo atto. In tutta l'intera annosa e complicata vicenda il aveva chiarito che al momento Pt_1 dell'acquisto del bene egli aveva fornito la provvista per la compravendita in contanti mentre la aveva contratto un mutuo per corrispondere una piccola parte del prezzo. Il contratto di mutuo, CP_3 dunque, era stato stipulato esclusivamente tra la banca e la restandone estraneo il CP_3 Pt_1
Ovviamente essendo stato intestato il bene alla nella sua integrità l'ipoteca era stata iscritta CP_3 sull'intero. Si poneva quindi il problema di accertare se il venir meno della clausola ex art. 179 c.c. e quindi riconosciuta l'assoluta inefficacia della dichiarazione, contenuta nella compravendita, circa la natura di bene personale in favore della rendeva opponibile al il mutuo contratto CP_3 Pt_1 dalla acquirente, mutuo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione. Implicitamente il
Tribunale, stante il tenore della decisione, sembra aver ritenuto che il riconoscimento della pagina 7 di 16 contitolarità del bene in capo al avrebbe comportato l'attribuzione a suo carico di una Pt_1 posizione di condebitore o quantomeno la opponibilità allo stesso della ipoteca iscritta sull'immobile.
Solo così opinando possono essere considerate logiche le conseguenze ritenute (erroneamente n.d.r.) applicabili dal tribunale al caso di specie. Questa difesa, diversamente, aveva chiarito che il contratto di mutuo in alcun modo aveva coinvolto il e che il successivo riconoscimento della proprietà Pt_1 con efficacia dalla stipula dell'atto, impediva di ritenere che il fosse obbligato al pagamento Pt_1 del mutuo che, si badi, era stato contratto direttamente dalla dopo l'atto e non prima dì esso”. CP_3
Il motivo è infondato.
La Corte rileva che, dalla documentazione depositata in atti, risulta che al CP_16 momento dell'acquisto dell'unità immobiliare che poi la sentenza della Corte d'Appello di OM n.
4826/2014 ha dichiarato essere oggetto della comunione legale dei beni tra i coniugi e CP_16
, non abbia stipulato un contratto di mutuo come sostiene l'appellante, bensì si sia Parte_1 accollata la quota parte del mutuo, che era stato concesso precedentemente dalla CA di OM (poi alla società costruttrice-venditrice Trianon Trigoria srl, successivamente frazionato, e CP_10 che era garantito da ipoteca in favore dell'istituto bancario, gravante sull'intero immobile (cfr. atto di compravendita, contratto di mutuo e piano di frazionamento del mutuo allegati al fascicolo di primo grado di . CP_4
Emerge inoltre dagli atti che il fosse a conoscenza della procedura esecutiva RGE Pt_1
n.977/2006 del Tribunale di OM, promossa dall'Istituto bancario a carico di e avente a CP_16
oggetto l'immobile ipotecato, per il mancato pagamento delle rate del mutuo da parte di quest'ultima
(con conseguente risoluzione del contratto di mutuo ed esigibilità dell'intero credito).
Infatti, la CA creditrice procedente aveva nelle more, notificato il titolo esecutivo e l'atto di precetto al nella qualità di terzo proprietario ai sensi dell'art.603 c.p.c., notificandogli, Pt_1 successivamente, anche l'atto di pignoramento avente ad oggetto lo stesso immobile (cfr. atto di precetto e atto di pignoramento allegati alla comparsa di costituzione in primo grado di . CP_4
Pertanto, era stata aperta una procedura esecutiva ai danni del recante RGE nr. Pt_1
665/2009 poi riunita, su istanza della alla procedura RGE n.977/2006 già pendente in danno CP_10 della e, successivamente, si era provveduto alla vendita forzata dell'immobile staggito e CP_3 all'approvazione del piano di riparto (cfr. atto di riunione allegato al fascicolo di primo grado di CP_4
decreto di trasferimento, verbale di aggiudicazione e storico del fascicolo della suddetta procedura
[...] esecutiva allegati al fascicolo di primo grado di Capitani AO).
pagina 8 di 16 Risulta pertanto evidente il ruolo di , quale terzo proprietario pro quota del Parte_1 bene ipotecato e non di condebitore, con conseguente inconferenza della censura che l'appellante ha mosso sede alla sentenza impugnata.
Va aggiunto che sia l'erogazione del mutuo con l'originaria iscrizione ipotecaria sull'intero immobile, sia il susseguente frazionamento del mutuo e della stessa garanzia, sono avvenuti e sono stati trascritti (cfr. relazione notarile allegata al fascicolo di primo grado di Capitani AO) prima dell'atto di compravendita della e prima della trascrizione della domanda giudiziale in accoglimento della CP_3 quale il è stato riconosciuto comproprietario dello stesso. Pt_1
È pertanto pacifico il diritto del creditore ipotecario di espropriare l'intero bene sul quale abbia iscritto il diritto reale di garanzia ex art. 2808 c.c., potendo il medesimo agire esecutivamente, non solo ai danni della debitrice accollante ma anche del terzo comproprietario ai sensi degli CP_3 Pt_1 artt. 2910 c.c. e 603 c.p.c., avendo gli stessi, in definitiva, acquistato un bene già gravato di ipoteca.
Questo anche nel caso di specie nel quale il diritto di comproprietà di , con Parte_1 conseguente riduzione del diritto di proprietà della alla quota di ½, sia stato riconosciuto nelle CP_3 more del procedimento esecutivo, stante il c.d. diritto di sequela sul bene ipotecato vantato dal creditore ipotecario che può essere esercitato indipendentemente dalle vicende riguardanti la titolarità dei diritti sul bene stesso.
§ 11.2 — Con il secondo motivo viene dedotta la: “erronea qualificazione della comunione tra il e la come comunione legale”. Pt_1 CP_3
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “In ordine alla fattispecie della comunione legale la giurisprudenza della Suprema Corte (sin dalla sentenza 14 marzo 2013, n. 6575) ha già concluso per la necessità e la contemporanea legittimità, in un contesto in cui è costante la qualificazione di quella comunione come comunione senza quote o a mani riunite, dell'aggressione esecutiva di ognuno dei beni di essa facente parte, esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene. Da tale principio la Suprema Corte ha già ricavato la conclusione dell'impraticabilità di una opposizione di terzo all'esecuzione per pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene
(Cass. 29 maggio 2015, n. 11175); e tale principio può, da un lato, integrarsi con la puntualizzazione dell'insussistenza di un interesse del coniuge debitore a dedurre l'appartenenza del bene alla comunione legale, poiché di regola non ha l'esecutato a dolersi dell'appartenenza del bene staggito ad altri od anche solo in parte ad altri, nonché, dall'altro lato, ulteriormente specificarsi con il rilievo della non legittimazione del coniuge non debitore a rivendicare alcunché, se non sotto forma della pagina 9 di 16 metà (lorda, non potendo farglisi carico anche delle spese di una liquidazione che già ha luogo contro la sua volontà) del solo controvalore del bene all'atto della distribuzione e quindi come oggetto di un'autentica controversia distributiva (ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ.), ma senza mai il potere di paralizzare o inficiare gli atti di disposizione del bene compiuti durante il processo di espropriazione.
Né può, inoltre, ritenersi fondata la doglianza dell'opponente in ordine alla mancata applicazione al caso di specie degli artt. 602 ss. cod. proc. civ.: all'applicazione della richiamata disciplina della divisione endoesecutiva osta la già richiamata premessa, ribadita nella giurisprudenza della Suprema
Corte (oltre alla già richiamata sentenza n. 6575/13, v. pure: Cass. 18 settembre 2014, n. 19689; Cass.
16 luglio 2014, n. 16273; Cass. 19 febbraio 2014, n. 3931; Cass. 26 luglio 2013, n. 18123; Cass. 30
gennaio 2013, n. 2202), della configurazione della comunione legale come "senza quote" e, quindi,
l'impossibilità di ricostruire il coniuge non debitore come proprietario esclusivo di una parte, anche solo ideale, del bene da aggredire esecutivamente. Tale singolare situazione preclude pure, come già rilevato nella citata Cass. n. 6575/13, la stessa configurabilità di una quota e, quindi, l'applicabilità del meccanismo processuale degli artt. 599 a 601 cod. proc. civ., attesa la singolare peculiarità del tipo di contitolarità, in capo a ciascun coniuge, sul bene staggito”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “In modo del tutto inspiegabile poi il giudice di primo grado ha qualificato la comunione esistente tra il e la come Pt_1 CP_3 comunione legale, respingendo sulla base di ciò l'opposizione alla vendita, nonostante i due fossero già divorziati al momento dell'inizio della procedura esecutiva da parte di Com'è noto la CP_10 cessazione degli effetti civili del matrimonio è una delle cause di scioglimento della comunione legale prevista dall'art. 191 c.c. Certamente la sentenza della Corte di cassazione, nel riconoscere la comproprietà del sull'immobile in questione, ha ricondotto retroattivamente questo bene alla Pt_1 comunione che esisteva tra i coniugi al momento dell'acquisto dell'immobile stesso, tuttavia essendo successivamente intanto intervenuto il divorzio tra il e la con conseguente Pt_1 CP_3 scioglimento della comunione e divisione ex art. 194, anche all'immobile in località dovevano CP_1 essere applicate le conseguenze della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò sta a significare che, al momento dell'avvio della procedura esecutiva da parte di l'immobile si CP_10 doveva considerare retroattivamente in stato non di comunione legale, come ritenuto dal giudice, ma bensì di comunione ordinaria con conseguente divisione della proprietà in quote al 50% tra entrambi gli ex coniugi. In conseguenza di ciò non la disciplina della comunione legale del libro primo del c.c. andava applicata, ma bensì quella della comunione ordinaria di beni contenuta al libro terzo del c.c. e dunque, sotto il profilo processuale, anche gli art. 600 e 601 del c.p.c. Da tale assunto discendeva anche la legittimità di una opposizione di terzo all'esecuzione. Non si comprende quindi sulla base di pagina 10 di 16 quali considerazioni il giudice di primo grado abbia ritenuto che l'immobile fosse in stato di comunione legale. L'applicazione della normativa relativa a tale comunione appare quindi un evidente errore del tribunale. Il primo Giudice, con una visione che ci sia consentito definire sommaria della vicenda, ha evidentemente soffermato la sua attenzione sulla motivazione della decisione della Corte
d'Appello, poi confermata dalla Cassazione, che aveva basato la propria decisione sul principio per cui il bene acquistato in costanza di matrimonio entra a far parte della comunione, salva la ricorrenza
(che non vi era nel caso di specie) delle condizioni previste dall'art. 179 c.c. Omette il primo giudice di considerare che le decisioni richiamate erano volte ad accertare se al momento dell'acquisto il bene era o non entrato in comunione, ciò comportava che nessuna rilevanza aveva, per il giudice della causa relativa alla proprietà del bene, quali fossero state le vicende successive. Diversamente, come sopra chiarito, in sede di esecuzione rilevava osservare se la comunione coniugale era perdurata o meno al momento della introduzione del procedimento esecutivo ed al momento della proposizione della opposizione. Mancando tale considerazione il Tribunale è incorso in una evidente svista giungendo a ritenere che al non andava dato avviso della procedura esecutiva, che egli era Pt_1 da considerare parte esecutata e che quindi egli non era legittimato a proporre l'opposizione nelle forme in cui essa era stata avanzata”.
Il motivo è infondato.
Il Collegio evidenzia, innanzitutto, la novità dell'assunto sul quale si basa il motivo di appello in questione, avendo fondato le proprie pretese in primo grado sul titolo di Parte_1 comproprietà dell'immobile pignorato che gli era stato riconosciuto dalla sentenza della Corte
d'Appello di OM n. 4826/2014, la quale, tuttavia, aveva dichiarato che il suddetto cespite rientrava nella comunione legale dei beni tra i coniugi.
Ne deriva che l'attore, pur avendo riferito nella parte espositiva della citazione che nelle more aveva divorziato, senza peraltro dimostrarlo, non aveva allegato, quale fatto costitutivo, che il suddetto immobile fosse ormai in stato di comunione ordinaria.
E' opportuno ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha precisato: “Il divieto dello "jus novorum" non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle "causae petendi" fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio” (cfr. Cass. Civ.
Sez. L, n. 23614 del 22/11/2010).
Deve dunque concludersi che la prospettazione della suddetta circostanza di fatto - ovvero che l'immobile fosse in stato di comunione ordinaria e non legale - determini il mutamento dei fatti pagina 11 di 16 costitutivi del diritto fatto valere e introduca nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, con conseguente sua improponibiità in appello, ex art. 345 c.p.c..
In ogni caso, relativamente alla erronea qualificazione da parte del Giudice di primo grado della comunione tra il e la come comunione legale, anziché come comunione ordinaria, Pt_1 CP_3 nonostante fosse intervenuto nelle more lo scioglimento ai sensi dell'art. 191 c.c. per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, va evidenziato che l'Istituto bancario procedente avesse provveduto - come detto sopra - a pignorare l'intero bene in forza dell'ipoteca su esso gravante, il che rende non applicabili alla fattispecie gli artt. 600 e 601 c.p.c. che regolano il caso di pignoramento di una quota indivisa di un bene.
Non si poneva, quindi, alcuna questione di separazione in natura della quota del debitore, né poteva promuoversi un giudizio di divisione, dovendosi affermare il diritto della CA creditrice procedente di espropriare l'intero bene, che era stato ipotecato a garanzia del mutuo concesso alla società che aveva costruito l'immobile poi frazionato e successivamente oggetto di accollo da parte della acquirente e non la sola quota indivisa nella titolarità di quest'ultima. CP_3
Pertanto, le domande del di revoca di ogni atto di aggiudicazione e di accertamento Pt_1 del principio che l'esecuzione non poteva avere luogo che per la metà indivisa del bene con la richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione, di proposizione del giudizio di divisione e di riduzione del pignoramento, sono infondate.
§ 11.3 — Con il terzo motivo viene dedotta: l'“Errata applicazione della legge civile in merito alla distribuzione delle somme ricavate”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “È invece inammissibile nella presente sede ogni questione in merito alla distribuzione del ricavato che, proposta con la presente opposizione prima della vendita, non è stata reiterata in sede di riparto con la conseguenza che essa deve intendersi ormai preclusa per effetto della definitività del provvedimento che ha approvato il piano di riparto in difetto di contestazioni”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il giudice di primo grado ha ritenuto l'inammissibilità di ogni questione in merito alla distribuzione del ricavato non essendo questa domanda stata reiterata in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita. L'iter seguito dal giudizio di che trattasi è da solo sufficiente a far giustizia di tale capo della decisione. Il ha Pt_1 proposto l'opposizione, nella fase sommaria, prima della vendita. Successivamente, ed a causa dell'errore commesso dal Tribunale, il introduceva il giudizio di merito allorquando era già Pt_1 intervenuta la vendita e la distribuzione del ricavato. Con l'atto di citazione ex art. 616, successivo alla ordinanza di assegnazione del ricavato, il formulava, tra le altre la seguente Pt_1
pagina 12 di 16 domanda: "...Nel denegato caso in cui voglia ritenere legittima l'aggiudicazione, disporre in sede di riparto l'assegnazione in favore del della metà del valore del bene sulla base del valore di Pt_1 perizia..." Il Tribunale non ha affatto considerato tale capo di domanda o, e ciò sarebbe ancor più errato, ha ritenuto che l'aver proposto tale domanda direttamente con l'atto di citazione rendeva inammissibile la richiesta. Ricordiamo a noi stessi che, come è evidente dagli atti, il non ha Pt_1 partecipato alla procedura esecutiva, non essendo stato allo stesso notificato neppure l'avviso ex art. 498 c.p.c., non era parte della esecuzione non ha avuto neppure notizia del riparto!!! Tali fatti dovevano portare il Tribunale a ritenere la legittimità della domanda e, soprattutto a valutarne la assoluta tempestività. Sotto altro profilo va osservato che la conclusione del giudice di primo grado, anche in relazione a tale capo di giudizio, è una diretta conseguenza della (errata n.dr.) ricostruzione della comunione tra i due ex coniugi come una comunione legale. Qualora si escluda la possibilità per il di agire con l'opposizione di terzo e negando l'applicazione degli art. 600 e 601 c.p.c., il Pt_1 giudice è giunto a ritenere legittima l'esecuzione della banca sull'intero bene immobile. Ricostruendo
invece in maniera corretta la comunione come comunione ordinaria non si potrà che giungere alla conclusione, anche qualora non si voglia ritenere illegittima l'aggiudicazione del bene, dell'illegittimità dell'esecuzione promossa da sull'intero immobile e dell'inevitabile CP_10 applicazione dell'art. 601 c.p.c. con conseguente riconoscimento al della metà del valore del Pt_1 bene o del ricavato della vendita dell'immobile”.
Il motivo di appello è infondato.
Risulta dagli atti che il era stato parte della procedura esecutiva RGE n.977/2006 Pt_1 esitata con il trasferimento dell'immobile e l'approvazione del piano di riparto, posto che - come detto sopra - la procedura esecutiva RGE n. 665/2009 aperta suo carico a seguito del pignoramento che gli era stato notificato, era stata riunita a quella, non essendovi quindi necessità di alcun altro avviso, tanto meno dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. essendo lo stesso rivolto ai soli creditori iscritti.
Pertanto, la richiesta di attribuzione in favore dell'appellante di una somma pari alla metà del valore stimato in perizia in sede di approvazione del progetto di distribuzione, oltre che infondata, è inammissibile, dovendosi convenire con il primo Giudice nel ritenere che il riparto, non impugnato dalla controparte ai sensi dell'art. 512 c.p.c., debba reputarsi definitivo.
§ 11.4 — Con il quarto motivo viene dedotta la: “omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il giudice di primo grado ha inspiegabilmente omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da questa difesa nell'atto di citazione nei confronti della , domanda quantificata nella metà del CP_10
pagina 13 di 16 valore dell'immobile, secondo il valore di stima e/o secondo quello di mercato, da accertarsi a mezzo di apposita CTU. Nella sentenza di primo grado nessun riferimento è dato leggere in ordine a tale domanda che è stata dunque palesemente ignorata. Non è riscontrabile né una sua riqualificazione né un suo assorbimento in un qualsiasi altro punto della pronuncia. Si tratta dunque di una chiara violazione dell'art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciarsi con un accoglimento o un rigetto su tutte le domande di parte ritualmente e incondizionatamente proposte (Cass. 5562/04,9545/01 e
702/00). Com'è noto il vizio di omessa pronuncia determina nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. e impone al giudice d'appello di sanare direttamente detta nullità pronunciandosi sulla domanda in luogo del giudice di primo grado (Cass. 13426/04 e 15373/00). Con riguardo al merito della domanda si rinnova quanto già esposto nell'atto di citazione di primo grado e dunque che è CP_10 responsabile nei riguardi del ex art. 2043 per il danno a lui cagionato dalla perdita del bene. Pt_1
La banca, infatti, era venuta meno al suo dovere di verificare la titolarità del proprio credito e di agire di conseguenza riducendo il pignoramento o chiedendo la preventiva divisione del bene. Tanto la domanda di primo grado del riconoscimento del diritto di proprietà, quanto la sentenza definitiva, che ha accertato il diritto del sono state oggetto di trascrizione;
l'ordinaria diligenza in capo a un Pt_1 istituto di credito avrebbe imposto ad di accertare lo stato di proprietà dell'immobile prima di CP_10 dare corso alla procedura esecutiva. Invece la banca, anche dopo essere stata messa al corrente dal dei suoi diritti sull'immobile, ha respinto ogni tentativo di risoluzione bonaria della vicenda Pt_1 procedendo nell'esecuzione con la richiesta di vendita dell'intero immobile. Il comportamento della banca ha così cagionato un danno ingiusto in capo al che ha perso il bene di sua proprietà, Pt_1 con evidenza del nesso di causalità tra la condotta di e il pregiudizio sofferto”. CP_10
Osserva la Corte che, in effetti, la suddetta domanda era stata proposta in primo grado e non vi è stata pronuncia sulla stessa nella sentenza impugnata.
Va tuttavia precisato che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI, 11/01/2019, n. 513). pagina 14 di 16 Ciò posto, appare evidente da quanto sopra esposto che, nel caso concreto, la espropriazione immobiliare promossa dalla nei confronti del terzo proprietario sia pienamente legittima con CP_10 conseguente rigetto della domanda risarcitoria che il ha avanzato nei suoi confronti. Pt_1
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, il suddetto motivo di appello deve essere pertanto respinto.
§ 11.5 — Con il quinto motivo viene dedotta la: “errata applicazione dell'art.91 c.p.c., omessa applicazione dell'art.92 c.p.c.”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “L'opposizione va dunque rigettata e le spese regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Nel caso di specie si impone una specifica ragione di doglianza in ordine al regolamento delle spese. Il Tribunale ha sbrigativamente applicato l'art. 91 c.p.c. e, ritenuta la soccombenza del ne ha disposto la condanna alle spese Pt_1 in favore di tutte le parti citate. Il Tribunale ha omesso di considerare innanzi tutto che il era Pt_1 obbligato in ragione delle regole che presiedono alla instaurazione del contraddittorio, a vocare in giudizio tutti i soggetti coinvolti, ha poi omesso di considerare che tutte le parti erano a conoscenza, sin da prima della esecuzione, delle ragioni vantate dal e dei suoi diritti sul bene, ed ha, da Pt_1 ultimo, omesso di considerare che la questione insorta derivava da un evidente errore commesso dal tribunale che non aveva fissato per tempo l'udienza relativa alla fase sommaria. Richiamando qui il noto arresto della Corte Costituzionale n. 77/18 riteniamo di solar evidenza come l'ipotesi che occupa, quand'anche si voglia ritenere legittima la decisione del primo giudice, obbligava quantomeno alla compensazione delle spese di lite”.
Anche tale motivo relativo alla mancata compensazione delle spese del precedente grado è infondato, dovendosi osservare che il primo giudice ha condivisibilmente applicato il principio della soccombenza.
La Corte ritiene, invero, che alcuna delle fattispecie legittimanti la compensazione delle spese di lite ricorra nel giudizio in esame promosso da nella assoluta consapevolezza di Parte_1 essere stato riconosciuto quale comproprietario di un bene già gravato da garanzia ipotecaria e di aver ricevuto la notifica dell'atto di precetto e del pignoramento del bene suddetto.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere rigettato in quanto infondato.
§ 13. — Le spese processuali del grado relative al rapporto processuale tra l'appellante e le appellate costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicando la tariffa minima, per le cause di valore indeterminabile, e i parametri minimi attesa la elementarità della fattispecie, nel seguente modo: pagina 15 di 16 Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00.
Le spese processuali del grado relative al rapporto processuale tra l'appellante e l'intervenuta possono essere compensate, non avendo quest'ultima proposto domande o eccezioni autonome ma essendosi riportata alle difese svolte dalla dante causa.
§ 14. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di OM n. 12206/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla refusione delle spese del grado in favore di Capitani AO, Parte_1
che liquida in € 4.996,00 per ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura CP_2 di legge;
3. Compensa le spese tra e l'intervenuta Parte_1 Controparte_13
[...]
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in OM, il 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 16 di 16
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8031/2019 All'udienza collegiale del giorno 17/09/2025 ore 11:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. COLETTA SALVATORE pres.
Appellato/i
Controparte_1 Avv. CA LA Avv. CURASÌ SIMONE pres.
CP_2 Avv. DI STEFANO DORANGELA assente
Controparte_3 Avv.
CP_4 Avv. AMCO ASSET E PER Controparte_5 Controparte_6
[...] Avv. MAIONE NICOLA assente
Controparte_7
Avv.
***
E' PRESENTE PER LA IL DOTT. Controparte_8 Controparte_9
NR P79361 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
[...] pagina 1 di 16 La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 2 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8031 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Coletta (C.F.: – PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato c/o lo studio dello stesso sito in in Viale G. Mazzini n.114/B, in forza di procura in CP_1 atti
- APPELLANTE –
E
(P.I.: – C.F.: ), in persona del Procuratore Speciale e Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Dorangela Di Stefano (C.F.: – PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Via Email_2 CP_1 dei Gracchi n. 128, in forza di procura in atti
- APPELLATA -
E
CA LA (C.F.: ) C.F._4
pagina 3 di 16 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Curasì (C.F.: – PEC: C.F._5
, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Email_3 CP_1 in Via Orazio n. 3, in forza di procura in atti
- APPELLATA –
E
, a mezzo della mandataria (C.F.: in persona del legale Controparte_10 CP_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore
-APPELLATA CONTUMACE – E
C.F.: ), in Controparte_11 P.IVA_4 persona del suo Amministratore pro-tempore
-APPELLATO – CP_12
E
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._6
- APPELLATA CONTUMACE – E
(C.F.: , in persona del legale Controparte_13 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di rappresentata CP_2
e difesa dall'avv. Nicola Maione (C.F.: - PEC: , C.F._7 Email_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Salaria n.213, in forza di procura in atti CP_1
- INTERVENUTA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale Ordinario di OM n. 12206/2019, pubblicata in data 10/6/2019, resa nel giudizio di opposizione avverso l'esecuzione immobiliare n. 977/2006, R.G.
n.15906/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di (rappresentata dalla Controparte_10 procuratrice speciale , Capitani AO, e il CP_4 Controparte_3 Controparte_11
nel corso del quale era intervenuta quale cessionaria del credito
[...] CP_1 CP_2 vantato da CP_10
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione proposta da Parte_1 pagina 4 di 16 avverso l'esecuzione immobiliare iscritta al n. 977/2006 R.G.Es. con la quale l'opponente, deducendo la propria qualità di comproprietario del bene staggito nella indicata procedura esecutiva ha chiesto che previa revoca del provvedimento di vendita e/o di aggiudicazione: si dichiarasse l'illegittimità dell'esecuzione promossa dalla sull'intero immobile e per l'effetto si disponesse la Controparte_10 divisione del bene ex art. 601 c.p.c.; si accertasse che oggetto dell'esecuzione fosse la metà indivisa del bene, con conseguente riduzione del pignoramento;
in subordine, si disponesse in sede di riparto l'assegnazione in favore del della metà del valore del bene sulla base del valore di perizia Pt_1 ovvero, in via ulteriormente gradata, condannarsi la CA creditrice al risarcimento del danno in misura pari alla metà del valore dell'immobile secondo il valore di stima e/o, comunque, secondo quello di mercato da accertarsi a mezzo apposita CTU, ove ritenuta necessaria. Si sono costituiti la
(creditrice procedente nella esecuzione) e Capitani AO (aggiudicataria del bene Controparte_10 pignorato) contestando ammissibilità e fondatezza della opposizione avversaria e comunque dando atto della cessazione della materia del contendere per essersi l'esecuzione opposta definita con l'approvazione del piano di riparto”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; condanna alla rifusione in favore della ed della somma Parte_1 Controparte_10 Controparte_2 complessiva di € 6.500,00 per compensi ed in favore di Capitani AO della somma di € 5.500,00 per compensi, oltre per tutti 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuti”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: revocato il procedimento di vendita, dichiarando illegittima l'esecuzione promossa da sull'intero immobile, disporre la divisione del bene ex art. CP_10
601 c.p.c.; revocato ogni atto d'aggiudicazione, accertando e dichiarando che l'esecuzione non poteva avere ad oggetto che la metà dell'immobile indiviso del bene, disporre la riduzione del pignoramento.
In subordine e, qualora sia ritenuta legittima ed irreversibile l'aggiudicazione, voglia condannare la banca mutuataria e gli altri convenuti in favore dei quali sono state ripartite le somme a pagare in favore dell'istante la metà del ricavato della vendita, in ragione di quanto ricevuto in sede di riparto.
Voglia comunque disporre l'assegnazione in favore del della metà del valore del bene sulla Pt_1 base del valore della perizia. In via ulteriormente subordinata condannare al risarcimento del CP_10 danno in favore del concludente in misura pari alla metà del valore dell'immobile secondo il valore stimato e/o comunque secondo quello di mercato da accertarsi a mezzo di apposita CTU, ove ritenuta necessaria. In via gradata, nel denegato caso di conferma della sentenza impugnata, voglia comunque pagina 5 di 16 riformare la stessa in relazione al regolamento delle spese disponendone la compensazione”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di costituzione e risposta CP_2 depositata in data 28/2/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “l'Ecc.ma Corte di Appello di rigetti dell'appello proposto da , CP_1 Parte_2 siccome infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali, dell'IVA e della CPA”.
§ 6. — L'appellata Capitani AO, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/2/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di OM adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione o richiesta: accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza in fatto e diritto dell'appello proposto dal sig. per tutti i motivi illustrati in narrativa e da Parte_1 intendersi qui integralmente riportati e trascritti, quanto meno in riferimento alle domande svolte in via principale (aventi riflessi sull'aggiudicazione disposta in favore della sig.ra AO Capitani) e quindi rigettare le stesse, conseguentemente confermando le statuizioni contenute nella sentenza n.
12206/2019 pubblicata in data 10/06/2019 dal Tribunale di OM nel giudizio avente n. 15906/2016
R.G.; in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale venga disposta la revoca dell'assegnazione dell'immobile staggito in favore della sig.ra AO Capitani, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra AO Capitani ad essere integralmente risarcita e/o rimborsata e/o mallevata da tutte le somme corrisposte in esito all'intervenuta assegnazione dell'immobile staggito per come analiticamente quantificate in narrativa, cui si rinvia e, quindi, condannare le parti della procedura esecutiva risultate assegnatarie in sede di piano di riparto approvato, ciascuna per quanto di propria competenza e solidalmente per l'integrale, a risarcire e/o rimborsare la sig.ra AO Capitani di tutte le somme da questa corrisposte in esito all'intervenuta assegnazione per come analiticamente quantificate in narrativa, cui si rinvia, maggiorate dagli interessi legali e dal maggior danno da svalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, spese generali, competenze ed accessori di legge.”
§ 7. — Con ordinanza del 21/9/2021, è stata dichiarata la contumacia della quale CP_4 procuratrice della di e del Controparte_10 Controparte_3 Controparte_14
.
[...]
§ 8. — In data 23/5/2023 si è costituita, con deposito della comparsa di intervento ex art. 111
c.p.c., la nella qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_13
come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/12/2022 n.147 – Parte CP_2
Seconda. pagina 6 di 16 § 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — In via preliminare la Corte evidenzia, in risposta all'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. sollevata dall'appellata Capitani AO, che i motivi in cui si articola l'impugnazione formulata da , pur se non espressi in maniera concisa, siano dotati di sufficiente Parte_1 specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dall'art. 342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 134/2012) ovvero la conoscenza, da parte degli appellati, dell'oggetto e delle ragioni del gravame per consentirgli il completo svolgimento di adeguate difese.
Sempre in via preliminare la Corte rileva che la domanda proposta dall'appellante volta a ottenere la condanna della banca mutuataria e degli altri convenuti in favore dei quali sono state ripartite le somme, al pagamento della metà del ricavato della vendita, in ragione di quanto ricevuto in sede di riparto, è una domanda nuova in quanto non proposta in primo grado, ed è dunque inammissibile ex artt. 345 c.p.c..
§ 11. — L'appello si articola in cinque motivi:
§ 11.1 — Con il primo motivo viene dedotta la: “Omessa pronuncia in ordine alla insussistenza di una posizione debitoria in capo al . Pt_1
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Il vanta, come detto, sul bene Pt_1 staggito diritto di proprietà, come riconosciuto in suo favore dalla sentenza della Corte d'Appello di
OM n. 4826/2014 che, accertata la simulazione della dichiarazione contenuta nel contratto di compravendita dell'immobile pignorato avente ad oggetto l'acquisto dello stesso con denaro personale di , ha dichiarato che detto bene è in comunione legale dei coniugi . Controparte_3 CP_15
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Ritiene questa difesa che il Tribunale in prime cure abbia perso di vista il punto nodale della vicenda pur sottoposto alla sua valutazione sin dal primo atto. In tutta l'intera annosa e complicata vicenda il aveva chiarito che al momento Pt_1 dell'acquisto del bene egli aveva fornito la provvista per la compravendita in contanti mentre la aveva contratto un mutuo per corrispondere una piccola parte del prezzo. Il contratto di mutuo, CP_3 dunque, era stato stipulato esclusivamente tra la banca e la restandone estraneo il CP_3 Pt_1
Ovviamente essendo stato intestato il bene alla nella sua integrità l'ipoteca era stata iscritta CP_3 sull'intero. Si poneva quindi il problema di accertare se il venir meno della clausola ex art. 179 c.c. e quindi riconosciuta l'assoluta inefficacia della dichiarazione, contenuta nella compravendita, circa la natura di bene personale in favore della rendeva opponibile al il mutuo contratto CP_3 Pt_1 dalla acquirente, mutuo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione. Implicitamente il
Tribunale, stante il tenore della decisione, sembra aver ritenuto che il riconoscimento della pagina 7 di 16 contitolarità del bene in capo al avrebbe comportato l'attribuzione a suo carico di una Pt_1 posizione di condebitore o quantomeno la opponibilità allo stesso della ipoteca iscritta sull'immobile.
Solo così opinando possono essere considerate logiche le conseguenze ritenute (erroneamente n.d.r.) applicabili dal tribunale al caso di specie. Questa difesa, diversamente, aveva chiarito che il contratto di mutuo in alcun modo aveva coinvolto il e che il successivo riconoscimento della proprietà Pt_1 con efficacia dalla stipula dell'atto, impediva di ritenere che il fosse obbligato al pagamento Pt_1 del mutuo che, si badi, era stato contratto direttamente dalla dopo l'atto e non prima dì esso”. CP_3
Il motivo è infondato.
La Corte rileva che, dalla documentazione depositata in atti, risulta che al CP_16 momento dell'acquisto dell'unità immobiliare che poi la sentenza della Corte d'Appello di OM n.
4826/2014 ha dichiarato essere oggetto della comunione legale dei beni tra i coniugi e CP_16
, non abbia stipulato un contratto di mutuo come sostiene l'appellante, bensì si sia Parte_1 accollata la quota parte del mutuo, che era stato concesso precedentemente dalla CA di OM (poi alla società costruttrice-venditrice Trianon Trigoria srl, successivamente frazionato, e CP_10 che era garantito da ipoteca in favore dell'istituto bancario, gravante sull'intero immobile (cfr. atto di compravendita, contratto di mutuo e piano di frazionamento del mutuo allegati al fascicolo di primo grado di . CP_4
Emerge inoltre dagli atti che il fosse a conoscenza della procedura esecutiva RGE Pt_1
n.977/2006 del Tribunale di OM, promossa dall'Istituto bancario a carico di e avente a CP_16
oggetto l'immobile ipotecato, per il mancato pagamento delle rate del mutuo da parte di quest'ultima
(con conseguente risoluzione del contratto di mutuo ed esigibilità dell'intero credito).
Infatti, la CA creditrice procedente aveva nelle more, notificato il titolo esecutivo e l'atto di precetto al nella qualità di terzo proprietario ai sensi dell'art.603 c.p.c., notificandogli, Pt_1 successivamente, anche l'atto di pignoramento avente ad oggetto lo stesso immobile (cfr. atto di precetto e atto di pignoramento allegati alla comparsa di costituzione in primo grado di . CP_4
Pertanto, era stata aperta una procedura esecutiva ai danni del recante RGE nr. Pt_1
665/2009 poi riunita, su istanza della alla procedura RGE n.977/2006 già pendente in danno CP_10 della e, successivamente, si era provveduto alla vendita forzata dell'immobile staggito e CP_3 all'approvazione del piano di riparto (cfr. atto di riunione allegato al fascicolo di primo grado di CP_4
decreto di trasferimento, verbale di aggiudicazione e storico del fascicolo della suddetta procedura
[...] esecutiva allegati al fascicolo di primo grado di Capitani AO).
pagina 8 di 16 Risulta pertanto evidente il ruolo di , quale terzo proprietario pro quota del Parte_1 bene ipotecato e non di condebitore, con conseguente inconferenza della censura che l'appellante ha mosso sede alla sentenza impugnata.
Va aggiunto che sia l'erogazione del mutuo con l'originaria iscrizione ipotecaria sull'intero immobile, sia il susseguente frazionamento del mutuo e della stessa garanzia, sono avvenuti e sono stati trascritti (cfr. relazione notarile allegata al fascicolo di primo grado di Capitani AO) prima dell'atto di compravendita della e prima della trascrizione della domanda giudiziale in accoglimento della CP_3 quale il è stato riconosciuto comproprietario dello stesso. Pt_1
È pertanto pacifico il diritto del creditore ipotecario di espropriare l'intero bene sul quale abbia iscritto il diritto reale di garanzia ex art. 2808 c.c., potendo il medesimo agire esecutivamente, non solo ai danni della debitrice accollante ma anche del terzo comproprietario ai sensi degli CP_3 Pt_1 artt. 2910 c.c. e 603 c.p.c., avendo gli stessi, in definitiva, acquistato un bene già gravato di ipoteca.
Questo anche nel caso di specie nel quale il diritto di comproprietà di , con Parte_1 conseguente riduzione del diritto di proprietà della alla quota di ½, sia stato riconosciuto nelle CP_3 more del procedimento esecutivo, stante il c.d. diritto di sequela sul bene ipotecato vantato dal creditore ipotecario che può essere esercitato indipendentemente dalle vicende riguardanti la titolarità dei diritti sul bene stesso.
§ 11.2 — Con il secondo motivo viene dedotta la: “erronea qualificazione della comunione tra il e la come comunione legale”. Pt_1 CP_3
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “In ordine alla fattispecie della comunione legale la giurisprudenza della Suprema Corte (sin dalla sentenza 14 marzo 2013, n. 6575) ha già concluso per la necessità e la contemporanea legittimità, in un contesto in cui è costante la qualificazione di quella comunione come comunione senza quote o a mani riunite, dell'aggressione esecutiva di ognuno dei beni di essa facente parte, esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene. Da tale principio la Suprema Corte ha già ricavato la conclusione dell'impraticabilità di una opposizione di terzo all'esecuzione per pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene
(Cass. 29 maggio 2015, n. 11175); e tale principio può, da un lato, integrarsi con la puntualizzazione dell'insussistenza di un interesse del coniuge debitore a dedurre l'appartenenza del bene alla comunione legale, poiché di regola non ha l'esecutato a dolersi dell'appartenenza del bene staggito ad altri od anche solo in parte ad altri, nonché, dall'altro lato, ulteriormente specificarsi con il rilievo della non legittimazione del coniuge non debitore a rivendicare alcunché, se non sotto forma della pagina 9 di 16 metà (lorda, non potendo farglisi carico anche delle spese di una liquidazione che già ha luogo contro la sua volontà) del solo controvalore del bene all'atto della distribuzione e quindi come oggetto di un'autentica controversia distributiva (ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ.), ma senza mai il potere di paralizzare o inficiare gli atti di disposizione del bene compiuti durante il processo di espropriazione.
Né può, inoltre, ritenersi fondata la doglianza dell'opponente in ordine alla mancata applicazione al caso di specie degli artt. 602 ss. cod. proc. civ.: all'applicazione della richiamata disciplina della divisione endoesecutiva osta la già richiamata premessa, ribadita nella giurisprudenza della Suprema
Corte (oltre alla già richiamata sentenza n. 6575/13, v. pure: Cass. 18 settembre 2014, n. 19689; Cass.
16 luglio 2014, n. 16273; Cass. 19 febbraio 2014, n. 3931; Cass. 26 luglio 2013, n. 18123; Cass. 30
gennaio 2013, n. 2202), della configurazione della comunione legale come "senza quote" e, quindi,
l'impossibilità di ricostruire il coniuge non debitore come proprietario esclusivo di una parte, anche solo ideale, del bene da aggredire esecutivamente. Tale singolare situazione preclude pure, come già rilevato nella citata Cass. n. 6575/13, la stessa configurabilità di una quota e, quindi, l'applicabilità del meccanismo processuale degli artt. 599 a 601 cod. proc. civ., attesa la singolare peculiarità del tipo di contitolarità, in capo a ciascun coniuge, sul bene staggito”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “In modo del tutto inspiegabile poi il giudice di primo grado ha qualificato la comunione esistente tra il e la come Pt_1 CP_3 comunione legale, respingendo sulla base di ciò l'opposizione alla vendita, nonostante i due fossero già divorziati al momento dell'inizio della procedura esecutiva da parte di Com'è noto la CP_10 cessazione degli effetti civili del matrimonio è una delle cause di scioglimento della comunione legale prevista dall'art. 191 c.c. Certamente la sentenza della Corte di cassazione, nel riconoscere la comproprietà del sull'immobile in questione, ha ricondotto retroattivamente questo bene alla Pt_1 comunione che esisteva tra i coniugi al momento dell'acquisto dell'immobile stesso, tuttavia essendo successivamente intanto intervenuto il divorzio tra il e la con conseguente Pt_1 CP_3 scioglimento della comunione e divisione ex art. 194, anche all'immobile in località dovevano CP_1 essere applicate le conseguenze della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò sta a significare che, al momento dell'avvio della procedura esecutiva da parte di l'immobile si CP_10 doveva considerare retroattivamente in stato non di comunione legale, come ritenuto dal giudice, ma bensì di comunione ordinaria con conseguente divisione della proprietà in quote al 50% tra entrambi gli ex coniugi. In conseguenza di ciò non la disciplina della comunione legale del libro primo del c.c. andava applicata, ma bensì quella della comunione ordinaria di beni contenuta al libro terzo del c.c. e dunque, sotto il profilo processuale, anche gli art. 600 e 601 del c.p.c. Da tale assunto discendeva anche la legittimità di una opposizione di terzo all'esecuzione. Non si comprende quindi sulla base di pagina 10 di 16 quali considerazioni il giudice di primo grado abbia ritenuto che l'immobile fosse in stato di comunione legale. L'applicazione della normativa relativa a tale comunione appare quindi un evidente errore del tribunale. Il primo Giudice, con una visione che ci sia consentito definire sommaria della vicenda, ha evidentemente soffermato la sua attenzione sulla motivazione della decisione della Corte
d'Appello, poi confermata dalla Cassazione, che aveva basato la propria decisione sul principio per cui il bene acquistato in costanza di matrimonio entra a far parte della comunione, salva la ricorrenza
(che non vi era nel caso di specie) delle condizioni previste dall'art. 179 c.c. Omette il primo giudice di considerare che le decisioni richiamate erano volte ad accertare se al momento dell'acquisto il bene era o non entrato in comunione, ciò comportava che nessuna rilevanza aveva, per il giudice della causa relativa alla proprietà del bene, quali fossero state le vicende successive. Diversamente, come sopra chiarito, in sede di esecuzione rilevava osservare se la comunione coniugale era perdurata o meno al momento della introduzione del procedimento esecutivo ed al momento della proposizione della opposizione. Mancando tale considerazione il Tribunale è incorso in una evidente svista giungendo a ritenere che al non andava dato avviso della procedura esecutiva, che egli era Pt_1 da considerare parte esecutata e che quindi egli non era legittimato a proporre l'opposizione nelle forme in cui essa era stata avanzata”.
Il motivo è infondato.
Il Collegio evidenzia, innanzitutto, la novità dell'assunto sul quale si basa il motivo di appello in questione, avendo fondato le proprie pretese in primo grado sul titolo di Parte_1 comproprietà dell'immobile pignorato che gli era stato riconosciuto dalla sentenza della Corte
d'Appello di OM n. 4826/2014, la quale, tuttavia, aveva dichiarato che il suddetto cespite rientrava nella comunione legale dei beni tra i coniugi.
Ne deriva che l'attore, pur avendo riferito nella parte espositiva della citazione che nelle more aveva divorziato, senza peraltro dimostrarlo, non aveva allegato, quale fatto costitutivo, che il suddetto immobile fosse ormai in stato di comunione ordinaria.
E' opportuno ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha precisato: “Il divieto dello "jus novorum" non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle "causae petendi" fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio” (cfr. Cass. Civ.
Sez. L, n. 23614 del 22/11/2010).
Deve dunque concludersi che la prospettazione della suddetta circostanza di fatto - ovvero che l'immobile fosse in stato di comunione ordinaria e non legale - determini il mutamento dei fatti pagina 11 di 16 costitutivi del diritto fatto valere e introduca nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, con conseguente sua improponibiità in appello, ex art. 345 c.p.c..
In ogni caso, relativamente alla erronea qualificazione da parte del Giudice di primo grado della comunione tra il e la come comunione legale, anziché come comunione ordinaria, Pt_1 CP_3 nonostante fosse intervenuto nelle more lo scioglimento ai sensi dell'art. 191 c.c. per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, va evidenziato che l'Istituto bancario procedente avesse provveduto - come detto sopra - a pignorare l'intero bene in forza dell'ipoteca su esso gravante, il che rende non applicabili alla fattispecie gli artt. 600 e 601 c.p.c. che regolano il caso di pignoramento di una quota indivisa di un bene.
Non si poneva, quindi, alcuna questione di separazione in natura della quota del debitore, né poteva promuoversi un giudizio di divisione, dovendosi affermare il diritto della CA creditrice procedente di espropriare l'intero bene, che era stato ipotecato a garanzia del mutuo concesso alla società che aveva costruito l'immobile poi frazionato e successivamente oggetto di accollo da parte della acquirente e non la sola quota indivisa nella titolarità di quest'ultima. CP_3
Pertanto, le domande del di revoca di ogni atto di aggiudicazione e di accertamento Pt_1 del principio che l'esecuzione non poteva avere luogo che per la metà indivisa del bene con la richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione, di proposizione del giudizio di divisione e di riduzione del pignoramento, sono infondate.
§ 11.3 — Con il terzo motivo viene dedotta: l'“Errata applicazione della legge civile in merito alla distribuzione delle somme ricavate”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “È invece inammissibile nella presente sede ogni questione in merito alla distribuzione del ricavato che, proposta con la presente opposizione prima della vendita, non è stata reiterata in sede di riparto con la conseguenza che essa deve intendersi ormai preclusa per effetto della definitività del provvedimento che ha approvato il piano di riparto in difetto di contestazioni”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il giudice di primo grado ha ritenuto l'inammissibilità di ogni questione in merito alla distribuzione del ricavato non essendo questa domanda stata reiterata in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita. L'iter seguito dal giudizio di che trattasi è da solo sufficiente a far giustizia di tale capo della decisione. Il ha Pt_1 proposto l'opposizione, nella fase sommaria, prima della vendita. Successivamente, ed a causa dell'errore commesso dal Tribunale, il introduceva il giudizio di merito allorquando era già Pt_1 intervenuta la vendita e la distribuzione del ricavato. Con l'atto di citazione ex art. 616, successivo alla ordinanza di assegnazione del ricavato, il formulava, tra le altre la seguente Pt_1
pagina 12 di 16 domanda: "...Nel denegato caso in cui voglia ritenere legittima l'aggiudicazione, disporre in sede di riparto l'assegnazione in favore del della metà del valore del bene sulla base del valore di Pt_1 perizia..." Il Tribunale non ha affatto considerato tale capo di domanda o, e ciò sarebbe ancor più errato, ha ritenuto che l'aver proposto tale domanda direttamente con l'atto di citazione rendeva inammissibile la richiesta. Ricordiamo a noi stessi che, come è evidente dagli atti, il non ha Pt_1 partecipato alla procedura esecutiva, non essendo stato allo stesso notificato neppure l'avviso ex art. 498 c.p.c., non era parte della esecuzione non ha avuto neppure notizia del riparto!!! Tali fatti dovevano portare il Tribunale a ritenere la legittimità della domanda e, soprattutto a valutarne la assoluta tempestività. Sotto altro profilo va osservato che la conclusione del giudice di primo grado, anche in relazione a tale capo di giudizio, è una diretta conseguenza della (errata n.dr.) ricostruzione della comunione tra i due ex coniugi come una comunione legale. Qualora si escluda la possibilità per il di agire con l'opposizione di terzo e negando l'applicazione degli art. 600 e 601 c.p.c., il Pt_1 giudice è giunto a ritenere legittima l'esecuzione della banca sull'intero bene immobile. Ricostruendo
invece in maniera corretta la comunione come comunione ordinaria non si potrà che giungere alla conclusione, anche qualora non si voglia ritenere illegittima l'aggiudicazione del bene, dell'illegittimità dell'esecuzione promossa da sull'intero immobile e dell'inevitabile CP_10 applicazione dell'art. 601 c.p.c. con conseguente riconoscimento al della metà del valore del Pt_1 bene o del ricavato della vendita dell'immobile”.
Il motivo di appello è infondato.
Risulta dagli atti che il era stato parte della procedura esecutiva RGE n.977/2006 Pt_1 esitata con il trasferimento dell'immobile e l'approvazione del piano di riparto, posto che - come detto sopra - la procedura esecutiva RGE n. 665/2009 aperta suo carico a seguito del pignoramento che gli era stato notificato, era stata riunita a quella, non essendovi quindi necessità di alcun altro avviso, tanto meno dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. essendo lo stesso rivolto ai soli creditori iscritti.
Pertanto, la richiesta di attribuzione in favore dell'appellante di una somma pari alla metà del valore stimato in perizia in sede di approvazione del progetto di distribuzione, oltre che infondata, è inammissibile, dovendosi convenire con il primo Giudice nel ritenere che il riparto, non impugnato dalla controparte ai sensi dell'art. 512 c.p.c., debba reputarsi definitivo.
§ 11.4 — Con il quarto motivo viene dedotta la: “omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il giudice di primo grado ha inspiegabilmente omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da questa difesa nell'atto di citazione nei confronti della , domanda quantificata nella metà del CP_10
pagina 13 di 16 valore dell'immobile, secondo il valore di stima e/o secondo quello di mercato, da accertarsi a mezzo di apposita CTU. Nella sentenza di primo grado nessun riferimento è dato leggere in ordine a tale domanda che è stata dunque palesemente ignorata. Non è riscontrabile né una sua riqualificazione né un suo assorbimento in un qualsiasi altro punto della pronuncia. Si tratta dunque di una chiara violazione dell'art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciarsi con un accoglimento o un rigetto su tutte le domande di parte ritualmente e incondizionatamente proposte (Cass. 5562/04,9545/01 e
702/00). Com'è noto il vizio di omessa pronuncia determina nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. e impone al giudice d'appello di sanare direttamente detta nullità pronunciandosi sulla domanda in luogo del giudice di primo grado (Cass. 13426/04 e 15373/00). Con riguardo al merito della domanda si rinnova quanto già esposto nell'atto di citazione di primo grado e dunque che è CP_10 responsabile nei riguardi del ex art. 2043 per il danno a lui cagionato dalla perdita del bene. Pt_1
La banca, infatti, era venuta meno al suo dovere di verificare la titolarità del proprio credito e di agire di conseguenza riducendo il pignoramento o chiedendo la preventiva divisione del bene. Tanto la domanda di primo grado del riconoscimento del diritto di proprietà, quanto la sentenza definitiva, che ha accertato il diritto del sono state oggetto di trascrizione;
l'ordinaria diligenza in capo a un Pt_1 istituto di credito avrebbe imposto ad di accertare lo stato di proprietà dell'immobile prima di CP_10 dare corso alla procedura esecutiva. Invece la banca, anche dopo essere stata messa al corrente dal dei suoi diritti sull'immobile, ha respinto ogni tentativo di risoluzione bonaria della vicenda Pt_1 procedendo nell'esecuzione con la richiesta di vendita dell'intero immobile. Il comportamento della banca ha così cagionato un danno ingiusto in capo al che ha perso il bene di sua proprietà, Pt_1 con evidenza del nesso di causalità tra la condotta di e il pregiudizio sofferto”. CP_10
Osserva la Corte che, in effetti, la suddetta domanda era stata proposta in primo grado e non vi è stata pronuncia sulla stessa nella sentenza impugnata.
Va tuttavia precisato che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI, 11/01/2019, n. 513). pagina 14 di 16 Ciò posto, appare evidente da quanto sopra esposto che, nel caso concreto, la espropriazione immobiliare promossa dalla nei confronti del terzo proprietario sia pienamente legittima con CP_10 conseguente rigetto della domanda risarcitoria che il ha avanzato nei suoi confronti. Pt_1
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, il suddetto motivo di appello deve essere pertanto respinto.
§ 11.5 — Con il quinto motivo viene dedotta la: “errata applicazione dell'art.91 c.p.c., omessa applicazione dell'art.92 c.p.c.”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “L'opposizione va dunque rigettata e le spese regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Nel caso di specie si impone una specifica ragione di doglianza in ordine al regolamento delle spese. Il Tribunale ha sbrigativamente applicato l'art. 91 c.p.c. e, ritenuta la soccombenza del ne ha disposto la condanna alle spese Pt_1 in favore di tutte le parti citate. Il Tribunale ha omesso di considerare innanzi tutto che il era Pt_1 obbligato in ragione delle regole che presiedono alla instaurazione del contraddittorio, a vocare in giudizio tutti i soggetti coinvolti, ha poi omesso di considerare che tutte le parti erano a conoscenza, sin da prima della esecuzione, delle ragioni vantate dal e dei suoi diritti sul bene, ed ha, da Pt_1 ultimo, omesso di considerare che la questione insorta derivava da un evidente errore commesso dal tribunale che non aveva fissato per tempo l'udienza relativa alla fase sommaria. Richiamando qui il noto arresto della Corte Costituzionale n. 77/18 riteniamo di solar evidenza come l'ipotesi che occupa, quand'anche si voglia ritenere legittima la decisione del primo giudice, obbligava quantomeno alla compensazione delle spese di lite”.
Anche tale motivo relativo alla mancata compensazione delle spese del precedente grado è infondato, dovendosi osservare che il primo giudice ha condivisibilmente applicato il principio della soccombenza.
La Corte ritiene, invero, che alcuna delle fattispecie legittimanti la compensazione delle spese di lite ricorra nel giudizio in esame promosso da nella assoluta consapevolezza di Parte_1 essere stato riconosciuto quale comproprietario di un bene già gravato da garanzia ipotecaria e di aver ricevuto la notifica dell'atto di precetto e del pignoramento del bene suddetto.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere rigettato in quanto infondato.
§ 13. — Le spese processuali del grado relative al rapporto processuale tra l'appellante e le appellate costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicando la tariffa minima, per le cause di valore indeterminabile, e i parametri minimi attesa la elementarità della fattispecie, nel seguente modo: pagina 15 di 16 Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00.
Le spese processuali del grado relative al rapporto processuale tra l'appellante e l'intervenuta possono essere compensate, non avendo quest'ultima proposto domande o eccezioni autonome ma essendosi riportata alle difese svolte dalla dante causa.
§ 14. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di OM n. 12206/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla refusione delle spese del grado in favore di Capitani AO, Parte_1
che liquida in € 4.996,00 per ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura CP_2 di legge;
3. Compensa le spese tra e l'intervenuta Parte_1 Controparte_13
[...]
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in OM, il 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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