Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 514/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 514/2023 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Trischitta (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Corso Cavour, n. 106, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e , CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 nato Messina in data 11 settembre 1965 (c.f. ), rappresentati e difesi, per CodiceFiscale_3 procura in atti, dall'Avv. Leonardo Battiato (con pec indicata), presso il cui studio, in Catania, via
Luigi Sturzo 36, sono elettivamente domiciliati,
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, contumace,
in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, contumace,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 contumace,
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1024/2023, emessa, in data 25 maggio 2023, dal Tribunale di Messina, in materia di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 25 settembre 2018, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Messina, e , esponendo: di avere posseduto, CP_1 CP_2 fissandovi la propria residenza familiare, sin dal 1971, in modo pubblico, pacifico, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo un immobile sito in CA EA (ME), Via Roma n. 403/F, in catasto al fg. 3, part. 549 sub. 5 ed il locale deposito di pertinenza dell'appartamento, in catasto al fg. 3, part. 549 sub. 2, di proprietà del fratello , padre degli odierni convenuti, provvedendo alla Pt_2 manutenzione ordinaria e straordinaria a proprie spese;
che il fratello, , per riconoscenza Persona_1
che, nel 2006, era deceduto e, nel 2017, era deceduta anche la moglie di Persona_1 quest'ultimo, e gli immobili erano divenuti di proprietà dei nipoti, odierni Persona_2 convenuti, che non avevano inteso riconoscerle il diritto di proprietà. Aggiungeva che, recentemente, aveva scoperto una iscrizione ipotecaria sull'immobile a favore di per debiti Controparte_4 dei convenuti ammontanti ad € 15.777,81.
Chiedeva, pertanto, “1) Ritenere e dichiarare che la sig.ra da oltre 47 anni possiede Parte_1 ininterrottamente, animo domini: a) l'immobile, adibito ad abitazione familiare, sito in CA
EA, Via Roma n. 403/F, censito al Catasto urbano al foglio 3, particella 549, sub. 5, cat. A/4, cl
6, cons. 5 vani;
b) il locale deposito/cantinato di pertinenza dell'appartamento censito al Catasto
Urbano al foglio 3, particella 549, sub. 2, cat. C/2, classe 1, consistenza 88 m.q., superficie catastale
111 mq., rendita 77,26, sempre sito in CA EA, Via Roma, n. 403/F; e che, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., ne ha acquisito la proprietà per maturata usucapione;
2) Ritenere e dichiarare l'attrice proprietaria dei suddetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di provvedere alla relativa trascrizione”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando la CP_1 CP_2 fondatezza della domanda dell'attrice, chiedendone il rigetto. Deducevano, in particolare, che il padre, , originario proprietario degli immobili, aveva concesso gli stessi in comodato alla Persona_1 sorella, , la quale aveva semplicemente detenuto l'immobile e, in cambio della Parte_1 disponibilità, aveva provveduto a segnalare al fratello, proprietario dell'intero stabile, la necessità di eventuali interventi di manutenzione e a riscuotere i canoni di locazione dai conduttori delle unità immobiliari, sempre per conto del fratello , il quale nel 1975 si era trasferito a Milano. Pt_2
Precisavano: che tutti i lavori di straordinaria manutenzione compiuti all'interno degli immobili oggetto della domanda erano stati eseguiti da maestranze assunte da , prima, e dagli odierni Persona_1 convenuti successivamente ed erano stati pagati con denaro degli stessi;
che i proprietari avevano provveduto al pagamento delle imposte e delle tasse relativi agli immobili;
che, pertanto, avevano continuato ad esercitare il possesso esclusivo ed animo domini degli immobili oggetto della domanda avversaria, mentre l'attrice non aveva mai manifestato l'intenzione di non più detenere gli immobili, oggetto della domanda, ma di volere esercitare su di essi il possesso animo domini.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
(già , e, essendo emerse ulteriori trascrizioni pregiudizievoli a carico Controparte_6 dell'immobile oggetto di causa, anche nei confronti di Controparte_5
e che non si costituivano
[...] Controparte_5 in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'assunzione della prova testimoniale chiesta dalle parti, con sentenza n.
1024/2023, emessa in data 25 maggio 2023, il Tribunale di Messina rigettava la domanda dell'attrice, condannando la stessa alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 appellata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con condanna degli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e , contestando CP_1 CP_2 nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Malgrado la rituale notificazione dell'appello, non si sono costituiti in giudizio l
[...]
(già , il Controparte_3 Controparte_6 Controparte_5
e la per cui ne va
[...] Controparte_5 dichiarata la contumacia.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 12 novembre 2024, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore ha dedotto: “1) Erronea interpretazione delle risultanze processuali: donazione verbale e non comodato d'uso gratuito. Prova dell'animus possidendi in capo all'appellante. Illegittima ed errata applicazione delle norme in materia di comodato. Ingiusta disapplicazione delle norme in materia di possesso e usucapione”.
Ha lamentato che il primo giudice aveva illegittimamente ritenuto che nella fattispecie in esame difettasse l'animus possidendi in capo all'appellante, per avere la stessa detenuto e utilizzato i beni immobili oggetto del contendere esclusivamente come “futura donataria”, evidenziando come dalle prove acquisite fosse emerso che il fratello dell'appellante, , si era di fatto spogliato della Persona_1 proprietà di tali beni, donandoli verbalmente a , la quale, ritenendo di esserne Parte_1 proprietaria, come tale si era sempre comportata, possedendoli uti dominus e non come semplice detentrice. Ha aggiunto che il primo giudice avrebbe operato un'ingiusta disapplicazione delle norme codicistiche dettate in tema di possesso, di usucapione e di donazione, evidenziando che l'appellante aveva esercitato un potere di fatto sui beni oggetto di domanda di usucapione qualificabile come possesso animo domini, e ciò aveva fatto continuamente, pacificamente e pubblicamente per 51 anni.
La doglianza è infondata.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, in esito all'istruttoria espletata, non fosse emersa la prova del possesso, in capo all'attrice, utile all'acquisto della proprietà per usucapione.
Sentita all'udienza del 6 luglio 2022, la teste premesso di avere abitato, fino al Testimone_1
2019, in un appartamento, sito in CA EA via Roma n. 403/f al secondo piano, riferiva di essere stata vicina di casa, per trentaquattro anni, di la quale abitava Parte_1 nell'appartamento sito al primo piano, unitamente al marito e al figlio. Ricordava che , Persona_1 fratello di , era il proprietario di tutto il palazzo di via Roma 403/F, precisando che Parte_1 quest'ultimo, spesso, quando prendevano il caffè insieme (in epoca che non era in grado di precisata) le diceva di avere concesso alla sorella di abitare gratuitamente nell'appartamento oggetto Parte_1 di causa, e di utilizzare il cantinato, aggiungendo che “un domani il detto appartamento e anche il cantinato sarebbero stati suoi”, senza specificare come detti immobili sarebbero dovuti divenire di proprietà dell'attrice. Più volte, inoltre, mentre prendevamo tutti insieme il caffè, aveva sentito la Pt_1 dire al fratello di volere acquistare una casa insieme al marito e risponderle che non c'era Persona_1 bisogno che si comprasse una casa in quanto l'appartamento di via Roma 403/F, già abitato dall'attrice, “doveva essere considerato come se già fosse suo”. Ha confermato che l'attrice aveva sempre provveduto alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'appartamento - segnatamente alla pitturazione delle pareti, degli infissi e delle ringhiere dei balconi, al rifacimento dell'impianto elettrico, dell'impianto citofonico e del bagno - e della cantina, dove aveva fatto eseguire lavori di verniciatura delle porte in ferro, di sostituzione dei tubi che si ossidavano e della serratura in ferro. Precisava, quanto ai lavori di verniciatura delle ringhiere e degli infissi, che gli stessi erano stati effettuati dal proprio marito, che era stato pagato in sua presenza da , Parte_1 mentre non aveva visto la pagare le maestranze in relazione ai lavori di rifacimento dell'impianto Pt_1 elettrico, dell'impianto citofonico e del bagno. In ordine all'articolato di parte convenuta, ribadiva che le aveva detto di voler lasciare l'appartamento oggetto di causa alla sorella . Persona_1 Parte_1
Il teste , figlio dell'attrice, confermava che la madre, unitamente alla propria Testimone_2 famiglia, aveva abitato nell'immobile oggetto di causa, utilizzando anche il cantinato, sin dal 1971, provvedendo sempre alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei medesimi a proprie spese, senza che , che era proprietario degli immobili, le rimborsasse alcunché. Escludeva che i genitori Persona_1 pagassero l'IMU sugli immobili oggetto di causa. Aggiungeva che i suoi genitori non avevano mai manifestato l'intenzione di acquistare un altro immobile, in quanto avevano sempre fatto affidamento sul fatto che gli immobili oggetto di causa sarebbero rimasti a loro, attese le plurime rassicurazioni in tal senso dello zio , il quale, tuttavia, era deceduto senza avere il tempo di formalizzare la Persona_1 cessione dell'immobile. Anche dopo la morte dello zio, i suoi cugini (soprattutto ) gli CP_1 avevano manifestato l'intenzione di cedere a lui gli immobili in oggetto, dato che la madre già aveva una età avanzata. In ordine all'articolato di parte convenuta, ribadiva che lo zio aveva sempre Pt_2 manifestato la volontà di donare gli immobili oggetto di causa alla madre.
premetteva di essere stato un amico di , sin dall'infanzia, e di avere Parte_3 Persona_1 abitato nella palazzina sita in CA via Roma 403/f, dal 1971 al 1988-1989, nell'appartamento del secondo piano lato Catania. Riferiva che, in qualità di geometra, si era occupato delle pratiche burocratiche relative ai lavori di rifacimento dei prospetti della palazzina e dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, precisando che i lavori avevano interessato tutta la facciata, compreso il tratto corrispondente all'appartamento del primo piano e i balconi del primo piano e che sia lui che la ditta edile che aveva realizzato i lavori erano stati pagati da . Aggiungeva Persona_1 che, quando quest'ultimo non c'era, i pagamenti alla ditta venivano effettuati da , Persona_3 marito di , su incarico del proprietario. Il si occupava anche della gestione Parte_1 Tes_2 della palazzina in assenza di . Persona_1
Confermava, altresì, che , dal 1971, aveva abitato nell'appartamento oggetto di causa, Parte_1 utilizzando il cantinato, aggiungendo che , proprietario degli immobili, diceva sempre a Persona_1 tutti che l'appartamento “era della sorella ”, che considerava come una madre, in quanto Parte_1 aveva badato ai fratelli da sempre, in quanto la loro madre era morta quando erano piccoli. Aveva sempre pensato che la proprietaria dell'appartamento fosse la sig.ra , fino a quando non Parte_1 aveva appreso, guardando le carte in occasione della sanatoria, che proprietario era solo . Persona_1
La teste , premesso di essere la moglie, dal 1993, del convenuto e Testimone_3 CP_2 cognata di e di conoscere la famiglia dal 1984, riferiva che il suocero, , CP_1 Pt_1 Persona_1 le aveva detto di avere concesso a sua sorella, , di abitare l'immobile oggetto causa Parte_1 gratuitamente. Confermava che l'attrice, con la propria famiglia, aveva abitato nell'immobile oggetto di causa sin da quando la teste era bambina. Precisava che il suocero considerava la sorella come una persona di fiducia e, quindi, le faceva gestire per suo conto la palazzina, escludendo di averlo mai sentito dire alla sorella che l'appartamento oggetto di causa sarebbe stato suo. Escludeva, inoltre, che l'attrice avesse eseguito a proprie spese lavori di natura straordinaria, in quanto di tali opere si occupava il suocero, anche in relazione all'appartamento in cui abitava l'attrice.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dunque, dall'istruttoria non è emersa, in modo univoco, la prova del fatto che avesse donato, ancorché verbalmente, gli immobili oggetto Persona_1 di causa alla sorella, , potendosi, invece, ritenere provato che quest'ultima, sin dai Parte_1 primi anni '70, avesse iniziato ad esercitare un potere di fatto sull'appartamento sito al primo piano,
e sul cantinato, come mera detentrice degli immobili di proprietà del fratello, , il quale le Persona_1 aveva concesso l'uso degli immobili, manifestando, anche davanti a persone estranee al contesto familiare, l'intenzione di trasferirle in futuro la proprietà degli stessi.
L'uso dei beni da parte di quest'ultima, pertanto, è certamente avvenuto con l'espresso consenso del fratello, proprietario degli stessi, che, evidentemente, non ha inteso trasferirne, da subito, la proprietà
o il possesso alla sorella, continuando ad occuparsi della manutenzione straordinaria degli immobili
(come in occasione del rifacimento della facciata).
Come chiarito più volte dalla S.C., la presunzione di possesso utile “ad usucapionem” di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario-possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa
(configurabile come semplice detenzione) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (cfr. Cass. Civ. Sez.
2, 15 marzo 2005 n. 5551; Cass. Civ. Sez. 2, 14 ottobre 2014 n. 21690).
La presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, ex art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.
Nemmeno è emerso dall'istruttoria che, nel corso del rapporto, l'attrice abbia mutato la situazione di fatto in possesso, ai sensi dell'articolo 1141, secondo comma, del codice civile.
Come pure chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua”
(Cassazione civile sez. II, 13/10/2022, n. 30134).
E tale manifestazione, nella specie, non vi è stata, né può desumersi dal compimento di atti di conservazione e miglioramento delle condizioni degli immobili, compatibili con la mera detenzione.
Peraltro, l'attrice non ha provato gli esborsi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria, né ha allegato e provato di avere provveduto al pagamento delle tasse connesse al diritto di proprietà degli immobili.
E' vero che, come precisato sempre dalla S.C., ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore (cfr. Cass. Civ., sez. II,
08/01/2024, n. 483), ma, come già evidenziato, nel caso di specie non vi è mai stato, neanche nel corso del rapporto, alcun atto di cessione o donazione, ancorché nullo, da parte del dante causa degli odierni convenuti a favore dell'attrice, essendo emersa dall'istruttoria solo la volontà (manifestata più volte da di donare o lasciare gli immobili oggetto di causa alla sorella. Persona_1
2. Quanto sin qui esposto induce a ritenere infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale il difensore ha dedotto “Illegittima ed ingiusta condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, lamentando che il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda formulata dall'attrice, con conseguente condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite. Né può ritenersi, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, che ricorressero gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.
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Dal rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado, per la regola della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e si liquidano - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della causa (calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.) e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 4.618,00 (di cui € 460,00, per la fase di studio, € 777,00, per la fase introduttiva, € 1.680,00, per la fase di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), per compensi, senza aumento (facoltativo) per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Nulla occorre disporre in ordine alle a spese in relazione alle parti non costituite in giudizio.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 1024/2023, emessa, in data 25 maggio 2023, dal Tribunale di Parte_1
Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di e , delle spese del CP_1 CP_2 presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 4.618,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)