Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa chiamata all'udienza del 23/05/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GAUDIO VINCENZO Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Convenuto
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30/04/2024, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di € 6.189,47 richiesta dall' a titolo di indebito. CP_1
Con ordinanza del 21.02.2025 a seguito di istanza di parte ricorrente, veniva concesso termine per la rinotifica degli atti introduttivi e la causa era rinviata all'odierna udienza.
Successivamente parte ricorrente non forniva la prova, nel termine assegnato, della regolare notifica del ricorso e del decreto, nè il convenuto si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza le parti non comparivano.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso o, comunque, la sua inammissibilità.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso…” (Cass.
Civ. Sez II 7.04.2023 n. 9541), con la conseguente improcedibilità e/o inammissibilità della domanda.
Conformemente a quanto statuito dalla S.C. sul punto, infatti, nel rito del lavoro, il procedimento può essere deciso con una pronuncia di mero rito, ricognitiva della inidoneità della domanda a determinare la prosecuzione del giudizio, allorquando il convenuto non si costituisca e il giudice non sia in grado di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione in giudizio del ricorso notificato (Cass. Civ. Sez Lavoro 13.08.2008 n. 21587; Cass. Civ. Sez Lavoro
04.02.2015 n. 2005).
Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 23/05/2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli