Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4983/2024 R.G. Procedimenti Speciali Sommari
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-Prima Sezione Civile-
Il Presidente Delegato, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico; letti gli atti del procedimento iscritto al n. 4983/2024 R.G. Procedimenti Speciali Sommari promosso da:
(cf. nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Leporano, alla Via G. Mameli n.5, elettivamente domiciliato in San IO ON (Ta), alla via Giotto n. 23/E, presso lo studio dell'Avv. Antonietta Rossi (c.f.: ), dalla C.F._2 quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente- contro C.F. P.I. , in persona del legale rappresentante dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Milano al Corso Como n. 17 ed elettivamente domiciliata in AN, Controparte_2 alla via C. Nitti n. 37, presso lo studio dell'avv. Luigi Semeraro ( ), che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura apposta a margine della memoria di costituzione;
resistente e CP_3 resistente contumace nonché in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_4 CP_5 in virtù dei poteri conferitigli con delibera del C.d.A. del 15.11.2018, con sede in Roma
[...] P.I. , ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in AN alla via Mezzetti P.IVA_2 21 presso lo studio legale avv. Leopardi, rappresentato e difeso dall'avv. Mariapaola Leopardi c.f.
giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione CodiceFiscale_4 e risposta;
terza chiamata in causa avente ad oggetto: “Consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) – altre ipotesi”,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.02.2025;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
-rilevato che con ricorso ex artt. 696-bis c.p.c. depositato in data 15.11.2024, il sig. Parte_1
premesso che in data 05.02.2023, alle ore 20.15 circa, in Lizzano (Ta), era occorso un
[...] sinistro stradale, che vedeva coinvolti il veicolo MINI COOPER targato “DK771YW” di proprietà e condotto dal sig. , assicurato con la compagnia Parte_1 Controparte_1 (numero di polizza 407467628), e l'autovettura modello HYUNDAI targato “FF246SN” di proprietà e condotta dalla signora assicurata con la numero CP_3 Controparte_6 di polizza 821571938), ascrivibile a esclusiva responsabilità della resistente che in CP_3 conseguenza dell'occorso sinistro, i cui rilievi venivano eseguiti da militari in servizio presso la locale stazione dei Carabinieri Lizzano, il sig. veniva condotto con l'ausilio Parte_1
“trauma cranico contusivo della regione frontale”, consistente in una ferita della regione frontale del cuoio capelluto e una forte contusione al lato posteriore, per il quale veniva medicato e dimesso con giorni 7 di prognosi;
che a causa del persistere delle sintomatologie riconducibili tutte, al sinistro di cui in narrativa, e per cui si chiede l'accertamento tecnico preventivo, il sig. si sottoponeva a numerose visite mediche specialistiche e a un lungo Parte_1 periodo di monitoraggi medici;
che la Compagnia assicurativa , data per Controparte_1 acquisita la esclusiva responsabilità della conducente del veicolo antagonista signora CP_3 offriva a titolo di risarcimento delle lesioni fisiche patite dal ricorrente, in conseguenza del sinistro stradale, la somma di € 4.049,00 di cui € 3.599,05 per lesioni e spese mediche ed € 450,00 di spese legali;
che il sig. ha riportato lesioni fisiche che gli hanno comportato un periodo di Parte_1 invalidità e di cure e che a guarigione clinica avvenuta, gli hanno lasciato postumi invalidanti permanenti incidenti sulla sua integrità psico-fisica, danno he quantificata complessivamente nella somma di € 52.176,36; chiedeva pertanto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, affinché previo esame degli atti e della documentazione medica, nell'ottica del tentativo della conciliazione tra le parti: a) Descriva le condizioni attuali di salute del ricorrente;
b) Stabilisca se i postumi evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
c) Indichi il grado di percentuale di invalidità permanente, precisandone i criteri di determinazione o il metodo eseguito;
d) Valuti la congruità delle spese sanitarie sostenute e quelle future ritenute necessarie;
nonché ponga ogni ulteriore quesito necessario all'accertamento delle cause ed alla quantificazione dei danni di cui in premessa;
-che costituendosi nel presente procedimento con memoria di costituzione depositata in data 23.12.2024, la società assicuratrice resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa;
deduceva che il ricorrente aveva agito nei Contr confronti dell' ai sensi dell'indennizzo diretto, possibile solo se, ai sensi degli artt. 149 e 139 del D. Lgs. 209/2005, il risarcimento a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento, mentre nel caso di specie il ricorrente sostiene di aver ricevuto un danno fisico pari al 15% ed invoca anche una personalizzazione, in questo procedimento inammissibile, che litisconsorte necessario del ricorrente è soltanto la compagnia del veicolo antagonista oltre il proprietario della stessa;
inoltre ravvisava la mancanza del fumus della domanda di risarcimento da formularsi nel successivo giudizio di merito, con conseguente sua inammissibilità; eccepiva inoltre l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 c.ass., atteso che la il ricorrente in merito all'assolvimento della condizione di proponibilità della domanda si limitata a riportare che la lettera del 08.02.2023 era stata inviata ad non anche a CP_1 CP_4 che al memento del sinistro assicurava la r.c.a. della Hyundai;
ravvisata ancora l'impossibilità
[...] della personalizzazione in questa sede;
osservava che con riguardo al pregiudizio su specifici aspetti dinamico-relazionali, che questo vada rigorosamente accertato dal Giudice sulla base di elementi di prova offerti dall'attore e che trovano la loro essenza, non in termini quantitativi (es. numero di ricoveri, accessi al pronto soccorso, numero di interventi), bensì qualitativi in relazione alla perdita di quell'equilibrio psico- fisico che l'evento lesivo ha determinato nella persona del danneggiato in tutti gli aspetti peculiari della propria vita quotidiana, delineando quel qualcosa in più che sfugge ai criteri di quantificazione del danno normativamente prefissati, in relazione a ciò che normalmente accade alla generalità delle persone, in conseguenza di una lesione patita, in termini di quotidianità di relazioni sociali e familiari, e tale da evidenziare anche le condizioni soggettive relative, come indicato nel comma 3 del citato articolo; concludeva chiedendo in rito ed in via principale, rigettare l'istanza per la ctu preventiva ed ogni domanda con essa collegata verso la Società deducente per le ragioni innanzi esplicitate e, comunque, perché non ricorrono le condizioni di legge per l'espletamento della ctu, condannando la ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite oltre iva, cap. nei confronti della deducente, maggiorate ai sensi CP_1 dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37.2018, che ha previsto la maggiorazione del 30% se l'atto è redatto con modalità che facilitano la navigazione;
-considerato che all'udienza del 23.01.2025 il P.D., disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di;
Controparte_4 -che in data 05.03.2025 si costituiva nel presente procedimento , che Controparte_4 eccepiva la nullità della citazione per violazione del termine a comparire;
l'inammissibilità della domanda e la carenza del fumus;
-rilevato preliminarmente che l'integrazione del contraddittorio è ritualmente avvenuta nei termini assegnati dal giudice, senza che sia necessario il rispetto del termine a comparire in considerazione della natura sommaria del presente procedimento di ATP, e che ogni eventuale nullità è da reputarsi in ogni caso superata dalla costituzione della terza la quale ha Controparte_4 spiegato ampie difese, senza che sia ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa;
-ritenuto che non è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva delle compagnie resistenti, in relazione alla contestata qualificazione della domanda cui il richiesto accertamento preventivo è strumentale, atteso che è invece interesse della parte ricorrente evocare nel procedimento di istruzione preventiva tutti i soggetti che potrebbero essere evocati nel successivo giudizio di merito, la cui partecipazione è anzi reputata indispensabile, configurandosi una ipotesi di litisconsorzio necessario, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ordinanza n. 4994/2023, con la quale si è affermato che la partecipazione al giudizio, oltre che del danneggiante responsabile, anche del responsabile civile è volta proprio ad evitare che questi possa ritenere inopponibile l'accertamento giudiziale operato nei confronti dell'assicuratore del danneggiato, in quanto i due assicuratori dovranno regolare tra loro i rispettivi rapporti (Cass. 21896/2017), atteso che secondo l'art. 149 c. 3 Cod. Ass. l'assicurazione, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime e che la configurabilità del litisconsorzio necessario del responsabile civile emerge anche dalla lettura dell'art. 149 c. 6 Cod. Ass. ove si dispone che: “L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto”, precisando che la responsabilità, per costituire oggetto di riconoscimento, deve pertanto essere stata oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato (Cass. 21896/2017) e il fatto che, secondo l'art. 149 c. 1 Cod. Ass., la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, non esclude l'azionabilità della domanda anche nei confronti del responsabile civile);
-rilevato, tanto premesso, che il ricorso è intitolato accertamento tecnico preventivo ai sensi ex art. 696- bis c.p.c. e che anche dal contenuto del ricorso si desume che l'istanza è rivolta al perseguimento della composizione bonaria della controversia ed è pertanto da qualificarsi come richiesta di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi;
-considerato, tanto premesso, che la riforma di cui alla legge n. 80/2005 ha ampliato oggetto e funzione dell'accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi, non più confinato a cristallizzare lo stato di luoghi, cose o persone, bensì a valutare le cause e i danni relativi all'oggetto della verifica, atteggiandosi come uno strumento volto alla composizione delle liti maturate in relazione all'accertamento ovvero alla determinazione delle pretese derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni, sorte da contratto o da fatto illecito, la cui natura è quella di alternative dispute resolutions attraverso l'intervento di un terzo, a condizione che l'accertamento sia reputato idoneo ad effettivamente agevolare la composizione della lite, facendo chiarezza su un preciso e delimitato punto di dissenso tra le parti;
-considerato che il compito del consulente tecnico nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. deve pertanto intendersi diretto a percepire, verificare, descrivere e valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, favorendo la conciliazione tra le stesse, mentre resta rimesso al giudice di merito il potere di decidere questioni di diritto e di stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti, dichiarando se essi integrino la fattispecie di un diritto soggettivo;
-ritenuto che nella fattispecie in esame la domanda preventiva a fini conciliativi appare ammissibile, consentendo un attendibile accertamento dei danni lamentati, nel contraddittorio tra le parti e al fine di evitare l'insorgere di future controversie;
-ritenuto che essa non è preclusa dalla opposizione delle altre parti, talmente frequente nella pratica da determinare, ove ritenuta ostativa della ammissibilità dello strumento azionato, l'indagine sui danni alla salute lamentati, analogamente a quanto sarebbe disposto nell'ambito del giudizio di merito, la cui instaurazione lo strumento mira appunto ad evitare, favorendo la soluzione conciliativa della controversia, accertamento che attiene ad aspetti puramente tecnici, con l'effetto che non possono ritenersi difettare nel caso in oggetto i presupposti in premessa richiamati, anche in relazione alla possibile efficacia dirimente della controversia tra le parti;
-ritenuto, in punto di fumus, che neppure tale presupposto difetti nella fattispecie in esame, sulla scorta del parziale riconoscimento del danno, da parte della senza che fossero Controparte_1 sollevate contestazioni di sorta in merito alla ricostruzione del sinistro e all'eventuale concorso del danneggiato ricorrente nella causazione del danno, nonché dell'esame della relazione dei Carabinieri della Stazione di Lizzano d da cui risulta che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla sig.ra la quale, alla guida dell'autoveicolo CP_3
HYUNDAI targato FF246SN aveva impegnato l'intersezione con il Corso Europa senza rispettare il segnale di STOP (v. pagina 4 del rapporto);
-ritenuto, pertanto, che le eccezioni preliminari rilevate dalla società resistente e dalla chiamata in causa non possano trovare accoglimento, in quanto il fatto causativo di danno deve reputarsi sufficientemente accertato nella sua dinamica, con l'effetto che l'accertamento tecnico demandato al nominato medico legale dovrà concernere soltanto la quantificazione dei danni subiti dal ricorrente, consentendo un efficace spiegamento della funzione conciliativa che è propria di tale strumento;
-ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, in quanto rispondente alle specifiche finalità del mezzo istruttorio preventivo richiesto, in particolare nella finalità conciliativa invocata dalla parte ricorrente;
-considerato che il CTU ha già prestato il giuramento di rito e che dovrà comunicare alle parti il giorno di inizio delle operazioni di consulenza, atteso che quello indicato nel verbale di giuramento è decorso;
-che possono quindi essere formulati i quesiti e disciplinato l'espletamento delle operazioni di consulenza, nei termini meglio precisati in dispositivo;
p.t.m.
RIGETTA le eccezioni della compagnia resistente e, per l'effetto:
DICHIARA ammissibile il ricorso;
DISPONE CTU, confermando la nomina del Dott. che invita a comunicare alle Persona_1 parti a mezzo pec l'inizio delle operazioni di consulenza;
Pone al CTU i seguenti quesiti: 1) Descriva la persona perizianda indicando, in particolare, età, occupazione, attitudini di vita, nonché lo stato psico-fisico in cui la stessa versava al momento del sinistro;
2) Descriva le lesioni che si affermano riportante in conseguenza dell'incidente per cui è causa la loro evoluzione, i trattamenti praticati e stabilisca se le lesioni refertate e/o successivamente certificate siano in rapporto causale, secondo criteri medico-legali, con il fatto lesivo come riportato agli atti, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
3) Indichi la durata dell'inabilità temporanea assoluta e/o parziale in relazione all'integrità psico-fisica;
4) Accerti se dalle lesioni siano derivati esiti permanenti, indicandone eventualmente, tenendo conto dei criteri e delle tabelle, l'incidenza sulla preesistente integrità psicofisica e specificando gli eventuali riflessi sulla sfera individuale e relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiane nonché il metodo seguito;
5) Precisi se gli eventuali postumi riscontrati siano suscettibili di miglioramento e/o aggravamento e valuti l'incidenza della menomazione accertata sugli esperti dinamico-relazionali e personali, con adeguato paramento descrittivo e motivata quantificazione alla luce delle condizioni soggettive del danneggiato;
6) Indichi se le lesioni lamentate ed accertate siano compatibili con la dinamica rappresentata nell'atto introduttivo del presente procedimento;
7) Valuti la congruità delle spese mediche sostenute del periziando relativamente all'infortunio subito, come allegato in atti ed eventuali spese future;
8) Verifichi l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica (ove provata in atti), quantificandola percentualmente;
Autorizza il CTU ad esaminare gli atti del fascicolo di ufficio e dei fascicoli di parte, ad estrarne copia, nonché ad accedere a pubblici uffici e privati ad acquisire direttamente la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, previa autorizzazione del G.D. in caso di disaccordo tra le parti.
Assegna al CTU termine di 60 giorni, dall'inizio delle operazioni peritali (che sarà comunicato alle parti presso i rispettivi difensori a mezzo pec), per la trasmissione della bozza, nonché termine alle parti di 30 giorni per osservazioni e richieste di chiarimenti, ed ulteriore termine di 20 giorni al CTU per il deposito della relazione definitiva con controdeduzioni.
Concede al CTU a titolo di acconto e fondo spese la somma di euro 200,00, il cui pagamento pone a carico della parte ricorrente.
Autorizza le parti alla nomina di propri CTP sino all'inizio delle operazioni peritali, ove non già designati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al C.T.U. nominato dott. Persona_1
AN, 07.04.2025.
Il P.D. Dott. S. D'ERRICO