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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4876/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, all'esito dell'udienza del 19.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 4876 del ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
rappr.ta e difesa dall'avv. Damiano Marini;
Parte_1
-attrice/opponente- contro
, rappr.ta e difesa dall'avv. Lucia Rita Cacciapaglia;
Controparte_1
-convenuta/opposta- nonché contro
rappr.ta e difesa dall'avv. Marco Controparte_2
Ramagnano;
-convenuta/opposta -
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto e diritto 1. Con ricorso in opposizione ritualmente notificato, spiegava Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 05920249005670319/000 e la presupposta cartella di pagamento n. 05920140003282229001, a mezzo della quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €51.255,18, dovuta a titolo di somme derivanti da un'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, oltre interessi.
pagina 1 di 5 n. 4876/2024 R.G.
1.1. A sostegno della propria domanda, l'opponente contestava la legittimità della pretesa in quanto priva di fondamento giuridico, evidenziando, in particolare: a) la mancata ricezione della notifica della cartella di pagamento n. 05920140003282229001, di cui assumeva aver avuto conoscenza solo tramite la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 19.06.2024; b) l'intervenuta prescrizione della pretesa vantata da
[...]
Controparte_3
[...
. Per tali ragioni, concludeva chiedendo, in via cautelare, di disporre Parte_1 la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 05920140003282229001 e dell'intimazione di pagamento n. 05920249005670319/000 e, nel merito, di accertare la nullità e/o inesistenza della notifica della suddetta cartella di pagamento e di dichiarare l'intervenuta decadenza della parte convenuta, nonché l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine decennale, della pretesa creditoria vantata da Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 2. Si costituiva in giudizio , puntualizzando come Controparte_1 risultasse essere coobbligata e come l'obbligato principale fosse Parte_1 Per_1
.
[...]
In diritto, l'agente della riscossione deduceva la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 05920140003282229001, avvenuta il 03.03.2014 presso il domicilio della ricorrente. Eccepiva, pertanto, l'inammissibilità della domanda ex adverso formulata, rientrando i vizi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta conoscenza o dalla notifica. Con riferimento specifico all'eccepita prescrizione ante ruolo, Controparte_4
evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di vicenda
[...] rientrante nella competenza esclusiva della Controparte_2
e formulava, quindi, richiesta di manleva ex art. 39 D.lgs. 112/99.
[...]
Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione post ruolo, l'opposta sottolineava di aver notificato all'obbligato principale, , diversi atti interruttivi, idonei ad Persona_1 interrompere la prescrizione anche nei confronti del coobbligato in solido a norma dell'art. 1310 c.c. Ad ogni buon conto, la convenuta evidenziava come la prescrizione non potesse comunque dirsi maturata in considerazione della nota sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali disposta dall'8.03.2020 al 31.08.2021 per far fronte all'epidemia da COVID- 19. Da ultimo, in relazione all'istanza di sospensione formulata da controparte, l'agente della riscossione rimarcava la carenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora. 2.1. Concludeva, quindi, chiedendo, previo rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione, di respingere l'opposizione ex adverso formulata, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento pagina 2 di 5 n. 4876/2024 R.G.
della domanda di parte opponente, chiedeva di essere manlevata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.lgs. 112/1999. 3. Si costituiva in giudizio Controparte_2 deducendo la propria carenza di legittimazione passiva per le censure attinenti ai presunti vizi di notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento. In ogni caso, la evidenziava come in considerazione della prova dell'avvenuta CP_2 notifica fornita dall'agente della riscossione l'opposizione promossa da parte di
[...] dovesse essere dichiarata inammissibile. Parte_1
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria successivamente alla notifica della cartella di pagamento, deduceva la propria carenza di Pt_2 legittimazione passiva. Con riferimento, invece, all'eccezione di intervenuta prescrizione antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento, la evidenziava di aver comunicato alla CP_2 Pt_1 con raccomandata dell'11.02.2013, l'intervenuta surroga nel finanziamento concesso della alla ditta individuale ” ed ammesso Controparte_5 Persona_1 all'intervento agevolativo del Fondo di Garanzia con delibera del 22.10.2009.
3.1. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di rigettare la Pt_2 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti e di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle avverse contestazioni in ordine ai vizi di notifica degli atti opposti nonché in merito alle attività successive alla formazione del ruolo;
nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione formulata da controparte, con vittoria di spese e compensi di lite. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la chiedeva di essere CP_2 manlevata e tenuta indenne da qualsiasi danno e/o esborso derivante dalla condotta dell'ente della riscossione.
4. Con ordinanza del 14.01.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2024, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, fissando la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.06.2025, successivamente differita al 20.06.2025. 5. Concesso termine per il deposito di note conclusive, ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'esito dell'udienza del 20.06.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 19.09.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
6. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento. 6.1. Deve anzitutto evidenziarsi la regolarità del procedimento notificatorio condotto da
, la quale ha provveduto a dimostrare, mediante la Controparte_4 documentazione versata in atti, come la cartella di pagamento n. 05920140003282229001 sia stata notificata, in data 3.03.2014, presso il domicilio di mediante Parte_1 consegna a mani proprie.
pagina 3 di 5 n. 4876/2024 R.G.
Sul punto, la relata allegata quale doc. n.5 alla comparsa di costituzione e risposta dell'agente della riscossione è idonea ad escludere ogni dubbio in merito alla correttezza dell'iter notificatorio, seppur dinanzi alle imprecisioni riportate nel richiamato documento atteso che è la stessa a ricevere il plico racc.to a.r.. Parte_1
6.2. Analogo esito di rigetto merita l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa vantata da relativamente alla quale Controparte_2
è opportuno distinguere tra prescrizione ante ruolo e post ruolo. Quanto alla prima, la odierna opposta ha dimostrato l'infondatezza degli assunti di CP_2 parte opponente, la quale ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dall'istituto di credito sul presupposto dell'impossibilità di avere contezza circa il momento di emissione e pubblicazione del provvedimento di revoca del contributo chiesto in ripetizione nella cartella di cui è causa. In particolare, ha in primo luogo evidenziato come l'operazione di Pt_2 finanziamento concessa da alla ditta individuale CP_2 CP_5 Controparte_5 Per_1
”, garantita dalla fideiussione dell'odierna ricorrente, fosse stata ammessa
[...] all'intervento agevolativo del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 con delibera del 22.10.2009; secondariamente, la ha versato in atti raccomandata dell'11.02.2023 a CP_2 mezzo della quale la stessa ha comunicato a in qualità di prestatrice di Parte_1 fideiussione, l'intervenuta surroga nel finanziamento concesso della
[...] alla ditta individuale ” ed ammesso all'intervento Controparte_5 Persona_1 agevolativo del Fondo di Garanzia con la suddetta delibera del 22.10.2009; da ultimo, l'istituto di credito ha dimostrato come l'odierna opponente avesse preventivamente ricevutole apposite diffide da parte della banca finanziatrice Controparte_5 con contestuale comunicazione di decadenza del beneficio del termine.
[...]
Tanto evidenziato, non residuano dubbi in merito all'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte di Parte_1
Venendo, ora, all'eccepita prescrizione post ruolo, ha Controparte_4 innanzitutto dato prova di aver notificato all'obbligato principale, , plurimi Persona_1 avvisi di intimazione di pagamento (AVI dell' 08.05.2015; AVI PartitaIVA_1
05920199003221373000 del 26.04.2019; AVI 05920229001553887000 del 02.03.2022; AVI 05920239003503436000 del 27.06.2023; AVI 05920249007844903000 del 19.06.2024), valevoli ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del coobbligato in solido a norma dell'art. 1310 c.c. Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere dalla notifica dei suddetti avvisi di intimazione, si deve rilevare l'applicabilità alla presente fattispecie della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, che ha condotto alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali nel periodo compreso tra l'08.03.2020 ed il 31.08.2021, in considerazione della quale non può comunque dirsi maturato il termine decennale di prescrizione.
7. In considerazione di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5 n. 4876/2024 R.G.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere ad ed Parte_1 Controparte_4
a le spese e competenze del Controparte_2 presente giudizio, liquidate in euro 4.000,00, ciascuno, per compensi professionali, importo da incrementare di spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge, se dovuti.
Lecce, 19 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, all'esito dell'udienza del 19.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 4876 del ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
rappr.ta e difesa dall'avv. Damiano Marini;
Parte_1
-attrice/opponente- contro
, rappr.ta e difesa dall'avv. Lucia Rita Cacciapaglia;
Controparte_1
-convenuta/opposta- nonché contro
rappr.ta e difesa dall'avv. Marco Controparte_2
Ramagnano;
-convenuta/opposta -
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto e diritto 1. Con ricorso in opposizione ritualmente notificato, spiegava Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 05920249005670319/000 e la presupposta cartella di pagamento n. 05920140003282229001, a mezzo della quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €51.255,18, dovuta a titolo di somme derivanti da un'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, oltre interessi.
pagina 1 di 5 n. 4876/2024 R.G.
1.1. A sostegno della propria domanda, l'opponente contestava la legittimità della pretesa in quanto priva di fondamento giuridico, evidenziando, in particolare: a) la mancata ricezione della notifica della cartella di pagamento n. 05920140003282229001, di cui assumeva aver avuto conoscenza solo tramite la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 19.06.2024; b) l'intervenuta prescrizione della pretesa vantata da
[...]
Controparte_3
[...
. Per tali ragioni, concludeva chiedendo, in via cautelare, di disporre Parte_1 la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 05920140003282229001 e dell'intimazione di pagamento n. 05920249005670319/000 e, nel merito, di accertare la nullità e/o inesistenza della notifica della suddetta cartella di pagamento e di dichiarare l'intervenuta decadenza della parte convenuta, nonché l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine decennale, della pretesa creditoria vantata da Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 2. Si costituiva in giudizio , puntualizzando come Controparte_1 risultasse essere coobbligata e come l'obbligato principale fosse Parte_1 Per_1
.
[...]
In diritto, l'agente della riscossione deduceva la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 05920140003282229001, avvenuta il 03.03.2014 presso il domicilio della ricorrente. Eccepiva, pertanto, l'inammissibilità della domanda ex adverso formulata, rientrando i vizi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta conoscenza o dalla notifica. Con riferimento specifico all'eccepita prescrizione ante ruolo, Controparte_4
evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di vicenda
[...] rientrante nella competenza esclusiva della Controparte_2
e formulava, quindi, richiesta di manleva ex art. 39 D.lgs. 112/99.
[...]
Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione post ruolo, l'opposta sottolineava di aver notificato all'obbligato principale, , diversi atti interruttivi, idonei ad Persona_1 interrompere la prescrizione anche nei confronti del coobbligato in solido a norma dell'art. 1310 c.c. Ad ogni buon conto, la convenuta evidenziava come la prescrizione non potesse comunque dirsi maturata in considerazione della nota sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali disposta dall'8.03.2020 al 31.08.2021 per far fronte all'epidemia da COVID- 19. Da ultimo, in relazione all'istanza di sospensione formulata da controparte, l'agente della riscossione rimarcava la carenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora. 2.1. Concludeva, quindi, chiedendo, previo rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione, di respingere l'opposizione ex adverso formulata, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento pagina 2 di 5 n. 4876/2024 R.G.
della domanda di parte opponente, chiedeva di essere manlevata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.lgs. 112/1999. 3. Si costituiva in giudizio Controparte_2 deducendo la propria carenza di legittimazione passiva per le censure attinenti ai presunti vizi di notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento. In ogni caso, la evidenziava come in considerazione della prova dell'avvenuta CP_2 notifica fornita dall'agente della riscossione l'opposizione promossa da parte di
[...] dovesse essere dichiarata inammissibile. Parte_1
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria successivamente alla notifica della cartella di pagamento, deduceva la propria carenza di Pt_2 legittimazione passiva. Con riferimento, invece, all'eccezione di intervenuta prescrizione antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento, la evidenziava di aver comunicato alla CP_2 Pt_1 con raccomandata dell'11.02.2013, l'intervenuta surroga nel finanziamento concesso della alla ditta individuale ” ed ammesso Controparte_5 Persona_1 all'intervento agevolativo del Fondo di Garanzia con delibera del 22.10.2009.
3.1. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di rigettare la Pt_2 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti e di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle avverse contestazioni in ordine ai vizi di notifica degli atti opposti nonché in merito alle attività successive alla formazione del ruolo;
nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione formulata da controparte, con vittoria di spese e compensi di lite. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la chiedeva di essere CP_2 manlevata e tenuta indenne da qualsiasi danno e/o esborso derivante dalla condotta dell'ente della riscossione.
4. Con ordinanza del 14.01.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2024, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, fissando la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.06.2025, successivamente differita al 20.06.2025. 5. Concesso termine per il deposito di note conclusive, ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'esito dell'udienza del 20.06.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 19.09.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
6. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento. 6.1. Deve anzitutto evidenziarsi la regolarità del procedimento notificatorio condotto da
, la quale ha provveduto a dimostrare, mediante la Controparte_4 documentazione versata in atti, come la cartella di pagamento n. 05920140003282229001 sia stata notificata, in data 3.03.2014, presso il domicilio di mediante Parte_1 consegna a mani proprie.
pagina 3 di 5 n. 4876/2024 R.G.
Sul punto, la relata allegata quale doc. n.5 alla comparsa di costituzione e risposta dell'agente della riscossione è idonea ad escludere ogni dubbio in merito alla correttezza dell'iter notificatorio, seppur dinanzi alle imprecisioni riportate nel richiamato documento atteso che è la stessa a ricevere il plico racc.to a.r.. Parte_1
6.2. Analogo esito di rigetto merita l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa vantata da relativamente alla quale Controparte_2
è opportuno distinguere tra prescrizione ante ruolo e post ruolo. Quanto alla prima, la odierna opposta ha dimostrato l'infondatezza degli assunti di CP_2 parte opponente, la quale ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dall'istituto di credito sul presupposto dell'impossibilità di avere contezza circa il momento di emissione e pubblicazione del provvedimento di revoca del contributo chiesto in ripetizione nella cartella di cui è causa. In particolare, ha in primo luogo evidenziato come l'operazione di Pt_2 finanziamento concessa da alla ditta individuale CP_2 CP_5 Controparte_5 Per_1
”, garantita dalla fideiussione dell'odierna ricorrente, fosse stata ammessa
[...] all'intervento agevolativo del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 con delibera del 22.10.2009; secondariamente, la ha versato in atti raccomandata dell'11.02.2023 a CP_2 mezzo della quale la stessa ha comunicato a in qualità di prestatrice di Parte_1 fideiussione, l'intervenuta surroga nel finanziamento concesso della
[...] alla ditta individuale ” ed ammesso all'intervento Controparte_5 Persona_1 agevolativo del Fondo di Garanzia con la suddetta delibera del 22.10.2009; da ultimo, l'istituto di credito ha dimostrato come l'odierna opponente avesse preventivamente ricevutole apposite diffide da parte della banca finanziatrice Controparte_5 con contestuale comunicazione di decadenza del beneficio del termine.
[...]
Tanto evidenziato, non residuano dubbi in merito all'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte di Parte_1
Venendo, ora, all'eccepita prescrizione post ruolo, ha Controparte_4 innanzitutto dato prova di aver notificato all'obbligato principale, , plurimi Persona_1 avvisi di intimazione di pagamento (AVI dell' 08.05.2015; AVI PartitaIVA_1
05920199003221373000 del 26.04.2019; AVI 05920229001553887000 del 02.03.2022; AVI 05920239003503436000 del 27.06.2023; AVI 05920249007844903000 del 19.06.2024), valevoli ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del coobbligato in solido a norma dell'art. 1310 c.c. Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere dalla notifica dei suddetti avvisi di intimazione, si deve rilevare l'applicabilità alla presente fattispecie della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, che ha condotto alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali nel periodo compreso tra l'08.03.2020 ed il 31.08.2021, in considerazione della quale non può comunque dirsi maturato il termine decennale di prescrizione.
7. In considerazione di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5 n. 4876/2024 R.G.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere ad ed Parte_1 Controparte_4
a le spese e competenze del Controparte_2 presente giudizio, liquidate in euro 4.000,00, ciascuno, per compensi professionali, importo da incrementare di spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge, se dovuti.
Lecce, 19 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta
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