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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1618/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1618/2024 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Michelatti Fabrizio
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Romeo Francesco Maria
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in civile in Cigliano Parte_1 Controparte_1
(VC) in data 21.08.1997. Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti vivono separate fin dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Vercelli celebrata in data 27.2.2006 nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. 387/2006.
Con i rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia di scioglimento del vincolo.
Sulla pronuncia di divorzio
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificate e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata dal Tribunale in data 12.7.2006, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 21.12.2024.
Con le rispettive note contenenti conclusioni congiunte parti hanno concordemente dato atto che, come da accordi intercorsi fra le parti, il diritto di abitazione sull'immobile sito in Cigliano (VC), Via XX
Settembre n. 70 con mobili, arredi e suppellettili ivi presenti, di proprietà del ricorrente, è da intendersi esteso altresì ai figli della sola convenuta ( , nata il [...] a [...] e Persona_1
nato il [...] a [...]. Controparte_2 Persona_2
Sulle spese processuali
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1618/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 [...]
in Cigliano (VC) in data 21.08.1997, trascritto nei registri dello Stato civile Controparte_1
al n. 1 parte I, anno 1997.
2) Ordina ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda
Sentenza nel registro Atti di Matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al DPR.
3/11/2000, n. 396;
3) Dà atto che le parti hanno concordato che il diritto di abitazione sull'immobile sito in Cigliano
(VC), Via XX Settembre n. 70 con mobili, arredi e suppellettili ivi presenti, di proprietà del ricorrente, sia da intendersi esteso altresì ai figli della sola convenuta ( Persona_1
, nata il [...] a [...] e nato il
[...] Persona_3
13.08.1985 a L'Avana).
4) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1618/2024 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Michelatti Fabrizio
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Romeo Francesco Maria
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in civile in Cigliano Parte_1 Controparte_1
(VC) in data 21.08.1997. Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti vivono separate fin dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Vercelli celebrata in data 27.2.2006 nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. 387/2006.
Con i rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia di scioglimento del vincolo.
Sulla pronuncia di divorzio
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificate e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata dal Tribunale in data 12.7.2006, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 21.12.2024.
Con le rispettive note contenenti conclusioni congiunte parti hanno concordemente dato atto che, come da accordi intercorsi fra le parti, il diritto di abitazione sull'immobile sito in Cigliano (VC), Via XX
Settembre n. 70 con mobili, arredi e suppellettili ivi presenti, di proprietà del ricorrente, è da intendersi esteso altresì ai figli della sola convenuta ( , nata il [...] a [...] e Persona_1
nato il [...] a [...]. Controparte_2 Persona_2
Sulle spese processuali
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1618/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 [...]
in Cigliano (VC) in data 21.08.1997, trascritto nei registri dello Stato civile Controparte_1
al n. 1 parte I, anno 1997.
2) Ordina ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda
Sentenza nel registro Atti di Matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al DPR.
3/11/2000, n. 396;
3) Dà atto che le parti hanno concordato che il diritto di abitazione sull'immobile sito in Cigliano
(VC), Via XX Settembre n. 70 con mobili, arredi e suppellettili ivi presenti, di proprietà del ricorrente, sia da intendersi esteso altresì ai figli della sola convenuta ( Persona_1
, nata il [...] a [...] e nato il
[...] Persona_3
13.08.1985 a L'Avana).
4) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3