Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OL -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente rel.
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3797/2024 R.G. vertente
T R A
Avv. AN DI, c.f. , difensore di sé stesso, C.F._1 elett.te dom.to in Torre le Nocelle via De MI (pec
. APPELLANTE Email_1
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] (c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._2
Gaetano Montefusco, con studio in OL alla via Caracciolo 2 (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta in appello (pec
. Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1337/2024 del Tribunale di Avellino, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: l'avv. Montefusco per l'appellata: “chiede dichiararsi inammissibile l'atto d'appello con la condanna alle spese”.
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata, ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 1782/2013, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Avellino in data 21.12.2013, con cui veniva ingiunto il pagamento
1
oltre interessi, spese del monitorio e precetto per saldo fornitura merce.
Si costituiva l'avv. AN DI, il quale chiedeva di rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 1782/2013 del 21.12.2023 emesso dal Tribunale di Avellino.
Il giudizio veniva interrotto, stante il decesso di e proseguito Parte_1 da , quale erede universale. La causa veniva istruita Controparte_1 mediante c.t.u. e all'udienza del 4.7.2024 veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza n. 1337/2024 pubblicata il 4.7.2024, il Tribunale di Avellino così statuiva:” in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1782/2013; condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
AN DI della somma di € 4.075,00, oltre CPA e IVA se dovuta ,oltre interessi legali dalla domanda monitoria al saldo;
condanna Controparte_1
alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore dell'avv. AN
[...]
DI, liquidate d'ufficio( nella detta misura del 50%) in € 1.278,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege se dovuta e alle spese della fase monitorio liquidate in € 567,00 per compenso, oltre € 65,00 (50% di € 130,00) per anticipazioni”.
Avverso tale sentenza pubblicata il 4.7.2024, non notificata, con citazione del 31.8.2024 e iscritta a ruolo il 2.9.2024, proponeva appello l'avv. AN DI, chiedendo la riforma della predetta sentenza.
Si costituiva il 26.2.2025 (udienza fissata in citazione il 10.1.2025), CP_1
, la quale eccepiva la nullità dell'appello perché notificato privo di
[...] firma digitale.
Disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rinviata all'udienza 28.3.2025 per la discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e per il deposito di brevi note conclusionali.
Motivi della decisione
§1.
Deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'appello eccepita da parte appellata.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato come “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua
2 conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018). Più in generale, però, deve dirsi che pure le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018; Sentenza n. 8815/2020)”, quindi, anche una eventuale nullità attinente alla notificazione in parola, verrebbe in ogni caso sanata – come più volte ribadito dagli – dal raggiungimento dello Parte_2 scopo della notificazione stessa ex art. 156 comma 3 c.p.c.
Del l'originale della citazione sia stato sottoscritto dall'avv. AN DI, procuratore di sé medesimo, è circostanza che risulta attestata nell'atto di citazione depositato con l'iscrizione a ruolo della causa.
§2.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis alla controversia in esame in forza di quanto previsto dall'art. 35 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:” L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'appello non possa superare il preliminare vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Ed invero, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da per i seguenti motivi:” venendo al Controparte_1 merito, va rilevato che non può seriamente dubitarsi della prestazione effettuata dall'avv. DI in favore dell'opponente, la quale è dimostrata dalla copiosa documentazione prodotta da quest'ultimo. Come altresì confermato dall'opponente il mandato era stato conferito agli avvocati AN DI e Giuseppe Iandolo (solo primo grado) ed Isabella Cianciulli(entrambi i gradi). La mancata partecipazione alle udienze e le altre circostanze addotte a giustificazione dell'inadempimento non sono in alcun modo significative, non essendo provato che l'opposto abbia omesso o rallentato l'incarico lui affidato peraltro congiuntamente ad altro difensore. E' documentato quindi che l'avv. DI abbia ricevuto il mandato per il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi R.A.C. 844/1993, conclusosi con sentenza del 15 novembre 2005 e per il giudizio di II grado dinanzi la Corte Appello di OL , conclusosi con sentenza del 26/6/2013. Ciò chiarito, va accertato il compenso richiesto dall'opposto. Ritenuto sulla base dei suesposti principi
3 l'inutilizzabilità del documento di riconoscimento di debito, al fine di stabilire gli onorari spettanti all'opposto è stata disposta CTU. Va innanzitutto affermato che la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che eventualmente condanni la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione tra le parti, dovendo aversi riguardo al risultato ed agli altri vantaggi, anche non patrimoniali, che ne sono conseguiti. Deve altresì considerarsi che gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese processuali. Prima di procedere alla determinazione del quantum dovuto si osserva che trattasi di giudizi instaurati in epoca in cui erano in vigore le tariffe forensi, ad oggi abrogate, fissate con decreto del D.M. 127/2004, quanto al giudizio di primo grado posto che il rapporto professionale tra le parti in causa (contratto di patrocinio) si è svolto e si è concluso sotto la vigenza della suddetta normativa ormai abrogata e del DM 140/2012 per il giudizio di II grado. In merito si osserva che la determinazione dei compensi dei diritti di avvocato è regolata dalla tariffa vigente al momento del compimento dei singoli atti mentre per gli onorari la liquidazione deve essere effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita (Cass. 15.6.2001 n. 8160). In proposito il Tribunale ritiene di applicare per la determinazione del compenso dovuto all'avv. DI così come determinate dal CTU sulla base dei D.M. suindicati, riportandosi alla relazione peritale dalla quale non vi è motivo di discostarsi per l'assoluta chiarezza e puntualità cui il CTU ha adempito il proprio incarico rispondendo esaurientemente ai quesiti postigli e alle osservazioni delle parti.. L'ausiliario per quanto attiene al giudizio di I° grado, sulla base della documentazione in atti e dell'attività svolta dall'opposto, fissato lo scaglione di riferimenti in € 12.000,00, come riportato in citazione, ha quantificato il compenso nella misura minima di € 400,00 e nella misura massima di € 1.555,00, (oltre oneri accessori) applicando il D.M. 127/2004 mentre per il giudizio di II°, applicando il D.M. 140/2012, sulla base del medesimo scaglione fino a € 25.000,00 ha determinato il compenso per l'effettiva attività svolta di somma di € 2.520,00 (oltre oneri accessori) su base media. Pertanto, tenuto conto che le ulteriori doglianze di parte opponente in ordine allo scarso apporto professionale da parte dell'opposto sono rimaste indimostrate rilevato che anche le prove istruttorie espletate, peraltro incentrate principalmente sull'inesistenza del riconoscimento di debito, non hanno dato esaustiva conferma delle dichiarazioni dell'opponente e ribadito che dalla relazione del CTU emerge che le singole voci sono rispondenti ad attività effettivamente espletate, per cui tenendo in considerazione la natura e la durata del procedimento nonché il vantaggio conseguito dal cliente e applicando per gli onorari le tariffe di cui ai predetti D.M.,all'avv. DI compete quindi l'onorario di € 1.555,00, oltre oneri accessori per CPA e IVA se
4 dovuta, per il giudizio di I grado, considerato altresì l'esito favorevole dello stesso e € 2.520,00, comprensivi di oneri accessori per CPA e IVA se dovuta , per il giudizio di II grado ritenuti applicabili i valori medi. Per quanto attiene la voce relativa alla fase istruttoria, contestata dall'opponente ma calcolata dal CTU che ha ritenuto che per tale fase vanno sempre riconosciuti i compensi all'avvocato si osserva che la doglianza dell'opponente non può essere accolta tenuto altresì conto della recente ordinanza del 29 settembre 2022, n. 28325, della S.C. che ribadisce che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione. Va quindi disposta la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 4.075,00 oltre CPA e Iva se dovuta, oltre interessi legali a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo”.
Nel caso di specie l'appellante, dopo aver premesso che “la decisione che s'impugna è l'ennesima prova purtroppo che quando la giustizia di prime cure è in mani inesperte finisce per affaticare il già oneroso carico di lavoro del gravame. Nell'opposizione a d.i. l'opponente chiede in subordine la rideterminazione del compenso spettante e non pagato che come afferma serenamente il giudice deve essere determinato per ambo i gradi secondo i dm. 127/2004 e 140/2012. Sui diritti statuisce altresì che il compenso sia liquidato secondo la tabella vigente quando maturavano. Visto che la causa ha preso questa piega lo scrivente non può che adeguarsi ma ne pretende l'applicazione precisa. Non capisco perché un giudice che almeno su questioni prettamente giuridiche è peritus peritorum si metta nelle mani di una commercialista che peraltro sarà stata male consigliata. Poteva rivolgersi all'Ordine forense, farsi assistere da un avvocato decano, ma affidarsi a chi fa tutt'altro mestiere mi pare esagerato. Avevo cercato di spiegare al consulente che il valore indicato nel d.i. era frutto di un accordo vantaggioso per il cliente di cui nessuno se n'è importato. Il valore della causa è per natura indeterminabile perché si chiedeva di abbattere opere abusive con ristoro dei danni procurati e che sarebbero stati provocati in via progressiva. L'ausiliario è stato un inutile dispendio di tempo ed energie processuali, bastava google per ricavare il valore delle prestazioni svolte in vigenza delle tabelle in esame. Bastava togliere le prestazioni non svolte ed indicare a quante udienze il difensore partecipava oppure a quanti mezzi di prova. Il calcolo consente di cambiare il regime delle spese di causa e consente di
5 calcolare gli interessi sulla somma, inferiore a quella spettante, chiesta nel monitorio come è naturale dalla data di notifica dell' ingiunzione”, concludeva per “la riforma della sentenza impugnata con interessi su somma ingiunta ed ogni statuizione sulle spese del doppio grado”.
Dunque, appare evidente, che l'appellante non ha prospetto alcun argomento di censura, limitandosi ad enunciare mere questioni di ingiustizia e non ha indicato le ragioni di fatto o di diritto così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato sulla decisione impugnata.
La palese genericità dell'appello, del tutto inidoneo a configurare la motivata critica alla decisione impugnata richiesta dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione dinanzi riportata e, peraltro, già imposto dalla previgente formulazione della medesima norma, esonera, ovviamente, da ogni valutazione afferente al merito.
Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi -stante il rilievo della semplice questione di inammissibilità- di al d.m. n.147/2022 per le cause di valore sino ad € 26.000,00 seguono la soccombenza dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'avv. AN DI, avverso la sentenza n. 1337/2024 del Tribunale di Avellino, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello;
b) Condanna AN DI al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese e competenze del giudizio di appello che liquida in €
[...]
2.906,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in OL, il 28.3.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione integrale del provvedimento ha contribuito il funzionario a.u.p.p. dott.ssa Ilaria Faticoni.
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