Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza dell'11.06.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Franco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall' avv. Adriano De Franco
Resistente
Oggetto: Differenze retributive tempo tuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.10.2023 il ricorrente - premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 22.02.2008 al 20.06.2008, con contratto a tempo CP_1 determinato, e dal 26.06.2008 al 30.06.2022, con contratto a tempo indeterminato con mansioni di ponteggiatore e inquadramento nel liv. 5 Parte_2
– agiva in giudizio per ottenere la condanna della convenuta al pagamento
[...] della somma di € 45.828,76 a titolo di tempo tuta tempo quale tempo impiegato, prima dell'inizio e dopo la fine della prestazione lavorativa, per indossare e poi dismettere negli spogliatoi aziendali collocati all'interno dello stabilimento siderurgico, gli indumenti di sicurezza ed attendere, per l'acceso ai reparti e l'uscita dallo stesso stabilimento, il trasporto con mezzi aziendali.
Costituendosi in giudizio, la società convenuta eccepiva l'inammissibilità/improponibonibilità della domanda diretta ad ottenere una condanna della in quanto società ammessa al concordato preventivo, CP_1 eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto di credito fatto valere nonché la
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo di testimoni, era discussa oralmente all'odierna udienza e veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente, devono essere integralmente rigettate le eccezioni di nullità per genericità del ricorso e di inammissibilità/improponibilità della domanda.
Con riguardo alla dedotta inammissibilità/improponibilità della domanda di condanna in ragione della ammissione della società datrice di lavoro al concordato preventivo si osserva che la giurisprudenza maggioritaria, cui si ritiene di aderire, ha sostenuto che “nel corso della procedura di concordato preventivo è precluso ai creditori, per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura, esclusivamente
l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente anche per gli interessi moratori, il cui corso non è sospeso per effetto della detta procedura;
ciò in quanto il principio della “cristallizzazione”, anche dei crediti anteriori alla data di presentazione della domanda di concordato, ha una portata interna alla procedura concorsuale e non opera per i rapporti tra creditori e debitore al di fuori di essa (cfr.
In tal senso l'orientamento consolidato della S.C. la quale ha, altresì, escluso che, da un'eventuale pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore messo al concordato preventivo, possa derivare alcun pregiudizio alla “par condicio creditorum”, considerato che il credito giudizialmente accertato nella sua integrità potrà essere soddisfatto, se non assistito da cause di prelazione o di prededucibilità, nei limiti della percentuale concordataria: Cass. sent. n. 6953/2008; n. 27489/2006;
n. 6672/2005)” (Così Trib. Prato sent. n. 66/2019; analogamente cfr. Trib. Milano sent. n. 9748/2014 e C. App Torino, sez. V. dell'11.02.2022 secondo cui “l'avere il legislatore stabilito in sede di art. 168 co. 1 l.fall. che, dalla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e sino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori per titolo causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore si deve ritenere non impedisca che il creditore del proponente possa esperire, in quanto non recano pregiudizio alla massa dei creditori concorrenti, azioni di mero accertamento e di condanna al pagamento di quanto risulti dovutogli;
e ciò risulta possibile anche se il credito per il cui riconoscimento sono state proposte non solo sia stato riconosciuto dal proponente e lo stesso lo abbia inserito nel piano concordatario prevedendone l'integrale pagamento, ma anche se la proposta concordataria sia stata nel frattempo omologata e non risulti che il piano sia stato disatteso, non potendosi ritenere che per tali ragioni l'interesse del creditore ad agire, come rappresentato dal suo non essere in possesso di un titolo esecutivo, sia perciò solo venuto meno”).
Deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso. E difatti dalla lettura complessiva dell'atto si comprende la pretesa del ricorrente (cfr.
Cass. n.18378/09).
La Cassazione ha rimarcato in modo del tutto condivisibile che: “Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda” (cfr.
Cass. n.1629/09).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione quinquennale del credito essa è parzialmente fondata in relazione alla pretesa creditoria riferita al periodo lavorativo dal 22.02.2008 al 20.06.2008 in cui il ricorrente ha lavorato in forza di contratto a tempo determinato (cfr. buste paga 2008). Difatti, la prova testimoniale non ha confermato quanto dedotto dal ricorrente, ossia di aver lavorato senza soluzione di continuità dal 22.02.2008 al 30.06.2022. Sulla specifica circostanza, di cui alla lettera c) del ricorso, i testi escussi non hanno saputo riferire (cfr. dich.
, . Testimone_1 Tes_2
Pertanto, essendo decorsi tra la cessazione del rapporto a tempo determinato e la proposizione dell'odierno ricorso più di cinque anni le pretese creditorie relative a tale arco temporale devono ritenersi prescritte.
Non è, invece, prescritto il credito relativo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato prestato nel periodo dal 26.06.2008 al 30.06.2022.
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a tale proposito, che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92 del 2012 e del d.l.vo 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: (cfr. Cass.
6.9.2022 n. 26246; Cass. 20.10.2022 n. 30957).
Nel caso di specie, pertanto, al momento della proposizione dell'odierno ricorso
(13.10.2023) non può dirsi decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro. Dunque, in relazione ai crediti maturati in pendenza del rapporto di lavoro nel periodo dal 26.06.2008 al
30.06.2022, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Tanto premesso il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Si osserva, sul punto, che a norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv. in l.
17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La retribuzione non spetta, invece, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere tempo e luogo ove indossare la divisa (eventualmente anche presso la propria abitazione), rientrando in tal caso siffatta attività negli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 11.2.2019 n. 3901, Cass. 11.1.2019 n. 505, Cass. 28.3.2018
n. 7738, Cass. 22.11.2017 n. 27799, Cass. 26.1.2016 n. 1352, Cass. 13.4.2015 n.
7396, Cass.
7.2.2014 n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215,
Cass.
8.2.2012 n. 1817, Cass.
7.2.2012 n. 1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492, Cass. 25.6.2009 n. 14919; sent. Trib. Bari n. 552/2023).
In via generale la Corte ha, inoltre, sancito che: “al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l'ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall'ipotesi in cui, per
l'assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento..” (cfr. Cass.n. 5437/19).
Essendo l'etero-direzione del tempo e luogo di vestizione/svestizione elemento costitutivo della pretesa retributiva azionata in giudizio, l'onere di fornire la relativa prova grava, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sul lavoratore istante.
Ebbene, a fronte della specifica deduzione della parte resistente, secondo cui le operazioni di vestizione e svestizione della tuta aziendale si sono svolte, rispettivamente, dopo e prima la timbratura e sono state, quindi, già ricomprese nell'orario di lavoro retribuito, il lavoratore ha fornito prova della etero-direzione delle attività di vestizione e svestizione.
Dall'istruttoria orale svolta è emerso che l'istante, in relazione all'intero periodo lavorativo oggetto di causa e non prescritto (giugno 2008- giugno 2022), giunto sul luogo di lavoro raggiungeva, per mezzo dell'autobus aziendale, lo spogliatoio della ove era tenuto ad indossare la tuta da lavoro e i dispositivi di protezione CP_1 individuale, prima di recarsi nei reparti ove avvenivano le lavorazioni, ripetendo le medesime operazioni in senso inverso al termine della giornata lavorativa.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è specificatamente risultato che, all'inizio del turno lavorativo, la timbratura del cartellino, con conseguente inizio del turno lavorativo ai fini della retribuzione, precedeva le attività di vestizione che, pertanto, erano già ricomprese nell'orario lavorativo;
in uscita, diversamente, la timbratura e, dunque, la cessazione dell'orario lavorativo a fini retributivi, avveniva prima della svestizione (cfr. dich. teste “noi ogni mattina arrivavamo intorno alle 06:30 Tes_3
CP_ alla portineria di ingresso dello stabilimento , qui venivamo prelevati dall'autobus aziendale che ci conduceva presso il cantiere ove giungevano intorno alle 06:40; qui timbravano il cartellino e poi ci cambiavamo negli spogliatoi e, quindi, venivamo condotti presso i reparti ove svolgevamo la prestazione lavorativa;
alla fine del turno di lavoro, invece, prima timbravano il cartellino e successivamente ci cambiavamo negli spogliatoi”; cfr. dich. “il come tutti gli altri Persona_1 Parte_1 dipendenti, all'inizio del turno di lavoro, giunto sul cantiere, timbrava il cartellino e successivamente si cambiava negli spogliatoi;
al termine della prestazione lavorativa, giunti sul cantiere, i dipendenti timbravano il cartellino e successivamente si cambiavano negli spogliatoi”; dich. “al termine dell'attività Testimone_4 lavorativa giunti al cantiere per un primo periodo il cartellino di uscita veniva timbrato successivamente al cambio della tuta da un certo momento in poi invece si timbrava prima di cambiarsi negli spogliatoi”).
Tali dichiarazioni devono ritenersi particolarmente attendibili in quanto coerenti tra loro e provenienti da colleghi di lavoro del ricorrente nel periodo oggetto di causa, aventi conoscenza diretta dei fatti, nonché provenienti sia da testi di parte ricorrente che resistente.
Pertanto, la circostanza che le operazioni innanzi descritte, preparatorie e successive alla prestazione lavorativa in senso stretto, fossero necessarie, strumentali ed accessorie rispetto a quest'ultima, nonché eterodirette dal datore di lavoro e, comunque, obbligatorie, è resa, in primo luogo, evidente dal carattere vincolato delle modalità di accesso e di uscita dal luogo di lavoro.
Il ricorrente, considerate le dimensioni di svariati chilometri dello stabilimento siderurgico, per raggiungere lo specifico reparto cui era addetto, doveva necessariamente servirsi dei bus aziendali in partenza, in ingresso, dalla portineria ed, in uscita, dallo spogliatoio, secondo i tassativi orari e percorsi specificatamente prestabiliti dall'azienda.
A riprova della etero-direzione delle attività di vestizione e svestizione nonché di accesso e uscita dallo stabilimento, depone la circostanza che l'istante, al pari degli altri dipendenti, era tenuto a indossare gli abiti di lavoro utilizzando l'apposito spogliatoio aziendale (trattandosi di vestiario normalmente custodito in azienda) e risultando, al contempo, del tutto irragionevole, in rapporto alla funzione di strumento di protezione dell'abbigliamento di lavoro che viene in rilievo, che il ricorrente ne potesse far uso prima di aver raggiunto la propria sede lavorativa.
In tal senso, si richiama anche l'art. 2, Titolo V, Sez. IV, del Ccnl applicato il quale prevede che “al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito” nonché la comunicazione aziendale dell'11.12.2015 per cui “le timbrature dovranno essere effettuate con i dpi indossati”.
A fronte di quanto esposto, deve, allora, concludersi che il tempo, il luogo e le modalità di esecuzione delle suddette operazioni rientravano nella sfera di controllo del datore di lavoro, senza libertà di autodeterminazione del dipendente, con il corollario che il tempo necessario per lo svolgimento delle stesse debba ricomprendersi nell'orario di lavoro.
Sotto il profilo della quantificazione del tempo necessario al compimento delle attività dedotte da parte ricorrente, deve ritenersi che il tempo da sommare all'orario già retribuito possa essere determinato, con accettabile grado di approssimazione, in misura di dieci minuti ad inizio turno (tempo ordinariamente occorrente per coprire il tratto di strada compreso fra la portineria dello stabilimento siderurgico e lo spogliatoio aziendale - cfr. dich. e – Tes_3 Tes_2 senza considerare il tempo di vestizione successivo alla timbratura del cartellino e, pertanto, già computato e retribuito) e venti minuti a fine turno (tempo occorrente, in uscita, per dismettere gli abiti di lavoro e rivestirsi, oltre che per raggiungere con il mezzo aziendale la portineria dello stabilimento siderurgico), per complessivi 30 minuti per ogni giorno di effettivo lavoro risultante dalle buste paga versate in atti
(cfr. buste paga all. ricorr.).
Quanto alla liquidazione delle differenze retributive correlate al c.d. “tempo tuta” si osserva che consolidata giurisprudenza ha escluso la possibilità di retribuire tale tempo in termini di straordinario per diverse ragioni.
In primo luogo, si tratta di attività che configura un obbligo intrinseco e costante, strumentale e necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa, come tale non qualificabile in termini di “occasionale prestazione di lavoro” inquadrabile, appunto, come “straordinario”. Quest'ultimo, infatti, si caratterizza per essere posto in essere per il soddisfacimento di eventuali esigenze aziendali o su autonoma iniziativa del lavoratore.
Inoltre, si osserva che lo straordinario va valutato e riconosciuto nella sua duplice dimensione: “qualitativa” e “quantitativa”. Infatti, lo straordinario consiste nella effettiva messa a disposizione delle proprie energie lavorative per lo svolgimento di quei compiti e di quelle mansioni che costituisco l'oggetto della prestazione lavorativa a cui è tenuto il dipendente (profilo qualitativo), allorquando prestata oltre il normale orario lavorativo (profilo quantitativo).
Ebbene, nel c.d. “tempo-tuta” non è ravvisabile un'effettiva messa a disposizione delle energie lavorative in favore del datore di lavoro, pertanto difetta il presupposto per una qualificazione in termini di lavoro straordinario.
Infine, la giurisprudenza ha evidenziato che la retribuibilità del tempo impiegato dal lavoratore, oltre il normale orario di lavoro, per indossare/dismettere gli abiti di lavoro non può essere rimessa a una scelta discrezionale del lavoratore atteso che altrimenti verrebbe ad incidere sull'ammontare della sua retribuzione al di fuori di qualunque controllo datoriale, funzionale alla predeterminazione dei costi di impresa (Trib. S.Angelo Lombardi 16.10.2000).
Alla luce di tanto si ritiene che le differenze retributive connesse al c.d. tempo tuta debbano essere liquidate avendo come parametro di riferimento la normale retribuzione, trattandosi di normale orario di lavoro non soggetto al regime dello straordinario.
Il diritto alle differenze retributive oggetto di causa va, pertanto, riconosciuto quantificando la somma spettante in relazione a 30 minuti complessivi per ogni giorno di effettivo lavoro prestato dal ricorrente, come risultante dalle buste paga in atti e non contestate (cfr. all. ricorr.) nel periodo dal 26 giugno 2008 al 30 giugno
2022, avendo come parametro di riferimento la retribuzione ordinaria.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la somma così determinata sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, che la domanda è stata accolta in misura inferiore rispetto al petitum in ragione della parziale prescrizione del credito azionato e della qualificazione in termini di lavoro ordinario.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1.Condanna la al pagamento delle differenze retributive dovute per le CP_1 operazioni di vestizione e svestizione relative al periodo dal 26 giugno 2008 al 30 giugno 2022, nei termini di cui in motivazione;
2.Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.700,00 oltre IVA, CAP se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Taranto 11.06.2025 Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli