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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1534/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1534/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. SILVESTRI Parte_4 C.F._4 RICCARDO e dall'avv. ALESSIO VINCENZO con studio in Novara, Corso Cavour 2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTI ATTRICI contro
C.F. ), CP_1 C.F._5
(C.F./P.I. , rappresentate e difese dall'avv. Controparte_2 C.F._6
SAPPA RICCARDO con studio in Verbania, via Montorfano 3 ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore,
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parti attrici:
“Dichiararsi la responsabilità di e per i fatti dedotti in lite e, CP_1 Controparte_2 conseguentemente, condannarsi le stesse, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali di carattere biologico e/o esistenziale e/o morale e patrimoniali, quantificati all'esito della CTU esperita, a favore della signora nella somma di € 15.903,64, oltre ad € 5.083,52 Parte_1 per 2 spese di CTP nonché a favore della signora nella somma di € 57.231,00 ed a Parte_4 favore della signora nella somma di € 84.615,00 ovvero nelle diverse somme che il Parte_3
pagina 1 di 15 Giudice riterrà corrette, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con il favore delle spese e competenze di lite”.
Per parti convenute:
“In via preliminare, dichiarare prescritte tutte le obbligazioni ascrivibili a condotte antecedenti all'agosto 2016; In principalità e nel merito, rigettare ogni domanda avanzata dalle parti attrici nei confronti delle convenute;
In via istruttoria, disporsi rinnovazione della CTU perché carente in punto nesso di causalità tra le condotte contestate alle convenute e le patologie riscontrate in capo a , e Parte_4 Parte_3
. Parte_1
In ogni caso, assegnarsi i termini massimi per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti delle allora minori e Parte_4 Parte_3
hanno chiesto che e previo accertamento della responsabilità Controparte_2 CP_1
per i fatti dedotti in lite, fossero condannati al pagamento del danno patrimoniale subito dagli stessi. In particolare hanno esposto:
- che, unitamente alle figlie, erano stati vittime dall'anno 2008 sino al 2021 di reiterate molestie da parte delle vicine di casa e parenti, e Controparte_2 CP_1
- che, inizialmente avevano evitato di reagire ai soprusi, finché, nel settembre del 2015, le avevano querelate per disturbo delle occupazioni e riposo delle persone e per getto di cose pericolose;
- che le convenute erano state riconosciute colpevoli dei reati a loro ascritti ed erano state condannate con decreto penale del 01.02.2016;
- che, nonostante tale condanna, le molestie e le vessazioni psicologiche poste in essere nei confronti degli attori non terminavano e, a seguito di nuova denuncia penale, risalente al 07.01.2017, le odierne convenute erano state rinviate a giudizio, avanti al Tribunale di Verbania, per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 612 bis c.p.;
- che le imputate e con sentenza n. 332 del 27.07.2020, erano CP_1 Controparte_2
state dichiarate colpevoli dei reati a loro ascritti e condannate alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese di giustizia nonché, in solido, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili,
pagina 2 di 15 la cui quantificazione veniva rimessa al Giudice civile, oltre al pagamento di una provvisionale di €
2.500,00, con riferimento al danno morale, ed alle spese di costituzione di parte civile;
- che le odierne convenute provvedevano al pagamento della provvisionale e tale sentenza di condanna diveniva definitiva in data 10.11.2020;
- che, a causa delle reiterate molestie subite, nel 2011 iniziava a manifestare una Parte_1
sintomatologia di tipo ansioso-depressivo e le venivano prescritti farmaci ansiolitici e antidepressivi;
- che, nel 2015, non essendosi risolte tali problematiche, la stessa si era rivolta a un altro terapeuta, che le aveva prescritto i medesimi farmaci;
- che, a causa delle tensioni accumulate con le vicine di casa, anche aveva iniziato ad Parte_2
assumere ansiolitici e le figlie avevano subito una lesione del loro equilibrio psico-fisico e nel 2016 erano state prese in carico dal servizio di neuropsichiatria infantile di Omegna;
- che il nucleo familiare attoreo si è, quindi, sottoposto a valutazione psicodiagnostica dal dott. Per_1
il quale aveva accertato che gli attori, a causa delle condotte vessatorie subite, avevano riportato
[...]
danni biologici temporanei e permanenti;
- che, oltre al danno biologico, gli attori avevano riportato un danno morale ed esistenziale;
- che, oltre al danno non patrimoniale, doveva essere riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente alle spese sostenute per la valutazione psicodiagnostica, pari a complessivi euro 5.083,52.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite e Controparte_2 CP_1
avevano eccepito, in via preliminare, la prescrizione di tutte le obbligazioni ascrivibili a condotte antecedenti all'agosto 2016 e, nel merito, avevano chiesto il rigetto delle domande attoree. In particolare hanno esposto:
- che le convenute non avevano tenuto condotte in qualche modo lesive delle ragioni degli attori sia con riferimento ai fatti anteriori a quelli accertati in sentenza penale n. 332/2020 del Tribunale di Verbania sia a quelli posteriori;
- che, con riferimento, invece, a quanto accertato in sentenza, sebbene fosse intervenuta condanna, i fatti comunque erano risultati parzialmente diversi da quanto contestato nel capo di imputazione;
- che la famiglia aveva fatto ricorso a cure mediche soltanto in epoca successiva alla Parte_5
sentenza, dal febbraio 2021 al giugno del medesimo anno, quando da tempo le condotte erano cessate e le convenute già non abitavano lo stesso immobile;
pagina 3 di 15 - che tutta la documentazione già prodotta nel procedimento penale n. 213/2017 RGNR ed analizzata in sentenza n. 332/2020 era stata ritenuta incompleta e insufficiente a provare la sussistenza di danni di natura biologica. P.IVA_1
⁎
Le domande attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
Gli attori hanno domandato la condanna delle convenute al risarcimento del danno dagli stessi subiti, lamentando di essere state vittime di reiterate molestie da parte delle stesse dall'anno 2008 e sino al
2021. Hanno, infatti, dedotto che, a causa delle condotte tenute, le odierne convenute erano state condannate con decreto penale di condanna emesso in data 1.2.2016 dal Tribunale di Verbania per i reati di cui all'art. 659 c.p. e all'art. 674 c.p. e che con sentenza n. 332/2020 emessa dal Tribunale di
Verbania erano state condannate per il reato di atti persecutori.
Giova in primo luogo richiamare i principi che regolano i rapporti tra giudizio penale e civile nelle controversie di risarcimento del danno. L'art. 651, comma 1, c.p.p. dispone che "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Nell'art. 651 c.p.p. è, quindi, sancito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo
(Cass. n. 12155 del 2016).
Al riguardo, è stato affermato in giurisprudenza che “Ai sensi dell' art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur non essendo propriamente vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che, tuttavia, possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente l'accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura” (Cass. sez. II, 17/12/2019, n.33424). In particolare, è stato pagina 4 di 15 precisato che “la sentenza del giudice penale che, oltre alla condanna penale, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.” (cfr. da ultimo Cass. 27055 del 2024). Inoltre,
l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare (cfr. Cassa. sez. III, 10/05/2024, n.12901).
In via preliminare va, poi, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute. Al riguardo, occorre dar seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro; infatti, il momento iniziale della prescrizione dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto” (cfr. Cass. n.
4899/2016; Cass. n. 21255/2013). Nella specie, deve ritenersi che il pregiudizio patito potesse essere oggettivamente percepito dagli attori e ricondotto alle condotte vessatorie delle vicine di casa a seguito delle valutazioni psicodiagnostiche redatte dal dott. del 26.07.2021, in cui era stato Persona_1
accertato un danno biologico, di natura psichica, correlato ai fatti commessi dalle convenute. Il diritto al risarcimento del danno invocato dagli attori per le condotte anteriori all'agosto 2016 non risulta, quindi, prescritto, posto che il presente giudizio è stato introdotto in data 19.11.2021. Inoltre, per la responsabilità risarcitoria relativa ai fatti di stalking del periodo dall'agosto 2016 al 7 gennaio 2017, accertati con sentenza n. 332/2020 passata in giudicato, il termine prescrizionale quinquennale si è convertito in quello decennale, in forza del disposto di cui all'art. 2953 c.c. secondo cui “I diritti per i
pagina 5 di 15 quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
In ogni caso, le valutazioni elaborate dal Collegio peritale in ordine alla sussistenza di menomazioni all'integrità psichica sono state fondate su documentazione medica redatta prevalentemente in un momento successivo all'agosto 2016. Inoltre, si tratta di accertamenti svolti anche sulla base di quanto direttamente constatato nel corso delle operazioni peritali e sulla base delle dichiarazioni riferite dalle attrici circa la sussistenza di una situazione di alta conflittualità, a causa di reiterate condotte moleste delle convenute a partire dal 2008. Tali comportamenti si sono estrinsecati nel turbamento della quiete notturna per produzione di rumori, quali ad esempio la violenta chiusura del portone d'ingresso e conversazioni ad alta voce, nonché l'inosservanza delle regole igienico-sanitarie, per mancato smaltimento dell'immondizia e per l'imbrattamento degli spazi comuni e di quelli appartenenti agli attori con gli escrementi dei cani che, mediante getti d'acqua o altri liquidi, venivano gettati nell'area sottostante di proprietà degli attori. Il rapporto d'ostilità si è anche manifestato sotto forma d'insulti e frasi scurrili.
Dal complessivo esame del materiale probatorio acquisito può ritenersi dimostrata l'effettiva realizzazione da parte delle convenute di condotte moleste e verbalmente aggressive ai danni delle attrici, anche nel periodo antecedente a quello oggetto d'accertamento nella sentenza n. 332/2020 passata in giudicato.
Al riguardo, va rammentato il disposto di cui all'art. 116 c.p.c., che sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove, in termini di elementi comunque valutabili, salvo che nel caso di specifiche ipotesi di prova legale, con riferimento a tutte le risultanze istruttorie legittimamente acquisite e globalmente considerate, a prescindere dalla provenienza, oltre che al di fuori, tendenzialmente, di qualsivoglia gerarchia fra cosiddette prove precostituite e prove costituende (ex plurimis Cass. SS.UU. 14.12.1999, 898Cass. sez.III, 13.7.2004, n. 12912; Cass. sez.III, 10.8.2004, n. 15408, Cass. III, 8.5.2006, n. 10499; Cass. sez. II, 5.3.2010, n. 5440). È, quindi, consentito al giudice civile di trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini penali), ferma la necessità di autonoma valutazione degli stessi. Muovendo da tali assunti, occorre, ancora più specificatamente, considerare che è pacifica la giurisprudenza che consente al giudice civile di trarre dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini pagina 6 di 15 preliminari), così come, in genere, da atti di altri processi fra le stesse o altre parti, elementi di convincimento, idonei, potenzialmente, anche ad assumere valenza sufficiente per la decisione della causa, ferma la necessità di autonoma valutazione, tale da escludere il mero recepimento della valutazione già effettuata (ex plurimis Cass n. 5009/2009, Cass. n. 20724/2013; Cass. n. 2168/2013;
Cass. n. 10055/2010; Cass. n. 2409/2005).
In primo luogo, la sussistenza di condotte sussumibili nei reati di disturbo del riposo e dell'occupazione della famiglia degli attori ex art. 659 c.p. e di getto di cose pericolose ex art. 674 c.p. è corroborata dall'emissione in data 1.2.2016 del decreto penale di condanna (doc. 2 attori). Tale provvedimento, sebbene inidoneo a formare giudicato nel giudizio civile, non è stato, infatti, oggetto d'opposizione da parte delle imputate e si riferisce a fatti antecedenti al 3.9.2015. Nella querela presentata in tale data da viene riferito che la convivenza con le parenti era insostenibile da circa quattro Parte_1
anni (doc. 1 attori).
Inoltre, dall'esame dei verbali relativi all'escussione testimoniale nel giudizio penale emergono dichiarazioni da cui si desume l'adozione di condotte illecite da parte delle convenute anche in un periodo antecedente a quello oggetto di giudicato penale (cfr. p. 15 doc. 23B “lei quando era in casa sentiva invece i rumori? ES : “sì, molto specialmente quando erano bambine”; cfr. p. Tes_1
17 doc. 23B cfr. “DIFESA, AVV. MATTACCHINI- Lancio di oggetti, ha mai visto, assistito a lancio di oggetti? ES IL – Oh sì, tante volte. Buttavano giù… DIFESA, AVV. MATTACCHINI-
Ma a lei sono state raccontate o le ha viste? ES IL – No, li ho visti personalmente, bottiglie, scatole… DIFESA, AVV. MATTACCHINI- Sì, io le dico da agosto 2016 a gennaio 2017.
– No, quello succedeva prima”; cfr. p.19 doc. 23B “dopo il decreto penale di Controparte_3 condanna non hanno buttato più né escrementi né altro? “no, cercavano Controparte_3
d'evitarlo”; cfr. p. 31 doc. 23B “ - Da quello che ho capito era una storia che Controparte_4 comunque arrivava da prima era una cosa che andava indietro tra i loro genitori”).
In sede d'audizione anche le minori e hanno riferito che le condotte moleste e Pt_4 Parte_3
verbalmente aggressive da parte delle convenute avevano interessato un arco temporale più ampio rispetto a quello relativo alla condanna per atti persecutori (cfr. doc. 25 p.4 “ Parte_6
-questa situazione è andata avanti un po', anche quando io avevo tipo sei/otto anni”; doc.
[...]
25 p.5 “MINORE - Io non lo so, perché quando è successo questo episodio, i Parte_3
pagina 7 di 15 rapporti tra noi e i nostri vicini erano già tesi e quindi come loro hanno fatto sempre, dopo che noi abbiamo comunque litigato, i rapporti si sono fatti tesi, loro sono sempre riusciti, ma io le parlo comunque di anni”; cfr. doc. 25 p. 14 “MINORE – È una situazione che va avanti Parte_3 da tanti anni”; cfr. doc. 25 p. 16 “MINORE – Ma questo video del 2016. Prima Parte_3 erano già successe moltissime volte in cui loro erano uscite sul balcone a dircene”; cfr. doc. 25 p. 18
– nel corso degli anni, molte volte noi ci siamo sentite paragonare in Parte_6 modo negativo molto spesso ai cani, ma a volte anche ad altre persone;
cfr. doc. 25 p. 20 “MINORE
– Diciamo che da quando noi abbiamo attuato la denuncia nel 2016, loro per Parte_3
paura di essere condannate e di dover pagare anche dei soldi, perché sono molto tirchie, hanno iniziato un po', tra virgolette a moderarsi”; cfr. doc. 25 p. 26 “GIUDICE- Questo è il primo episodio.
MINORE – Nel 2008 più o meno penso”; cfr. doc. 25 p. 38 “MINORE Parte_4 Pt_4
– Sì. Io fino a un anno fa, più o meno, ho sempre dormito coi miei GIUDICE – Ma per i
[...]
rumori o perché avevi paura? MINORE – Per i rumori, sì, perché almeno la loro Parte_4
camera era stata distaccata, e poi anche per la paura, perché comunque sempre questi insulti, queste minacce aperte verso di noi, che venivano lì a volta a parlarti così, ad urlarti addosso. (…) GIUDICE
– ti urlavano addosso e ti facevano paura. Quindi tu avevi questa ansia e non dormivi, e dormivi con mamma e papà? MINORE – Sì. Ho sempre avuto quest'ansia” cfr. doc. 25 p. 40 Parte_4
“MINORE – è fin da piccola che mi torturano con questo fatto delle parole. Oppure Parte_4 anche venendomi lì, addosso, a provocarmi”.
Inoltre, dalla documentazione prodotta emerge che aveva intrapreso con il Dott. Parte_1
psicologo presso il Servizio di Psicologia di Omegna, una psicoterapia individuale da Parte_7
settembre 2011 a giugno 2012 e dal maggio 2015 a ottobre 2015 (doc. 6). Pertanto, risulta dimostrato che aveva avvertito la necessità d'iniziare un percorso psicologico già nel 2011, Parte_1 quando era sorta “una sintomatologia di tipo ansioso-depressivo, con insonnia, ansia, disperazione”.
Le figlie e si sono, invece, recate presso l'S.O.C. – Sede Pt_4 Pt_3 Controparte_5
Operativa di Omegna già nel settembre 2016 per una valutazione in merito a problemi comportamentali che si erano accentuati durante l'estate e che, quindi, erano preesistenti (doc. 14-15).
Da una valutazione globale dei predetti elementi risulta, quindi, dimostrata l'effettiva sussistenza delle condotte riferite dalle parti attrici nel corso delle operazioni peritali e che sono state valutate dal pagina 8 di 15 Collegio peritale come dotate di una vis psicolesiva del tutto adeguata alla genesi delle patologie diagnosticate dai consulenti (cfr. pag. 52 CTU “si ritiene che le condotte ascritte alle Convenute, sopra dettagliate, estrinsecatesi con reiterazione in un lungo lasso di tempo compreso tra il 2008 e il 2017, possiedano idoneità psicolesiva, in particolare qualora agiscano su individui in fase di sviluppo”). Al riguardo, va, inoltre, evidenziato che parte di tali condotte, ovvero quelle collocate nell'arco temporale tra agosto 2016 e gennaio 2017, hanno integrato il reato di atti persecutori, che sulla base del disposto di cui all'art. 185 c.p. rappresenta un'ipotesi legale di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., unitamente ai casi di lesione di beni costituzionalmente rilevanti come, nella specie,
l'integrità psico-fisica, così come accertato nella consulenza tecnica. Si tratta, inoltre, di un tipo di reato che, annoverando tra gli elementi costitutivi “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto”, è tale da determinare ripercussioni sulla sfera personale.
Si reputa, pertanto, che la relazione tecnica, in quanto chiara, logica e congruamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, possa essere posta a fondamento della presente decisione.
Sulla base degli accertamenti peritali svolti, deve, quindi, essere riconosciuta la sussistenza di un nesso causale tra il danno non patrimoniale patito da e e Parte_1 Parte_3 Parte_4
le condotte vessatorie perpetrate dalle convenute, con particolare riferimento a quelle relative al periodo da agosto 2016 a gennaio 2017, la cui sussistenza e rilevanza penale è stata incontrovertibilmente accertata nella sentenza n. 332/2020 passata in giudicato. Nell'elaborato peritatale è stato anche chiaramente escluso che le menomazioni psico-fisiche riscontrate potessero essere conseguenza di pregresse patologie, in quanto le situazioni psichiche di partenza degli attori
“non erano patologiche prima degli eventi in esame” (v. pag. 83 relazione peritale). Peraltro, le convenute non hanno neanche prospettato una possibile causa alternativa delle alterazioni psico-fisiche accertate dal Collegio peritale.
Con riferimento a non può essere, invece, riconosciuto un danno non patrimoniale Parte_2
risarcibile, in quanto il Collegio peritale, sulla base della documentazione sanitaria e dall'esame obiettivo psichico, ha escluso la sussistenza di sintomi riconducibili a un disturbo nosograficamente definibile.
pagina 9 di 15 Occorre, pertanto, procedere alla determinazione del danno subito per le restanti parti attrice.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 25164/2020), che ha riassunto l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità a seguito sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-
26974-26975). Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal Tribunale “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2)
Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non
pagina 10 di 15 giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Nel caso di specie, il Collegio peritale ha riscontrato la sussistenza di “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” in e e di “Disturbo dell'adattamento Parte_1 Parte_4 persistente con alterazione dell'emotività e della condotta” in Parte_3
Il Collegio peritale ha, quindi, stimato per : Parte_1
- un danno biologico permanente in termini di 6%;
- un'invalidità temporanea del 50 % per due mesi;
- un'invalidità temporanea del 25 % per due mesi;
- un'invalidità temporanea del 10 % per otto mesi.
Sulla base delle risultanze medico-legali, i postumi permanenti devono essere, quindi, liquidati nella misura del 6%, corrispondente in termini monetari, tenuto conto come data del fatto illecito la cessazione delle condotte persecutorie (7.1.2017) e dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (43 anni), a euro 11.351,00. Prendendo a parametro la somma giornaliera di euro 115,00, l'inabilità temporanea deve, invece, essere liquidata nella somma complessiva di euro 7.935,00. Il totale del danno risarcibile ammonta, quindi, a 19.286,00.
Con riferimento a è stato calcolato: Parte_3
- un danno biologico permanente in termini di 14%;
- un'invalidità temporanea del 50 % per quattro mesi;
- un'invalidità temporanea del 25 % per otto mesi.
pagina 11 di 15 Sulla base delle risultanze medico-legali, i postumi permanenti devono essere liquidati nella misura del
14%, corrispondente in termini monetari, tenuto conto come data del fatto illecito la cessazione delle condotte persecutorie (7.1.2017) e dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (15 anni), a euro 52.324,00. Prendendo a parametro la somma giornaliera di euro 115,00,
l'inabilità temporanea deve, invece, essere liquidata nella somma complessiva di euro 13.800,00. Il totale del danno risarcibile ammonta, quindi, a 66.124,00.
Con riferimento a è stato, invece, calcolato: Parte_4
- un danno biologico permanente in termini di 10%;
- un'invalidità temporanea del 50 % per quattro mesi;
- un'invalidità temporanea del 25 % per otto mesi.
Sulla base delle risultanze medico-legali, i postumi permanenti devono essere liquidati nella misura del
10%, corrispondente in termini monetari, tenuto conto come data del sinistro la cessazione delle condotte persecutorie (7.1.2017) e dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (12 anni), a euro 31.106,00. Prendendo a parametro la somma giornaliera di euro 115,00,
l'inabilità temporanea deve, invece, essere liquidata nella somma complessiva di euro 13.800,00. Il totale del danno risarcibile ammonta, quindi, a euro 44.906,00.
È stato precisato che per tutti i periziandi l'invalidità temporanea è stata determinata in riferimento al lasso di tempo trascorso dall'inizio delle manifestazioni patologiche e la loro cronicizzazione e stabilizzazione, valutabile a posteriori in via equitativa in ragione anche la carenza documentale.
Gli attori hanno, inoltre, domandato la personalizzazione in aumento del danno. Al riguardo, va osservato che, ad avviso della giurisprudenza, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute deve tener conto di tutti i pregiudizi effettivamente subiti dalla vittima trattandosi di una categoria onnicomprensiva all'interno della quale deve essere ricompreso anche il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva.
La personalizzazione del danno non patrimoniale alla salute spetta, quindi, soltanto se il danneggiato riesca ad allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali che hanno reso il danno più grave rispetto all'ordinario, laddove le conseguenze ordinarie ed inevitabili di una menomazione dell'integrità psico-fisica della stessa entità sofferte da persone della stessa età non giustifichino alcuna personalizzazione in aumento. Difatti, “pur essendo possibile
pagina 12 di 15 ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che venga provata la sussistenza di una sofferenza ulteriore rispetto a quella provocata dalle lesioni subite” (cfr. Cass. 339/2016).
Nella specie, è documentato che alle attrici sono stati prescritti degli psicofarmaci e che hanno intrapreso percorsi psicologici per far fronte ai disturbi conseguenti alle condotte illecite delle convenute (doc. 6-14-15-17-18-19-20). Occorre, inoltre, tener conto della natura dolosa dell'illecito, idoneo quindi, in termini presuntivi, a provocare una speciale sofferenza di carattere soggettivo, posto che ben diverso, sotto il profilo del senso di ingiustizia e di offesa, è essere stato danneggiato da un comportamento colposo dall'esserlo stato da una condotta intenzionale, integrante – perlomeno nel periodo accertato nella sentenza n. 332/2020 – un reato e diretta a proprio a provocare un torto. Il peculiare senso di prostrazione subito non può, quindi, essere ritenuto riparato in virtù dei soli valori della Tabella milanese, anche tenuto conto del fatto che gli stessi sono stati individuati per fungere da parametro di liquidazione per comuni lesioni colpose derivanti da fatto illecito. Nelle Tabelle di Milano
è, infatti, espressamente previsto che, ove ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (cfr. Cass. n.
12408/2011).
Si ritiene, pertanto, equo procedere, per ciascuna delle attrici, a una personalizzazione del danno pari a un aumento del 10% sulla componente di invalidità permanente, sicché ad deve Parte_1
essere riconosciuto un danno non patrimoniale di euro 20.421,10, a un danno non Parte_3
patrimoniale di euro 71.356,40 e a un danno non patrimoniale di euro 48.016,60. Parte_4
Dalle somme riconosciute alle attrici deve essere, inoltre, decurtata per ciascuna la somma di euro
2.965,00 (corrispondente alla somma di euro 2.500,00 rivalutata alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei) già riconosciuta in sede penale a titolo di provvisionale.
Il danno non patrimoniale va, pertanto, liquidato nella misura di euro 17.456,10 per Parte_1
nella misura di euro 68.391,40 per e nella misura di euro 45.051,60 per
[...] Parte_3
Parte_4
pagina 13 di 15 In favore di deve essere, altresì, riconosciuta la risarcibilità del danno patrimoniale Parte_1
pari a euro 5.083,52, corrispondente agli esborsi sostenuti per le visite mediche che si sono rese necessarie a seguito della condotta tenuta dalle convenute (doc. 21).
A tali somme devono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivanti dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 7.1.2017), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Tale operazione va compiuta d'ufficio, anche in assenza di una espressa domanda in tale senso, proprio perché essa non rappresenta un accessorio del credito, ma costituisce una componente intrinseca del danno causato dal decorso del tempo (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 4010/2006). Pertanto, recependo i principi delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (7.1.2017) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, devono essere corrisposti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della presente pronuncia – che trasforma il debito di valore in debito di valuta – e fino al saldo effettivo. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto
(7.1.2017); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici
Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella dei pagamenti effettuati a titolo di provvisionale (data della sentenza penale, in assenza di prova sulla data dei pagamenti); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento delle somme per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma dalla data della sentenza penale sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sino al saldo sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo liquidato all'attualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il rigetto della domanda formulata da Pt_2
devono essere compensate nella misura di un quarto e poste per la restante parte a carico delle
[...]
pagina 14 di 15 convenute. Le stesse devono, quindi, essere liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum, in euro 408,75 per anticipazioni non imponibili e in euro 10.577,25 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di CTU devono essere poste per un quarto a carico degli attori e per i restanti tre quarti a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta la domanda formulata da e, in accoglimento delle domande proposte da Parte_2
, e Parte_1 Parte_3 Parte_4
- condanna e in solido, a corrispondere, a titolo di risarcimento Controparte_2 CP_1
del danno patrimoniale e non patrimoniale, in favore di la somma di euro Parte_1
22.539,62, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificamente indicati in parte motiva;
- condanna e in solido, a corrispondere, a titolo di risarcimento Controparte_2 CP_1
del danno non patrimoniale, in favore di la somma di euro 68.391,40, oltre Parte_3
rivalutazione monetaria e interessi come specificamente indicati in parte motiva;
- condanna e in solido, a corrispondere, a titolo di risarcimento Controparte_2 CP_1
del danno non patrimoniale, in favore di la somma di euro 45.051,60, oltre rivalutazione Parte_4
monetaria e interessi come specificamente indicati in parte motiva;
- condanna e a rifondere in favore degli attori le spese di lite Controparte_2 CP_1
liquidate in euro 408,75 per anticipazioni non imponibili e in euro 10.577,25 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico degli attori per la quota di un quarto e a carico delle convenute per la quota di tre quarti.
Verbania, 13.6.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1534/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. SILVESTRI Parte_4 C.F._4 RICCARDO e dall'avv. ALESSIO VINCENZO con studio in Novara, Corso Cavour 2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTI ATTRICI contro
C.F. ), CP_1 C.F._5
(C.F./P.I. , rappresentate e difese dall'avv. Controparte_2 C.F._6
SAPPA RICCARDO con studio in Verbania, via Montorfano 3 ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore,
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parti attrici:
“Dichiararsi la responsabilità di e per i fatti dedotti in lite e, CP_1 Controparte_2 conseguentemente, condannarsi le stesse, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali di carattere biologico e/o esistenziale e/o morale e patrimoniali, quantificati all'esito della CTU esperita, a favore della signora nella somma di € 15.903,64, oltre ad € 5.083,52 Parte_1 per 2 spese di CTP nonché a favore della signora nella somma di € 57.231,00 ed a Parte_4 favore della signora nella somma di € 84.615,00 ovvero nelle diverse somme che il Parte_3
pagina 1 di 15 Giudice riterrà corrette, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con il favore delle spese e competenze di lite”.
Per parti convenute:
“In via preliminare, dichiarare prescritte tutte le obbligazioni ascrivibili a condotte antecedenti all'agosto 2016; In principalità e nel merito, rigettare ogni domanda avanzata dalle parti attrici nei confronti delle convenute;
In via istruttoria, disporsi rinnovazione della CTU perché carente in punto nesso di causalità tra le condotte contestate alle convenute e le patologie riscontrate in capo a , e Parte_4 Parte_3
. Parte_1
In ogni caso, assegnarsi i termini massimi per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti delle allora minori e Parte_4 Parte_3
hanno chiesto che e previo accertamento della responsabilità Controparte_2 CP_1
per i fatti dedotti in lite, fossero condannati al pagamento del danno patrimoniale subito dagli stessi. In particolare hanno esposto:
- che, unitamente alle figlie, erano stati vittime dall'anno 2008 sino al 2021 di reiterate molestie da parte delle vicine di casa e parenti, e Controparte_2 CP_1
- che, inizialmente avevano evitato di reagire ai soprusi, finché, nel settembre del 2015, le avevano querelate per disturbo delle occupazioni e riposo delle persone e per getto di cose pericolose;
- che le convenute erano state riconosciute colpevoli dei reati a loro ascritti ed erano state condannate con decreto penale del 01.02.2016;
- che, nonostante tale condanna, le molestie e le vessazioni psicologiche poste in essere nei confronti degli attori non terminavano e, a seguito di nuova denuncia penale, risalente al 07.01.2017, le odierne convenute erano state rinviate a giudizio, avanti al Tribunale di Verbania, per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 612 bis c.p.;
- che le imputate e con sentenza n. 332 del 27.07.2020, erano CP_1 Controparte_2
state dichiarate colpevoli dei reati a loro ascritti e condannate alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese di giustizia nonché, in solido, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili,
pagina 2 di 15 la cui quantificazione veniva rimessa al Giudice civile, oltre al pagamento di una provvisionale di €
2.500,00, con riferimento al danno morale, ed alle spese di costituzione di parte civile;
- che le odierne convenute provvedevano al pagamento della provvisionale e tale sentenza di condanna diveniva definitiva in data 10.11.2020;
- che, a causa delle reiterate molestie subite, nel 2011 iniziava a manifestare una Parte_1
sintomatologia di tipo ansioso-depressivo e le venivano prescritti farmaci ansiolitici e antidepressivi;
- che, nel 2015, non essendosi risolte tali problematiche, la stessa si era rivolta a un altro terapeuta, che le aveva prescritto i medesimi farmaci;
- che, a causa delle tensioni accumulate con le vicine di casa, anche aveva iniziato ad Parte_2
assumere ansiolitici e le figlie avevano subito una lesione del loro equilibrio psico-fisico e nel 2016 erano state prese in carico dal servizio di neuropsichiatria infantile di Omegna;
- che il nucleo familiare attoreo si è, quindi, sottoposto a valutazione psicodiagnostica dal dott. Per_1
il quale aveva accertato che gli attori, a causa delle condotte vessatorie subite, avevano riportato
[...]
danni biologici temporanei e permanenti;
- che, oltre al danno biologico, gli attori avevano riportato un danno morale ed esistenziale;
- che, oltre al danno non patrimoniale, doveva essere riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente alle spese sostenute per la valutazione psicodiagnostica, pari a complessivi euro 5.083,52.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite e Controparte_2 CP_1
avevano eccepito, in via preliminare, la prescrizione di tutte le obbligazioni ascrivibili a condotte antecedenti all'agosto 2016 e, nel merito, avevano chiesto il rigetto delle domande attoree. In particolare hanno esposto:
- che le convenute non avevano tenuto condotte in qualche modo lesive delle ragioni degli attori sia con riferimento ai fatti anteriori a quelli accertati in sentenza penale n. 332/2020 del Tribunale di Verbania sia a quelli posteriori;
- che, con riferimento, invece, a quanto accertato in sentenza, sebbene fosse intervenuta condanna, i fatti comunque erano risultati parzialmente diversi da quanto contestato nel capo di imputazione;
- che la famiglia aveva fatto ricorso a cure mediche soltanto in epoca successiva alla Parte_5
sentenza, dal febbraio 2021 al giugno del medesimo anno, quando da tempo le condotte erano cessate e le convenute già non abitavano lo stesso immobile;
pagina 3 di 15 - che tutta la documentazione già prodotta nel procedimento penale n. 213/2017 RGNR ed analizzata in sentenza n. 332/2020 era stata ritenuta incompleta e insufficiente a provare la sussistenza di danni di natura biologica. P.IVA_1
⁎
Le domande attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
Gli attori hanno domandato la condanna delle convenute al risarcimento del danno dagli stessi subiti, lamentando di essere state vittime di reiterate molestie da parte delle stesse dall'anno 2008 e sino al
2021. Hanno, infatti, dedotto che, a causa delle condotte tenute, le odierne convenute erano state condannate con decreto penale di condanna emesso in data 1.2.2016 dal Tribunale di Verbania per i reati di cui all'art. 659 c.p. e all'art. 674 c.p. e che con sentenza n. 332/2020 emessa dal Tribunale di
Verbania erano state condannate per il reato di atti persecutori.
Giova in primo luogo richiamare i principi che regolano i rapporti tra giudizio penale e civile nelle controversie di risarcimento del danno. L'art. 651, comma 1, c.p.p. dispone che "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Nell'art. 651 c.p.p. è, quindi, sancito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo
(Cass. n. 12155 del 2016).
Al riguardo, è stato affermato in giurisprudenza che “Ai sensi dell' art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur non essendo propriamente vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che, tuttavia, possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente l'accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura” (Cass. sez. II, 17/12/2019, n.33424). In particolare, è stato pagina 4 di 15 precisato che “la sentenza del giudice penale che, oltre alla condanna penale, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.” (cfr. da ultimo Cass. 27055 del 2024). Inoltre,
l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare (cfr. Cassa. sez. III, 10/05/2024, n.12901).
In via preliminare va, poi, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute. Al riguardo, occorre dar seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro; infatti, il momento iniziale della prescrizione dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto” (cfr. Cass. n.
4899/2016; Cass. n. 21255/2013). Nella specie, deve ritenersi che il pregiudizio patito potesse essere oggettivamente percepito dagli attori e ricondotto alle condotte vessatorie delle vicine di casa a seguito delle valutazioni psicodiagnostiche redatte dal dott. del 26.07.2021, in cui era stato Persona_1
accertato un danno biologico, di natura psichica, correlato ai fatti commessi dalle convenute. Il diritto al risarcimento del danno invocato dagli attori per le condotte anteriori all'agosto 2016 non risulta, quindi, prescritto, posto che il presente giudizio è stato introdotto in data 19.11.2021. Inoltre, per la responsabilità risarcitoria relativa ai fatti di stalking del periodo dall'agosto 2016 al 7 gennaio 2017, accertati con sentenza n. 332/2020 passata in giudicato, il termine prescrizionale quinquennale si è convertito in quello decennale, in forza del disposto di cui all'art. 2953 c.c. secondo cui “I diritti per i
pagina 5 di 15 quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
In ogni caso, le valutazioni elaborate dal Collegio peritale in ordine alla sussistenza di menomazioni all'integrità psichica sono state fondate su documentazione medica redatta prevalentemente in un momento successivo all'agosto 2016. Inoltre, si tratta di accertamenti svolti anche sulla base di quanto direttamente constatato nel corso delle operazioni peritali e sulla base delle dichiarazioni riferite dalle attrici circa la sussistenza di una situazione di alta conflittualità, a causa di reiterate condotte moleste delle convenute a partire dal 2008. Tali comportamenti si sono estrinsecati nel turbamento della quiete notturna per produzione di rumori, quali ad esempio la violenta chiusura del portone d'ingresso e conversazioni ad alta voce, nonché l'inosservanza delle regole igienico-sanitarie, per mancato smaltimento dell'immondizia e per l'imbrattamento degli spazi comuni e di quelli appartenenti agli attori con gli escrementi dei cani che, mediante getti d'acqua o altri liquidi, venivano gettati nell'area sottostante di proprietà degli attori. Il rapporto d'ostilità si è anche manifestato sotto forma d'insulti e frasi scurrili.
Dal complessivo esame del materiale probatorio acquisito può ritenersi dimostrata l'effettiva realizzazione da parte delle convenute di condotte moleste e verbalmente aggressive ai danni delle attrici, anche nel periodo antecedente a quello oggetto d'accertamento nella sentenza n. 332/2020 passata in giudicato.
Al riguardo, va rammentato il disposto di cui all'art. 116 c.p.c., che sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove, in termini di elementi comunque valutabili, salvo che nel caso di specifiche ipotesi di prova legale, con riferimento a tutte le risultanze istruttorie legittimamente acquisite e globalmente considerate, a prescindere dalla provenienza, oltre che al di fuori, tendenzialmente, di qualsivoglia gerarchia fra cosiddette prove precostituite e prove costituende (ex plurimis Cass. SS.UU. 14.12.1999, 898Cass. sez.III, 13.7.2004, n. 12912; Cass. sez.III, 10.8.2004, n. 15408, Cass. III, 8.5.2006, n. 10499; Cass. sez. II, 5.3.2010, n. 5440). È, quindi, consentito al giudice civile di trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini penali), ferma la necessità di autonoma valutazione degli stessi. Muovendo da tali assunti, occorre, ancora più specificatamente, considerare che è pacifica la giurisprudenza che consente al giudice civile di trarre dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini pagina 6 di 15 preliminari), così come, in genere, da atti di altri processi fra le stesse o altre parti, elementi di convincimento, idonei, potenzialmente, anche ad assumere valenza sufficiente per la decisione della causa, ferma la necessità di autonoma valutazione, tale da escludere il mero recepimento della valutazione già effettuata (ex plurimis Cass n. 5009/2009, Cass. n. 20724/2013; Cass. n. 2168/2013;
Cass. n. 10055/2010; Cass. n. 2409/2005).
In primo luogo, la sussistenza di condotte sussumibili nei reati di disturbo del riposo e dell'occupazione della famiglia degli attori ex art. 659 c.p. e di getto di cose pericolose ex art. 674 c.p. è corroborata dall'emissione in data 1.2.2016 del decreto penale di condanna (doc. 2 attori). Tale provvedimento, sebbene inidoneo a formare giudicato nel giudizio civile, non è stato, infatti, oggetto d'opposizione da parte delle imputate e si riferisce a fatti antecedenti al 3.9.2015. Nella querela presentata in tale data da viene riferito che la convivenza con le parenti era insostenibile da circa quattro Parte_1
anni (doc. 1 attori).
Inoltre, dall'esame dei verbali relativi all'escussione testimoniale nel giudizio penale emergono dichiarazioni da cui si desume l'adozione di condotte illecite da parte delle convenute anche in un periodo antecedente a quello oggetto di giudicato penale (cfr. p. 15 doc. 23B “lei quando era in casa sentiva invece i rumori? ES : “sì, molto specialmente quando erano bambine”; cfr. p. Tes_1
17 doc. 23B cfr. “DIFESA, AVV. MATTACCHINI- Lancio di oggetti, ha mai visto, assistito a lancio di oggetti? ES IL – Oh sì, tante volte. Buttavano giù… DIFESA, AVV. MATTACCHINI-
Ma a lei sono state raccontate o le ha viste? ES IL – No, li ho visti personalmente, bottiglie, scatole… DIFESA, AVV. MATTACCHINI- Sì, io le dico da agosto 2016 a gennaio 2017.
– No, quello succedeva prima”; cfr. p.19 doc. 23B “dopo il decreto penale di Controparte_3 condanna non hanno buttato più né escrementi né altro? “no, cercavano Controparte_3
d'evitarlo”; cfr. p. 31 doc. 23B “ - Da quello che ho capito era una storia che Controparte_4 comunque arrivava da prima era una cosa che andava indietro tra i loro genitori”).
In sede d'audizione anche le minori e hanno riferito che le condotte moleste e Pt_4 Parte_3
verbalmente aggressive da parte delle convenute avevano interessato un arco temporale più ampio rispetto a quello relativo alla condanna per atti persecutori (cfr. doc. 25 p.4 “ Parte_6
-questa situazione è andata avanti un po', anche quando io avevo tipo sei/otto anni”; doc.
[...]
25 p.5 “MINORE - Io non lo so, perché quando è successo questo episodio, i Parte_3
pagina 7 di 15 rapporti tra noi e i nostri vicini erano già tesi e quindi come loro hanno fatto sempre, dopo che noi abbiamo comunque litigato, i rapporti si sono fatti tesi, loro sono sempre riusciti, ma io le parlo comunque di anni”; cfr. doc. 25 p. 14 “MINORE – È una situazione che va avanti Parte_3 da tanti anni”; cfr. doc. 25 p. 16 “MINORE – Ma questo video del 2016. Prima Parte_3 erano già successe moltissime volte in cui loro erano uscite sul balcone a dircene”; cfr. doc. 25 p. 18
– nel corso degli anni, molte volte noi ci siamo sentite paragonare in Parte_6 modo negativo molto spesso ai cani, ma a volte anche ad altre persone;
cfr. doc. 25 p. 20 “MINORE
– Diciamo che da quando noi abbiamo attuato la denuncia nel 2016, loro per Parte_3
paura di essere condannate e di dover pagare anche dei soldi, perché sono molto tirchie, hanno iniziato un po', tra virgolette a moderarsi”; cfr. doc. 25 p. 26 “GIUDICE- Questo è il primo episodio.
MINORE – Nel 2008 più o meno penso”; cfr. doc. 25 p. 38 “MINORE Parte_4 Pt_4
– Sì. Io fino a un anno fa, più o meno, ho sempre dormito coi miei GIUDICE – Ma per i
[...]
rumori o perché avevi paura? MINORE – Per i rumori, sì, perché almeno la loro Parte_4
camera era stata distaccata, e poi anche per la paura, perché comunque sempre questi insulti, queste minacce aperte verso di noi, che venivano lì a volta a parlarti così, ad urlarti addosso. (…) GIUDICE
– ti urlavano addosso e ti facevano paura. Quindi tu avevi questa ansia e non dormivi, e dormivi con mamma e papà? MINORE – Sì. Ho sempre avuto quest'ansia” cfr. doc. 25 p. 40 Parte_4
“MINORE – è fin da piccola che mi torturano con questo fatto delle parole. Oppure Parte_4 anche venendomi lì, addosso, a provocarmi”.
Inoltre, dalla documentazione prodotta emerge che aveva intrapreso con il Dott. Parte_1
psicologo presso il Servizio di Psicologia di Omegna, una psicoterapia individuale da Parte_7
settembre 2011 a giugno 2012 e dal maggio 2015 a ottobre 2015 (doc. 6). Pertanto, risulta dimostrato che aveva avvertito la necessità d'iniziare un percorso psicologico già nel 2011, Parte_1 quando era sorta “una sintomatologia di tipo ansioso-depressivo, con insonnia, ansia, disperazione”.
Le figlie e si sono, invece, recate presso l'S.O.C. – Sede Pt_4 Pt_3 Controparte_5
Operativa di Omegna già nel settembre 2016 per una valutazione in merito a problemi comportamentali che si erano accentuati durante l'estate e che, quindi, erano preesistenti (doc. 14-15).
Da una valutazione globale dei predetti elementi risulta, quindi, dimostrata l'effettiva sussistenza delle condotte riferite dalle parti attrici nel corso delle operazioni peritali e che sono state valutate dal pagina 8 di 15 Collegio peritale come dotate di una vis psicolesiva del tutto adeguata alla genesi delle patologie diagnosticate dai consulenti (cfr. pag. 52 CTU “si ritiene che le condotte ascritte alle Convenute, sopra dettagliate, estrinsecatesi con reiterazione in un lungo lasso di tempo compreso tra il 2008 e il 2017, possiedano idoneità psicolesiva, in particolare qualora agiscano su individui in fase di sviluppo”). Al riguardo, va, inoltre, evidenziato che parte di tali condotte, ovvero quelle collocate nell'arco temporale tra agosto 2016 e gennaio 2017, hanno integrato il reato di atti persecutori, che sulla base del disposto di cui all'art. 185 c.p. rappresenta un'ipotesi legale di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., unitamente ai casi di lesione di beni costituzionalmente rilevanti come, nella specie,
l'integrità psico-fisica, così come accertato nella consulenza tecnica. Si tratta, inoltre, di un tipo di reato che, annoverando tra gli elementi costitutivi “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto”, è tale da determinare ripercussioni sulla sfera personale.
Si reputa, pertanto, che la relazione tecnica, in quanto chiara, logica e congruamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, possa essere posta a fondamento della presente decisione.
Sulla base degli accertamenti peritali svolti, deve, quindi, essere riconosciuta la sussistenza di un nesso causale tra il danno non patrimoniale patito da e e Parte_1 Parte_3 Parte_4
le condotte vessatorie perpetrate dalle convenute, con particolare riferimento a quelle relative al periodo da agosto 2016 a gennaio 2017, la cui sussistenza e rilevanza penale è stata incontrovertibilmente accertata nella sentenza n. 332/2020 passata in giudicato. Nell'elaborato peritatale è stato anche chiaramente escluso che le menomazioni psico-fisiche riscontrate potessero essere conseguenza di pregresse patologie, in quanto le situazioni psichiche di partenza degli attori
“non erano patologiche prima degli eventi in esame” (v. pag. 83 relazione peritale). Peraltro, le convenute non hanno neanche prospettato una possibile causa alternativa delle alterazioni psico-fisiche accertate dal Collegio peritale.
Con riferimento a non può essere, invece, riconosciuto un danno non patrimoniale Parte_2
risarcibile, in quanto il Collegio peritale, sulla base della documentazione sanitaria e dall'esame obiettivo psichico, ha escluso la sussistenza di sintomi riconducibili a un disturbo nosograficamente definibile.
pagina 9 di 15 Occorre, pertanto, procedere alla determinazione del danno subito per le restanti parti attrice.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 25164/2020), che ha riassunto l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità a seguito sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-
26974-26975). Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal Tribunale “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2)
Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non
pagina 10 di 15 giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Nel caso di specie, il Collegio peritale ha riscontrato la sussistenza di “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” in e e di “Disturbo dell'adattamento Parte_1 Parte_4 persistente con alterazione dell'emotività e della condotta” in Parte_3
Il Collegio peritale ha, quindi, stimato per : Parte_1
- un danno biologico permanente in termini di 6%;
- un'invalidità temporanea del 50 % per due mesi;
- un'invalidità temporanea del 25 % per due mesi;
- un'invalidità temporanea del 10 % per otto mesi.
Sulla base delle risultanze medico-legali, i postumi permanenti devono essere, quindi, liquidati nella misura del 6%, corrispondente in termini monetari, tenuto conto come data del fatto illecito la cessazione delle condotte persecutorie (7.1.2017) e dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (43 anni), a euro 11.351,00. Prendendo a parametro la somma giornaliera di euro 115,00, l'inabilità temporanea deve, invece, essere liquidata nella somma complessiva di euro 7.935,00. Il totale del danno risarcibile ammonta, quindi, a 19.286,00.
Con riferimento a è stato calcolato: Parte_3
- un danno biologico permanente in termini di 14%;
- un'invalidità temporanea del 50 % per quattro mesi;
- un'invalidità temporanea del 25 % per otto mesi.
pagina 11 di 15 Sulla base delle risultanze medico-legali, i postumi permanenti devono essere liquidati nella misura del
14%, corrispondente in termini monetari, tenuto conto come data del fatto illecito la cessazione delle condotte persecutorie (7.1.2017) e dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (15 anni), a euro 52.324,00. Prendendo a parametro la somma giornaliera di euro 115,00,
l'inabilità temporanea deve, invece, essere liquidata nella somma complessiva di euro 13.800,00. Il totale del danno risarcibile ammonta, quindi, a 66.124,00.
Con riferimento a è stato, invece, calcolato: Parte_4
- un danno biologico permanente in termini di 10%;
- un'invalidità temporanea del 50 % per quattro mesi;
- un'invalidità temporanea del 25 % per otto mesi.
Sulla base delle risultanze medico-legali, i postumi permanenti devono essere liquidati nella misura del
10%, corrispondente in termini monetari, tenuto conto come data del sinistro la cessazione delle condotte persecutorie (7.1.2017) e dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (12 anni), a euro 31.106,00. Prendendo a parametro la somma giornaliera di euro 115,00,
l'inabilità temporanea deve, invece, essere liquidata nella somma complessiva di euro 13.800,00. Il totale del danno risarcibile ammonta, quindi, a euro 44.906,00.
È stato precisato che per tutti i periziandi l'invalidità temporanea è stata determinata in riferimento al lasso di tempo trascorso dall'inizio delle manifestazioni patologiche e la loro cronicizzazione e stabilizzazione, valutabile a posteriori in via equitativa in ragione anche la carenza documentale.
Gli attori hanno, inoltre, domandato la personalizzazione in aumento del danno. Al riguardo, va osservato che, ad avviso della giurisprudenza, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute deve tener conto di tutti i pregiudizi effettivamente subiti dalla vittima trattandosi di una categoria onnicomprensiva all'interno della quale deve essere ricompreso anche il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva.
La personalizzazione del danno non patrimoniale alla salute spetta, quindi, soltanto se il danneggiato riesca ad allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali che hanno reso il danno più grave rispetto all'ordinario, laddove le conseguenze ordinarie ed inevitabili di una menomazione dell'integrità psico-fisica della stessa entità sofferte da persone della stessa età non giustifichino alcuna personalizzazione in aumento. Difatti, “pur essendo possibile
pagina 12 di 15 ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che venga provata la sussistenza di una sofferenza ulteriore rispetto a quella provocata dalle lesioni subite” (cfr. Cass. 339/2016).
Nella specie, è documentato che alle attrici sono stati prescritti degli psicofarmaci e che hanno intrapreso percorsi psicologici per far fronte ai disturbi conseguenti alle condotte illecite delle convenute (doc. 6-14-15-17-18-19-20). Occorre, inoltre, tener conto della natura dolosa dell'illecito, idoneo quindi, in termini presuntivi, a provocare una speciale sofferenza di carattere soggettivo, posto che ben diverso, sotto il profilo del senso di ingiustizia e di offesa, è essere stato danneggiato da un comportamento colposo dall'esserlo stato da una condotta intenzionale, integrante – perlomeno nel periodo accertato nella sentenza n. 332/2020 – un reato e diretta a proprio a provocare un torto. Il peculiare senso di prostrazione subito non può, quindi, essere ritenuto riparato in virtù dei soli valori della Tabella milanese, anche tenuto conto del fatto che gli stessi sono stati individuati per fungere da parametro di liquidazione per comuni lesioni colpose derivanti da fatto illecito. Nelle Tabelle di Milano
è, infatti, espressamente previsto che, ove ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (cfr. Cass. n.
12408/2011).
Si ritiene, pertanto, equo procedere, per ciascuna delle attrici, a una personalizzazione del danno pari a un aumento del 10% sulla componente di invalidità permanente, sicché ad deve Parte_1
essere riconosciuto un danno non patrimoniale di euro 20.421,10, a un danno non Parte_3
patrimoniale di euro 71.356,40 e a un danno non patrimoniale di euro 48.016,60. Parte_4
Dalle somme riconosciute alle attrici deve essere, inoltre, decurtata per ciascuna la somma di euro
2.965,00 (corrispondente alla somma di euro 2.500,00 rivalutata alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei) già riconosciuta in sede penale a titolo di provvisionale.
Il danno non patrimoniale va, pertanto, liquidato nella misura di euro 17.456,10 per Parte_1
nella misura di euro 68.391,40 per e nella misura di euro 45.051,60 per
[...] Parte_3
Parte_4
pagina 13 di 15 In favore di deve essere, altresì, riconosciuta la risarcibilità del danno patrimoniale Parte_1
pari a euro 5.083,52, corrispondente agli esborsi sostenuti per le visite mediche che si sono rese necessarie a seguito della condotta tenuta dalle convenute (doc. 21).
A tali somme devono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivanti dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 7.1.2017), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Tale operazione va compiuta d'ufficio, anche in assenza di una espressa domanda in tale senso, proprio perché essa non rappresenta un accessorio del credito, ma costituisce una componente intrinseca del danno causato dal decorso del tempo (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 4010/2006). Pertanto, recependo i principi delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (7.1.2017) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, devono essere corrisposti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della presente pronuncia – che trasforma il debito di valore in debito di valuta – e fino al saldo effettivo. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto
(7.1.2017); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici
Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella dei pagamenti effettuati a titolo di provvisionale (data della sentenza penale, in assenza di prova sulla data dei pagamenti); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento delle somme per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma dalla data della sentenza penale sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sino al saldo sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo liquidato all'attualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il rigetto della domanda formulata da Pt_2
devono essere compensate nella misura di un quarto e poste per la restante parte a carico delle
[...]
pagina 14 di 15 convenute. Le stesse devono, quindi, essere liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum, in euro 408,75 per anticipazioni non imponibili e in euro 10.577,25 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di CTU devono essere poste per un quarto a carico degli attori e per i restanti tre quarti a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta la domanda formulata da e, in accoglimento delle domande proposte da Parte_2
, e Parte_1 Parte_3 Parte_4
- condanna e in solido, a corrispondere, a titolo di risarcimento Controparte_2 CP_1
del danno patrimoniale e non patrimoniale, in favore di la somma di euro Parte_1
22.539,62, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificamente indicati in parte motiva;
- condanna e in solido, a corrispondere, a titolo di risarcimento Controparte_2 CP_1
del danno non patrimoniale, in favore di la somma di euro 68.391,40, oltre Parte_3
rivalutazione monetaria e interessi come specificamente indicati in parte motiva;
- condanna e in solido, a corrispondere, a titolo di risarcimento Controparte_2 CP_1
del danno non patrimoniale, in favore di la somma di euro 45.051,60, oltre rivalutazione Parte_4
monetaria e interessi come specificamente indicati in parte motiva;
- condanna e a rifondere in favore degli attori le spese di lite Controparte_2 CP_1
liquidate in euro 408,75 per anticipazioni non imponibili e in euro 10.577,25 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico degli attori per la quota di un quarto e a carico delle convenute per la quota di tre quarti.
Verbania, 13.6.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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