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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 58216 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Di Paola Alessandro, presso il cui studio sito in Roma alla via M. Bragadin, 96, elettivamente è domiciliato.
-Parte Attrice -
E on sede legale in Roma alla via della Maglianella, n. 35, C.F. Controparte_1
, P.IVA in persona dell'Amministratore Unico e Legale P.IVA_1 P.IVA_2
Rappresentante p.t. sig. , rappresentata e difesa giusta Procura in calce alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. ti Sbarbaro Giorgio, Sbarbaro Maria
Ferruccio del Foro di Roma e Guarnieri Gian Paolo del Foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Eleonora Duse, 37;
-Parte Convenuta –
NONCHE'
C.F. e P.IVA in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. con sede legale in Milano, Via Giovanni Bensi n. 11, ed CP_4
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Gesù n. 7, presso lo studio dell'avv. Militerni Massimo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su file separato.
Terza Chiamata-
Oggetto: Vendita di cosa mobile registrata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto di citazione, quello delle comparse di risposta della convenuta e della terza chiamata, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Il sig. con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinnanzi il Tribunale di Roma, la per ivi sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la Società alla Controparte_5
restituzione del prezzo di Euro 33.040,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato al Sig. pari ad Euro 5.000,00 ovvero al maggiore o minore importo, quantificato Parte_1 anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
comunque ed in ogni caso condannare, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta per i motivi di cui in narrativa, la Controparte_5 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 38.040,00 o di
[...]
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via estremamente subordinata, solo qualora non fosse ritenuto spirato il congruo termine per la riparazione del bene, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta per i motivi di cui in narrativa ed ordinare alla convenuta di riparare il bene entro un termine ritenuto congruo, comunque non superiore a giorni 15, o di sostituire il bene entro il termine medesimo, fissando ex art. 614 bis c.p.c. una somma di danaro per ogni giorno di ritardo;
in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento dei danni pari ad € 5.000,00 o alla somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, Con vittoria di spese ed onorari.”.
Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la Controparte_3
precisando le seguenti conclusioni: “ 1) in via preliminare, autorizzare la Parte convenuta, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la Controparte_6
con sede in Milano alla Via Giovanni Bensi n. 11, P.Iva REA
[...] P.IVA_3
MI-1883965, in persona del proprio legale ripresentante p.t. e, di conseguenza, differire
– sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c.– la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.pc. e la relativa costituzione in giudizio;
2) in via principale e nel merito, accertare
l'infondatezza della pretesa avanzata dalla Parte attrice e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta contro la 3) in via subordinata, nella denegata Controparte_1 ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della CP_1
ridurre equitativamente le richieste dalla Parte attrice in quanto palesemente
[...]
sproporzionate; In ogni caso - con vittoria di spese e dei compensi del presente giudizio.”
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa si costituiva la
[...]
la quale concludeva come di seguito riportato: “ a) Controparte_3 accertare e dichiarare che la domanda del ha ad oggetto l'accertamento della Parte_1
responsabilità della per la vendita del bene difforme e, contestualmente, CP_1
dichiararne il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio;
b) per l'effetto, estromettere Hyundai dal presente giudizio;
nel merito, in via principale c) rigettare le domande dell'attore e della convenuta perché infondate in punto di fatto e di diritto;
in via istruttoria d) ammettersi prova per testi su capitoli di prova che saranno formulati nelle redigende memorie ex art. 183 cod. proc. civ., che si chiede sin d'ora siano concesse. in ogni caso d) con vittoria di spese ed onorari.”
La causa veniva istruita con la sola produzione documentale e all'udienza del 09 febbraio
2024 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.
Anzitutto va estromessa dal giudizio la , Controparte_3
dovendosi applicare alla fattispecie in esame ( difetto di conformità del bene compravenduto tra professionista e consumatore), il codice consumeristico il quale ai sensi dell'art. 129 e seg., prevede che è il venditore l'unico responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, dovendosi, peraltro, ritenere che le problematiche sui pezzi di ricambio insorte tra e non riguardano gli acquirenti che devono ritenersi terzi soggetti CP_1 CP_7
estranei.
Per di più, nel merito non risulta che la convenuta abbia provato CP_1
alcunché riguardo la diretta responsabilità degli inadempimenti posti in essere nei confronti dell'acquirente sig. ovvero che il ritardo della riparazione Parte_1
del bene sia dipeso dalla terza chiamata.
Passando al merito della causa, non può dubitarsi che l'attore deve considerarsi consumatore, si ritiene pertanto di dover far riferimento alla disciplina del D.lgs. 206/05
TU Consumo (cfr. art. 128, TU Consumo), in quanto appunto si tratta di norma speciale,
e non a quella, espressamente o anche solo implicitamente richiamata dalle parti, prevista dagli artt. 1490 e ss c.c. per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull'inadempimento (art. 1218 c.c.) e sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).
Alla luce del dato normativo (TU Consumo) si deve quindi ribadire che, ricorrendone i presupposti -ossia contratto di compravendita fra venditore-professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo-, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel TU Consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, e che possono applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi. Orbene in base all'art. 129, 1° comma, è previsto che “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” ed accanto all'affermazione di detta specifica obbligazione, derivante direttamente dal contratto, è stata prevista una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, da intendere come regole minime di integrazione della volontà contrattuale, ferma rimanendo la possibilità per le parti di individuare altri specifici elementi.
Richiamate le singole ipotesi da cui si presume la conformità del bene al contratto (art. 129, 2° comma) -schematicamente si può affermare che la conformità è determinata in relazione a quattro condizioni, che se mancanti rendono il bene difettoso: a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e portato, al momento della conclusione contratto, a conoscenza del venditore che lo ha accettato, anche per fatti concludenti-, va ribadito che il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui il bene stesso non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione nonché da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa;
quindi assume rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità del bene al contratto, cioè di una problematica che fin dal D.Lgs 24/02 non era più codificata e classificata a livello dogmatico in termini di vizio o di mancanza delle qualità promesse o essenziali, a differenza di quanto invece era -ed è- previsto nelle corrispondenti disposizioni del codice civile in tema di vendita in generale.
Il successivo art. 130 prevede che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” (1° comma) e che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto conformemente ai commi settimo, ottavo e nono” (2° comma); quindi il legislatore nazionale, in conformità alla direttiva europea, aveva introdotto, confermandola poi nell'attuale TU, una gerarchia dei rimedi esperibili a tutela del consumatore: il rimedio principale per il ripristino della conformità del bene al contratto è costituito dalla richiesta del consumatore al venditore di riparazione e sostituzione gratuita, mentre la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto assumono una funzione secondaria, nel caso in cui i rimedi di tipo satisfattivo non siano possibili ovvero soddisfacenti.
I rimedi della sostituzione e della riparazione possono essere invocati in tutti i casi di non conformità del bene al contratto e, stante l'ampio contenuto della disposizione in esame, si ritiene che detti rimedi ripristinatori possano trovare ingresso qualunque sia la causa della problematica emersa, p.es. presenza di vizi o mancanza delle qualità promesse, ecc.,
e per il solo fatto oggettivo dell'esistenza di detta problematica, dovendosi infatti prescindere da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa.
Dunque, una volta che il consumatore abbia effettuato la denuncia di non conformità, sorgono precisi obblighi di fare o di dare a carico del venditore, per provvedere, senza oneri a carico del consumatore, alla riparazione o alla sostituzione del bene: sul punto il comma 9° del citato art. 130 provvede a disciplinare i rapporti fra eventuale richiesta e rimedio offerto, stabilendo che “dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo”.
In particolare il compratore può chiedere, a sua scelta, al venditore la sostituzione o la riparazione del bene, sempre che il rimedio espressamente richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il consumatore dovrà necessariamente orientarsi verso l'altro rimedio ripristinatorio e, solo in caso di insussistenza dei presupposti anche per questo rimedio alternativo, potrà usufruire dei rimedi secondari della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo, il tutto nei limiti di cui all'8° comma del medesimo art. 130.
Dal contesto normativo appare infatti evidente la residualità del rimedio costituito dalle tipiche azioni edilizie (quanti minoris e redibitoria) rispetto al rimedio di tipo ripristinatorio, attuabile attraverso la riparazione o la sostituzione che il consumatore può chiedere, senza alcuna spesa, al venditore, il tutto come si desume dal combinato disposto del citato art. 130, commi 3° e 7°.
Dunque in primis “il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro” (3° comma art. 130), mentre “…. può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma …(quinto)…; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuatala arrecati notevoli inconvenienti al consumatore” (7° comma, art. 130).
E' vero che il 3° comma dell'art. 130 cdc rimette al consumatore la scelta di uno dei due rimedi ripristinatori, ma si tratta di una scelta non meramente discrezionale in quanto, relativamente ai rapporti fra i due rimedi ripristinatori c.d. primari, va ricordato -si tratta di questione rilevante anche nell'ottica dell'eventuale passaggio dai rimedi ripristinatori a quelli edilizi (cfr. art. 130, 7° comma, lett. a)- che “ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore” (art. 130, 4° comma).
In relazione all'ipotesi dell'eccessiva onerosità del rimedio richiesto e della conseguente imposizione al venditore di spese irragionevoli alla luce dei superiori parametri di riferimento, è di tutta evidenza che deve essere scartato quel rimedio ripristinatorio prescelto dal consumatore che di fatto, in base ai suddetti criteri, comporti per il venditore l'onere di dover sopportare costi irragionevoli e non giustificabili: tale è, p.es., l'ipotesi in cui si fosse richiesta la sostituzione del bene, pur in presenza di un modesto difetto, passibile di eliminazione con un piccolo intervento da parte del venditore, senza particolari inconvenienti per il consumatore.
Del resto, anche in mancanza di una norma del genere (comma 3°, come integrato dal comma 4°), si potrebbe arrivare ad una siffatta soluzione anche in base al principio generale della buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e degli obblighi, previsti anche a carico del creditore in base ai principi di solidarietà che pervadono l'ordinamento giuridico, di fare quanto possibile, nei limiti di un proprio apprezzabile sacrificio, per consentire l'adempimento da parte del debitore.
In conclusione, aderendo a condivisa dottrina, si può ribadire che la facoltà di scelta del consumatore non è mai assoluta, ma è temperata dall'individuazione ex lege di criteri oggettivi, cui si deve far riferimento per non far ricadere sul venditore un'eccessiva ed ingiustificata gravosità nell'adempimento, e deve sempre essere valutata nell'ottica dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto;
quindi anche le conseguenze, connesse alla richiesta del consumatore ex art. 130, 9° comma, con l'ivi previsto obbligo di fare o dare in congruo termine a carico del venditore a partire dalla richiesta del consumatore, devono sempre essere viste e valutate nell'ottica dell'esecuzione in buona fede del contratto.
Pertanto, solo quando i rimedi ripristinatori sono entrambi possibili e non eccessivamente gravosi, il compratore può scegliere liberamente l'uno o l'altro e, se del caso, agire per ottenere l'esecuzione del rimedio prescelto stragiudizialmente, mentre, se uno dei due rimedi comporti oggettivamente dei costi irragionevoli a carico del venditore, il consumatore deve obbligatoriamente, sia per disposizione della norma speciale che per il su richiamato principio di buona fede, orientarsi verso l'altro rimedio, potendo -in ultima analisi- procedere immediatamente con l'esercizio dell'azione edilizia (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) solo se i rimedi tanto della sostituzione del bene quanto della riparazione siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi [art. 130, 7° comma, lett. a)] ovvero se il rimedio ripristinatorio richiesto, nel caso in cui entrambi fossero possibili e non eccessivamente onerosi, non sia stato eseguito nel congruo termine di legge [art. 130, 7° comma, lett. b)] ovvero se la sostituzione o la riparazione, precedentemente effettuata, abbia causato notevoli inconvenienti al consumatore [art. 130, 7° comma, lett. c)].
La valutazione della possibilità ovvero dell'eccessiva gravosità per il venditore ovvero ancora dell'equivalenza o meno dei due rimedi in relazione a detti parametri deve essere rimessa all'Autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo in sede stragiudiziale, e deve essere fatta su basi oggettive in relazione al caso concreto con un giudizio necessariamente ex post, salva l'ipotesi di una immediata manifesta sproporzione fra il denunciato vizio di non conformità del bene ed il rimedio richiesto, che faccia apparire ictu oculi l'eccessiva onerosità per il venditore del rimedio stesso.
In tale quadro normativo è stato affermato che l'eventuale immediata proposizione dell'azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, pur sussistendo i presupposti per l'esperibilità dei rimedi ripristinatori, porterebbe all'inammissibilità della domanda stessa, in caso di eccezione da parte del convenuto, tenuto alla garanzia ex lege;
sul punto è stato infatti condivisibilmente sostenuto che il legislatore, prima comunitario e poi nazionale, ha privilegiato le azioni ripristinatorie ex art. 130, comma 3°, TU (con il rimedio della riparazione o della sostituzione) rispetto a quelle propriamente edilizie ex art. 130, comma 7°, TU (con il rimedio della riduzione del prezzo o della risoluzione).
Va quindi condivisa l'opinione di chi ritiene necessaria un'eccezione del venditore, sia pure senza necessità di ricorrere a formule sacramentali, per quanto attiene all'inammissibilità dell'immediata domanda edilizia pur in presenza di possibili rimedi di natura ripristinatoria.
Nel caso di specie, la convenuta, pur avendo dedotto la possibilità tanto del rimedio della sostituzione quanto di quello della riparazione (addirittura -a suo dire- eseguita), non ha sollevato alcuna eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto ed in ogni caso, comunque, l'attore ha allegato che aveva richiesto la sostituzione del mezzo, prima di agire per la risoluzione del contratto, una volta che non si era dato corso alla sostituzione nonostante il tempo trascorso. Si deve quindi processualmente verificare quale rimedio primario era stato prescelto dall'acquirente, se detto rimedio era possibile e non eccessivamente oneroso per il venditore e se lo stesso è stato attuato in un termine congruo.
Orbene, richiamato quanto esposto in precedenza, va ritenuta pacifica fra le parti la conclusione (attraverso l'accettazione della proposta di acquisto) in data 09 marzo 2021 del contratto di vendita, avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura nuova “ Hyundai tipo Suv modello Tucson nx4 hev” che veniva immatricolata con targa GE810KT e consegnata all'attore in data 18/05/2021, al prezzo pattuito di € 33.040,00 con permuta dell'autoveicolo targata EL176FC di proprietà del ,. CP_8 CP_9 Risulta inoltre processualmente emerso, in quanto neanche oggetto di contestazione da parte della convenuta, che il prezzo è stato saldato.
Tanto premesso, ritiene il Giudice processualmente emersi i fatti di causa in ordine alle problematiche tecniche lamentate dall'attore nell'atto di citazione e quindi in relazione al malfunzionamento dello schermo dell'infotainment in data 30 giugno 2021e che la vettura non fosse in linea con il Regolamento Europeo.
A questo punto, emersa nella sua oggettività il malfunzionamento dello schermo dell'infotainment, si tratta di verificare se detta problematica possa configurarsi come non conformità del bene al contratto e quindi consentire al consumatore di invocare la tutela approntata dal legislatore comunitario e poi nazionale.
Dunque, ricordato che l'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (art. 132, 3° comma, TU: “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”) e che non risulta provato dalla convenuta, in base a conferente allegazione, che la rottura del cambio sia dipesa da precedente uso del mezzo ovvero dalle modalità di impiego del mezzo da parte dell'attore, può ritenersi processualmente emerso che sussisteva -e sussiste- un'ipotesi di non conformità del bene al contratto;
che il difetto era preesistente alla consegna e non collegato all'usura pregressa ovvero ad un uso improprio da parte dell'attore e che costui aveva -ed ha- diritto alla garanzia prevista dal Codice del Consumo.
Il processualmente emerso che la convenuta non ha aderito alla proposta conciliativa del
Giudice. Al riguardo va rilevato che la sostituzione dell'autovettura -la sostituzione del bene è un rimedio alternativo alla riparazione e consiste nel rimpiazzare il bene consegnato con un altro bene conforme al contratto.
Sotto altro e differente angolo visuale la stessa asserita riparazione dell'automezzo -la riparazione consiste proprio nella messa in opera degli interventi necessari e sufficienti a rendere il bene conforme al contratto e quindi a ripristinarne la conformità- implicitamente, ma inequivocabilmente dimostra che nel caso di specie il bene venduto non presentava la suddetta conformità al contratto, a nulla valendo che, come peraltro documentalmente provato dalla convenuta. E' poi processualmente emerso che non corrisponde al vero che la vettura fosse stata riparata da ed offerta al ad ottobre 2021 , in quanto tale CP_1 Parte_1
circostanza non risulta provata in alcun modo, ovvero non risultano prodotti in atti elementi utili come fatture di riparazione e/o prova della offerta al cliente, pertanto la vettura in questione risulta ancora in riparazione presso la dal 30 giugno Controparte_1
2021.
Portando a sintesi le superiori osservazioni, si può ritenere che l'autovettura non presenta la conformità al contratto di vendita;
che ciò che rileva, alla luce delle superiori osservazioni, è il dato obiettivo dell'assenza di conformità; che non è stato possibile accedere all'adozione di alcun rimedio primario;
che il venditore è responsabile della mancata conformità del bene al contratto al momento della consegna del bene stesso -si tratta di una specifica ed autonoma obbligazione nascente dal contratto- e che la non conformità rileva oggettivamente in sé come inadempimento contrattuale, mentre l'entità del vizio assume rilievo solo nella graduazione dei rimedi.
Accertata pertanto la non conformità del bene al contratto e preso atto della mancata proficua attivazione della venditrice alla richiesta di intervento da parte dell'acquirente,
a seguito della denuncia di tutte le problematiche emerse e della specifica richiesta di sostituzione, si può procedere all'esame della domanda redibitoria: l'attore, effettuata la denuncia ex art. 130, 9° comma, TU e non ricevuta alcuna soluzione positiva da parte della venditrice in un termine congruo, era pertanto pienamente legittimato ad esercitare una delle due note azioni edilizie (riduzione del prezzo o risoluzione) ed ha optato per la risoluzione, domanda che appare pienamente fondata alla luce delle superiori osservazioni.
Al riguardo, applicando i principi generali in materia di riparto degli oneri allegatori e probatori in caso di contestato inadempimento contrattuale (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10), è evidente che detto difetto di conformità deve considerarsi come espressione di inadempimento da parte della venditrice, che, da parte sua, nulla ha provato sull'effettiva inesistenza o eliminazione dello stesso ovvero sulla sopravvenienza del difetto riscontrato.
A confutazione di tale conclusione non milita l'ultimo comma dell'art.130 TU Consumo, in base al quale è previsto che “un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non sia stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”; infatti nel caso di specie non è stato provato, ma prima neanche conferentemente allegato dalla convenuta, che le problematiche lamentate (malfunzionamento dello schermo dell'infotainment in data 30 giugno 2021e che la vettura non fosse in linea con il Regolamento Europeo ) non fossero appunto difetti di conformità di lieve entità.
In conclusione, va dichiarata la risoluzione del contratto di vendita che qui ci occupa.
Accertato l'inadempimento di parte convenuta e dichiarata la risoluzione del contratto, si tratta ora di verificare gli effetti di tale pronuncia, rammentando che parte attrice ha instato per la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
L'art. 1548, 1° comma, c.c. prevede che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, mentre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che gli effetti restitutori, conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto ed al venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, siano subordinati ad una espressa domanda di parte, domanda peraltro svincolata dall'eventuale responsabilità nella risoluzione del contratto stesso (cfr. Cass. 7829/03).
Si rammenta al riguardo che il debito restitutorio non trova la sua giustificazione nella colpa, ma nella risoluzione, che sanziona il venir meno del contratto ed impone il ristabilimento della situazione ad esso anteriore e, quindi (fatte salve quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti;
pertanto gli effetti liberatori (ex nunc) e quelli restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti ed a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione, che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate.
Gli effetti restitutori si distinguono dunque dagli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni), che conseguono infatti esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente, trovando titolo nella sua responsabilità contrattuale (art. 1453, 1° comma, c.c.: “… salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno …”).
Per quanto riguarda la domanda di restituzione del prezzo di acquisto (euro 33.040,00) corrisponde a quella contrattualmente pattuita e pacificamente ammessa dalle parti, e in ogni caso non occorre fare riferimento all'art. 130, 8° comma, TU Consumo (“Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”), trattandosi di veicolo nuovo.
Nelle rassegnate conclusioni l'attore ha instato per la condanna della convenuta al pagamento di “ oltre al risarcimento del danno cagionato al Sig. pari ad Euro Parte_1
5.000,00 ovvero al maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
— comunque ed in ogni caso condannare, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta per i motivi di cui in narrativa, la Società al pagamento in Controparte_5 favore dell'attore della somma di € 38.040,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia…” (cfr. conclusioni in epigrafe).
Orbene, ritiene il Giudice che l'attore ha sicuramente diritto alla restituzione della complessiva somma di 33.040,00; infatti l'obbligo di restituzione del prezzo, in conseguenza della risoluzione del contratto, grava esclusivamente sul contraente che ha ricevuto tale corrispettivo e costui è tenuto a risponderlo alla controparte per l'intero, a nulla rilevando che parte di esso possa essere stata percepita da terzi, come p.es. la società finanziaria.
Mentre per quanto riguarda la somma di euro cinquemila l'attore nulla ha provato al riguardo. In conclusione, come effetto della risoluzione del contratto e vista l'apposita domanda restitutoria dell'attore, costui ha diritto alla restituzione della complessiva somma di 33.040,00 euro, oltre agli interessi legali dalla domanda di risoluzione (24/9/21: data di notifica della citazione) fino al saldo effettivo (cfr.
Cass. 18518/04: “Ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, gia' state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazione risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente e' tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione”).
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, in difetto di prova del maggior danno.
Conformemente ai principi generali in materia di risarcimento dei danni, va di sicuro esclusa l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento; l'evento è invece un elemento del fatto produttivo del danno ed ormai si può ritenere pacifico (Cass. SU 26972/08) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurasi pur sempre come un danno-conseguenza e non come danno-evento; quindi anche il danno da lucro cessante deve essere provato, in base a conferente allegazione, tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale.
Da ultimo si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del
Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità (cfr. Cass. 682/01;
Cass.16202/02; Cass. 13761/04; Cass. 16992/05; Cass. 13288/07; Cass. 10607/10; Cass.
20990/11; Cass. 25222/11; Cass. 27447/11).
Alla soccombenza consegue la condanna della società convenuta alla CP_1
rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali
2022 d.m. Giustizia n. 147 rispondenti al compenso tabellare dei minimi con scaglione di riferimento da 26.001,00 a 52.000,00 ( ex art. 4 comma 5 );
P.Q.M
. definitivamente pronunciando:
1) dichiarata la risoluzione del contratto di vendita del 24.02.2021 avente ad oggetto l'autovettura Hyuandai del modello “Tucson nx4 hev”, condanna la convenuta
(venditrice) al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
(acquirente) e a titolo di restituzione del prezzo di vendita, della complessiva somma di 33.040,00 euro, oltre interessi legali, come meglio indicato in motivazione;
2) Estromette dal giudizio la , ; Controparte_3
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte attrice;
4) Condanna alla rifusione, in favore della terza chiamata Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro CP_7
2.905,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge. 5) Condanna alla rifusione, in favore dell'attore delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.905,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma 08.01.2025
Il Giudice Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 58216 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Di Paola Alessandro, presso il cui studio sito in Roma alla via M. Bragadin, 96, elettivamente è domiciliato.
-Parte Attrice -
E on sede legale in Roma alla via della Maglianella, n. 35, C.F. Controparte_1
, P.IVA in persona dell'Amministratore Unico e Legale P.IVA_1 P.IVA_2
Rappresentante p.t. sig. , rappresentata e difesa giusta Procura in calce alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. ti Sbarbaro Giorgio, Sbarbaro Maria
Ferruccio del Foro di Roma e Guarnieri Gian Paolo del Foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Eleonora Duse, 37;
-Parte Convenuta –
NONCHE'
C.F. e P.IVA in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. con sede legale in Milano, Via Giovanni Bensi n. 11, ed CP_4
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Gesù n. 7, presso lo studio dell'avv. Militerni Massimo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su file separato.
Terza Chiamata-
Oggetto: Vendita di cosa mobile registrata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto di citazione, quello delle comparse di risposta della convenuta e della terza chiamata, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Il sig. con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinnanzi il Tribunale di Roma, la per ivi sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la Società alla Controparte_5
restituzione del prezzo di Euro 33.040,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato al Sig. pari ad Euro 5.000,00 ovvero al maggiore o minore importo, quantificato Parte_1 anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
comunque ed in ogni caso condannare, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta per i motivi di cui in narrativa, la Controparte_5 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 38.040,00 o di
[...]
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via estremamente subordinata, solo qualora non fosse ritenuto spirato il congruo termine per la riparazione del bene, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta per i motivi di cui in narrativa ed ordinare alla convenuta di riparare il bene entro un termine ritenuto congruo, comunque non superiore a giorni 15, o di sostituire il bene entro il termine medesimo, fissando ex art. 614 bis c.p.c. una somma di danaro per ogni giorno di ritardo;
in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento dei danni pari ad € 5.000,00 o alla somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, Con vittoria di spese ed onorari.”.
Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la Controparte_3
precisando le seguenti conclusioni: “ 1) in via preliminare, autorizzare la Parte convenuta, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la Controparte_6
con sede in Milano alla Via Giovanni Bensi n. 11, P.Iva REA
[...] P.IVA_3
MI-1883965, in persona del proprio legale ripresentante p.t. e, di conseguenza, differire
– sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c.– la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.pc. e la relativa costituzione in giudizio;
2) in via principale e nel merito, accertare
l'infondatezza della pretesa avanzata dalla Parte attrice e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta contro la 3) in via subordinata, nella denegata Controparte_1 ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della CP_1
ridurre equitativamente le richieste dalla Parte attrice in quanto palesemente
[...]
sproporzionate; In ogni caso - con vittoria di spese e dei compensi del presente giudizio.”
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa si costituiva la
[...]
la quale concludeva come di seguito riportato: “ a) Controparte_3 accertare e dichiarare che la domanda del ha ad oggetto l'accertamento della Parte_1
responsabilità della per la vendita del bene difforme e, contestualmente, CP_1
dichiararne il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio;
b) per l'effetto, estromettere Hyundai dal presente giudizio;
nel merito, in via principale c) rigettare le domande dell'attore e della convenuta perché infondate in punto di fatto e di diritto;
in via istruttoria d) ammettersi prova per testi su capitoli di prova che saranno formulati nelle redigende memorie ex art. 183 cod. proc. civ., che si chiede sin d'ora siano concesse. in ogni caso d) con vittoria di spese ed onorari.”
La causa veniva istruita con la sola produzione documentale e all'udienza del 09 febbraio
2024 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.
Anzitutto va estromessa dal giudizio la , Controparte_3
dovendosi applicare alla fattispecie in esame ( difetto di conformità del bene compravenduto tra professionista e consumatore), il codice consumeristico il quale ai sensi dell'art. 129 e seg., prevede che è il venditore l'unico responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, dovendosi, peraltro, ritenere che le problematiche sui pezzi di ricambio insorte tra e non riguardano gli acquirenti che devono ritenersi terzi soggetti CP_1 CP_7
estranei.
Per di più, nel merito non risulta che la convenuta abbia provato CP_1
alcunché riguardo la diretta responsabilità degli inadempimenti posti in essere nei confronti dell'acquirente sig. ovvero che il ritardo della riparazione Parte_1
del bene sia dipeso dalla terza chiamata.
Passando al merito della causa, non può dubitarsi che l'attore deve considerarsi consumatore, si ritiene pertanto di dover far riferimento alla disciplina del D.lgs. 206/05
TU Consumo (cfr. art. 128, TU Consumo), in quanto appunto si tratta di norma speciale,
e non a quella, espressamente o anche solo implicitamente richiamata dalle parti, prevista dagli artt. 1490 e ss c.c. per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull'inadempimento (art. 1218 c.c.) e sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).
Alla luce del dato normativo (TU Consumo) si deve quindi ribadire che, ricorrendone i presupposti -ossia contratto di compravendita fra venditore-professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo-, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel TU Consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, e che possono applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi. Orbene in base all'art. 129, 1° comma, è previsto che “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” ed accanto all'affermazione di detta specifica obbligazione, derivante direttamente dal contratto, è stata prevista una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, da intendere come regole minime di integrazione della volontà contrattuale, ferma rimanendo la possibilità per le parti di individuare altri specifici elementi.
Richiamate le singole ipotesi da cui si presume la conformità del bene al contratto (art. 129, 2° comma) -schematicamente si può affermare che la conformità è determinata in relazione a quattro condizioni, che se mancanti rendono il bene difettoso: a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore e portato, al momento della conclusione contratto, a conoscenza del venditore che lo ha accettato, anche per fatti concludenti-, va ribadito che il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui il bene stesso non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione nonché da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa;
quindi assume rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità del bene al contratto, cioè di una problematica che fin dal D.Lgs 24/02 non era più codificata e classificata a livello dogmatico in termini di vizio o di mancanza delle qualità promesse o essenziali, a differenza di quanto invece era -ed è- previsto nelle corrispondenti disposizioni del codice civile in tema di vendita in generale.
Il successivo art. 130 prevede che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” (1° comma) e che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto conformemente ai commi settimo, ottavo e nono” (2° comma); quindi il legislatore nazionale, in conformità alla direttiva europea, aveva introdotto, confermandola poi nell'attuale TU, una gerarchia dei rimedi esperibili a tutela del consumatore: il rimedio principale per il ripristino della conformità del bene al contratto è costituito dalla richiesta del consumatore al venditore di riparazione e sostituzione gratuita, mentre la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto assumono una funzione secondaria, nel caso in cui i rimedi di tipo satisfattivo non siano possibili ovvero soddisfacenti.
I rimedi della sostituzione e della riparazione possono essere invocati in tutti i casi di non conformità del bene al contratto e, stante l'ampio contenuto della disposizione in esame, si ritiene che detti rimedi ripristinatori possano trovare ingresso qualunque sia la causa della problematica emersa, p.es. presenza di vizi o mancanza delle qualità promesse, ecc.,
e per il solo fatto oggettivo dell'esistenza di detta problematica, dovendosi infatti prescindere da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa.
Dunque, una volta che il consumatore abbia effettuato la denuncia di non conformità, sorgono precisi obblighi di fare o di dare a carico del venditore, per provvedere, senza oneri a carico del consumatore, alla riparazione o alla sostituzione del bene: sul punto il comma 9° del citato art. 130 provvede a disciplinare i rapporti fra eventuale richiesta e rimedio offerto, stabilendo che “dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo”.
In particolare il compratore può chiedere, a sua scelta, al venditore la sostituzione o la riparazione del bene, sempre che il rimedio espressamente richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il consumatore dovrà necessariamente orientarsi verso l'altro rimedio ripristinatorio e, solo in caso di insussistenza dei presupposti anche per questo rimedio alternativo, potrà usufruire dei rimedi secondari della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo, il tutto nei limiti di cui all'8° comma del medesimo art. 130.
Dal contesto normativo appare infatti evidente la residualità del rimedio costituito dalle tipiche azioni edilizie (quanti minoris e redibitoria) rispetto al rimedio di tipo ripristinatorio, attuabile attraverso la riparazione o la sostituzione che il consumatore può chiedere, senza alcuna spesa, al venditore, il tutto come si desume dal combinato disposto del citato art. 130, commi 3° e 7°.
Dunque in primis “il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro” (3° comma art. 130), mentre “…. può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma …(quinto)…; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuatala arrecati notevoli inconvenienti al consumatore” (7° comma, art. 130).
E' vero che il 3° comma dell'art. 130 cdc rimette al consumatore la scelta di uno dei due rimedi ripristinatori, ma si tratta di una scelta non meramente discrezionale in quanto, relativamente ai rapporti fra i due rimedi ripristinatori c.d. primari, va ricordato -si tratta di questione rilevante anche nell'ottica dell'eventuale passaggio dai rimedi ripristinatori a quelli edilizi (cfr. art. 130, 7° comma, lett. a)- che “ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore” (art. 130, 4° comma).
In relazione all'ipotesi dell'eccessiva onerosità del rimedio richiesto e della conseguente imposizione al venditore di spese irragionevoli alla luce dei superiori parametri di riferimento, è di tutta evidenza che deve essere scartato quel rimedio ripristinatorio prescelto dal consumatore che di fatto, in base ai suddetti criteri, comporti per il venditore l'onere di dover sopportare costi irragionevoli e non giustificabili: tale è, p.es., l'ipotesi in cui si fosse richiesta la sostituzione del bene, pur in presenza di un modesto difetto, passibile di eliminazione con un piccolo intervento da parte del venditore, senza particolari inconvenienti per il consumatore.
Del resto, anche in mancanza di una norma del genere (comma 3°, come integrato dal comma 4°), si potrebbe arrivare ad una siffatta soluzione anche in base al principio generale della buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e degli obblighi, previsti anche a carico del creditore in base ai principi di solidarietà che pervadono l'ordinamento giuridico, di fare quanto possibile, nei limiti di un proprio apprezzabile sacrificio, per consentire l'adempimento da parte del debitore.
In conclusione, aderendo a condivisa dottrina, si può ribadire che la facoltà di scelta del consumatore non è mai assoluta, ma è temperata dall'individuazione ex lege di criteri oggettivi, cui si deve far riferimento per non far ricadere sul venditore un'eccessiva ed ingiustificata gravosità nell'adempimento, e deve sempre essere valutata nell'ottica dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto;
quindi anche le conseguenze, connesse alla richiesta del consumatore ex art. 130, 9° comma, con l'ivi previsto obbligo di fare o dare in congruo termine a carico del venditore a partire dalla richiesta del consumatore, devono sempre essere viste e valutate nell'ottica dell'esecuzione in buona fede del contratto.
Pertanto, solo quando i rimedi ripristinatori sono entrambi possibili e non eccessivamente gravosi, il compratore può scegliere liberamente l'uno o l'altro e, se del caso, agire per ottenere l'esecuzione del rimedio prescelto stragiudizialmente, mentre, se uno dei due rimedi comporti oggettivamente dei costi irragionevoli a carico del venditore, il consumatore deve obbligatoriamente, sia per disposizione della norma speciale che per il su richiamato principio di buona fede, orientarsi verso l'altro rimedio, potendo -in ultima analisi- procedere immediatamente con l'esercizio dell'azione edilizia (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) solo se i rimedi tanto della sostituzione del bene quanto della riparazione siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi [art. 130, 7° comma, lett. a)] ovvero se il rimedio ripristinatorio richiesto, nel caso in cui entrambi fossero possibili e non eccessivamente onerosi, non sia stato eseguito nel congruo termine di legge [art. 130, 7° comma, lett. b)] ovvero se la sostituzione o la riparazione, precedentemente effettuata, abbia causato notevoli inconvenienti al consumatore [art. 130, 7° comma, lett. c)].
La valutazione della possibilità ovvero dell'eccessiva gravosità per il venditore ovvero ancora dell'equivalenza o meno dei due rimedi in relazione a detti parametri deve essere rimessa all'Autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo in sede stragiudiziale, e deve essere fatta su basi oggettive in relazione al caso concreto con un giudizio necessariamente ex post, salva l'ipotesi di una immediata manifesta sproporzione fra il denunciato vizio di non conformità del bene ed il rimedio richiesto, che faccia apparire ictu oculi l'eccessiva onerosità per il venditore del rimedio stesso.
In tale quadro normativo è stato affermato che l'eventuale immediata proposizione dell'azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, pur sussistendo i presupposti per l'esperibilità dei rimedi ripristinatori, porterebbe all'inammissibilità della domanda stessa, in caso di eccezione da parte del convenuto, tenuto alla garanzia ex lege;
sul punto è stato infatti condivisibilmente sostenuto che il legislatore, prima comunitario e poi nazionale, ha privilegiato le azioni ripristinatorie ex art. 130, comma 3°, TU (con il rimedio della riparazione o della sostituzione) rispetto a quelle propriamente edilizie ex art. 130, comma 7°, TU (con il rimedio della riduzione del prezzo o della risoluzione).
Va quindi condivisa l'opinione di chi ritiene necessaria un'eccezione del venditore, sia pure senza necessità di ricorrere a formule sacramentali, per quanto attiene all'inammissibilità dell'immediata domanda edilizia pur in presenza di possibili rimedi di natura ripristinatoria.
Nel caso di specie, la convenuta, pur avendo dedotto la possibilità tanto del rimedio della sostituzione quanto di quello della riparazione (addirittura -a suo dire- eseguita), non ha sollevato alcuna eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto ed in ogni caso, comunque, l'attore ha allegato che aveva richiesto la sostituzione del mezzo, prima di agire per la risoluzione del contratto, una volta che non si era dato corso alla sostituzione nonostante il tempo trascorso. Si deve quindi processualmente verificare quale rimedio primario era stato prescelto dall'acquirente, se detto rimedio era possibile e non eccessivamente oneroso per il venditore e se lo stesso è stato attuato in un termine congruo.
Orbene, richiamato quanto esposto in precedenza, va ritenuta pacifica fra le parti la conclusione (attraverso l'accettazione della proposta di acquisto) in data 09 marzo 2021 del contratto di vendita, avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura nuova “ Hyundai tipo Suv modello Tucson nx4 hev” che veniva immatricolata con targa GE810KT e consegnata all'attore in data 18/05/2021, al prezzo pattuito di € 33.040,00 con permuta dell'autoveicolo targata EL176FC di proprietà del ,. CP_8 CP_9 Risulta inoltre processualmente emerso, in quanto neanche oggetto di contestazione da parte della convenuta, che il prezzo è stato saldato.
Tanto premesso, ritiene il Giudice processualmente emersi i fatti di causa in ordine alle problematiche tecniche lamentate dall'attore nell'atto di citazione e quindi in relazione al malfunzionamento dello schermo dell'infotainment in data 30 giugno 2021e che la vettura non fosse in linea con il Regolamento Europeo.
A questo punto, emersa nella sua oggettività il malfunzionamento dello schermo dell'infotainment, si tratta di verificare se detta problematica possa configurarsi come non conformità del bene al contratto e quindi consentire al consumatore di invocare la tutela approntata dal legislatore comunitario e poi nazionale.
Dunque, ricordato che l'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (art. 132, 3° comma, TU: “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”) e che non risulta provato dalla convenuta, in base a conferente allegazione, che la rottura del cambio sia dipesa da precedente uso del mezzo ovvero dalle modalità di impiego del mezzo da parte dell'attore, può ritenersi processualmente emerso che sussisteva -e sussiste- un'ipotesi di non conformità del bene al contratto;
che il difetto era preesistente alla consegna e non collegato all'usura pregressa ovvero ad un uso improprio da parte dell'attore e che costui aveva -ed ha- diritto alla garanzia prevista dal Codice del Consumo.
Il processualmente emerso che la convenuta non ha aderito alla proposta conciliativa del
Giudice. Al riguardo va rilevato che la sostituzione dell'autovettura -la sostituzione del bene è un rimedio alternativo alla riparazione e consiste nel rimpiazzare il bene consegnato con un altro bene conforme al contratto.
Sotto altro e differente angolo visuale la stessa asserita riparazione dell'automezzo -la riparazione consiste proprio nella messa in opera degli interventi necessari e sufficienti a rendere il bene conforme al contratto e quindi a ripristinarne la conformità- implicitamente, ma inequivocabilmente dimostra che nel caso di specie il bene venduto non presentava la suddetta conformità al contratto, a nulla valendo che, come peraltro documentalmente provato dalla convenuta. E' poi processualmente emerso che non corrisponde al vero che la vettura fosse stata riparata da ed offerta al ad ottobre 2021 , in quanto tale CP_1 Parte_1
circostanza non risulta provata in alcun modo, ovvero non risultano prodotti in atti elementi utili come fatture di riparazione e/o prova della offerta al cliente, pertanto la vettura in questione risulta ancora in riparazione presso la dal 30 giugno Controparte_1
2021.
Portando a sintesi le superiori osservazioni, si può ritenere che l'autovettura non presenta la conformità al contratto di vendita;
che ciò che rileva, alla luce delle superiori osservazioni, è il dato obiettivo dell'assenza di conformità; che non è stato possibile accedere all'adozione di alcun rimedio primario;
che il venditore è responsabile della mancata conformità del bene al contratto al momento della consegna del bene stesso -si tratta di una specifica ed autonoma obbligazione nascente dal contratto- e che la non conformità rileva oggettivamente in sé come inadempimento contrattuale, mentre l'entità del vizio assume rilievo solo nella graduazione dei rimedi.
Accertata pertanto la non conformità del bene al contratto e preso atto della mancata proficua attivazione della venditrice alla richiesta di intervento da parte dell'acquirente,
a seguito della denuncia di tutte le problematiche emerse e della specifica richiesta di sostituzione, si può procedere all'esame della domanda redibitoria: l'attore, effettuata la denuncia ex art. 130, 9° comma, TU e non ricevuta alcuna soluzione positiva da parte della venditrice in un termine congruo, era pertanto pienamente legittimato ad esercitare una delle due note azioni edilizie (riduzione del prezzo o risoluzione) ed ha optato per la risoluzione, domanda che appare pienamente fondata alla luce delle superiori osservazioni.
Al riguardo, applicando i principi generali in materia di riparto degli oneri allegatori e probatori in caso di contestato inadempimento contrattuale (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10), è evidente che detto difetto di conformità deve considerarsi come espressione di inadempimento da parte della venditrice, che, da parte sua, nulla ha provato sull'effettiva inesistenza o eliminazione dello stesso ovvero sulla sopravvenienza del difetto riscontrato.
A confutazione di tale conclusione non milita l'ultimo comma dell'art.130 TU Consumo, in base al quale è previsto che “un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non sia stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”; infatti nel caso di specie non è stato provato, ma prima neanche conferentemente allegato dalla convenuta, che le problematiche lamentate (malfunzionamento dello schermo dell'infotainment in data 30 giugno 2021e che la vettura non fosse in linea con il Regolamento Europeo ) non fossero appunto difetti di conformità di lieve entità.
In conclusione, va dichiarata la risoluzione del contratto di vendita che qui ci occupa.
Accertato l'inadempimento di parte convenuta e dichiarata la risoluzione del contratto, si tratta ora di verificare gli effetti di tale pronuncia, rammentando che parte attrice ha instato per la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
L'art. 1548, 1° comma, c.c. prevede che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, mentre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che gli effetti restitutori, conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto ed al venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, siano subordinati ad una espressa domanda di parte, domanda peraltro svincolata dall'eventuale responsabilità nella risoluzione del contratto stesso (cfr. Cass. 7829/03).
Si rammenta al riguardo che il debito restitutorio non trova la sua giustificazione nella colpa, ma nella risoluzione, che sanziona il venir meno del contratto ed impone il ristabilimento della situazione ad esso anteriore e, quindi (fatte salve quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti;
pertanto gli effetti liberatori (ex nunc) e quelli restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti ed a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione, che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate.
Gli effetti restitutori si distinguono dunque dagli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni), che conseguono infatti esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente, trovando titolo nella sua responsabilità contrattuale (art. 1453, 1° comma, c.c.: “… salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno …”).
Per quanto riguarda la domanda di restituzione del prezzo di acquisto (euro 33.040,00) corrisponde a quella contrattualmente pattuita e pacificamente ammessa dalle parti, e in ogni caso non occorre fare riferimento all'art. 130, 8° comma, TU Consumo (“Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”), trattandosi di veicolo nuovo.
Nelle rassegnate conclusioni l'attore ha instato per la condanna della convenuta al pagamento di “ oltre al risarcimento del danno cagionato al Sig. pari ad Euro Parte_1
5.000,00 ovvero al maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
— comunque ed in ogni caso condannare, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta per i motivi di cui in narrativa, la Società al pagamento in Controparte_5 favore dell'attore della somma di € 38.040,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia…” (cfr. conclusioni in epigrafe).
Orbene, ritiene il Giudice che l'attore ha sicuramente diritto alla restituzione della complessiva somma di 33.040,00; infatti l'obbligo di restituzione del prezzo, in conseguenza della risoluzione del contratto, grava esclusivamente sul contraente che ha ricevuto tale corrispettivo e costui è tenuto a risponderlo alla controparte per l'intero, a nulla rilevando che parte di esso possa essere stata percepita da terzi, come p.es. la società finanziaria.
Mentre per quanto riguarda la somma di euro cinquemila l'attore nulla ha provato al riguardo. In conclusione, come effetto della risoluzione del contratto e vista l'apposita domanda restitutoria dell'attore, costui ha diritto alla restituzione della complessiva somma di 33.040,00 euro, oltre agli interessi legali dalla domanda di risoluzione (24/9/21: data di notifica della citazione) fino al saldo effettivo (cfr.
Cass. 18518/04: “Ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, gia' state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazione risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente e' tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione”).
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, in difetto di prova del maggior danno.
Conformemente ai principi generali in materia di risarcimento dei danni, va di sicuro esclusa l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento; l'evento è invece un elemento del fatto produttivo del danno ed ormai si può ritenere pacifico (Cass. SU 26972/08) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurasi pur sempre come un danno-conseguenza e non come danno-evento; quindi anche il danno da lucro cessante deve essere provato, in base a conferente allegazione, tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale.
Da ultimo si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del
Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità (cfr. Cass. 682/01;
Cass.16202/02; Cass. 13761/04; Cass. 16992/05; Cass. 13288/07; Cass. 10607/10; Cass.
20990/11; Cass. 25222/11; Cass. 27447/11).
Alla soccombenza consegue la condanna della società convenuta alla CP_1
rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali
2022 d.m. Giustizia n. 147 rispondenti al compenso tabellare dei minimi con scaglione di riferimento da 26.001,00 a 52.000,00 ( ex art. 4 comma 5 );
P.Q.M
. definitivamente pronunciando:
1) dichiarata la risoluzione del contratto di vendita del 24.02.2021 avente ad oggetto l'autovettura Hyuandai del modello “Tucson nx4 hev”, condanna la convenuta
(venditrice) al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
(acquirente) e a titolo di restituzione del prezzo di vendita, della complessiva somma di 33.040,00 euro, oltre interessi legali, come meglio indicato in motivazione;
2) Estromette dal giudizio la , ; Controparte_3
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte attrice;
4) Condanna alla rifusione, in favore della terza chiamata Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro CP_7
2.905,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge. 5) Condanna alla rifusione, in favore dell'attore delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.905,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma 08.01.2025
Il Giudice Vincenzo Giuliano