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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2024, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 30.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1172 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Claudia Malandrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Cola di Rienzo 52
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Massimo Guiducci ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9283 depositata in data 11/11/2021
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda avanzata da al fine di ottenere, previo accertamento Parte_1 della natura professionale della malattia denunciata (“infezione da microbacteri tubercolosis/tubercolosi polmonare- infezione tubercolare latente”) e del conseguente periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 23/10/2017 al 13/12/2017 con menomazione della sua integrità psico – fisica in misura pari o superiore al 6%, la condanna dell' alla erogazione in suo favore delle relative prestazioni. CP_1
La ricorrente aveva in particolare dedotto, a fondamento della domanda, di avere contratto la predetta patologia nello svolgimento, presso l'ospedale
[...]
di Roma, delle mansioni di operatore socio sanitario, Organizzazione_1 mansioni che allegava svolgere dal 19/3/2002 (lavorando alle dipendenze di varie cooperative che si erano avvicendate quali appaltanti il servizio di assistenza di base non formata) consistenti nel provvedere al riordino ed alle pulizie degli ambulatori e di tutti i reparti della struttura ospedaliera ove erano ricoverati i degenti nonché nell'igiene e nella pulizia degli stessi.
Il Tribunale aveva, all'esito di una causa istruita mediante prova per testi e ctu medico- legale, escluso la natura professionale della patologia lamentata in ricorso.
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando, con un unico Parte_1
e articolato motivo, l'erroneità delle conclusioni raggiunte all'esito degli accertamenti peritali e condivise dal Tribunale.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Non risulta specificamente contestato, oltre che riscontrato dall'esito della prova per testi effettuata nella precedente fase del giudizio (cfr. deposizione resa dal testimone
[...]
all'udienza del 30/4/2021), l'espletamento da parte dell'odierna appellante, nel Tes_1 periodo indicato in ricorso, all'interno dell'ospedale Organizzazione_1 di Roma di mansioni di operatrice socio sanitaria con il compito di portare varia assistenza ai degenti.
Risulta altresì che presso tale struttura ospedaliera si erano verificati, nel periodo in cui era stata diagnosticata all'appellante la malattia per cui è causa, diversi casi di tubercolosi
(circostanza quest'ultima espressamente allegata in ricorso e che oltre a non essere stata specificamente contestata dall' trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dal CP_1 citato teste nei numerosi articoli di stampa prodotti in allegato al ricorso (all.13) Tes_1 nonché negli atti del procedimento penale instaurato a seguito di tale vicenda (cfr. copia del provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data
9/9/2020, prodotto dall'appellante nel corso della precedente fase del giudizio).
Ciò premesso si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha accertato la natura professionale della patologia da cui è risultata affetta la
2 suddetta appellante (“Infezione primaria tubercolare trattata precocemente con chemioterapia preventiva”).
Evidenziava il ctu a tale proposito come l'insorgere di tale patologia fosse “ favorita dall'espletamento delle mansioni proprie, senza protezioni specifiche, presso l'
[...] che nel periodo tra aprile e ottobre 2017 aveva ospitato un numero Controparte_2 considerevole di malati di TBC come segnalato dalla stampa e conosciuto dal CTU”.
Evidenziava a tale proposito (in risposta alle note critiche presentate dall' nella CP_1 presente fase di appello) di avere “richiesto ai sanitari dello della notizie Org_2 Org_3 circa la presenza di degenti malati di TBC presso l' nel periodo di interesse Org_1
(aprile/ottobre 2017) con risposta affermativa sulla presenza di numerosi casi di TBC” e come “ “l'OSA con mansione Jolly” opera nell'assistenza igienica, nella cura della persona, nella nutrizione e quindi a contatto diretto con il degente e tale mansione veniva espletata senza protezioni respiratorie (mascherine) in un periodo storico in cui queste venivano utilizzate nei reparti di isolamento e nelle sale interventistiche”.
Accertava in relazione a tale patologia un danno biologico permanente in misura pari al
6% e un periodo di inabilità assoluta temporanea dal 23/10/2017 al 13/12/2017 (cfr. relazione peritale depositata in atti).
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma anche con riferimento alle osservazioni critiche effettuate dall' nel corso delle operazioni peritali). CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza ed in misura di legge, dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 6% con conseguente condanna dell' all'erogazione delle somme CP_1 dovute a tale titolo, oltre interessi legali come per legge.
Sarà inoltre dovuta all'appellante anche l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ex art. 68 T.U. 1124/1965 limitatamente al periodo dal 27/10/2017 al 13/12/2017 (e cioè a decorrere dal quarto giorno successivo alla manifestazione della malattia, avvenuta quest'ultima il 23/10/2017 data in cui era stata diagnosticata all'appellante) con conseguente condanna dell' all'erogazione di tale prestazione con decorrenza ed in misura di legge, CP_1 oltre interessi legali come per legge.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre le spese relative alla c.t.u. di entrambi i gradi, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza ed in
3 misura di legge, all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per il periodo dal
27/10/2017 al 13/12/2017 nonché all'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 6% e per l'effetto condanna l' all'erogazione CP_1 delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi legali come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 2.697 CP_1
e per il presente grado di giudizio in € 2.906. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu di entrambi i gradi, come CP_1 separatamente liquidate.
Roma, 30.5.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 30.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1172 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Claudia Malandrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Cola di Rienzo 52
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Massimo Guiducci ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9283 depositata in data 11/11/2021
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda avanzata da al fine di ottenere, previo accertamento Parte_1 della natura professionale della malattia denunciata (“infezione da microbacteri tubercolosis/tubercolosi polmonare- infezione tubercolare latente”) e del conseguente periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 23/10/2017 al 13/12/2017 con menomazione della sua integrità psico – fisica in misura pari o superiore al 6%, la condanna dell' alla erogazione in suo favore delle relative prestazioni. CP_1
La ricorrente aveva in particolare dedotto, a fondamento della domanda, di avere contratto la predetta patologia nello svolgimento, presso l'ospedale
[...]
di Roma, delle mansioni di operatore socio sanitario, Organizzazione_1 mansioni che allegava svolgere dal 19/3/2002 (lavorando alle dipendenze di varie cooperative che si erano avvicendate quali appaltanti il servizio di assistenza di base non formata) consistenti nel provvedere al riordino ed alle pulizie degli ambulatori e di tutti i reparti della struttura ospedaliera ove erano ricoverati i degenti nonché nell'igiene e nella pulizia degli stessi.
Il Tribunale aveva, all'esito di una causa istruita mediante prova per testi e ctu medico- legale, escluso la natura professionale della patologia lamentata in ricorso.
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando, con un unico Parte_1
e articolato motivo, l'erroneità delle conclusioni raggiunte all'esito degli accertamenti peritali e condivise dal Tribunale.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Non risulta specificamente contestato, oltre che riscontrato dall'esito della prova per testi effettuata nella precedente fase del giudizio (cfr. deposizione resa dal testimone
[...]
all'udienza del 30/4/2021), l'espletamento da parte dell'odierna appellante, nel Tes_1 periodo indicato in ricorso, all'interno dell'ospedale Organizzazione_1 di Roma di mansioni di operatrice socio sanitaria con il compito di portare varia assistenza ai degenti.
Risulta altresì che presso tale struttura ospedaliera si erano verificati, nel periodo in cui era stata diagnosticata all'appellante la malattia per cui è causa, diversi casi di tubercolosi
(circostanza quest'ultima espressamente allegata in ricorso e che oltre a non essere stata specificamente contestata dall' trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dal CP_1 citato teste nei numerosi articoli di stampa prodotti in allegato al ricorso (all.13) Tes_1 nonché negli atti del procedimento penale instaurato a seguito di tale vicenda (cfr. copia del provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data
9/9/2020, prodotto dall'appellante nel corso della precedente fase del giudizio).
Ciò premesso si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha accertato la natura professionale della patologia da cui è risultata affetta la
2 suddetta appellante (“Infezione primaria tubercolare trattata precocemente con chemioterapia preventiva”).
Evidenziava il ctu a tale proposito come l'insorgere di tale patologia fosse “ favorita dall'espletamento delle mansioni proprie, senza protezioni specifiche, presso l'
[...] che nel periodo tra aprile e ottobre 2017 aveva ospitato un numero Controparte_2 considerevole di malati di TBC come segnalato dalla stampa e conosciuto dal CTU”.
Evidenziava a tale proposito (in risposta alle note critiche presentate dall' nella CP_1 presente fase di appello) di avere “richiesto ai sanitari dello della notizie Org_2 Org_3 circa la presenza di degenti malati di TBC presso l' nel periodo di interesse Org_1
(aprile/ottobre 2017) con risposta affermativa sulla presenza di numerosi casi di TBC” e come “ “l'OSA con mansione Jolly” opera nell'assistenza igienica, nella cura della persona, nella nutrizione e quindi a contatto diretto con il degente e tale mansione veniva espletata senza protezioni respiratorie (mascherine) in un periodo storico in cui queste venivano utilizzate nei reparti di isolamento e nelle sale interventistiche”.
Accertava in relazione a tale patologia un danno biologico permanente in misura pari al
6% e un periodo di inabilità assoluta temporanea dal 23/10/2017 al 13/12/2017 (cfr. relazione peritale depositata in atti).
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma anche con riferimento alle osservazioni critiche effettuate dall' nel corso delle operazioni peritali). CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza ed in misura di legge, dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 6% con conseguente condanna dell' all'erogazione delle somme CP_1 dovute a tale titolo, oltre interessi legali come per legge.
Sarà inoltre dovuta all'appellante anche l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ex art. 68 T.U. 1124/1965 limitatamente al periodo dal 27/10/2017 al 13/12/2017 (e cioè a decorrere dal quarto giorno successivo alla manifestazione della malattia, avvenuta quest'ultima il 23/10/2017 data in cui era stata diagnosticata all'appellante) con conseguente condanna dell' all'erogazione di tale prestazione con decorrenza ed in misura di legge, CP_1 oltre interessi legali come per legge.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre le spese relative alla c.t.u. di entrambi i gradi, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza ed in
3 misura di legge, all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per il periodo dal
27/10/2017 al 13/12/2017 nonché all'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 6% e per l'effetto condanna l' all'erogazione CP_1 delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi legali come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 2.697 CP_1
e per il presente grado di giudizio in € 2.906. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu di entrambi i gradi, come CP_1 separatamente liquidate.
Roma, 30.5.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
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