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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22638 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente Parte_1
a Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Neri giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gino Vergari giusta procura speciale in atti;
1 resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Tortato giusta procura speciale in atti.
resistente
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 febbraio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 e successive modificazioni,
ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con nato il [...] e Persona_1
deceduto il 14 agosto 2023 e che con sentenza n.292/2002 del
17/01/2002 il Tribunale di Roma dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti ponendo a carico del l'obbligo Per_1
di corrispondere all'ex coniuge un assegno divorzile di Euro 542,00
oltre rivalutazione Istat, chiedeva all'intestato Tribunale di volere determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto ex coniuge alla medesima spettante tenendo conto del concorrente diritto alla pensione di reversibilità della moglie separata nata a [...] il [...], che aveva contratto CP_1
2 successivo matrimonio in data 13/09/2003 con e a Persona_1
condizione che quest'ultima ne avesse i requisiti.
All'uopo la ricorrente deduceva di avere i requisiti di legge per il riconoscimento della quota della pensione di reversibilità considerato che le era stato riconosciuto un assegno di divorzile di Euro 542,00
mensili, ad oggi rivalutato in Euro 580,00 mensili e che comunque la sua quota doveva quantificarsi in misura superiore rispetto a quella della
SI.ra Infatti, mentre la ricorrente non beneficiava alcuna fonte CP_1
di reddito, avendo recentemente interrotto la propria occupazione senza possibilità di trovare un nuovo impiego a causa dell'età avanzata, la
SI.ra di quasi dieci anni più giovane, aveva una regolare CP_1
occupazione da cui percepiva un reddito ordinario e aveva altresì
beneficiato dell'attribuzione di taluni beni in sede di successione ereditaria del SI. . Per_1
Si costituiva in giudizio e, premesso di aver CP_1
contratto matrimonio con il il 13.09.2003 e che il predetto Per_1
matrimonio era cessato solo a causa della morte del coniuge, chiedeva il riconoscimento della quota della pensione di reversibilità in misura superiore a quella da riconoscere alla e comunque in Pt_1
proporzione alla durata del matrimonio e ai propri redditi.
Nel merito la resistente osserva che il matrimonio ha avuto pressoché la stessa durata di quello contratto la prima moglie;
specifica inoltre di aver prestato assistenza materiale e morale al coniuge nella fase terminale della malattia e soprattutto contesta le argomentazioni della ricorrente in ordine alle proprie maggiori capacità reddituali.
Precisa infatti di lavorare poche ore alla settimana e di percepire un
3 reddito mensile medio di soli Euro 500,00 mensili a fronte del canone di locazione di Euro 500,00 da corrispondere per l'appartamento in cui abita e di non avere aspettative di una migliore occupazione perché
riconosciuta invalida al 67%. Sostiene, altresì, il modesto importo dei beni che le sono pervenuti in successione, trattandosi sostanzialmente di un box auto di cui risulta proprietaria per la quota di 4/6. Infine, precisa che mentre la può contare dell'assistenza dei suoi due figli, lei Pt_1
non ha nessuno che possa prestarle ausilio o sostegno economico.
Pertanto, chiede che il Tribunale si pronunci sulla ripartizione delle quote comunque riconoscendo alla ricorrente una quota di importo non superiore a quello dell'assegno divorzile già percepito.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al Tribunale di CP_2
determinare le quote rispettivamente spettanti all'ex coniuge e al coniuge superstite e sostenendo di non essere tenuto a corrispondere alla
SI. la quota a lei spettante dal mese successivo a quello del Pt_1
decesso dell'ex coniuge, bensì da quello successivo alla notifica della sentenza che decide sulla ripartizione delle quote.
Con memoria depositata prima dell'udienza di comparizione, la ricorrente contesta le argomentazioni della SI.ra sottolineando CP_1
il proprio maggior disagio economico e la migliore condizione reddituale della resistente, confutando soprattutto modesto valore dei beni ricevuti in successione dalla stessa. Inoltre, la ricorrente contesta le
CP_ argomentazioni dell' volte a sostenere che la quota a lei spettante debba essere corrisposta a seguito della notifica della sentenza che decide sulla ripartizione e non dal mese successivo al decesso dell'ex coniuge. Conclude, pertanto, chiedendo disporsi la predetta ripartizione
4 CP_ e condannare l' al pagamento a decorrere dal mese successivo al decesso del SI. , e, solo in subordine, condannare la SI.ra Per_1
alla restituzione delle somme indebitamente percepite perché CP_1
eccedenti la quota stabilita dal Tribunale.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 17 febbraio 2025 il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Nel caso di specie non è in contestazione il diritto della Pt_1
a percepire una quota del trattamento di reversibilità in conseguenza del decesso dell'ex coniuge essendo pacifico, oltre che Persona_1
documentalmente provato, che la stessa era titolare di assegno divorzile alla data del decesso dello stesso e non essendo stato contestato che il rapporto lavorativo da cui scaturisce il trattamento previdenziale è
antecedente alla pronuncia di divorzio, né assume alcun rilievo, ai fini della quantificazione della quota, l'ammontare dell'assegno divorzile della ricorrente, come invece dedotto dalla resistente, poichè non sussiste un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge come ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce. (vedi tra le altre “La ripartizione del trattamento di
reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere
effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni,
ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica
dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali
….…………….. tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza
prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il
criterio legale -, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un
5 limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la
mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.
Ordinanza n. 5268 del 26/02/2020).
Ciò premesso, ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente occorre aver riguardo oltre che al criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni ad ulteriori circostanze, alla luce di quanto affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 419 del 1999 e dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass. 16093/2012
secondo cui “In tema di attribuzione delle quote
della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a
favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e
superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il
meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra
le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione
della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e
del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente
con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei
rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la
ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla
base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche
ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di
mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche
dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”; in senso conforme v. anche Cass. 11202/2018; Cass. 10391/2012, Cass.
10638/2007, Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003);
6 deve quindi evidenziarsi che, premessa la pressoché equivalente durata dei matrimoni (tanto più considerando che la sentenza di separazione tra la e il è intervenuta quasi quattro anni prima rispetto Pt_1 Per_1
alla sentenza di divorzio), se da un lato è vero che la non ha Pt_1
fonti di reddito e si è nel tempo occupata della crescita dei figli del
, non può non considerarsi che la SI.ra ha prestato Per_1 CP_1
assistenza morale e spirituale al coniuge fino allo spirare dello stesso e anch'essa percepisce un reddito assai modesto e certamente non passibile di futuri miglioramenti considerando il grado di invalidità
civile che le è stato riconosciuto nelle sedi competenti. L'elemento dirimente, pertanto, è da ravvisarsi nelle maggiori possibilità di assistenza di cui in futuro potrà beneficiare la SI.ra , grazie Pt_1
alla presenza di due figli adulti, a fronte della condizione della SI.ra che, al momento della cessazione della sua già modesta CP_1
occupazione, potrà sostenersi esclusivamente grazie alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge.
Alla stregua di tali argomentazioni, il Collegio reputa equo determinare nella misura del 40% la quota della pensione di reversibilità
cui ha diritto la ricorrente , diritto che, come affermato dalla Pt_1
Suprema Corte di Cassazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato e nella quota del 60% quello di spettanza della sempre con la medesima CP_1
decorrenza (cfr. in tal senso Cass. n. 2092/2007; Cass. n. 6272/2004;
Cass. n. 15837/2001). Sulla base della già richiamata giurisprudenza,
CP_ devono respingersi le argomentazioni dell' circa la necessità di disporre la corresponsione dell'importo spettante alla SI.ra a Pt_1
7 decorrere dal mese successivo alla notifica della presente sentenza, dal momento che il diritto della stessa decorre dal mese successivo all'intervenuto decesso dell'ex coniuge. Pertanto, nel caso in cui abbia già corrisposto l'intero ammontare della pensione di reversibilità alla
CP_ coniuge superstite, l' potrà agire contro la stessa per ottenere la ripetizione delle maggiori somme conseguite.
Le ragioni della decisione in relazione alla natura e all'oggetto della presente controversia ed il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
22638/2024 R.G.A.C. così decide:
- accerta e dichiara il diritto di , nata a Parte_1
LF (BA) il 20.04.1957, a percepire una quota pari al
40% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge nato il [...] e deceduto il Persona_1
14.8.2023, con decorrenza dal mese di settembre 2023 con le specificazioni di cui in motivazione;
- accerta e dichiara il diritto di (RM) il CP_1
7.7.1966, a percepire una quota pari al 60 % della pensione di reversibilità del coniuge nato il Persona_1
6.7.1950 e deceduto il 14.8.2023, con decorrenza dal mese di settembre 2023 con le specificazioni di cui in motivazione;
8 CP_
- condanna l' a versare alla SI.ra e alla SI.ra Pt_1
le somme corrispondenti alle predette quote a CP_1
decorrere dal mese di settembre 2023;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 18.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Carola Serpietri magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Roma.
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