CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 39811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39811 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC RT RI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere ZO ZZ;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. Ettore Pedicini che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il Difensore della ricorrente Avvocato Giovanni Domenico Cicala del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39811 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 26/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto penale di condanna n. 175/2022, emesso il 14/07/2022 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Barcellona P.G., RT CC veniva condannata alla pena di 1.625 euro di ammenda, perché ritenuta colpevole del reato p. e p. dall'art. 186, co. 2 lett. b) e co. 2 sexies cod. strada “perché veniva colta in stato di ebbrezza alcolica alla guida del veicolo Dacia Sandero, targato FP 164 SB, accertandosi un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (quindi anche al limite stabilito per legge) ma non superiore ad 1,5 grammi per litro. Stato di ebbrezza accertato tramite etilometro mod. ALCOTEST 7110 MKIII SERIE n. ARSI-0052, revisionato in data 17/03/2022, che consentiva di riscontrare, ad una prima prova, un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l (all'orario reale 02:15) e, ad una seconda prova, un tasso pari, a 1,35 g/l (all'orario reale 02:24). Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7. In Milazzo (ME) il 9/06/2022". Avverso tale decreto la CC proponeva ex art. 461 cod. proc. pen. opposizione, chiedendo che si procedesse a giudizio immediato e con sentenza del 26/06/2024, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed euro 2.000 di ammenda, disponendo, ex art. 186, comma 1, lett. b), cod. strada, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi otto. Sull’appello proposto dall’imputata, la Corte di Appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento del terzo motivo di gravame, ha assolto l'imputata dal reato ascrittole per particolare tenuità del fatto., senza nulla provvedere in relazione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida disposta in primo grado. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, RT RI CC, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge per aver la Corte d'appello proceduto ad una riforma solo parziale della sentenza di primo grado dichiarando la non punibilità per la tenuità del fatto senza provvedere anche alla revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Evidenzia la ricorrente che, quando nel comma 2 dell'art. 186 cod. strada è precisato che "all'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida..." il riferimento è 3 implicitamente, ma inequivocabilmente, ad una pronuncia di condanna ai fini dell'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente;
se fosse sufficiente l'accertamento del reato non vi sarebbe stato bisogno di inserire il comma 2-quater (introdotto con la L. n. 160 del 2007). In ricorso si sottolinea la virtuale autonomia delle sanzioni amministrative accessorie, rilevando che la stessa si manifesta anche a seguito dell'estinzione delle sanzioni penali e il fatto che coerenza del sistema impone di ritenere che tale autonomia si manifesta anche nel caso in cui intervenga una pronuncia che, a mente dell'art. 131 bis cod. pen., esclude la punibilità, atteso che tale istituto di diritto sostanziale si limita a richiedere un giudizio sull'utilità o l'inutilità della pena e non ha riflessi sulle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, che sono governate da istanze e regole distinte. Da quanto sopra consegue, come peraltro, precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13681/2016, che la sanzione accessoria resta sì applicabile ma la relativa competenza spetta soltanto al Prefetto e non al giudice penale, in quanto "mancando una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera dirompe tenza dell'amministrazione pubblica". Tale regola, anche se espressa testualmente con riferimento all'istituto. della prescrizione, ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino (il richiamo è a S.U. 13681/2016, cit.). Essa, dunque, trova razionale applicazione anche quando, come nel caso di specie, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di condanna. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto motivo è fondato. 2. Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte si sono espresse sulla questione relativa all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. affermando che le sanzioni accessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta al Prefetto e non al giudice penale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592 - 01, così massimata: "In tema di 4 guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge"). Nella motivazione di tale pronuncia, si legge: "In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all'istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è, cioè, dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di condanna". Va ricordato che in senso opposto si era espressa, prima della pronuncia del vertice di legittimità allargato Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015, Longoni, Rv. 264830 – 01 che aveva affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l'applicazione della causa di non punibilità presuppone l'accertamento del fatto cui consegue, ai sensi dell'art. 186 cod. strada, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. E anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, in motivazione, Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, dep. 2019, Gansi, Rv. 275127 - 01, che aveva affermato il principio che, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento, in motivazione, in un obiter, aveva precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'”accertamento della violazione”. Tale orientamento, tuttavia, ribadendosi il principio già affermato da S.U. 13681/2016, è stato superato con riferimento proprio ad un caso di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della parente di guida nell'ambito di un decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. per particolare tenuità del fatto da Sez. 4, n. 37118 del 04/07/2024, Falcone, Rv. 287066 - in cui si legge che, in tale ipotesi, le sanzioni amministrative accessorie riprendono la loro autonomia e, pertanto, debbono essere applicate dal Prefetto (conf. Sez. 7, ord. n. 38323 del 03.10.2024, Lazzari, non mass.). Come si legge condivisibilmente nella sentenza 37118/2024: «Non è in discussione il principio, espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo il quale in tema di guida in stato di ebbrezza, alla 5 esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2665929). Sanzione che è collegata, dall'art. 186 cod. strada, al semplice accertamento del reato, diversamente da quanto accade, invece, per la fattispecie del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici (per il quale si richiede la "condanna per il reato di cui al titolo che precede"), o per la confisca del veicolo, che pure richiede una sentenza di condanna o di patteggiamento (cfr., anche Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275127 - 01). Tuttavia, come affermato sempre da Sez. U, Tushaj (par. 13), "mancando una pronunzia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica, per come desumibile dalla interpretazione degli artt. 224 e 224-ter cod. strada. Pertanto, se da un lato l'esclusione della punibilità non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, dall'altro, tali sanzioni riacquistano la loro piena autonomia, non dovendo essere irrogate dal giudice penale, ma dal Prefetto”». 3. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla manata revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata con trasmissione degli atti al Prefetto di Messina per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Messina per quanto di competenza. Così deciso il 26/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO ZZ EA MO
Udita la relazione svolta dal Consigliere ZO ZZ;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. Ettore Pedicini che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il Difensore della ricorrente Avvocato Giovanni Domenico Cicala del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39811 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 26/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto penale di condanna n. 175/2022, emesso il 14/07/2022 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Barcellona P.G., RT CC veniva condannata alla pena di 1.625 euro di ammenda, perché ritenuta colpevole del reato p. e p. dall'art. 186, co. 2 lett. b) e co. 2 sexies cod. strada “perché veniva colta in stato di ebbrezza alcolica alla guida del veicolo Dacia Sandero, targato FP 164 SB, accertandosi un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (quindi anche al limite stabilito per legge) ma non superiore ad 1,5 grammi per litro. Stato di ebbrezza accertato tramite etilometro mod. ALCOTEST 7110 MKIII SERIE n. ARSI-0052, revisionato in data 17/03/2022, che consentiva di riscontrare, ad una prima prova, un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l (all'orario reale 02:15) e, ad una seconda prova, un tasso pari, a 1,35 g/l (all'orario reale 02:24). Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7. In Milazzo (ME) il 9/06/2022". Avverso tale decreto la CC proponeva ex art. 461 cod. proc. pen. opposizione, chiedendo che si procedesse a giudizio immediato e con sentenza del 26/06/2024, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed euro 2.000 di ammenda, disponendo, ex art. 186, comma 1, lett. b), cod. strada, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi otto. Sull’appello proposto dall’imputata, la Corte di Appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento del terzo motivo di gravame, ha assolto l'imputata dal reato ascrittole per particolare tenuità del fatto., senza nulla provvedere in relazione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida disposta in primo grado. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, RT RI CC, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge per aver la Corte d'appello proceduto ad una riforma solo parziale della sentenza di primo grado dichiarando la non punibilità per la tenuità del fatto senza provvedere anche alla revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Evidenzia la ricorrente che, quando nel comma 2 dell'art. 186 cod. strada è precisato che "all'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida..." il riferimento è 3 implicitamente, ma inequivocabilmente, ad una pronuncia di condanna ai fini dell'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente;
se fosse sufficiente l'accertamento del reato non vi sarebbe stato bisogno di inserire il comma 2-quater (introdotto con la L. n. 160 del 2007). In ricorso si sottolinea la virtuale autonomia delle sanzioni amministrative accessorie, rilevando che la stessa si manifesta anche a seguito dell'estinzione delle sanzioni penali e il fatto che coerenza del sistema impone di ritenere che tale autonomia si manifesta anche nel caso in cui intervenga una pronuncia che, a mente dell'art. 131 bis cod. pen., esclude la punibilità, atteso che tale istituto di diritto sostanziale si limita a richiedere un giudizio sull'utilità o l'inutilità della pena e non ha riflessi sulle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, che sono governate da istanze e regole distinte. Da quanto sopra consegue, come peraltro, precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13681/2016, che la sanzione accessoria resta sì applicabile ma la relativa competenza spetta soltanto al Prefetto e non al giudice penale, in quanto "mancando una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera dirompe tenza dell'amministrazione pubblica". Tale regola, anche se espressa testualmente con riferimento all'istituto. della prescrizione, ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino (il richiamo è a S.U. 13681/2016, cit.). Essa, dunque, trova razionale applicazione anche quando, come nel caso di specie, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di condanna. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto motivo è fondato. 2. Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte si sono espresse sulla questione relativa all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. affermando che le sanzioni accessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta al Prefetto e non al giudice penale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592 - 01, così massimata: "In tema di 4 guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge"). Nella motivazione di tale pronuncia, si legge: "In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all'istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è, cioè, dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di condanna". Va ricordato che in senso opposto si era espressa, prima della pronuncia del vertice di legittimità allargato Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015, Longoni, Rv. 264830 – 01 che aveva affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l'applicazione della causa di non punibilità presuppone l'accertamento del fatto cui consegue, ai sensi dell'art. 186 cod. strada, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. E anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, in motivazione, Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, dep. 2019, Gansi, Rv. 275127 - 01, che aveva affermato il principio che, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento, in motivazione, in un obiter, aveva precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'”accertamento della violazione”. Tale orientamento, tuttavia, ribadendosi il principio già affermato da S.U. 13681/2016, è stato superato con riferimento proprio ad un caso di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della parente di guida nell'ambito di un decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. per particolare tenuità del fatto da Sez. 4, n. 37118 del 04/07/2024, Falcone, Rv. 287066 - in cui si legge che, in tale ipotesi, le sanzioni amministrative accessorie riprendono la loro autonomia e, pertanto, debbono essere applicate dal Prefetto (conf. Sez. 7, ord. n. 38323 del 03.10.2024, Lazzari, non mass.). Come si legge condivisibilmente nella sentenza 37118/2024: «Non è in discussione il principio, espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo il quale in tema di guida in stato di ebbrezza, alla 5 esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2665929). Sanzione che è collegata, dall'art. 186 cod. strada, al semplice accertamento del reato, diversamente da quanto accade, invece, per la fattispecie del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici (per il quale si richiede la "condanna per il reato di cui al titolo che precede"), o per la confisca del veicolo, che pure richiede una sentenza di condanna o di patteggiamento (cfr., anche Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275127 - 01). Tuttavia, come affermato sempre da Sez. U, Tushaj (par. 13), "mancando una pronunzia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica, per come desumibile dalla interpretazione degli artt. 224 e 224-ter cod. strada. Pertanto, se da un lato l'esclusione della punibilità non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, dall'altro, tali sanzioni riacquistano la loro piena autonomia, non dovendo essere irrogate dal giudice penale, ma dal Prefetto”». 3. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla manata revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata con trasmissione degli atti al Prefetto di Messina per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Messina per quanto di competenza. Così deciso il 26/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO ZZ EA MO