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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2024, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 92000648/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000648/2013 di R.G. ex Sezione Distaccata di Altamura in opposizione a decreto ingiuntivo n. 171/2013 (R.G. 409/2013, cron. 1158/2013) promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Cascarano e Felice Mastrangelo presso Parte_1
il cui studio sito in Gravina in Puglia (Ba) alla via Ferrante Maddalena n. 64 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Aprea presso il cui studio sito in Bari alla via Trevisani n. 106 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.04.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza). MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2013 titolare della ditta Parte_1 individuale “Malizie”, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2013 del
21.03.2013 emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Altamura nel procedimento avente
R.G. n. 409/2013 - cron. 1158/2013 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società della somma di €. 55.205,60, oltre il pagamento delle spese borsuali pari a €. Controparte_1
338,00 e dei compensi professionali pari a €. 1.300,00, competenze e onorari del procedimento monitorio, quale corrispettivo di una rilevante fornitura di capi di abbigliamento eseguita in favore dell'opponente.
Parte opponente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, contestava la pretesa creditoria assumendo che parte opposta, nel rapporto intercorso dal 2007 al 2011, le avesse fornito materiale difettoso e viziato in più parti, nonché merce difforme dall'ordine, con specifico riferimento a n. 5 fatture (del 28.12.2007 di €. 1273,73; del 29.02.2009 di €. 4.769,40; del 31.03.2008 di €. 5.352,54; del 31.07.2008 di €. 4.400,11; del 29.08.2008 di €. 3.474,06), il cui valore totale ammontava a €.
19.270,83.
Assumeva, inoltre, di aver contestato i vizi del materiale compravenduto con le note del
13.11.2008 e del 20.05.2009.
Per tali ragioni, dopo molteplici e infruttuose sollecitazioni nei confronti della Controparte_1
a ritirare la merce viziata, l'odierna opponente decideva di sospendere i pagamenti.
Deduceva, pertanto, l'inadempimento dell'opposta, proponendo la relativa eccezione, ex art. 1460 c.c..
Precisava, infine, la di aver pagato la somma di €. 20.256,69 mediante rilascio di titoli Pt_1
cambiari come prezzo delle altre forniture regolarmente ricevute, ritenendo, quindi, che il totale ancora dovuto fosse di €. 15.678,08, così determinato: dal credito totale di €. 55.205,60 avanzato da parte opposta dovevano essere sottratti €. 19.270,63 (quale somma totale delle fatture aventi ad oggetto la merce viziata) ed €. 20.256,69 (quale somma pagata dall'opponente con titoli cambiari onorati).
Concludeva, quindi, chiedendo che: 1) fosse ritenuto e dichiarato nullo e, quindi, revocato, il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, fossero accertati i vizi e le difformità della merce venduta dalla 3) fosse dichiarata la Controparte_1
risoluzione del contratto di vendita ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1497 e 1453 c.c.; 4) fosse accertata la natura estintiva del pagamento eseguito dall'opponente; 5) fossero compensate le residue somme dovute all'odierna opposta con i danni derivanti dall'illegittimo inadempimento contrattuale;
6) con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 07.10.2013, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava la ricostruzione di Controparte_1 controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto dell'opposizione perché destituita di fondamento giuridico e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Parte opposta deduceva, in primo luogo, di avere avuto un rapporto commerciale con l'opponente durato oltre venti anni, esibendo come allegato il fatturato realizzato dalla ditta debitrice nel periodo compreso tra gli anni 2000 e 2012 (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), nonché n. 34 fatture non pagate, dal 31.10.2007 al 28.02.2011, per un totale di €. 55.205,60.
Aggiungeva, poi, che dall'anno 2007, su un totale di 43 titoli cambiari emessi, molti ne erano stati richiamati per mancanza di fondi ed altri protestati.
Con riferimento alla contestazione dei vizi della merce, affermata dalla controparte, la società opposta disconosceva di aver ricevuto le note contenenti la denuncia, specificando che in realtà le ricevute postali allegate alle menzionate note, riguardavano allegati di missive di differente tenore
(rispettivamente del 16.11.2008 e del 22.05.2009), fotocopiate e annesse alle note del 13.11.2008 e del 20.05.2009, e tanto veniva dimostrato dalla circostanza che suddette ricevute di spedizione erano datate 17.11.2008 e 22.05.2009.
Conseguentemente, deduceva l'opposta, che la ditta era decaduta dal diritto di Parte_1
far valere la garanzia per i vizi della merce, ex artt. 1495 e 1511 c.c.
Proseguiva, inoltre, la società evidenziando che il presunto saldo di €. Controparte_1
20.256,69, che la ditta opponente riferiva come pagamento in cambio di parte della merce oggetto del giudizio, in realtà era da imputarsi a forniture di merce pregresse, già ricevute in consegna e non riferibili al debito de quo.
Contestava, infine, la richiesta di compensazione avanzata da parte opponente, atteso che il credito sottostante azionato da controparte non era né liquido né di pronta e facile liquidazione.
Concludeva, quindi, la società opposta per: 1) la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via gradata, la provvisoria esecuzione per il minore importo, non contestato, di €.
15.678,08; 3) nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non adeguatamente provata;
4) per l'effetto, la condanna della ditta a pagare, in favore Parte_1
della la complessiva somma di €. 55.205,60, o l'altra maggiore o minore che Controparte_1
risulterà equa e provata, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002, accessori e spese di lite della fase monitoria;
5) con vittoria delle spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., al fine di sanzionare l'iniziativa giudiziaria antagonista del tutto avventata, strumentale e pretestuosa.
Con ordinanza del 07.11.2013 (depositata in cancelleria l'11.01.2014), il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di €.
34.948,91, dato dalla differenza tra la somma di €. 55.205,60 richiesta dall'odierna opposta ed €.
20.256,69, cifra versata con cambiali onorate esibite dall'opponente.
All'udienza del 16.09.2014, il Giudice ammetteva le prove orali richieste - l'interrogatorio formale dell'opponente e del legale rappresentante della Simon Parte_1 Controparte_1
Thinkhauser, la prova testimoniale di per l'opponente e Testimone_1 Testimone_2 per l'opposta - rinviando all'udienza del 03.03.2015 per il relativo espletamento.
All'udienza del 03.03.2015 l'opponente non compariva per rendere Parte_1
l'interrogatorio formale, mentre veniva escusso il teste di parte opponente;
alla Testimone_1 successiva udienza del 15.09.2015, invece, veniva espletato l'interrogatorio formale di Simon
Thinkhauser e assunta la testimonianza di entrambi per la società opposta. Testimone_2
Esaurita l'attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza della soppressione della Sezione Distaccata di Altamura e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.04.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di seguito esplicitate.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ. n. 24815/2005; Cass. Civ. n. 2421/2006; Cass. Civ. n. 12765/2007): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr. Trib.
Roma, Sez. X, n. 1434/2015) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr.
Trib. Arezzo, n. 34/2017; Trib. Roma, n. 24361/2018).
Ebbene, tanto chiarito in via di inquadramento generale, occorre precisare che nel presente giudizio l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opponente-convenuta in senso sostanziale della somma di €. 55.205,60, come da fatture regolarmente prodotte, quale corrispettivo della fornitura di capi di abbigliamento in favore della controparte.
Parte attrice opponente, dal canto proprio, pur riconoscendo di aver ricevuto la fornitura oggetto delle fatture azionate in via monitoria, ha contestato la qualità della stessa assumendo di aver ricevuto materiale difettoso e viziato in più parti, come da missive datate 13.11.2008 e 20.05.2009.
Ebbene, ritiene preliminarmente questo Giudice che non risulta provato il ricevimento - da parte della - delle missive del 13.11.2008 e del 20.05.2009, allegate Controparte_1 dall'opponente.
Si parta dalla considerazione, infatti, che l'art. 1335 c.c., per pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche in casi di invio e ricevimento di documenti diversi dalla proposta e l'accettazione per la conclusione di un contratto.
Ai sensi della norma, dunque, opera una presunzione di conoscenza di ogni “altra dichiarazione diretta a una determinata persona […] nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario”.
Pertanto, l'odierna opponente avrebbe potuto invocare la presunzione di conoscenza delle missive se, oltre alla ricevuta di invio, avesse allegato anche la ricevuta di avvenuto ricevimento;
tuttavia, la ditta di ha allegato soltanto la ricevuta postale dell'avvenuto invio delle Parte_1
missive che sono, in particolare, inviate come posta assicurata (quella del 13.11.2008) e posta raccomandata (quella del 20.05.2009, cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente). Nulla risulta, quindi, in merito al ricevimento delle stesse.
L'art. 1335 c.c. è espressione, infatti, di una presunzione relativa e, pertanto, superabile dal destinatario che contesti il ricevimento delle missive: il mittente, in tal caso – ed è il caso de quo – deve provare di aver avuto conoscenza del ricevimento per poter presumere che controparte abbia avuto conoscenza delle lettere inviate.
La Suprema Corte ha, a tal proposito, statuito che il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile poiché, “laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare
l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (cfr. Cass. Civ. n. 511/2019;
Cass. Civ. n. 15397/2023).
Tale principio è precisato in un'ulteriore pronuncia, in cui si specifica l'ambito applicativo della disciplina che opera, tra gli altri, “in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 31845/2022).
Non risulta provata, dunque, la conoscenza delle missive di denuncia dei vizi da parte della pertanto, la ditta è decaduta dal diritto di far valere la relativa Controparte_1 Parte_1
garanzia, ex artt. 1490 e 1495 c.c..
Tanto premesso, occorre verificare se l'attore sostanziale-opposto, nel caso di specie la società
abbia fornito la prova del proprio diritto e titolo e se, invece, il convenuto Controparte_1
sostanziale-opponente, la ditta individuale sia stato in grado di indicare atti o fatti Parte_1
estintivi e/o modificativi della pretesa di controparte.
A tal fine, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono esaminarsi secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Si è detto in premessa che l'odierna opponente è decaduta dal diritto di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi ex art. 1490 c.c., non essendo gli stessi stati denunciati tempestivamente, ai sensi dell'art. 1495 c.c.; tuttavia, la stessa opponente ha sollevato eccezione di Parte_1
inadempimento, ex art. 1460 c.c..
Ebbene, mette conto di richiamare il seguente principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “Deve allora considerarsi come l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali
(Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass. Sez. 2, 01/07/2002,
n. 9517)”
Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., “non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”.
Nel caso di specie, dunque, va esaminata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla ditta sulla quale gravava l'onere di dimostrare che la società opposta era risultata Parte_1
inadempiente e, nello specifico, che la merce in oggetto ordinata e ricevuta fosse viziata.
Sotto tale profilo, ritiene il Tribunale che parte attrice opponente non abbia assolto all'onere probatorio su di ella gravante.
Invero, non può ritenersi provata la dedotta sussistenza di vizi dei capi di abbigliamento – nello specifico, presunta inidoneità della merce per insufficiente consistenza degli elastici negli slip e nei pigiami – essendo stata soltanto allegata dall'opponente nell'atto di citazione e riferita dal teste
, marito dell'opponente non risultando ulteriormente riscontrata. Testimone_1 Parte_1
Non sono stati prodotti, difatti, né documenti fotografici che attestino lo stato dei pigiami e degli slip al momento della ricezione, né la parte ha mai richiesto, in via istruttoria, che fosse espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la sussistenza dei lamentati vizi.
Inoltre, come già evidenziato, non assume rilevanza, né validità, la presunta denuncia dei vizi della cosa venduta, per le ragioni sopra indicate.
Si deve, dunque, in applicazione del principio dell'onere della prova, ut supra richiamato, verificare se la parte opposta creditrice – attrice sostanziale abbia fornito la prova del titolo e del relativo diritto per cui aveva agito con l'attivazione del procedimento monitorio. Va preliminarmente richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.
9685/2000).
Ebbene, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Il principio di non contestazione, nel caso di specie, impone a questo Giudice di ritenere provata l'esistenza del contratto tra le parti: infatti, senza che ne sia necessaria una sua forma scritta
– il contratto di fornitura, infatti, pacificamente non la richiede – esso rappresenta il punto di partenza giuridico per entrambe le parti in causa e non è, in particolare dall'opponente, mai stato contestato e anzi espressamente riconosciuto.
Le n. 34 fatture (cfr. all. C del fascicolo del procedimento monitorio) indicano, invece, alla luce della non contestazione e, quindi, dell'esistenza del contratto, un elemento ulteriore, una presunzione grave (ex art. 2729 c.c.) che, valutata unitamente all'esistenza del rapporto giuridico sotteso, permette al Giudice di desumere la prova del titolo (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 761/2002).
È da ritenere, pertanto, provata l'esistenza del titolo e del diritto vantato dalla Controparte_1
e, quindi, assolto il relativo onere probatorio.
[...]
Tanto precisato in merito all'an debeatur, è opportuno, infine, soffermarsi sul quantum debeatur e sulla richiesta di compensazione, avanzata dall'opponente.
Veniva dedotto da parte opponente, infatti, di aver corrisposto la somma di €. 20.256,69 - a fronte del totale di €. 55.205,60 - quale importo versato a mezzo di n. 13 cambiali, onorate ed esibite in copia in atti.
Questo pagamento era stato contestato dall'opposta che assumeva che esso facesse, in realtà, riferimento ad una fornitura precedente e non inerisse, invece, al credito oggetto del presente giudizio: in particolare, l'opposta deduceva che il rapporto onorato con le cambiali allegate da controparte si riferisse al periodo dal gennaio al settembre 2007.
In tema di onere della prova del pagamento tramite cambiali, giova richiamare il seguente principio di diritto: “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e
l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 26275/2017; Cass. Civ. ord. n. 27247/2023).
In altri termini, gravava sul debitore odierno opponente, dimostrare il collegamento del titolo cartolare con i crediti azionati dall'opposta e tanto non è avvenuto nel caso di specie: la ditta individuale non ha specificato quali ordini (e, quindi, quali fatture) di fornitura fossero Parte_1
stati pagati per mezzo delle cambiali allegate in atti.
Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto dell'opposizione.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta, va osservato che la norma, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum.
Il potere, concesso dall'indicata norma al giudice di procedere di ufficio alla liquidazione quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass. Civ. n. 4443/2015).
Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale (anche ammessa la totale infondatezza dell'opposizione), né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
D'altronde, di recente, è intervenuto nuovamente il Supremo Consesso per ribadire il principio secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Civ.
n. 2805/2018). La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposto va, dunque, respinta.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% in considerazione della prossimità del valore effettivo della causa allo scaglione inferiore e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 92000648/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 171/2013 (R.G. 409/2013, cron. 1158/2013) e lo DICHIARA definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore della società Parte_1 opposta delle spese del presente giudizio che liquida in €. 7.051,50 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 29.10.2024.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000648/2013 di R.G. ex Sezione Distaccata di Altamura in opposizione a decreto ingiuntivo n. 171/2013 (R.G. 409/2013, cron. 1158/2013) promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Cascarano e Felice Mastrangelo presso Parte_1
il cui studio sito in Gravina in Puglia (Ba) alla via Ferrante Maddalena n. 64 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Aprea presso il cui studio sito in Bari alla via Trevisani n. 106 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.04.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza). MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2013 titolare della ditta Parte_1 individuale “Malizie”, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2013 del
21.03.2013 emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Altamura nel procedimento avente
R.G. n. 409/2013 - cron. 1158/2013 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società della somma di €. 55.205,60, oltre il pagamento delle spese borsuali pari a €. Controparte_1
338,00 e dei compensi professionali pari a €. 1.300,00, competenze e onorari del procedimento monitorio, quale corrispettivo di una rilevante fornitura di capi di abbigliamento eseguita in favore dell'opponente.
Parte opponente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, contestava la pretesa creditoria assumendo che parte opposta, nel rapporto intercorso dal 2007 al 2011, le avesse fornito materiale difettoso e viziato in più parti, nonché merce difforme dall'ordine, con specifico riferimento a n. 5 fatture (del 28.12.2007 di €. 1273,73; del 29.02.2009 di €. 4.769,40; del 31.03.2008 di €. 5.352,54; del 31.07.2008 di €. 4.400,11; del 29.08.2008 di €. 3.474,06), il cui valore totale ammontava a €.
19.270,83.
Assumeva, inoltre, di aver contestato i vizi del materiale compravenduto con le note del
13.11.2008 e del 20.05.2009.
Per tali ragioni, dopo molteplici e infruttuose sollecitazioni nei confronti della Controparte_1
a ritirare la merce viziata, l'odierna opponente decideva di sospendere i pagamenti.
Deduceva, pertanto, l'inadempimento dell'opposta, proponendo la relativa eccezione, ex art. 1460 c.c..
Precisava, infine, la di aver pagato la somma di €. 20.256,69 mediante rilascio di titoli Pt_1
cambiari come prezzo delle altre forniture regolarmente ricevute, ritenendo, quindi, che il totale ancora dovuto fosse di €. 15.678,08, così determinato: dal credito totale di €. 55.205,60 avanzato da parte opposta dovevano essere sottratti €. 19.270,63 (quale somma totale delle fatture aventi ad oggetto la merce viziata) ed €. 20.256,69 (quale somma pagata dall'opponente con titoli cambiari onorati).
Concludeva, quindi, chiedendo che: 1) fosse ritenuto e dichiarato nullo e, quindi, revocato, il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, fossero accertati i vizi e le difformità della merce venduta dalla 3) fosse dichiarata la Controparte_1
risoluzione del contratto di vendita ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1497 e 1453 c.c.; 4) fosse accertata la natura estintiva del pagamento eseguito dall'opponente; 5) fossero compensate le residue somme dovute all'odierna opposta con i danni derivanti dall'illegittimo inadempimento contrattuale;
6) con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 07.10.2013, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava la ricostruzione di Controparte_1 controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto dell'opposizione perché destituita di fondamento giuridico e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Parte opposta deduceva, in primo luogo, di avere avuto un rapporto commerciale con l'opponente durato oltre venti anni, esibendo come allegato il fatturato realizzato dalla ditta debitrice nel periodo compreso tra gli anni 2000 e 2012 (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), nonché n. 34 fatture non pagate, dal 31.10.2007 al 28.02.2011, per un totale di €. 55.205,60.
Aggiungeva, poi, che dall'anno 2007, su un totale di 43 titoli cambiari emessi, molti ne erano stati richiamati per mancanza di fondi ed altri protestati.
Con riferimento alla contestazione dei vizi della merce, affermata dalla controparte, la società opposta disconosceva di aver ricevuto le note contenenti la denuncia, specificando che in realtà le ricevute postali allegate alle menzionate note, riguardavano allegati di missive di differente tenore
(rispettivamente del 16.11.2008 e del 22.05.2009), fotocopiate e annesse alle note del 13.11.2008 e del 20.05.2009, e tanto veniva dimostrato dalla circostanza che suddette ricevute di spedizione erano datate 17.11.2008 e 22.05.2009.
Conseguentemente, deduceva l'opposta, che la ditta era decaduta dal diritto di Parte_1
far valere la garanzia per i vizi della merce, ex artt. 1495 e 1511 c.c.
Proseguiva, inoltre, la società evidenziando che il presunto saldo di €. Controparte_1
20.256,69, che la ditta opponente riferiva come pagamento in cambio di parte della merce oggetto del giudizio, in realtà era da imputarsi a forniture di merce pregresse, già ricevute in consegna e non riferibili al debito de quo.
Contestava, infine, la richiesta di compensazione avanzata da parte opponente, atteso che il credito sottostante azionato da controparte non era né liquido né di pronta e facile liquidazione.
Concludeva, quindi, la società opposta per: 1) la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via gradata, la provvisoria esecuzione per il minore importo, non contestato, di €.
15.678,08; 3) nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non adeguatamente provata;
4) per l'effetto, la condanna della ditta a pagare, in favore Parte_1
della la complessiva somma di €. 55.205,60, o l'altra maggiore o minore che Controparte_1
risulterà equa e provata, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002, accessori e spese di lite della fase monitoria;
5) con vittoria delle spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., al fine di sanzionare l'iniziativa giudiziaria antagonista del tutto avventata, strumentale e pretestuosa.
Con ordinanza del 07.11.2013 (depositata in cancelleria l'11.01.2014), il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di €.
34.948,91, dato dalla differenza tra la somma di €. 55.205,60 richiesta dall'odierna opposta ed €.
20.256,69, cifra versata con cambiali onorate esibite dall'opponente.
All'udienza del 16.09.2014, il Giudice ammetteva le prove orali richieste - l'interrogatorio formale dell'opponente e del legale rappresentante della Simon Parte_1 Controparte_1
Thinkhauser, la prova testimoniale di per l'opponente e Testimone_1 Testimone_2 per l'opposta - rinviando all'udienza del 03.03.2015 per il relativo espletamento.
All'udienza del 03.03.2015 l'opponente non compariva per rendere Parte_1
l'interrogatorio formale, mentre veniva escusso il teste di parte opponente;
alla Testimone_1 successiva udienza del 15.09.2015, invece, veniva espletato l'interrogatorio formale di Simon
Thinkhauser e assunta la testimonianza di entrambi per la società opposta. Testimone_2
Esaurita l'attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza della soppressione della Sezione Distaccata di Altamura e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.04.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di seguito esplicitate.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ. n. 24815/2005; Cass. Civ. n. 2421/2006; Cass. Civ. n. 12765/2007): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr. Trib.
Roma, Sez. X, n. 1434/2015) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr.
Trib. Arezzo, n. 34/2017; Trib. Roma, n. 24361/2018).
Ebbene, tanto chiarito in via di inquadramento generale, occorre precisare che nel presente giudizio l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opponente-convenuta in senso sostanziale della somma di €. 55.205,60, come da fatture regolarmente prodotte, quale corrispettivo della fornitura di capi di abbigliamento in favore della controparte.
Parte attrice opponente, dal canto proprio, pur riconoscendo di aver ricevuto la fornitura oggetto delle fatture azionate in via monitoria, ha contestato la qualità della stessa assumendo di aver ricevuto materiale difettoso e viziato in più parti, come da missive datate 13.11.2008 e 20.05.2009.
Ebbene, ritiene preliminarmente questo Giudice che non risulta provato il ricevimento - da parte della - delle missive del 13.11.2008 e del 20.05.2009, allegate Controparte_1 dall'opponente.
Si parta dalla considerazione, infatti, che l'art. 1335 c.c., per pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche in casi di invio e ricevimento di documenti diversi dalla proposta e l'accettazione per la conclusione di un contratto.
Ai sensi della norma, dunque, opera una presunzione di conoscenza di ogni “altra dichiarazione diretta a una determinata persona […] nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario”.
Pertanto, l'odierna opponente avrebbe potuto invocare la presunzione di conoscenza delle missive se, oltre alla ricevuta di invio, avesse allegato anche la ricevuta di avvenuto ricevimento;
tuttavia, la ditta di ha allegato soltanto la ricevuta postale dell'avvenuto invio delle Parte_1
missive che sono, in particolare, inviate come posta assicurata (quella del 13.11.2008) e posta raccomandata (quella del 20.05.2009, cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente). Nulla risulta, quindi, in merito al ricevimento delle stesse.
L'art. 1335 c.c. è espressione, infatti, di una presunzione relativa e, pertanto, superabile dal destinatario che contesti il ricevimento delle missive: il mittente, in tal caso – ed è il caso de quo – deve provare di aver avuto conoscenza del ricevimento per poter presumere che controparte abbia avuto conoscenza delle lettere inviate.
La Suprema Corte ha, a tal proposito, statuito che il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile poiché, “laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare
l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (cfr. Cass. Civ. n. 511/2019;
Cass. Civ. n. 15397/2023).
Tale principio è precisato in un'ulteriore pronuncia, in cui si specifica l'ambito applicativo della disciplina che opera, tra gli altri, “in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 31845/2022).
Non risulta provata, dunque, la conoscenza delle missive di denuncia dei vizi da parte della pertanto, la ditta è decaduta dal diritto di far valere la relativa Controparte_1 Parte_1
garanzia, ex artt. 1490 e 1495 c.c..
Tanto premesso, occorre verificare se l'attore sostanziale-opposto, nel caso di specie la società
abbia fornito la prova del proprio diritto e titolo e se, invece, il convenuto Controparte_1
sostanziale-opponente, la ditta individuale sia stato in grado di indicare atti o fatti Parte_1
estintivi e/o modificativi della pretesa di controparte.
A tal fine, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono esaminarsi secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Si è detto in premessa che l'odierna opponente è decaduta dal diritto di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi ex art. 1490 c.c., non essendo gli stessi stati denunciati tempestivamente, ai sensi dell'art. 1495 c.c.; tuttavia, la stessa opponente ha sollevato eccezione di Parte_1
inadempimento, ex art. 1460 c.c..
Ebbene, mette conto di richiamare il seguente principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “Deve allora considerarsi come l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali
(Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass. Sez. 2, 01/07/2002,
n. 9517)”
Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., “non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”.
Nel caso di specie, dunque, va esaminata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla ditta sulla quale gravava l'onere di dimostrare che la società opposta era risultata Parte_1
inadempiente e, nello specifico, che la merce in oggetto ordinata e ricevuta fosse viziata.
Sotto tale profilo, ritiene il Tribunale che parte attrice opponente non abbia assolto all'onere probatorio su di ella gravante.
Invero, non può ritenersi provata la dedotta sussistenza di vizi dei capi di abbigliamento – nello specifico, presunta inidoneità della merce per insufficiente consistenza degli elastici negli slip e nei pigiami – essendo stata soltanto allegata dall'opponente nell'atto di citazione e riferita dal teste
, marito dell'opponente non risultando ulteriormente riscontrata. Testimone_1 Parte_1
Non sono stati prodotti, difatti, né documenti fotografici che attestino lo stato dei pigiami e degli slip al momento della ricezione, né la parte ha mai richiesto, in via istruttoria, che fosse espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la sussistenza dei lamentati vizi.
Inoltre, come già evidenziato, non assume rilevanza, né validità, la presunta denuncia dei vizi della cosa venduta, per le ragioni sopra indicate.
Si deve, dunque, in applicazione del principio dell'onere della prova, ut supra richiamato, verificare se la parte opposta creditrice – attrice sostanziale abbia fornito la prova del titolo e del relativo diritto per cui aveva agito con l'attivazione del procedimento monitorio. Va preliminarmente richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.
9685/2000).
Ebbene, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Il principio di non contestazione, nel caso di specie, impone a questo Giudice di ritenere provata l'esistenza del contratto tra le parti: infatti, senza che ne sia necessaria una sua forma scritta
– il contratto di fornitura, infatti, pacificamente non la richiede – esso rappresenta il punto di partenza giuridico per entrambe le parti in causa e non è, in particolare dall'opponente, mai stato contestato e anzi espressamente riconosciuto.
Le n. 34 fatture (cfr. all. C del fascicolo del procedimento monitorio) indicano, invece, alla luce della non contestazione e, quindi, dell'esistenza del contratto, un elemento ulteriore, una presunzione grave (ex art. 2729 c.c.) che, valutata unitamente all'esistenza del rapporto giuridico sotteso, permette al Giudice di desumere la prova del titolo (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 761/2002).
È da ritenere, pertanto, provata l'esistenza del titolo e del diritto vantato dalla Controparte_1
e, quindi, assolto il relativo onere probatorio.
[...]
Tanto precisato in merito all'an debeatur, è opportuno, infine, soffermarsi sul quantum debeatur e sulla richiesta di compensazione, avanzata dall'opponente.
Veniva dedotto da parte opponente, infatti, di aver corrisposto la somma di €. 20.256,69 - a fronte del totale di €. 55.205,60 - quale importo versato a mezzo di n. 13 cambiali, onorate ed esibite in copia in atti.
Questo pagamento era stato contestato dall'opposta che assumeva che esso facesse, in realtà, riferimento ad una fornitura precedente e non inerisse, invece, al credito oggetto del presente giudizio: in particolare, l'opposta deduceva che il rapporto onorato con le cambiali allegate da controparte si riferisse al periodo dal gennaio al settembre 2007.
In tema di onere della prova del pagamento tramite cambiali, giova richiamare il seguente principio di diritto: “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e
l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 26275/2017; Cass. Civ. ord. n. 27247/2023).
In altri termini, gravava sul debitore odierno opponente, dimostrare il collegamento del titolo cartolare con i crediti azionati dall'opposta e tanto non è avvenuto nel caso di specie: la ditta individuale non ha specificato quali ordini (e, quindi, quali fatture) di fornitura fossero Parte_1
stati pagati per mezzo delle cambiali allegate in atti.
Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto dell'opposizione.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta, va osservato che la norma, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum.
Il potere, concesso dall'indicata norma al giudice di procedere di ufficio alla liquidazione quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass. Civ. n. 4443/2015).
Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale (anche ammessa la totale infondatezza dell'opposizione), né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
D'altronde, di recente, è intervenuto nuovamente il Supremo Consesso per ribadire il principio secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Civ.
n. 2805/2018). La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposto va, dunque, respinta.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% in considerazione della prossimità del valore effettivo della causa allo scaglione inferiore e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 92000648/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 171/2013 (R.G. 409/2013, cron. 1158/2013) e lo DICHIARA definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore della società Parte_1 opposta delle spese del presente giudizio che liquida in €. 7.051,50 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 29.10.2024.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra